10 Luglio, 2014

Circolare 10 luglio 2014, n. 21/E, dell’Agenzia delle entrate

 

INDICE:

Premessa

1 Regime fiscale delle SICAF

2 Redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani non immobiliari

3 Redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR esteri non immobiliari

4 Redditi da partecipazione ad OICR esteri immobiliari

5 Modalità di determinazione della base imponibile dei redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR

6 Norme di coordinamento

7 Decorrenza.

 

Premessa

Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44 (di seguito il “decreto”), emanato in attuazione della delega legislativa contenuta nell’articolo 1, comma 1, della legge di delegazione europea 6 agosto 2013, n. 96, per effetto del recepimento della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi (di seguito “direttiva” o “direttiva AIFM”), apporta una serie di modifiche civilistiche e fiscali alla disciplina degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).

In particolare, la direttiva introduce misure volte a creare un mercato interno europeo dei gestori dei fondi di investimento alternativi (GEFIA) mediante la definizione di un quadro di riferimento armonizzato per la regolamentazione in materia di autorizzazione, funzionamento e trasparenza di tutti i GEFIA che gestiscono e/o commercializzano fondi di investimento alternativi (FIA).

Per FIA si intendono tutti quei tipi di fondi che raccolgono capitale da una pluralità di investitori allo scopo di investirlo a vantaggio di tali investitori e in autonomia dai medesimi, in base a una determinata politica d’investimento, ma che non necessitano di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 della Direttiva 2009/65/CE (di seguito “direttiva UCITS IV”). Pertanto, si tratta dei fondi diversi dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ricompresi in quest’ultima direttiva.

I GEFIA – tra cui le società di gestione del risparmio (SGR) e gli altri gestori autorizzati – che si conformeranno alle regole e ai requisiti richiesti dalla direttiva AIFM potranno istituire, gestire e/o commercializzare FIA liberamente in tutta l’Unione Europea, mediante lo strumento del cosiddetto “passaporto del gestore” senza la necessità di costituire una sede fissa nel Paese di istituzione del fondo. In sostanza, la direttiva, proseguendo la strada intrapresa dalla direttiva UCITS IV, assicura il riconoscimento in tutta l’Unione europea delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza prudenziale di ciascun Stato membro. Per istituire e gestire un OICVM armonizzato o un FIA in uno Stato membro è, quindi, sufficiente il rilascio dell’autorizzazione e l’esercizio della vigilanza da parte del solo Stato membro di origine del gestore (home country control) (1).

La commercializzazione dei FIA nell’Unione è rivolta principalmente agli investitori professionali. Tuttavia è consentito ai GEFIA la commercializzazione in Italia di FIA presso gli investitori al dettaglio, introducendo in tal caso specifiche prescrizioni e l’obbligo di apposite comunicazioni alle autorità di vigilanza nazionali.

La direttiva non disciplina i FIA, i quali continuano ad essere regolamentati e sottoposti a vigilanza a livello nazionale in base alla legge dello Stato nel quale sono istituiti.

L’ambito di applicazione della direttiva è riferito ai soggetti che esercitano abitualmente l’attività di gestione di FIA, indipendentemente dalla tipologia del fondo (aperto o chiuso), dalla sua forma giuridica, nonché dalla quotazione o meno delle azioni o quote dello stesso.

Il recepimento della direttiva AIFM ha inoltre costituito l’occasione per introdurre nel nostro ordinamento la figura della società di investimento a capitale fisso (SICAF), già presente in altri ordinamenti esteri, che si affianca all’esistente veicolo di natura statutaria – la società di investimento a capitale variabile (SICAV).

Al fine di recepire le predette disposizioni comunitarie, il decreto ha apportato una serie di modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e ha conseguentemente integrato la disciplina fiscale degli OICR tenuto conto del nuovo quadro normativo di riferimento e dei nuovi istituti introdotti.

La presente circolare fornisce chiarimenti in merito alle disposizioni fiscali, emanate in attuazione dell’articolo 12, comma 1, lettera p), della citata legge n. 96 del 2013, contenute nei seguenti articoli del decreto:

• Articolo 9: Estensione alle SICAF immobiliari delle disposizioni riguardanti i fondi comuni di investimento immobiliare;

• Articolo 10: Modalità di applicazione della ritenuta sui redditi di capitale derivante dalla partecipazione ad OICR italiani non immobiliari;

• Articolo 11: Modalità di applicazione della ritenuta sui redditi di capitale derivante dalla partecipazione ad OICR di diritto estero non immobiliari;

• Articolo 12: Nuova definizione di OICR immobiliari nell’articolo 73 del TUIR;

• Articolo 13: Modifiche alla disciplina dei fondi immobiliari esteri;

• Articolo 14: Norme di coordinamento.

Con riferimento alle suddette disposizioni di carattere fiscale, si fa presente che gli articoli 3 e 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, hanno previsto l’aumento dal 20 al 26 per cento dell’aliquota di imposizione dei redditi di natura finanziaria, salvo il mantenimento di misure di favore per determinate fattispecie meritevoli di tutela. Tale aumento si applica anche ai redditi di capitale di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del TUIR e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c ter), del TUIR, derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e a fondi lussemburghesi storici, nonché ad OICR di diritto estero, realizzati dal 1° luglio 2014. Tuttavia, sulla base di uno specifico regime di carattere transitorio, è fatta salva l’applicazione dell’aliquota nella misura del 20 per cento sui redditi realizzati a partire da tale data e riferibili ad importi maturati fino al 30 giugno 2014. Sul tema, si fa rinvio al contenuto della circolare n. 19/E del 27 giugno 2014[1] emanata a commento della modifica dell’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria.

 

1 Regime fiscale delle sicaf

Come anticipato in premessa, il decreto introduce nell’ambito della definizione di OICR italiani anche le SICAF. In particolare, nell’articolo 1, comma 1, del TUF, la lettera i-bis), definisce le SICAF “l’OICR chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia, avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi”. In via generale, nel medesimo articolo 1, comma 1, lettera l), le SICAF sono incluse nella definizione di OICR italiani insieme ai fondi comuni di investimento e alle SICAV.

In considerazione di tale previsione civilistica, l’articolo 9 del decreto estende alle SICAF la disciplina fiscale riguardante:

• i fondi comuni di investimento immobiliare, qualora le SICAF investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche;

• le SICAV, qualora si tratti di SICAF diverse da quelle immobiliari.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del Regolamento attuativo dell’articolo 39 del TUF (2), concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli OICR italiani, il fondo immobiliare si qualifica come il fondo che investe esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, partecipazioni in società immobiliari, parti di altri fondi immobiliari, anche esteri. In particolare, il patrimonio del fondo immobiliare è investito nei predetti beni in misura non inferiore ai due terzi del valore complessivo del fondo. Detta percentuale è ridotta al 51 per cento qualora il patrimonio del fondo sia altresì investito in misura non inferiore al 20 per cento del suo valore in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari o crediti garantiti da ipoteca immobiliare.

Ciò posto, sulla base di quanto specificamente previsto dal comma 1 dell’articolo 9 in commento, si applicano alle SICAF immobiliari:

• gli articoli 6 e seguenti del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 (3) , recante il regime fiscale proprio del fondo immobiliare ai fini delle imposte dirette e indirette nonché quello dei partecipanti;

• l’articolo 35, comma 10-ter, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (4) , concernente la riduzione alla metà delle aliquote delle imposte ipotecaria e catastale per le volture catastali e le trascrizioni di beni immobili strumentali di cui siano parte fondi immobiliari;

• l’articolo 1, comma 140, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente la possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al comma 137 dello stesso articolo per le plusvalenze realizzate all’atto del conferimento di immobili e diritti reali immobiliari in fondi immobiliari;

• l’articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, relativo ai fondi immobiliari istituiti con apporto di beni immobili pubblici;

• l’articolo 32 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (5) che individua i fondi immobiliari istituzionali e il regime della trasparenza per i partecipanti diversi dagli investitori istituzionali che possiedono quote di partecipazione superiori al 5 per cento.

Il comma 2 del medesimo articolo 9 del decreto prevede, invece, che alle SICAF diverse da quelle immobiliari si rendono applicabili le disposizioni previste per le SICAV contenute nell’articolo 14, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84. Si tratta di norme che prevedono agevolazioni in materia di imposta di registro e la non applicazione del regime fiscale degli utili ai proventi distribuiti da tali società.

Infine, si applicano alle SICAF, a prescindere dall’oggetto dell’investimento, le medesime disposizioni previste per le SICAV in materia di IRAP, contenute negli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

 

2 Redditi derivanti dalla partecipazione ad oicr italiani non immobiliari

L’articolo 10 del decreto apporta modifiche all’articolo 26-quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973, recante le modalità di tassazione dei redditi di capitale di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del TUIR derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici (6).

In primo luogo, la lettera a), comma 1, del citato articolo 10, ridefinisce l’ambito di applicazione della ritenuta sui predetti redditi precisando che essa si applica relativamente ai proventi derivanti dalla partecipazione a tutti gli OICR, ad eccezione non solo dei fondi immobiliari ma anche delle SICAF immobiliari che sono soggetti alle specifiche disposizioni contenute nell’articolo 7 del decreto legge n. 351 del 2001 (7).

In secondo luogo, sono state apportate modifiche alle disposizioni in materia di individuazione del soggetto tenuto all’applicazione della ritenuta di cui all’articolo 26 quinquies in argomento. Al riguardo, si ricorda che quest’ultima disposizione individua, in via principale, quali sostituti d’imposta le SGR che hanno istituito i fondi, le SICAV e, a seguito delle modifiche in commento, anche le SICAF, in quanto emittenti delle quote o azioni.

Per le quote o azioni dei fondi lussemburghesi storici collocate nel territorio dello Stato, la ritenuta deve essere operata dai soggetti residenti incaricati del collocamento delle stesse.

Inoltre, il comma 6-bis dell’articolo 26-quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973 disciplina l’ipotesi in cui una società di gestione estera, che opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi, istituisca in Italia e/o gestisca un organismo di investimento collettivo del risparmio per effetto del passaporto del gestore. La ritenuta in tal caso è applicata direttamente dalla società di gestione estera oppure da un rappresentante fiscale nominato dalla stessa, scelto tra i soggetti indicati nell’articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 – vale a dire tra i soggetti ordinariamente individuati quali “sostituti d’imposta” nella normativa italiana – che risponde in solido con la società di gestione estera per gli obblighi di determinazione e versamento della ritenuta e provvede agli adempimenti dichiarativi.

In caso di negoziazione delle quote o azioni degli OICR, la norma prevede che la ritenuta venga applicata dal soggetto residente di cui all’articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 incaricato dal sottoscrittore della loro negoziazione, soggetto che può o meno coincidere con la SGR a seconda che la stessa abbia ricevuto tale incarico.

Ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo 26-quinquies, con riferimento alle quote o azioni detenute al di fuori dell’esercizio di impresa commerciale, i proventi percepiti senza applicazione della ritenuta devono essere assoggettati a cura del contribuente ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, applicando la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta.

Per le quote o azioni immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del TUF, la norma prevede che i compiti del sostituto d’imposta gravino sull’intermediario residente presso il quale le quote o azioni siano state depositate, aderente (direttamente o indirettamente) al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché sui soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrati aderenti al medesimo sistema. In quest’ultimo caso, i sostituti d’imposta non residenti nominano un rappresentante fiscale in Italia per l’effettuazione degli adempimenti.

Appare opportuno evidenziare che la circostanza che una società di gestione europea istituisca e/o gestisca un OICR italiano sulla base del passaporto del gestore non implica di per sé la sussistenza di una stabile organizzazione in Italia.

Tra l’altro, è principio generale che qualora la sede dell’amministrazione di una società sia all’estero in quanto ivi sono stabiliti gli uffici e prestano la propria opera dipendenti e collaboratori e sono assunte le decisioni riguardanti l’organizzazione ed il funzionamento della società (riunioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione, decisioni della direzione generale, ecc.), la residenza fiscale della società o ente, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del TUIR non può che essere stabilita al di fuori del territorio dello Stato.

Naturalmente, nel caso in cui risulti, invece, che una società di gestione estera operi nel territorio dello Stato avvalendosi di una stabile organizzazione, la ritenuta sui redditi derivanti dalla partecipazione a OICR dalla stessa istituiti in Italia deve essere applicata dalla stabile ivi situata.

Infine, il decreto ha meglio chiarito che il principio in base al quale deve essere individuata in via generale la residenza fiscale degli OICR italiani ed esteri è quello dello Stato di istituzione dell’OICR, indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto gestore. Le modifiche di conseguenza apportate alle varie disposizioni hanno allineato le formulazioni utilizzate negli articoli 26-quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973 e 10-ter della legge n. 77 del 1983 a quella contenuta nell’articolo 73, comma 3, secondo periodo, del TUIR.

Come noto, quest’ultima previsione, che individua i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES), stabilisce che si considerano residenti nel territorio dello Stato gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e ciò a prescindere dal luogo di direzione effettiva dell’organismo ovvero dal luogo di stabilimento del soggetto gestore che, per effetto del passaporto del gestore, potrebbero essere al di fuori del territorio dello Stato.

Pertanto, sono residenti in Italia gli organismi istituiti in base alla legge italiana e ciò a prescindere dalla circostanza che, per effetto del passaporto del gestore, il soggetto gestore sia non residente nel territorio dello Stato.

 

3 Redditi derivanti dalla partecipazione ad oicr esteri non immobiliari

L’articolo 11 del decreto apporta modifiche all’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 riguardante il regime fiscale dei redditi di capitale di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del TUIR derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero, diversi dagli immobiliari.

La novità più rilevante consiste nell’aver incluso nell’ambito applicativo di tale disposizione tutte le tipologie di OICR di diritto estero – con l’esclusione dei fondi immobiliari e delle SICAF immobiliari che sono soggetti alle specifiche disposizioni contenute nell’articolo 13 del decreto in commento.

In particolare, la norma nel testo vigente anteriormente alle modifiche in commento, faceva riferimento esclusivamente agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di diritto estero, con la conseguenza che i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento il cui patrimonio fosse investito in beni diversi dagli strumenti finanziari, concorrevano alla formazione del reddito complessivo del contribuente, non sussistendo una specifica ritenuta alla fonte sui relativi proventi.

A seguito delle modifiche apportate dal decreto, i commi 1 e 2 dell’articolo 10-ter fanno ora riferimento, rispettivamente, agli OICVM conformi alla direttiva UCITS IV (cosiddetti “armonizzati”) e agli OICR esteri, diversi da quelli immobiliari, non conformi alla predetta direttiva e il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nello Stato ove il gestore stesso è stabilito, sempreché istituiti negli Stati membri dell’Unione Europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma 1, del TUIR (cosiddetta “white list”)  (8).

In sostanza, sulla base della nuova formulazione della norma, il regime di tassazione sostitutiva dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli OICVM armonizzati è stato esteso ai medesimi redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR, diversi dagli immobiliari, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nello Stato ove il gestore stesso è stabilito, sempreché istituiti negli Stati membri dell’Unione Europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) inclusi nella white list.

Tale regime prevede l’applicazione di una ritenuta alla fonte sui predetti redditi di capitale da parte degli intermediari residenti che hanno ricevuto l’incarico al pagamento dei proventi, al riacquisto o alla negoziazione delle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato.

Nel caso di società di gestione italiana che istituisce e/o gestisce all’estero organismi di investimento collettivo del risparmio (diversi dagli immobiliari), il nuovo comma 2-ter dell’articolo 10-ter chiarisce in via generale quanto già detto nella circolare n. 19/E del 4 giugno 2013[2] con riferimento al caso degli OICVM istituiti all’estero in regime di libera prestazione dei servizi ai sensi della direttiva UCITS IV, ossia che la ritenuta è applicata direttamente dalla SGR italiana operante all’estero ovvero, in caso di negoziazione, dai soggetti residenti incaricati della loro negoziazione.

Qualora le quote o azioni siano immesse in un sistema di deposito accentrato, la ritenuta è applicata dai soggetti residenti presso i quali le quote o azioni sono depositate, aderenti (direttamente o indirettamente) al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrati aderenti al medesimo sistema. In quest’ultimo caso, i sostituti d’imposta non residenti nominano un rappresentante fiscale in Italia per l’effettuazione degli adempimenti.

Naturalmente, la ritenuta non trova applicazione nel caso in cui i possessori dei redditi derivanti dalla partecipazione agli organismi esteri in questione siano soggetti non residenti, per carenza del requisito della territorialità.

A norma del comma 5 dell’articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983, qualora le quote o azioni dei predetti OICVM armonizzati e OICR esteri di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, siano collocate all’estero o comunque i relativi proventi siano conseguiti all’estero, la ritenuta è applicata dall’intermediario che interviene nella riscossione dei relativi proventi.

Come chiarito nella circolare n. 19/E del 2014, per effetto dell’abrogazione dell’articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 (9), recante le disposizioni in materia di monitoraggio fiscale, i sostituti d’imposta che intervengono nella riscossione dei redditi derivanti da attività finanziarie estere applicano le ritenute alla fonte dietro specifico incarico a cura del contribuente, sempreché le norme non individuino specificamente il soggetto tenuto ad operarle.

Pertanto, nel caso di specie, qualora le quote o azioni non siano affidate in amministrazione o gestione presso un intermediario residente e comunque nel caso in cui i relativi proventi siano conseguiti direttamente all’estero, l’intermediario non è tenuto ad applicare il prelievo in assenza di un incarico da parte del contribuente.

In assenza di un incarico alla riscossione dei proventi da parte del contribuente, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 18 del TUIR in base alla quale i redditi di fonte estera sono assoggettati a imposizione sostitutiva a cura del contribuente in dichiarazione dei redditi con la medesima aliquota prevista per la ritenuta a titolo d’imposta, sempreché si tratti di proventi non assunti nell’esercizio d’impresa.

Si ricorda, inoltre, che sono soggette agli obblighi dichiarativi del monitoraggio fiscale le attività finanziarie detenute all’estero i cui redditi sono riscossi attraverso l’intervento degli intermediari residenti, qualora essi non siano stati assoggettati a tassazione mediante l’applicazione dell’imposta sostitutiva nell’ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, delle imposte sostitutive o delle ritenute a titolo d’imposta o d’acconto sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 600 del 1973 o in altre disposizioni tra cui l’articolo 10-ter in commento.

Infine, come già precisato nel precedente paragrafo, in analogia a quanto previsto per gli OICR di diritto italiano, le modifiche formali apportate dal decreto al comma 1 dell’articolo 10-ter con la sostituzione della parola “situati” con “istituiti” hanno la finalità di meglio chiarire che, ai fini dell’individuazione della residenza fiscale dell’OICR, rileva unicamente lo Stato di istituzione dell’organismo di investimento e non il luogo di direzione effettiva dello stesso ovvero il luogo di stabilimento del soggetto gestore che, per effetto del passaporto del gestore, potrebbero essere in uno Stato diverso da quello di istituzione dell’OICR.

 

4 Redditi da partecipazione ad oicr esteri immobiliari

L’articolo 13 del decreto modifica il regime di tassazione dei redditi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari di diritto estero, uniformandolo al regime di tassazione degli omologhi prodotti di diritto italiano.

Tali modifiche si rendono necessarie anche in considerazione della circostanza che il recepimento della direttiva AIFM consente alle SGR italiane di istituire e/o gestire fondi immobiliari all’estero in regime di libera prestazione dei servizi.

Pertanto, sui proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR immobiliari di diritto estero, percepiti da soggetti residenti, si applica lo stesso regime di tassazione previsto per i partecipanti a fondi immobiliari italiani, compreso il regime della trasparenza per i partecipanti, diversi dagli “investitori istituzionali”, elencati nel comma 3 dell’articolo 32 del decreto legge n. 78 del 2010, che possiedono quote superiori al 5 per cento dell’organismo considerato. Con riferimento all’applicazione di tale particolare modalità di imposizione dei redditi derivanti dalla partecipazioni ad OICR immobiliari si rinvia alla circolare n. 2/E del 15 febbraio 2012[3].

Conseguentemente, i redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR immobiliari esteri non sono più inclusi tra i titoli atipici. A tal fine, il comma 1 dell’articolo 13 del decreto ha eliminato dall’articolo 8, comma 1, del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512 il riferimento ai “titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi d’investimento collettivo immobiliari” emessi da soggetti non residenti.

 

5 Modalità di determinazione della base imponibile dei redditi derivanti dalla partecipazione ad oicr

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 26-quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973 e all’articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983 sono state semplificate le modalità di determinazione della base imponibile dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR. Tali modalità si rendono applicabili anche ai redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR immobiliari di diritto estero come previsto dall’articolo 13 del decreto.

In particolare, è stata eliminata la previsione che il costo delle quote o azioni e il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle stesse devono essere determinati in ogni caso con riferimento ai valori indicati nei prospetti periodici dell’OICR, vale a dire prendendo in considerazione il net asset value (NAV).

Conseguentemente, ai fini della determinazione dei redditi di capitale, le disposizioni in esame non fanno più riferimento ai valori di riscatto, liquidazione o cessione e al costo delle quote o azioni, rilevati “in ogni caso” dai prospetti periodici dell’OICR, rispettivamente, alla data di riscatto, liquidazione o cessione delle quote o azioni e alla data di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. Tale previsione aveva creato problemi operativi per quegli OICR che non redigono i prospetti giornalieri come, ad esempio, i fondi mobiliari di tipo chiuso le cui quote siano oggetto di negoziazione a prezzi differenti da quelli di prospetto e per gli organismi negoziati in mercati regolamentati, quali gli Exchange Traded Fund (ETF).

Le nuove disposizioni, in particolare, prevedono che il reddito di capitale è determinato, senza alcuna deduzione di spese e oneri, effettuando la differenza tra:

• il valore “effettivo” di riscatto, liquidazione o cessione delle quote e azioni, e

• il costo medio ponderato delle quote o azioni; in caso di acquisto sul mercato, il costo deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con dichiarazione sostitutiva.

Tale nuova regola di determinazione dei redditi di capitale è applicabile alla generalità degli OICR in occasione del riscatto, liquidazione e cessione delle quote o azioni.

In sostanza, quindi, nulla cambia per gli OICR non quotati per i quali il valore “effettivo” e il costo medio ponderato coincidono con quelli risultanti dai prospetti periodici, salvo il caso di acquisto o cessione delle quote o azioni sul mercato secondario mediante negoziazione privata. Per gli OICR quotati, invece, rileveranno il valore di rimborso, liquidazione o cessione e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto determinati secondo i valori di mercato.

Non sono state, invece, modificate le disposizioni che riguardano le modalità di determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria che possono generare dalla partecipazione a detti OICR. Si tratta dei redditi derivanti dalla negoziazione delle quote o azioni dell’organismo ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR, nonché quelli realizzati mediante il rimborso delle quote o azioni, ancorché sottoscritte all’emissione o comunque non acquistate da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso come stabilito dal comma 1-quater del medesimo articolo 67 del TUIR.

Detti redditi diversi, infatti, continuano ad essere determinati come differenza tra il corrispettivo effettivamente percepito in sede di riscatto, liquidazione e cessione delle quote o azioni e il costo o il valore di acquisto delle quote o azioni effettivamente sostenuto dal partecipante, aumentato di ogni onere inerente alla sottoscrizione o acquisto ovvero al rimborso o alla cessione delle quote o azioni (quali, ad esempio, le commissioni), al netto dei redditi di capitale pro tempore maturati – che saranno determinati con le nuove regole – ma non ancora riscossi.

Ne consegue che laddove dal rimborso, dalla liquidazione o dalla cessione delle quote o azioni si determini un risultato positivo, dato dalla differenza fra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni ed il loro costo medio ponderato, questo costituirà sempre reddito di capitale. In altri termini, per effetto dell’utilizzo dei valori effettivi di acquisto o cessione delle quote o azioni, nella determinazione dei redditi di capitale attraverso le operazioni di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni di OICR, non potrà mai generarsi una plusvalenza nell’ambito dei redditi diversi di natura finanziaria. Qualora, invece, dalle suddette operazioni si determini una differenza negativa, essa costituirà una minusvalenza.

Tuttavia, si ricorda che per gli OICR immobiliari i proventi derivanti dalla cessione delle quote o azioni costituiscono solo redditi diversi e non si applica, quindi, la regola di scomputo dei redditi di capitale pro-tempore maturati.

Esempio di determinazione redditi da partecipazione ad OICR diversi dagli immobiliari

 

Costo di sottoscrizione 200

 

Valore di cessione 250

 

NAV(prospetti periodici) al momento della sottoscrizione 200

 

NAV (prospetti periodici) al momento della cessione 240

 

Commissione sottoscrizione 5

 

Calcolo redditi di capitale e diversi con il regime previgente

 

Redditi di capitale (valori NAV) = 240 – 200 = 40

 

Redditi diversi (valori effettivi) = (250 – 200 – 5) – 40= 5

 

Calcolo redditi di capitale e diversi con il nuovo regime

 

Redditi di capitale (valori effettivi) = 250 – 200 = 50

 

Redditi diversi (valori effettivi) = (250 – 200 – 5) – 50 = – 5 (minusvalenza)

 

6 Norme di coordinamento

L’articolo 12 del decreto ha modificato l’articolo 73 del TUIR introducendo nei commi 5-quater e 5-quinquies la “nuova” definizione di OICR immobiliari che, come già ampiamente illustrato, comprende sia i fondi immobiliari sia le SICAF immobiliari, per i quali si applica lo stesso regime fiscale dei fondi immobiliari.

L’articolo 14 del decreto dispone le modifiche normative che si rendono necessarie sulla base delle nuove disposizioni sopra commentate.

In particolare, tali disposizioni di coordinamento disciplinano:

• la compensazione del risparmio d’imposta accumulato dagli OICVM italiani ai sensi del comma 71 dell’articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225 (10) anche con le ritenute applicate sui proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR non armonizzati, diversi dagli OICR immobiliari, il cui gestore sia soggetto alla direttiva;

• il concorso alla formazione del risultato maturato della gestione, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997, dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani ed esteri;

• gli adempimenti del sostituto d’imposta nel caso di GEFIA estero che, in regime di libera prestazione dei servizi, istituisce e/o gestisce in Italia OICR immobiliari. In tal caso, sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ai predetti organismi la ritenuta è applicata direttamente dalla società di gestione estera ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti incaricati nell’articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, che risponde in solido con la società di gestione estera per gli obblighi di determinazione e versamento della ritenuta e che provvede altresì alla dichiarazione annuale dell’importo versato e agli altri adempimenti richiesti dalla normativa.

 

7 Decorrenza 

Al fine di stabilire la decorrenza delle disposizioni fiscali contenute nel decreto legislativo n. 44 del 2014, occorre tenere in considerazione la circostanza che, ai sensi dell’articolo 15 del medesimo decreto, le società di gestione del risparmio e gli altri soggetti che, alla data di entrata in vigore dello stesso (9 aprile 2014), gestiscono e/o commercializzano organismi di investimento collettivo devono adottare entro il 22 luglio 2014, ai sensi dell’articolo 15 del decreto, le misure necessarie per rispettare le disposizioni di recepimento della Direttiva 2011/61/UE.

Pertanto, come già precisato nella circolare n. 19/E del 2014, le predette disposizioni fiscali esplicano efficacia successivamente all’emanazione delle disposizioni civilistiche necessarie per l’attuazione della direttiva. Al riguardo si fa presente che il recepimento della normativa europea in questione potrà essere considerato completato solo con l’adozione dei regolamenti di attuazione previsti del TUF e attualmente n corso di emanazione. In ogni caso, sono fatti salvi i comportamenti dei soggetti che per esigenze gestionali nel frattempo hanno applicato una disciplina conforme a quanto previsto dalle suddette disposizioni fiscali”.

 

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NOTE:

 

(1) Si ricorda che la direttiva UCITS IV ha trovato applicazione in Italia per effetto del recepimento attuato dal decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47. Con riferimento alle disposizioni di carattere fiscale in esso contenute, si fa rinvio alla circolare n. 19/E del 4 giugno 2013 [in Boll. Trib., 2013, 932].

(2) Regolamento approvato con decreto ministeriale 24 maggio 1999 n. 228 e in corso di aggiornamento per effetto delle modifiche introdotte dal decreto.

(3) Convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modificazioni.

(4) Convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

(5) Convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.

(6) Si ricorda che sono equiparati agli OICR italiani gli organismi di investimento istituiti in Lussemburgo di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n, 649, autorizzati al collocamento in Italia (c.d. “fondi lussemburghesi storici”), limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato.

(7) Con riferimento ai proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR immobiliari si fa rinvio alle specifiche circolari n. 11/E del 9 marzo 2011 [in Boll. Trib., 2011, 525] e n. 2/E del 15 febbraio 2012 [ivi, 2012, 273].

(8) In attesa dell’emanazione della white list si deve fare riferimento all’elenco dei Paesi e territori contenuto nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 come successivamente modificato e integrato dai decreti ministeriali del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998, del 17 giugno 1999, del 20 dicembre 1999, del 5 ottobre 2000, del 14 dicembre 2000, del 27 luglio 2010 e dell’11 gennaio 2013.

(9) Convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni.

(10) Convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.



[1] In Boll. Trib., 2014, 1003.

[2] In Boll. Trib., 2013, 932.

[3] In Boll. Trib., 2012, 273.

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