10 Luglio, 2014

Provv. dir. Agenzia entrate 10 luglio 2014, n. 92134

 

1. Esercizio dell’opzione

I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, del Decreto del Ministro dell’Economia

e delle Finanze del 2 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156

dell’8 luglio 2014 (in seguito, “decreto”), esercitano le opzioni di cui ai commi 6

e 7, del medesimo articolo, presentando, entro il termine per il versamento del

saldo delle imposte sui redditi relative all’ultimo periodo di imposta di residenza

in Italia, un’apposita comunicazione all’Ufficio territorialmente competente,

unitamente alla documentazione indicata al successivo punto 2. L’Ufficio può

richiedere ulteriori informazioni e in caso di documentazione o informazioni

infedeli, le opzioni esercitate non producono effetti.

 

2. Obbligo di tenuta e conservazione della documentazione

2.1 I soggetti di cui al punto 1 sono tenuti in ogni caso a predisporre e

conservare su supporto informatico documentazione contenente le seguenti

informazioni:

a) l’inventario analitico dei componenti dell’azienda o del complesso

aziendale di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto non confluiti in una

stabile organizzazione in Italia;

b) l’ammontare della plusvalenza complessiva, unitariamente determinata, in

base al valore normale dei componenti dell’azienda o del complesso

aziendale di cui alla precedente lettera a) ;

c) l’ammontare complessivo della plusvalenza unitaria nonché della relativa

imposta sospesa e/o rateizzata;

d) l’indicazione per ciascun bene, diritto e passività del costo fiscale, del

valore normale, della relativa plusvalenza o minusvalenza, che ha

concorso alla determinazione della plusvalenza complessiva, e della parte

della plusvalenza complessiva sospesa o rateizzata allocata sugli stessi;

e) l’illustrazione delle concrete modalità di determinazione del valore

normale di cui alla precedente lettera d) ;

f) in caso di opzione per la sospensione, il piano di ammortamento o la

durata residua di beni e diritti;

g) lo Stato di destinazione, l’indirizzo della sede legale estera e, se diverso,

l’indirizzo valido al fine della notifica degli atti;

h) le informazioni utili per la valutazione della solvibilità attuale e

prospettica del soggetto, ivi inclusa, se disponibile, la categoria di rating

allo stesso assegnata dalle agenzie di cui al punto 5.1.

2.2 La documentazione deve essere aggiornata per rilevare gli eventi

realizzativi di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto. Tale documentazione

deve essere conservata secondo i termini di cui all’articolo 22 del Decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L’Agenzia delle

Entrate può richiedere la trasmissione e/o l’esibizione della documentazione

anche mediante invio di un questionario ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R.

29 settembre 1973, n. 600, che può anche essere notificato all’indirizzo estero

sopra indicato o, se modificato, a quello comunicato in base al comma 3.

2.3 In ogni caso, la modifica dell’indirizzo di cui al punto 2.1, lettera g) deve

essere comunicata dal contribuente mediante gli ordinari modelli anagrafici

entro trenta giorni dalla variazione.

 

3. Monitoraggio

3.1 Per i periodi d’imposta successivi a quello di esercizio dell’opzione per la

sospensione di cui all’articolo 1 il contribuente presenta annualmente la

dichiarazione dei redditi limitatamente ai quadri inerenti all’indicazione della

plusvalenza complessiva di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto, con

indicazione dell’importo della plusvalenza ancora sospesa, dell’ammontare

dell’imposta ancora dovuta, nonché del patrimonio netto risultante

dall’ultimo bilancio. In caso di fusione, scissione o conferimento d’azienda,

effettuati successivamente al trasferimento di residenza, tali obblighi ricadono

sull’incorporante, sulla società risultante dalla fusione, sulla beneficiaria o sul

conferitario. Resta fermo l’obbligo di monitoraggio del soggetto conferente in

relazione al periodo intercorrente tra l’inizio del periodo di monitoraggio

annuale e la data di efficacia dell’operazione. Nella dichiarazione inerente il

periodo di cui al paragrafo precedente, il soggetto conferente indica altresì i

dati identificativi del conferitario o beneficiario.

3.2 La dichiarazione va presentata anche qualora non sia dovuta alcuna imposta,

indicando l’ammontare dell’ exit tax sospesa.

 

4. Pagamenti

4.1 Il pagamento della prima rata di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto

va effettuato entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi

relative all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia. Gli altri pagamenti

dovuti ai sensi dei commi 6 e 7 del citato articolo, unitamente ai relativi

interessi, sono versati negli anni successivi, entro il medesimo termine. Le

restanti rate, nonché le restanti somme dovute ai sensi del comma 6

dell’articolo 1 del decreto, aumentate dei relativi interessi, sono versate, negli

anni successivi, entro il medesimo giorno.

4.2 In caso di fusione e scissione che determini il trasferimento dei cespiti o

dell’intero complesso aziendale, o di conferimento dell’azienda, ad altro

soggetto residente in uno degli Stati di cui all’articolo 166, comma 2-quater ,

del TUIR, i versamenti residui sono effettuati dalla società risultante dalla

fusione, incorporante o beneficiaria, con riferimento all’imposta relativa ai

cespiti acquisiti per effetto dell’operazione.

 

5 Garanzie

5.1 L’Ufficio, con atto motivato e sulla base delle informazioni disponibili o

comunque raccolte ai sensi del punti 1 e 2, può subordinare l’efficacia

dell’opzione per la sospensione o rateizzazione alla presentazione di idonea

garanzia, nel caso in cui vi sia un grave e concreto pericolo per la riscossione.

A tal fine l’Ufficio considera sia la natura e l’entità degli eventuali carichi

pendenti, sia la solvibilità, attuale e prospettica, del contribuente, anche sulla

base di indici di natura patrimoniale, economica e finanziaria e tenendo

conto, se disponibili, delle categorie di rating attribuiti dalle apposite agenzie

di cui al Regolamento (CE) N. 1060/2009 del 16 settembre 2009 e successive

modificazioni.

5.2 Nei casi di cui al punto precedente, la garanzia è fissata in modo che la

stessa, sommata al patrimonio netto, risultante dall’ultimo bilancio, sia pari

all’imposta dovuta.

5.3 La garanzia può essere prestata mediante:

a) concessione in favore dell’Agenzia delle entrate da parte del contribuente

o di un terzo datore, di ipoteca di primo grado su immobili di esclusiva

proprietà del concedente, localizzati nel territorio dello Stato. Tale valore

deve risultare da apposita perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo

64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli

ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti

agrari o dei periti industriali edili. Sono a carico del contribuente le spese

di perizia, di iscrizione e di cancellazione dell’ipoteca;

b) concessione in favore dell’Agenzia delle entrate da parte del contribuente

o di un terzo datore di ipoteca di primo grado o di altro diritto di

prelazione su beni o diritti di esclusiva proprietà del concedente, da

rilasciarsi secondo le modalità previste dalla legge applicabile e la cui

validità, efficacia ed opponibilità a terzi sia attestata da un notaio o altra

figura equivalente riconosciuta dallo Stato estero. Il valore di mercato tali

beni e diritti deve essere attestato da apposita perizia giurata di stima,

certificata da una società di revisione indipendente;

c) rilascio a favore dell’Agenzia delle entrate di idonea fidejussione bancaria

o di polizza assicurativa.

5.4 In caso di esercizio dell’opzione per la sospensione di cui all’articolo 1,

del decreto, la garanzia, se dovuta, va prestata per un periodo non inferiore a

tre anni e va rinnovata, per ulteriori tre anni, nel caso in cui al termine del

periodo di validità risultino ancora importi dovuti. La documentazione

attestante il rinnovo della garanzia va presentata all’Ufficio territorialmente

competente, direttamente dal soggetto non residente o dal garante almeno sei

mesi prima della scadenza. In caso di esercizio dell’opzione per la

rateizzazione, prevista dall’articolo 1 del decreto, la garanzia è dovuta per un

periodo pari a quello di rateazione, incrementato di un anno. L’Ufficio

territorialmente competente autorizza il rilascio totale o parziale della

garanzia in relazione all’imposta pagata, previa verifica dei versamenti

effettuati.

5.5 La garanzia non è dovuta quando i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1,

in ciascuno dei tre esercizi antecedenti al trasferimento della residenza non

hanno conseguito perdite risultanti dai rispettivi bilanci, ed hanno un

patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio almeno pari a 120 per cento

dell’importo dell’imposta sospesa e/o rateizzata.

5.6 In caso di fusione o scissione che comporti il trasferimento dei cespiti in

relazione ai quali è stata esercitata una delle opzioni di cui all’articolo 1,

commi 6 e 7 del decreto ad un soggetto residente in uno degli Stati di cui

all’articolo 166, comma 2-quater , del TUIR, entro 30 giorni dalla data di

efficacia dell’operazione, la società risultante dalla fusione o incorporante,

ovvero la società beneficiaria, presenta all’Ufficio territorialmente

competente una dichiarazione del garante attestante la persistente validità

della garanzia, ovvero presta nuova garanzia secondo quanto previsto dalle

disposizioni precedenti.

 

6. Decadenza

6.1 Il contribuente decade dal beneficio della sospensione o della rateazione,

oltre che nelle ipotesi previste dall’articolo 1, comma 8, del decreto, nelle

seguenti ipotesi:

a) la mancata presentazione della garanzia o il mancato rinnovo della stessa;

b) il venir meno della garanzia in assenza dell’autorizzazione dell’Ufficio

territorialmente competente o comunque delle condizioni di cui al punto

5;

c) la mancata presentazione della dichiarazione di cui al punto 3.1 solo in

caso di opzione per la sospensione;

d) il mancato assolvimento dell’obbligo di tenuta e conservazione della

documentazione di cui al punto 2.1;

e) la mancata risposta al questionario di cui al punto 2.2;

f) la mancata comunicazione della variazione dell’indirizzo di cui al punto

2.1, lettera g) ;

g) il mancato pagamento di una rata o di una quota degli importi dovuti,

salve le ipotesi di ravvedimento previste dall’ordinamento.

6.2 In caso di decadenza, l’importo sospeso o rateizzato ancora dovuto,

maggiorato degli eventuali interessi, è iscritto a ruolo. Se è stata prestata

garanzia, si procede alla riscossione coattiva nei confronti del contribuente

non residente e/o del garante.

 

7. Società trasparenti

7.1 Per i soggetti esercenti imprese commerciali di cui all’articolo 5 del TUIR, la

comunicazione di cui al punto 1 va presentata da ciascun socio presso

l’ufficio competente in base al domicilio fiscale della società, che deve

confermarla nella propria dichiarazione dei redditi in cui confluisce la

plusvalenza di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto. Ciascun socio è tenuto

agli obblighi di versamento e prestazione delle eventuali garanzie. L’obbligo

di monitoraggio è invece assolto dalla società trasferita, limitatamente

all’indicazione dell’ammontare della plusvalenza ancora sospesa, nonché

dell’importo della plusvalenza per la quale si sono verificati gli eventi

realizzativi. Nel caso in cui si siano verificati tali eventi, i soci indicano nella

propria dichiarazione dei redditi l’importo della plusvalenza realizzata di loro

spettanza.

7.2 Per le società di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR, la predetta

comunicazione va presentata dalla medesima società, che è anche tenuta agli

obblighi di dichiarazione, monitoraggio, pagamento e prestazione di eventuali

garanzie.

 

8. Entrata in vigore

Le disposizioni del presente provvedimento compatibili con quelle del Decreto

del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 2 agosto 2013, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2013, si applicano anche ai trasferimenti

all’estero della residenza effettuati antecedentemente all’entrata in vigore del

decreto da ultimo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Nel caso in cui il termine di cui al punto 1 sia già scaduto o scada nei sei mesi

successivi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i soggetti ivi

indicati dovranno presentare l’apposita comunicazione entro i sei mesi successivi

alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale da ultimo citato.