23 Agosto, 2013

Provv. dir. Agenzia entrate 22 agosto 2013, n. 100191

 

 

1. Presentazione della dichiarazione

1.1 La dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2012 può

essere presentata utilizzando il modello 730/2013, dal 2 al 30 settembre 2013, se

dalla stessa risulta un esito contabile finale a credito, dai soggetti indicati al

successivo punto 1.2 in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il

conguaglio.

1.2 La dichiarazione di cui al punto 1.1, unitamente alla scheda ai fini

della destinazione del 5 e 8 per mille, è presentata dai soggetti titolari dei redditi

di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere

a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del

Parlamento europeo, i) e l), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1.3 La dichiarazione di cui al punto 1.1 è presentata, utilizzando il

modello di dichiarazione 730/2013 approvato con provvedimento del Direttore

dell’Agenzia delle entrate 15 gennaio 2013, a un Centro di assistenza fiscaledipendenti

di cui all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997,

n. 241 o a un iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro oppure in quello dei

dottori commercialisti ed esperti contabili ai sensi degli articoli 3-bis, comma 10,

e 7-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con

modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, abilitati allo svolgimento

dell’attività di assistenza fiscale ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Ministro

delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

1.4 La dichiarazione di cui al punto 1.1 non può essere presentata per

integrare una precedente dichiarazione validamente presentata. Non trova

applicazione l’articolo 14 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999,

n. 164.

 

2. Adempimenti dei soggetti che prestano assistenza fiscale

2.1 I soggetti che prestano l’assistenza fiscale:

a) consegnano al contribuente, entro il giorno 11 ottobre 2013 copia della

dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;

b) trasmettono in via telematica all’Agenzia delle entrate, entro il 25

ottobre 2013, le dichiarazioni predisposte unitamente al risultato finale.

 

3. Modalità di erogazione del credito

3.1 Le somme risultanti a credito dal prospetto di liquidazione, al netto

degli importi dovuti a titolo di acconto nonché della parte di credito già utilizzata

o che si intende utilizzare in compensazione per il pagamento di imposte non

liquidate nella dichiarazione 730, sono rimborsate dall’Agenzia delle entrate. I

rimborsi sono effettuati ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2000, sulla

base dei dati trasmessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, ferme

restando le successive ordinarie attività di controllo sulle dichiarazioni. Non si

erogano i rimborsi di importo non superiore a dodici euro.

 

4. Modificazioni delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati

contenuti nel modello 730/2013

4.1 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15

febbraio 2013, concernente l’approvazione delle specifiche tecniche per la

trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione 730/2013,

come modificato con provvedimento del 20 maggio 2013, sono apportate le

seguenti modifiche:

a) nell’Allegato A, nel documento 730 e nel documento 730-4

nell’elemento “Altridati” è aggiunto il sottoelemento opzionale

“SituazioniParticolari”;

b) nell’Allegato D è inserito il paragrafo “18. Ampliamento

dell’assistenza fiscale” allegato al presente provvedimento (Allegato

1).

 

5. Disposizioni finali

5.1 Per quanto non disposto nel presente provvedimento si applicano le

disposizioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dal decreto

del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *