27 Giugno, 2016

Decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, in G.U. n. 146 del 24.6.2016

 

Capo I

Norme in materia di enti territoriali

(Omissis).

 

 Art. 5 
 
 
                 Disposizioni concernenti le vittime 
        dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 458 e 459 sono sostituiti dai seguenti: 
    «458. Alla Prefettura  -  Ufficio  territoriale  del  Governo  di
Salerno e' assegnata la somma di 7,5 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2016 e 2017 per la stipulazione delle transazioni  di  cui
al comma 462, relativamente all'alluvione verificatasi  il  5  maggio
1998 a Sarno.  Le  somme  non  impegnate  nel  2016  possono  esserlo
nell'esercizio successivo. 
    459. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno,
nei  limiti  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al  comma  458,
individua i familiari delle vittime, entro il  31  dicembre  2016,  e
determina, avvalendosi a tal fine anche dell'INPS,  dell'INAIL  e  di
altri enti competenti in materia infortunistica e  previdenziale,  la
somma spettante, nel  limite  di  euro  100.000  per  ciascuna  delle
vittime, nonche' la quota di rimborso delle  eventuali  spese  legali
sostenute e documentate. Il rimborso delle spese legali  e'  definito
previa acquisizione del parere di  congruita'  dell'Avvocatura  dello
Stato.»; 
    b) i commi 461, 462, 463 e 464 sono sostituiti dai seguenti: 
    «461. Qualora sia intervenuto il decesso dei soggetti beneficiari
ai sensi del comma 460, gli  eredi  in  successione  legittima  hanno
diritto al pagamento pro  quota  della  medesima  somma,  nei  limiti
individuati ai sensi dei commi 459 e  460,  previa  presentazione  di
documentazione  attestante  la  qualita'  di  erede  e  la  quota  di
partecipazione all'asse ereditario, secondo le  disposizioni  vigenti
in materia di successione legittima. 
    462. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno,
acquisito  il   parere   dell'Avvocatura   dello   Stato   ai   sensi
dell'articolo 14  del  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,
congiuntamente  con  il  Comune  di  Sarno  stipula   appositi   atti
transattivi con i soggetti individuati ai sensi del comma 460 o,  ove
questi ultimi siano deceduti, con i soggetti di  cui  al  comma  461,
ferma restando l'applicazione  delle  norme  vigenti  in  materia  di
prescrizione. 
    463. Le transazioni di cui al presente articolo sono stipulate  a
totale  soddisfazione   di   ogni   pretesa   nei   confronti   delle
Amministrazioni statali e  territoriali  individuate  nella  sentenza
della Corte di cassazione penale del 7 maggio 2013 e tengono conto di
quanto eventualmente gia' percepito a seguito di sentenze riguardanti
la responsabilita' civile dello Stato e del comune di Sarno. 
    464. I  procedimenti  giudiziari  in  corso,  anche  in  sede  di
esecuzione,  sono  sospesi  fino  alla  conclusione   degli   accordi
transattivi.  Successivamente  alla  stipulazione  degli   atti,   di
transazione, che deve intervenire entro e non oltre  il  31  dicembre
2017, tutti i processi sono estinti ai sensi della normativa vigente.
Ove le parti private non intendano stipulare gli accordi  transattivi
ne danno comunicazione scritta alla Prefettura - Ufficio territoriale
del Governo di Salerno e i processi in corso  proseguono  su  istanza
delle parti. Le transazioni sono esenti da ogni imposta o tassa e  le
relative somme sono assegnate in aggiunta a ogni altra  somma  cui  i
soggetti beneficiari abbiano diritto  a  qualsiasi  titolo  ai  sensi
della normativa vigente. Dopo la stipulazione degli atti  transattivi
la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno trasmette
un elenco riepilogativo al  Ministero  dell'interno  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze.». 
  2. Gli interventi di cui al presente articolo non  sono  cumulabili
con quelli di cui all'articolo 4. 
  3. Le somme gia' trasferite al Dipartimento della protezione civile
presso la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  relative  alle
speciali  elargizioni  in  favore   dei   familiari   delle   vittime
dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a  Sarno,  pari  a  euro
1.875.000, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato  per  la
successiva riassegnazione al Ministero dell'interno.

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(Omissis).

 

Art. 11 
 
 
                          Regione Siciliana 
 
  1. In attuazione dell'accordo fra il Governo e la Regione Siciliana
sottoscritto in data 20 giugno  2016,  nelle  more  dell'approvazione
delle modifiche da apportare a decorrere dall'anno 2016 alle norme di
attuazione  dello  statuto  della   Regione   Siciliana,   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 685, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,
viene assegnato alla Regione Siciliana, a  titolo  di  acconto  sulla
compartecipazione spettante alla medesima regione per l'anno 2016, un
importo pari a 5,61 decimi dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche (IRPEF) determinata con riferimento al gettito  maturato  nel
territorio  regionale,  al  netto  degli  importi   attribuiti,   per
compartecipazioni al predetto gettito, alla regione, in  applicazione
della legislazione vigente, mediante attribuzione  diretta  da  parte
della struttura di gestione, individuata  dal  decreto  del  Ministro
delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, da accreditare  sul  sottoconto
infruttifero della contabilita' speciale di tesoreria unica intestata
alla regione medesima -  gestione  ordinaria -  e  aperta  presso  la
tesoreria statale. 
  2. All'onere di cui al comma 1 per l'anno 2017, in termini di saldo
netto da finanziare, al fine di garantire  la  regolazione  contabile
delle somme accertate sul bilancio dello Stato nel 2016 e non versate
per  effetto  del  comma  1,  si  provvede  mediante   corrispondente
versamento all'entrata dei bilancio dello Stato delle somme  giacenti
sulla contabilita' speciale di cui  all'articolo  45,  comma  2,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalita' di
cui al medesimo articolo. 
  3.  Per  assicurare  la  neutralita'  sul  saldo  di  cassa   delle
amministrazioni pubbliche, nel 2016 la regione non puo' utilizzare le
risorse di cui al comma 1, che restano depositate sulla  contabilita'
speciale di cui al medesimo comma 1, se  non,  in  carenza  di  altra
liquidita' disponibile, per  far  fronte  ad  esigenze  indifferibili
legate al pagamento delle competenze fisse al personale dipendente  e
delle  rate  di  ammortamento  di  mutui  che  scadono  nel  medesimo
esercizio, con obbligo di reintegro nel medesimo anno, con il gettito
riveniente dalle entrate devolute. 
  4.  Ai  fini  della  neutralita'  sull'indebitamento  netto   delle
pubbliche amministrazioni, la Regione Siciliana garantisce  un  saldo
positivo, secondo le modalita' di  cui  all'articolo  1,  comma  710,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2016  pari  ad  euro
227.879.000. In caso di inadempienza della Regione  Siciliana,  anche
ai fini del comma 3, si applicano le sanzioni di  cui  al  comma  723
dell'articolo  1  della  citata  legge  n.  208/2015.  Alla   Regione
Siciliana non si applicano le disposizioni in  materia  di  patto  di
stabilita' interno in contrasto con il presente comma.

(Omissis).

 

Art. 13 
 
 
                      Proroga termini contenuti 
            nel decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 
 
  1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalita' locale,  al
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo  2,  al  comma  1,  la  parola:  «2017»,  ovunque
ricorra, e' sostituita dalla seguente: «2018»; 
    b) all'articolo 4: 
      1) al comma 2, le parole: «Per gli anni dal 2011 al 2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni  dal  2011  al  2017»  e  le
parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle  seguenti:
«A decorrere dall'anno 2018»; 
      2) al comma 3, le parole: «A  decorrere  dall'anno  2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2018»; 
    c) all'articolo 7: 
      1) al comma 1, le parole: «A  decorrere  dall'anno  2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2018»; 
      2) al comma 2, le parole: «  entro  il  31  luglio  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2017»; 
    d) all'articolo 15,  ai  commi  1  e  5,  la  parola:  «2017»  e'
sostituita dalla seguente: «2018». 
(Omissis).


Art. 18 
 
 
                  Servizio riscossione enti locali 
 
  1. Nelle more del riordino della disciplina della  riscossione,  al
fine di garantirne l'effettuazione da parte degli enti  locali  senza
soluzione  di  continuita',  all'articolo  10,   comma   2-ter,   del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «30  giugno  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016». 

(Omissis).


Capo VI 

 Disposizioni finali

Art. 25 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 

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