30 Aprile, 2020

Provv. dir. Agenzia entrate 29 aprile 2020, n. 181301

1. Definizioni

Ai fini del presente Provvedimento, si intende:

1.1. per commissione, la commissione applicata all’esercente dal soggetto che stipula con

quest’ultimo un contratto di convenzionamento, pagata dall’esercente in relazione a

un’operazione di pagamento basata su carta o altro strumento di pagamento elettronico

tracciabile effettuata da un consumatore finale. Rientrano nella definizione di

“commissione” i costi applicati sul transatto e/o i costi fissi che ricomprendono un

numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone di locazione

per la fornitura del servizio di accettazione;

1.2. per consumatore finale, il soggetto di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), del decreto

legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ovvero “la persona fisica che agisce per scopi

estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale

eventualmente svolta”;

1.3. per contratto di convenzionamento, il contratto tra un prestatore di servizi di

pagamento e un esercente per l’accettazione e il trattamento delle operazioni di

pagamento basate su carta o altro strumento di pagamento tracciabile, che si traducono

in un trasferimento di fondi all’esercente quale corrispettivo dello scambio di beni e

servizi;

1.4. per credito d’imposta, il credito d’imposta riconosciuto ai sensi dei commi 1 e 1-bis

dell’art. 22 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni

dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

1.5. per esercente, il soggetto che esercita un’attività di impresa, arte o professione,

avvalendosi di punti di interazione fisici e/o virtuali;

1.6. per mese di addebito, il mese e l’anno nel quale sono state addebitate le commissioni

relative alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento;

1.7. per periodo di riferimento, il mese e l’anno in cui sono state effettuate le operazioni di

pagamento basate su carta di pagamento o altro strumento di pagamento elettronico

tracciabile;

1.8. per prestatori di servizi di pagamento, i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 lettera g) del

decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

1.9. per servizi telematici, i servizi Entratel/Fisconline dell’Agenzia delle entrate di cui al

decreto dirigenziale 31 luglio 1998;

1.10. per Sistema di Interscambio Dati (per brevità SID), infrastruttura di comunicazione

definita dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 25 marzo 2013, n.

37561, le cui caratteristiche sono pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate;

1.11. per soggetto convenzionatore, il prestatore di servizi di pagamento che stipula con

l’esercente un contratto di convenzionamento.

2. Ambito di applicazione

2.1. Ai sensi del art. 22, comma 6 del decreto legge n. 124 del 2019, le disposizioni del

presente Provvedimento disciplinano i termini, le modalità ed il contenuto delle

comunicazioni di cui comma 5, primo periodo, dello stesso articolo.

3. Trasmissione dei dati

3.1. Soggetti obbligati

Sono obbligati alla comunicazione di cui all’art. 22, comma 5, del decreto legge n. 124

del 2019, i prestatori di servizi di pagamento autorizzati che svolgono la propria

attività nel territorio nazionale e che, mediante un contratto di convenzionamento,

consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici effettuati in relazione a cessioni di

beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dei consumatori finali, anche

prevedendo la messa a disposizione degli esercenti di sistemi atti a consentire tale

accettazione.

3.2. Pagamenti

I pagamenti di cui al punto 3.1 sono quelli effettuati mediante carte di credito, debito e

prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili offerti da:

a) prestatori di servizi di pagamento soggetti all’obbligo di comunicazione di cui

all’articolo 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;

b) prestatori di servizi di pagamento non ricompresi tra quelli definiti alla lettera a),

in considerazione dell’accettazione in Italia, da parte dei soggetti

convenzionatori, degli strumenti di pagamento elettronici da essi offerti.

3.3. Dati da trasmettere

Le informazioni previste dall’articolo 22, comma 5, primo periodo, del decreto legge

n. 124 del 2019, sono trasmesse in conformità alle specifiche tecniche allegate al

presente Provvedimento, ed includono:

• il codice fiscale dell’esercente;

• il mese e l’anno di addebito;

• il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di

riferimento;

• il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali

nel periodo di riferimento;

• l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento

riconducibili a consumatori finali;

• l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di

operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio

di accettazione.

3.4. Modalità di trasmissione

I dati di cui al punto 3.3 sono trasmessi utilizzando il Sistema di Interscambio Dati

(SID), organizzati in file conformi alle specifiche tecniche allegate al presente

Provvedimento. Al fine della predisposizione dei dati è utilizzato il prodotto software

di controllo e di preparazione dei file da trasmettere, reso disponibile gratuitamente

dall’Agenzia delle entrate.

3.5. Soggetti non residenti

I soggetti di cui al punto 3.1 non residenti fiscalmente e privi di stabile organizzazione

in Italia, per adempiere agli obblighi relativi alla trasmissione dei dati si accreditano al

SID, previa richiesta di attribuzione del codice fiscale ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R.

n. 605 del 1973 e conseguente abilitazione ai servizi telematici dell’Agenzia delle

entrate.

3.6. Termini di trasmissione

La trasmissione dei dati di cui al punto 3.3 del presente provvedimento, è effettuata

entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

3.7. Ricevute

La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione

del file, a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicata mediante un

esito di elaborazione, successivo all’invio di una ricevuta di accoglimento del file.

Il file può essere scartato totalmente o parzialmente per effetto dei controlli, secondo

quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. In tal

caso, i dati contenuti nel file sono considerati, rispettivamente, completamente o

parzialmente non trasmessi.

3.8. Rettifica della trasmissione

In caso di omissioni o errori nei dati trasmessi e acquisiti, i soggetti obbligati di cui al

punto 3.1 possono trasmettere una comunicazione di annullamento, entro lo stesso

termine indicato al punto 3.6, che cancella integralmente tutti i dati già trasmessi e

acquisiti riferiti a quella mensilità, e trasmettere successivamente una nuova

comunicazione entro lo stesso termine. È anche consentito, entro il terzo mese

successivo al termine indicato al punto 3.6, rettificare o cancellare dati trasmessi

relativi a singoli esercenti per il mese e l’anno indicati nella comunicazione di rettifica,

inviando una comunicazione di modifica puntuale che sostituisce integralmente o

cancella completamente quanto precedentemente comunicato per l’esercente indicato.

La comunicazione di rettifica inviata oltre il predetto termine sarà scartata e non

risulterà pervenuta.

3.9. Conservazione della documentazione relativa alle commissioni

Gli esercenti utilizzatori del credito di imposta sono tenuti a conservare la

documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con

strumenti elettronici di pagamento. Tale documentazione deve essere messa a

disposizione, su richiesta, degli organi dell’amministrazione finanziaria, e conservata

per un periodo di 10 anni dall’anno in cui il credito è stato utilizzato.

4. Sicurezza dei dati

4.1. La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal canale di trasmissione del

sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, che prevede l’integrazione application-to-application tra sistemi informativi agendo, quindi, in modalità totalmente

automatizzata, attraverso la piattaforma di File Transfer Protocol (FTP) su Virtual

Private Network (VPN) opportunamente configurata. Nel solo caso di trasmissione di

file inferiori a 20 MB in formato compresso, è possibile l’utilizzo, sempre in modalità

automatizzata, del canale PEC dello stesso SID. In entrambi i casi, il canale

trasmissivo e i dati sono cifrati.

4.2. La sicurezza degli archivi, e della relativa consultazione, del sistema informativo

dell’Anagrafe Tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di

identificazione, autenticazione e autorizzazione degli accessi, e di tracciamento e

monitoraggio delle operazioni effettuate.

5. Trattamento dei dati

5.1. I dati e le informazioni che pervengono all’Anagrafe Tributaria sono acquisiti

attraverso il canale SID dell’Agenzia delle entrate, secondo quanto previsto dal

precedente punto 3 e dalle specifiche tecniche allegate al presente Provvedimento.

5.2. I dati e le informazioni acquisiti sono utilizzati dall’Agenzia delle entrate al fine di

controllare la spettanza del credito di imposta, per le analisi di qualità dei dati, per

l’analisi del rischio e per attività di controllo e verifica sull’utilizzo dello stesso

credito.

5.3. Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell’Agenzia delle entrate è riservato

esclusivamente agli operatori addetti alle attività di cui al punto 5.2.

5.4. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto del Regolamento (UE)

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5.5. I dati saranno conservati fino al 31 dicembre del decimo anno successivo all’anno di

addebito.

6. Evoluzione delle specifiche tecniche

6.1. Eventuali modifiche delle specifiche tecniche allegate al presente Provvedimento sono

pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate, dandone

preventiva comunicazione.

(Omessi gli allegati).

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