27 Giugno, 2016

Decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114, in G.U. n. 148 del 27.6.2016 

 

Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto reca  disposizioni  sulla  determinazione  e
sull'attribuzione delle quote  di  gettito  delle  entrate  erariali,
comunque  denominate,  spettanti  alla  Regione  Sardegna  ai   sensi
dell'articolo 8 dello Statuto  -  Legge  Costituzionale  26  febbraio
1948, n. 3, come indicate  negli  articoli  seguenti.  Dette  entrate
comprendono le indennita',  le  maggiorazioni  e  gli  interessi  per
mancato  o  ritardato  pagamento  e   non   includono   le   sanzioni
amministrative. 
  2. Le entrate di cui al comma  1  sono  determinate,  salvo  quanto
stabilito  con  il   presente   decreto   legislativo,   sulla   base
dell'ammontare delle entrate  riscosse  dallo  Stato  nel  territorio
regionale e afferenti al  medesimo  territorio,  nonche'  sulla  base
delle entrate di pertinenza  regionale  affluite,  in  attuazione  di
disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori dal
territorio della regione. 
                               Art. 2 
 
 
                Modalita' di attribuzione delle quote 
            delle entrate erariali spettanti alla regione 
 
  1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato
d'intesa con la Regione, sono individuati i tempi, le procedure e  le
modalita' volti a  garantire  il  riversamento  diretto  nelle  casse
regionali del gettito delle entrate erariali di  cui  all'articolo  1
riscosso dall'Agenzia delle entrate, dagli agenti della riscossione e
da qualunque altro soggetto cui affluiscono le entrate spettanti alla
Sardegna ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto. 
  2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, le quote
delle compartecipazioni al gettito  erariale  sono  corrisposte  alla
Regione  secondo  le  modalita'   indicate   dal   presente   decreto
legislativo. 
                               Art. 3 
 
 
          Disposizioni in materia di tasse automobilistiche 
 
  1.  Le  quote  di  gettito  relative  alle  tasse  automobilistiche
spettanti  alla  Regione  sono  devolute   dal   Dipartimento   della
Ragioneria Generale  dello  Stato  in  base  alle  comunicazioni  del
Dipartimento delle finanze  relative  ai  versamenti  effettuati  dai
soggetti  di   cui   all'articolo   5,   trentaduesimo   comma,   del
decreto-legge   30   dicembre   1982,   n.   953,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. 
                               Art. 4 
 
 
                 Disposizioni in materia di imposta 
                  sul reddito delle persone fisiche 
 
  1. La  quota  relativa  alle  imposte  sul  reddito  delle  persone
fisiche, spettante alla Regione ai sensi del primo comma, lettera a),
e   del   secondo   comma   dell'articolo   8   dello   Statuto,   e'
convenzionalmente costituita: 
  a) dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi  e
dei sostituti di imposta, nonche'  dalle  certificazioni  sostitutive
presentate dai contribuenti  e  per  conto  dei  contribuenti  aventi
domicilio fiscale nel territorio regionale; 
  b) dall'imposta sui redditi a  tassazione  separata  delle  persone
fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale; 
  c) dalle somme riscosse a seguito delle attivita' di accertamento e
di controllo effettuate dalle amministrazioni finanziarie  statali  e
regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel
territorio regionale. 
  2. Le quote di spettanza regionale di cui al comma 1, lettere a)  e
b), sono determinate dal Dipartimento delle Finanze  e  devolute  dal
Dipartimento della Ragioneria  Generale  dello  Stato.  Le  quote  di
spettanza regionale di cui al comma 1, lettera c),  sono  determinate
dal Dipartimento delle Finanze, sentita l'Agenzia  delle  Entrate,  e
devolute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 
                               Art. 5 
 
 
                 Disposizioni in materia di imposta 
                     sul reddito delle societa' 
 
  1. La quota relativa all'imposta sul reddito delle societa' - IRES,
spettante alla Regione ai sensi del primo comma,  lettera  a)  e  del
secondo comma dell'articolo  8  dello  Statuto,  e'  determinata  dal
Dipartimento delle Finanze prendendo in considerazione: 
  a)  il  luogo  di  ubicazione  degli  impianti   per   le   imprese
mono-impianto che operano nella Regione; 
  b) la distribuzione percentuale della base imponibile  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, per le imprese  multi-impianto,
relativamente alla quota  di  produzione  realizzata  nel  territorio
della Regione. 
  2. La quota spettante alla Regione e' determinata dal  Dipartimento
delle Finanze e devoluta dal Dipartimento della  Ragioneria  Generale
dello Stato. 
                               Art. 6 
 
 
                 Disposizioni in materia di imposta 
             sul valore aggiunto spettante alla Regione 
 
  1. La compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto -
IVA, spettante alla Regione ai sensi dell'articolo  8,  primo  comma,
lettera f), dello Statuto, e'  annualmente  stabilita  applicando  al
gettito nazionale IVA  complessivo,  al  netto  dei  rimborsi,  delle
compensazioni e della quota spettante all'Unione Europea, l'incidenza
della spesa per consumi finali delle famiglie in Sardegna rispetto  a
quella nazionale, cosi' come risultante dai dati rilevati  dall'ISTAT
nell'ultimo anno disponibile. Il relativo  conguaglio  e'  effettuato
quando si rendono disponibili i dati dell'annualita' di riferimento. 
  2.  Le  quote  spettanti  alla   Regione   sono   determinate   dal
Dipartimento  delle  Finanze  e  devolute  dal   Dipartimento   della
Ragioneria Generale dello Stato. 
                               Art. 7 
 
 
Disposizioni in materia di ritenute e imposte sostitutive sui redditi
                             di capitale 
 
  1. Fra le entrate devolute alla Regione, ai sensi del primo  comma,
lettera m), e  del  secondo  comma  dell'articolo  8  dello  Statuto,
rientra anche la quota del gettito delle ritenute alla fonte  di  cui
all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, relative agli interessi,  premi  ed  altri
frutti corrisposti a depositanti e correntisti da uffici postali e da
sportelli di aziende ed istituti di credito operanti nella Regione. 
  2. La quota di cui al comma 1 e' determinata dal Dipartimento delle
Finanze sulla base della  distribuzione  territoriale  del  risparmio
delle famiglie e  delle  imprese,  cosi'  come  risultante  dai  dati
pubblicati dalla Banca d'Italia per l'annualita' di riferimento.  Per
l'erogazione dell'acconto  si  utilizzano  i  dati  dell'ultimo  anno
disponibile. 
  3. Fino a quando non saranno definite, con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Regione, le  ulteriori
modalita' per la determinazione dei criteri  di  quantificazione,  le
compartecipazioni  alle  entrate  tributarie  non  disciplinate   dai
precedenti commi sono  determinate  dal  Dipartimento  delle  Finanze
sulla base del gettito  riscosso  nel  territorio  regionale  e  sono
devolute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.  
                               Art. 8 
 
 
                  Disposizioni in materia di accise 
 

(Omissis).
                               Art. 9 
 
 
                  Disposizioni in materia di accisa 
                      sul consumo dei tabacchi 
 
(Omissis).

                               Art. 10 
 
 
            Disposizioni in materia di entrate derivanti 
                      dalla raccolta del gioco 
 
  1. La compartecipazione regionale  di  cui  all'articolo  8,  primo
comma, lettera m), e del secondo comma dello Statuto, fa  riferimento
alle entrate erariali derivanti dalla raccolta di tutti i giochi  con
vincita in denaro,  sia  di  natura  tributaria  sia  di  natura  non
tributaria in quanto costituite, al netto delle vincite e degli  aggi
spettanti ai concessionari, da utile  erariale.  Le  quote  spettanti
alla Sardegna sono calcolate mediante la  contabilizzazione,  per  il
gioco in rete fisica, delle giocate  raccolte  nel  territorio  della
Regione, e,  per  il  gioco  a  distanza,  delle  giocate  effettuate
mediante  conti  di  gioco  intestati  a  giocatori   residenti   nel
territorio della Regione. In particolare, i  giochi  con  vincita  in
denaro di cui al primo periodo sono: 
  a) i giochi mediante apparecchi con vincite in denaro; 
  b) le scommesse, a  quota  fissa  e  a  totalizzazione,  su  eventi
sportivi, anche simulati, inclusi  quelli  relativi  alle  corse  dei
cavalli, nonche' su altri eventi, anche simulati; 
  c) i concorsi pronostici sportivi; 
  d) i giochi numerici a quota fissa; 
  e) i giochi numerici a totalizzazione nazionale; 
  f) le lotterie ad estrazione istantanea e differita; 
  g) il bingo di sala; 
  h) i giochi raccolti a distanza. 
  2. Le  quote  di  spettanza  regionale  di  cui  al  comma  1  sono
quantificate dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli e versate alla
Regione dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 
  3. Qualora, per alcune tipologie di giochi, non  sia  possibile  la
quantificazione della  quota  del  gettito  spettante  alla  Regione,
questa e' determinata dalla Agenzia delle dogane e  dei  monopoli  in
base  al  rapporto  percentuale,  rispettivamente,  tra  la  raccolta
regionale  in  rete  fisica  e  le  giocate  regionali  effettuate  a
distanza, ai sensi del comma 1, e quelle corrispondenti nazionali, ed
e' versata nelle casse regionali dal  Dipartimento  della  Ragioneria
Generale dello Stato. 
                               Art. 11 
 
 
       Disposizioni in materia di imposte e tasse sugli affari 
 
  1. La quota del gettito spettante alla Regione relativo all'imposta
di registro, imposta di bollo, imposta sulle successioni e donazioni,
alle imposte e tasse ipotecarie  e  catastali  ed  alle  tasse  sulle
concessioni governative, e' riversato direttamente alla  Regione  dai
soggetti a cui il gettito affluisce. 
    
    
    
    
                               Art. 12 
 
 
Imposta sulle assicurazioni diverse  dall'imposta  sulla  RC  Auto  e
                  imposta sulle riserve matematiche 
 

(Omissis).
                               Art. 13 
 
 
                    Rimborsi di tributi erariali 
 

(Omissis).

                               Art. 14 
 
 
                        Agevolazioni fiscali 
 
  1. Nel rispetto delle norme  dell'Unione  europea  sugli  aiuti  di
Stato, la Regione Sardegna, con riferimento ai  tributi  erariali  il
cui gettito sia ad essa interamente devoluto, ove  la  legge  statale
consenta una qualsiasi manovra su aliquote, esenzioni  di  pagamento,
detrazioni d'imposta, agevolazioni o deduzioni dalla base imponibile,
puo' in ogni caso compiere una qualsiasi di tali manovre, purche' non
venga superato il livello  massimo  di  imposizione  stabilito  dalla
normativa statale. 
  2. La Regione autonoma della Sardegna puo', con  apposita  legge  e
nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli  aiuti  di  Stato,
concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici
di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo
III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I fondi  necessari
per la regolazione contabile delle compensazioni di cui  al  presente
comma sono posti ad esclusivo carico della Regione, che provvede alla
stipula di apposite convenzioni con l'Agenzia delle entrate, al  fine
di  disciplinare  le  modalita'  operative  per  la  fruizione  delle
suddette agevolazioni. 
                               Art. 15 
 
 
                          Riserve erariali 
 
 
(Omissis).  

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Art. 16 Disposizioni di carattere generale 1. Le quote delle entrate spettanti alla Regione sono determinate al netto dei rimborsi e delle compensazioni a favore dei soggetti passivi d'imposta. Dette quote, ove non diversamente disposto, sono devolute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che procede alla loro erogazione mediante acconti e conguagli. 2. Per le entrate non disciplinate dai precedenti articoli, la Regione e il Ministero dell'economia e delle finanze si impegnano a concordare nuovi parametri di calcolo al fine di quantificare il gettito maturato nel territorio regionale. Fino a quando non saranno definite, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Regione, le ulteriori modalita' per la determinazione dei criteri di quantificazione, la devoluzione delle compartecipazioni regionali e' effettuata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sulla base del gettito riscosso nel territorio regionale. 3. Nel caso in cui le disposizioni relative alla spettanza dei gettiti tributari contrastino con analoghe disposizioni stabilite dall'ordinamento in applicazione del principio di territorialita', con riferimento ai gettiti spettanti ad altre regioni, all'attribuzione si provvede d'intesa tra gli enti interessati ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei principi generali previsti dall'ordinamento, in modo da non comportare duplicazioni di oneri per il bilancio dello Stato. Art. 17 Abrogazione di norme 1. Gli articoli dal 32 al 38 del capo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, sono abrogati. Art. 18 Decorrenza 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010.

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