23 Agosto, 2013

Legge 9 agosto 2013, n. 99, in G.U. n. 196 del 22.8.2013


Art. 1

 

1. Il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi

urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile,

della coesione sociale, nonche’ in  materia  di  Imposta  sul  valore

aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti, e’  convertito  in

legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(Si omette la pubblicazione delle modificazioni di cui all’allegato in quanto sono state evidenziate mediante il carattere corsivo nel testo coordinato sotto riportato. Il testo del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, è stato pubblicato nel fascicolo n. 10/2013, 1005).

 

 

 

 

Testo del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, recante: «Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche’ in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti».

(Testo coordinato a cura del Min. grazia e giustizia in G.U. n. 196 del 22.8.2013)


(Omissis).

Titolo II

Disposizioni in materia di rapporti di lavoro, di occupazione e di
previdenza sociale

(Omissis).

Art. 9

          Ulteriori disposizioni in materia di occupazione

 

(Omissis).

16-bis. All’articolo 25, comma 3, del decreto-legge  18  ottobre

2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre

2012, n. 221, nel primo periodo, le parole: «entro  60  giorni  dalla

stessa data» sono soppresse.

  16-ter. All’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,

al comma 1 e al  comma  4,  le  parole:  «2013,  2014  e  2015»  sono

sostituite dalle seguenti: «2013, 2014, 2015 e 2016».

(Omissis).

Titolo III

Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre
misure urgenti

 Art. 11

Disposizioni in materia fiscale e di impegni internazionali  e  altre

                           misure urgenti

 

1.  All’articolo  40  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,

convertito dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter le parole  «1°  luglio  2013»  sono  sostituite

dalle seguenti «1° ottobre 2013»;

b) il comma 1-quater e’ abrogato.

 

(Omissis).

 

8. L’articolo 6-novies del decreto-legge 26  aprile  2013,  n.  43,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,  e’

sostituito dal seguente:

  «Art.  6-novies  (Detassazione  di  contributi,  indennizzi   e

risarcimenti per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012). – 1.

Per i soggetti che hanno sede o  unita’  locali  nel  territorio  dei

comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,  e

di cui all’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.

83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,

che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto

degli eventi sismici del maggio 2012, i contributi, gli indennizzi  e

i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi  natura  e

indipendentemente dalle modalita’ di  fruizione  e  contabilizzazione

non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai  fini  delle

imposte  sul  reddito  e  dell’imposta  regionale   sulle   attivita’

produttive.

2. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia  e  Veneto,

in qualita’ di commissari delegati ai sensi dell’articolo 1, comma 4,

del  decreto  legge  6  giugno   2012,   n.   74,   convertito,   con

modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto  2012,  n.  122,  verificano

l’assenza di sovracompensazioni dei danni subiti  per  effetto  degli

eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,  tenendo  conto  anche  degli

eventuali indennizzi assicurativi, mediante l’istituzione e  la  cura

del registro degli aiuti concessi di cui all’articolo 1,  comma  373,

della legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e  successive  modifiche.

L’agevolazione e’ concessa nei  limiti  e  alle  condizioni  previste

dalle decisioni della Commissione europea  C(2012)  9853  final  e  C

(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012».

 

(Omissis).

 

12.  Al  decreto-legge  8  aprile  2013  n.  35,   convertito   con

modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo l’articolo 3-bis

e’ aggiunto il seguente articolo:

 «Art. 3-ter (Disposizioni in materia  di  addizionale  regionale

all’IRPEF  nelle  Regioni  a  statuto   speciale).      –   1.  

Esclusivamente al fine  di  consentire  la  predisposizione  delle

misure di copertura finanziaria degli oneri  derivanti  dal  rimborso

delle anticipazioni di liquidita’ di cui agli articoli  2,  comma  3,

lettera a) e 3, comma 5, lettera a), le regioni a statuto speciale  e

le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  in  deroga   alle

disposizioni dell’articolo 50, comma 3, del  decreto  legislativo  15

dicembre 1997, n. 446, come integrato dall’articolo 3, comma  1,  del

decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,  a  decorrere  dall’anno

2014, possono maggiorare fino ad un massimo di  1  punto  percentuale

l’aliquota base dell’addizionale regionale  all’imposta  sul  reddito

delle persone fisiche, stabilita nella  misura  dell’1,23  per  cento

dall’articolo  28  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»

 

(Omissis).

 

18. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013,

la misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche

e’ fissata al 100 per cento.

19. Per l’anno 2013, la disposizione di cui  al  comma  18  produce

effetti  esclusivamente  sulla  seconda  o  unica  rata  di   acconto

dell’imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  effettuando  il

versamento in misura corrispondente  alla  differenza  fra  l’acconto

complessivamente dovuto e  l’importo  dell’eventuale  prima  rata  di

acconto. Per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza  fiscale,  i

sostituti d’imposta trattengono la seconda o unica  rata  di  acconto

tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente comma.

20. Per il periodo d’imposta in  corso  al  31  dicembre  2013,  la

misura  dell’acconto  dell’imposta  sul  reddito  delle  societa’  e’

aumentata dal 100 al 101 per cento. La disposizione  produce  effetti

esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, effettuando  il

versamento in misura corrispondente  alla  differenza  fra  l’acconto

complessivamente dovuto e  l’importo  dell’eventuale  prima  rata  di

acconto.

21. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre  2013  e  per

quello successivo, il versamento di acconto di cui  all’articolo  35,

comma 1, del decreto-legge 18  marzo  1976  n.  46,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e’  fissato  nella

misura del 110 per cento. Per il periodo di imposta in  corso  al  31

dicembre 2013, la  disposizione  di  cui  al  primo  periodo  produce

effetti esclusivamente sulla seconda scadenza di acconto, effettuando

il versamento in misura corrispondente alla differenza fra  l’acconto

complessivamente dovuto e l’importo versato alla prima scadenza.

 

(Omissis).

 

 Art. 13

                          Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e

sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

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