27 Giugno, 2016

Decreto min. 15 giugno 2016, in G.U. n. 148 del 27.6.2016

 

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Art. 1 
 
 
                 Oggetto dell'interpello abbreviato 
 
  1. Il contribuente ammesso al regime dell'adempimento collaborativo
di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto  2015,
n. 128, nell'ambito delle interlocuzioni conseguenti  all'accesso  al
regime, puo' interpellare l'Agenzia delle entrate  per  ottenere  una
risposta in merito all'applicazione delle disposizioni  tributarie  a
fattispecie concrete in relazione alle quali ravvisa rischi  fiscali.
Il rischio fiscale e' inteso quale rischio di operare  in  violazione
di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con  i  principi  o
con le finalita' dell'ordinamento tributario. 
  2. Il contribuente  puo'  presentare  le  tipologie  di  interpello
indicate nell'art. 11, commi 1 e 2, della legge 27  luglio  2000,  n.
212, i cui  termini,  modalita'  ed  effetti  sono  disciplinati  nei
successivi articoli del presente decreto. 
                               Art. 2 
 
 
                         Ufficio competente 
 
  1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate  e'
individuato  l'ufficio  competente  ai  fini  della  presentazione  e
dell'istruttoria delle istanze di interpello abbreviato. 
  2. Qualora l'istanza di interpello venga presentata ad  un  ufficio
diverso da quello competente, la stessa e' trasmessa  tempestivamente
all'ufficio competente. In tale caso,  il  termine  per  la  risposta
inizia a decorrere dalla data  di  ricezione  dell'istanza  da  parte
dell'ufficio  competente  di  cui   viene   data   comunicazione   al
contribuente. 
                               Art. 3 
 
 
         Presentazione dell'istanza di interpello abbreviato 
 
  1. Il contribuente puo' presentare l'istanza  di  interpello  prima
della scadenza dei termini previsti dalla legge per la  presentazione
della  dichiarazione  o  per  l'assolvimento  degli  altri   obblighi
tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie  cui
si  riferisce  l'istanza  medesima.   Nell'ambito   dei   doveri   di
trasparenza e collaborazione declinati all'art. 5 comma 2, lettera b)
del decreto legislativo 5 agosto  2015,  n.  128,  e'  ricompresa  la
tempestiva comunicazione  all'ufficio  dei  rischi  per  i  quali  il
contribuente intende presentare l'istanza di interpello abbreviato. 
  2.  L'istanza  di  interpello,  redatta   in   carta   libera,   e'
sottoscritta e presentata all'ufficio competente, mediante consegna a
mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento
ovvero presentazione per via telematica  attraverso  l'impiego  della
posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica  11  febbraio  2005,  n.   68.   L'istanza   deve   essere
sottoscritta  con  firma  autografa,  ovvero,  nei  casi  in  cui  il
documento e' trasmesso via posta elettronica certificata,  con  firma
digitale o con le modalita' di cui all'art. 38, comma 3, del  decreto
del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445.  Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere
disciplinate ulteriori modalita'  di  presentazione  dell'istanza  di
interpello abbreviato. 
  3. L'istanza si considera presentata alla data di  ricezione  della
stessa da  parte  dell'ufficio  competente.  Per  data  di  ricezione
dell'istanza si intende la data di consegna ovvero,  per  le  istanze
presentate a mezzo di servizio postale o per via telematica, la  data
risultante dall'avviso di ricevimento rilasciato dal sistema  postale
o dalla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal sistema di posta
elettronica certificata. Nel caso in cui l'istanza  viene  presentata
ad un  ufficio  non  competente  alla  trattazione,  quest'ultimo  la
trasmette immediatamente all'ufficio competente.  In  tal  caso,  per
data di ricezione dell'istanza,  si  intende  quella  risultante  dal
protocollo informatico dell'ufficio competente. 
  4. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle
scadenze previste dalle norme tributarie, ne'  sulla  decorrenza  dei
termini di decadenza e non comporta interruzione  o  sospensione  dei
termini di prescrizione. 
                               Art. 4 
 
 
           Contenuto dell'istanza di interpello abbreviato 
 
  1. L'istanza di interpello abbreviato deve contenere: 
  a)  i  dati  identificativi  del  contribuente  e  del  suo  legale
rappresentante compreso il codice fiscale; 
  b) la circostanziata e specifica descrizione del caso  concreto  in
relazione al quale l'interpellante ravvisa rischi fiscali; 
  c)  le  specifiche  disposizioni  tributarie  di  cui  si  richiede
l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione; 
  d) l'indicazione  del  domicilio  e  dei  recapiti  telematici  del
contribuente o  dell'eventuale  domiciliatario  presso  il  quale  si
richiede di inoltrare le comunicazioni attinenti la procedura; 
  e)  la  sottoscrizione  del   contribuente   o   del   suo   legale
rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale  incaricato
ai sensi dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura  non  e'
contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve  essere  allegata
allo stesso; 
  f) l'indicazione che si tratta di una istanza presentata  ai  sensi
dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. 
  2. L'istanza contiene altresi'  l'esposizione,  in  modo  chiaro  e
univoco,  della   soluzione   proposta   dal   contribuente   e   del
comportamento che lo stesso intende adottare. 
  3. All'istanza di interpello e' allegata copia della documentazione
non in possesso dell'Agenzia delle entrate o di altre amministrazioni
pubbliche   indicate   dall'istante,   rilevante   ai   fini    della
qualificazione della fattispecie prospettata, salva  la  facolta'  di
acquisire, ove necessario, l'originale non posseduto dei documenti. 
                               Art. 5 
 
 
               Istruttoria dell'interpello abbreviato 
 
  1. L'ufficio competente,  entro  quindici  giorni  dal  ricevimento
dell'istanza di interpello abbreviato, verifica i  requisiti  di  cui
all'art. 4, comma 1. 
  2. Nei casi in cui l'istanza sia carente di uno o piu' requisiti di
cui all'art. 4,  comma  1,  l'ufficio  invita  il  contribuente  alla
relativa regolarizzazione. L'invito a regolarizzare e'  notificato  o
comunicato al contribuente, con le modalita'  di  cui  al  successivo
art. 7, entro quindici giorni dalla consegna o ricezione dell'istanza
da parte dell'ufficio competente. L'integrazione avviene entro trenta
giorni con  le  stesse  modalita'  consentite  per  la  presentazione
dell'istanza di interpello. I termini  per  la  risposta  iniziano  a
decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione e' stata effettuata. 
  3. L'Agenzia delle entrate puo' effettuare  interlocuzioni  con  il
contribuente, anche invitandolo a comparire per mezzo del suo  legale
rappresentante ovvero di un suo procuratore, al fine di verificare la
regolarita' dell'istanza e la completezza delle informazioni  fornite
e di acquisire ulteriori elementi informativi. 
  4. Nel corso dell'istruttoria, ove ritenuto opportuno, i funzionari
dell'Agenzia  delle  entrate  possono  accedere  presso  le  sedi  di
svolgimento  dell'attivita'  dell'impresa,  nei  tempi   con   questa
concordati, allo scopo di prendere  diretta  cognizione  di  elementi
informativi utili per la risposta che comunque deve essere  resa  nel
termine di cui all'art. 7 comma 1. 
                               Art. 6 
 
 
                    Inammissibilita' dell'istanza 
 
  1. Le istanze di cui all'art. 3 sono inammissibili se: 
  a) sono presentate da un contribuente non  ammesso  o  escluso  dal
regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli 3 e seguenti
del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128; 
  b) e' sopraggiunto un  provvedimento  motivato  di  esclusione  del
contribuente dal regime di adempimento collaborativo per  la  perdita
dei requisiti di cui all'art. 4 o all'art. 7, comma  4,  del  decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 128  ovvero  per  l'inosservanza  degli
impegni di cui all'art. 5, comma 2, del medesimo decreto; 
  c) sono presentate dopo la  scadenza  dei  termini  previsti  dalla
legge per la presentazione della dichiarazione o  per  l'assolvimento
degli altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque  connessi
alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima; 
  d) hanno ad oggetto  il  medesimo  rischio  fiscale  sul  quale  il
contribuente ha gia' ottenuto un parere, salvo che  vengano  indicati
elementi di fatto o di diritto sopravvenuti; 
  e) vertono su materie  oggetto  delle  procedure  di  cui  all'art.
31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600,  nonche'  dell'interpello  di  cui  all'art.  2  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147; 
  f) vertono su questioni per  le  quali  siano  state  gia'  avviate
attivita' di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui
il contribuente sia formalmente a conoscenza; 
  g) non ricorrono le obiettive condizioni  di  incertezza  ai  sensi
dell'art. 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212; 
  h) il contribuente, invitato a integrare i dati ai sensi  dell'art.
5, comma 2, non provvede  alla  regolarizzazione  entro  il  previsto
termine di trenta giorni. 
                               Art. 7 
 
 
         Modalita' e termini per il rilascio della risposta 
 
  1. La risposta scritta e motivata fornita  dall'ufficio  competente
e' notificata o comunicata al contribuente in mani  proprie,  con  le
modalita' di  cui  all'art.  60  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  mediante  servizio  postale  a
mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  ovvero   per   via
telematica, presso i recapiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera d),
entro  quarantacinque  giorni  decorrenti  dalla  data  di  ricezione
dell'istanza di interpello da parte dell'ufficio  competente,  ovvero
da quella di ricezione dei dati carenti, nell'ipotesi di cui all'art.
5, comma 2. La risposta si intende notificata o comunicata al momento
della ricezione da parte del contribuente. 
  2. Quando non sia possibile fornire  la  risposta  sulla  base  dei
documenti allegati all'istanza, l'ufficio competente  puo'  chiedere,
una sola volta, al contribuente di integrare  la  documentazione.  In
tal caso il termine di cui al comma 1 e' interrotto  e  ricomincia  a
decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa da
parte dell'ufficio competente. 
  3. La mancata presentazione della documentazione richiesta ai sensi
del comma 2 entro il termine di 6 mesi comporta rinuncia  all'istanza
di interpello. L'ufficio prende atto della rinuncia  ed  effettua  la
relativa comunicazione al contribuente. 
  4. L'istante e' tenuto a trasmettere all'ufficio competente tutti i
documenti  richiesti,  con  le  stesse  modalita'  previste  per   la
presentazione dell'istanza di interpello. 
  5. In pendenza dei termini di  istruttoria  dell'interpello,  resta
ferma la possibilita' per il contribuente di  presentare  all'ufficio
competente, con le stesse modalita'  previste  per  la  presentazione
dell'istanza di interpello, la rinuncia espressa allo stesso. 
                               Art. 8 
 
 
                    Adempimenti del contribuente 
 
  1. Il contribuente comunica tempestivamente all'ufficio  competente
se ha  tenuto  un  comportamento  non  conforme  al  contenuto  della
risposta dell'Agenzia delle entrate. 
  2. Il contribuente e' tenuto altresi' a comunicare  tempestivamente
eventuali modifiche delle circostanze di fatto  o  di  diritto  sulla
base delle quali e' stata formulata la risposta. 
                               Art. 9 
 
 
         Efficacia della risposta all'istanza di interpello 
 
  1. La risposta dell'ufficio competente ha efficacia  esclusivamente
nei  confronti   del   contribuente   istante,   limitatamente   alla
fattispecie prospettata nell'istanza di interpello. Tale efficacia si
estende  anche   ai   comportamenti   successivi   del   contribuente
riconducibili  alla  fattispecie  oggetto  di  interpello,  salvo  la
rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Agenzia  delle
entrate con valenza esclusivamente per  gli  eventuali  comportamenti
futuri dell'istante. 
  2. Qualora la risposta  dell'ufficio  su  istanze  ammissibili  non
pervenga al contribuente entro il termine di cui all'art. 7, comma 1,
si intende che l'Agenzia delle entrate concordi con l'interpretazione
o il comportamento prospettato dal  richiedente.  Limitatamente  alla
questione oggetto di interpello, sono nulli gli atti  amministrativi,
anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in  difformita'
della risposta fornita  dall'ufficio,  ovvero  della  interpretazione
sulla quale si e' formato il silenzio assenso. 
  3. Nel caso in cui l'ufficio  risponda  oltre  il  termine  di  cui
all'art. 7, comma 1 ovvero comunichi una risposta diversa  da  quelle
fornita  in  precedenza,  l'eventuale  inosservanza  della  soluzione
interpretativa contenuta nella risposta tardiva o  rettificativa  da'
luogo al recupero di imposte e interessi, senza  l'irrogazione  delle
relative sanzioni, solo nel caso in cui,  alla  data  della  relativa
notifica, il  contribuente  non  abbia  ancora  posto  in  essere  il
comportamento specifico prospettato  o  dato  attuazione  alla  norma
oggetto di interpello. 
  4. Nel caso di risposta resa oltre i termini  di  cui  all'art.  7,
comma 1 su istanze prive delle indicazioni di cui all'art.  4,  comma
2, l'eventuale difformita' tra la  soluzione  interpretativa  fornita
nella risposta tardiva e il comportamento gia' posto  in  essere  dal
contribuente, da' luogo al recupero di  imposta  e  interessi,  senza
l'irrogazione delle relative sanzioni. 
                               Art. 10 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1.  Per  i  contribuenti   ammessi   al   regime   di   adempimento
collaborativo entro un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, l'istanza  di  interpello  abbreviato  puo'  essere
presentata  a  partire  dal  novantesimo   giorno   successivo   alla
comunicazione di ammissione al regime e comunque prima della scadenza
dei  termini  previsti  dalla  legge  per  la   presentazione   della
dichiarazione.

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