22 Gennaio, 2018

Decreto min. 9 gennaio 2018, in G.U. n. 14 del 18.1.2018

Art. 1

Modifiche alla disciplina attuativa
sulla scissione dei pagamenti

1. Al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23
gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 27 del 3 febbraio 2015, come modificato dal decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze del 20 febbraio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 48
del 27 febbraio 2015, nonche’ dal decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze del 27 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 30 giugno 2017, e dal
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 luglio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 171 del 24 luglio 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 1, comma 1, le parole «delle pubbliche
amministrazioni e delle societa’ ivi contemplate, di seguito
“pubbliche amministrazioni e societa’”» sono sostituite dalle
seguenti: «delle pubbliche amministrazioni, delle fondazioni, degli
enti e delle societa’ ivi contemplate, di seguito “pubbliche
amministrazioni, fondazioni, enti e societa’”»;
b) ovunque ricorrano congiuntamente le parole «pubbliche
amministrazioni e societa’» ovvero «pubbliche amministrazioni e le
societa’» sono sostituite dalle seguenti: «pubbliche amministrazioni,
fondazioni, enti e societa’»;
c) ovunque ricorra la parola «societa’» e’ sostituita dalle
seguenti «fondazioni, enti e societa’»;
d) l’art. 5-ter e’ sostituito dal seguente:
«Art. 5-ter (Individuazione delle fondazioni, degli enti e delle
societa’). – 1. In sede di prima applicazione, per le operazioni per
le quali e’ emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 fino al 31
dicembre 2017, le disposizioni dell’art. 17-ter del decreto n. 633
del 1972 si applicano alle societa’ controllate o incluse nell’indice
FTSE MIB, di cui al comma 1-bis dello stesso art. 17-ter, che
risultano tali alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, come individuate nell’elenco pubblicato sul sito
istituzionale del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze.
2. Per le operazioni per le quali e’ emessa fattura nell’anno 2018
e negli anni successivi, le disposizioni dell’art. 17-ter del decreto
n. 633 del 1972 si applicano alle societa’ controllate o incluse
nell’indice FTSE MIB, identificate agli effetti dell’imposta sul
valore aggiunto, di cui al comma 1-bis dello stesso art. 17-ter agli
enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le
aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, alle
fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una
percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70
per cento, alle societa’ partecipate, per una percentuale complessiva
del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni
pubbliche o da enti e societa’, che risultano tali alla data del 30
settembre precedente. L’elenco e’ pubblicato, a cura del Dipartimento
delle finanze, entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a
valere per l’anno successivo. Solo per l’anno 2017 il suddetto elenco
e’ pubblicato entro il 19 dicembre con effetti a valere per l’anno
2018. Le fondazioni, enti e societa’ interessate possono segnalare
eventuali incongruenze o errori al suddetto Dipartimento, che
provvedera’ a esaminarle al fine dell’eventuale aggiornamento, in
conformita’ alla normativa vigente.
3. Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l’inclusione
nell’indice FTSE MIB si verifichi in corso d’anno entro il 30
settembre, le nuove fondazioni, enti e societa’ controllate,
partecipate o incluse nell’indice applicano le disposizioni dell’art.
17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali e’
emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo. Nel
caso in cui il controllo, la partecipazione o l’inclusione
nell’indice FTSE MIB si verifichi in corso d’anno dopo il 30
settembre, le nuove fondazioni, enti e societa’ controllate,
partecipate o incluse nell’indice applicano le disposizioni dell’art.
17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali e’
emessa fattura a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo.
4. Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l’inclusione
nell’indice FTSE MIB venga a mancare in corso d’anno entro il 30
settembre, le fondazioni, enti e societa’ non piu’ controllate,
partecipate o incluse nell’indice continuano ad applicare le
disposizioni dell’art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle
operazioni per le quali e’ emessa fattura fino al 31 dicembre
dell’anno. Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o
l’inclusione nell’indice FTSE MIB venga a mancare in corso d’anno
dopo il 30 settembre, le fondazioni, enti e societa’ non piu’
controllate, partecipate o incluse nell’indice continuano ad
applicare le disposizioni dell’art. 17-ter del decreto n. 633 del
1972 alle operazioni per le quali e’ emessa fattura fino al 31
dicembre dell’anno successivo.
5. Nell’ambito delle societa’ controllate di cui al comma 1-bis,
lettere a), b), dell’art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 sono
incluse le societa’ il cui controllo e’ esercitato congiuntamente da
pubbliche amministrazioni centrali di cui alla lettera a) dello
stesso comma 1-bis e/o da societa’ controllate da queste ultime e/o
da pubbliche amministrazioni di cui alla lettera b) dello stesso
comma 1-bis o da enti e societa’ di cui alle lettere 0a), 0b), a) e
c) e/o da societa’ controllate da queste ultime. »;
e) all’art. 7 le parole da «pubbliche amministrazioni» fino a
«d’imposta.» sono sostituite dalle seguenti: «pubbliche
amministrazioni, fondazioni, enti e societa’ per le quali questi
soggetti sono debitori d’imposta.».

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