30 Ottobre, 2014

Decreto min. 21 ottobre 2014, in G.U. n. 252 del 29.10.2014

 

Art. 1

Definizioni

 

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

    a)  “servizio  di   collegamento”,   la   struttura   presso   il

Dipartimento delle finanze (DF), Direzione Legislazione tributaria  e

federalismo  fiscale  (DLTFF),  indicata  nel  decreto  del  Ministro

dell’economia e  delle  finanze  29  maggio  2014,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2014, competente allo  scambio

di informazioni in materia di tributi locali;

    b) “richiesta di notifica”, la richiesta pervenuta o rivolta agli

altri  Stati  membri  secondo  il   formulario-tipo   approvato   dal

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012 della Commissione  del  6

dicembre 2012.

                            

Art. 2

Assistenza per le richieste di notifica

degli altri Stati membri

 

  1. L’autorita’  richiedente  di  uno  Stato  membro  puo’  chiedere

l’assistenza per la notifica solo:

    a) se non sia in grado di provvedere direttamente  alla  notifica

conformemente alle norme che disciplinano la notifica  dei  documenti

in questione nello Stato membro in cui essa ha sede;

    b) qualora tale notifica dia luogo a difficolta’ sproporzionate.

  2. Il servizio di collegamento e’ collegato con la rete  “CCN”  che

permette  le  trasmissioni  per  via  elettronica  tra  le  autorita’

richiedenti e le autorita’ adite degli Stati membri.

  3.  Il  servizio  di  collegamento,  al  quale  sia  pervenuta  una

richiesta di notifica, ne accusa ricevuta  all’Autorita’  richiedente

entro  sette  giorni  dalla  data  di  ricezione  della  richiesta  e

controlla   la   regolarita’   e   la   correttezza   formale   della

documentazione   pervenuta.   Lo   stesso   ufficio   puo’   chiedere

all’Autorita’ richiedente di fornire informazioni supplementari. Esso

inoltre puo’ procedere all’eventuale rilevazione in  via  elettronica

del codice fiscale, e di altri dati  relativi  al  soggetto  nei  cui

confronti e’ stata  richiesta  la  notifica.  Tali  adempimenti  sono

effettuati mediante l’utilizzo del sistema  informativo  dell’Agenzia

delle entrate.

                              

Art. 3

Modalita’ di affidamento all’agente della riscossione  dell’attivita’

di notifica

 

  1. Il servizio di collegamento trasmette, tramite posta elettronica

certificata, all’agente della riscossione territorialmente competente

per essere consegnato al destinatario:

    a) la richiesta di notifica pervenuta;

    b) l’originale o la copia certificata  di  ciascun  documento  da

notificare;

    c) una comunicazione standardizzata  indirizzata  ai  destinatari

delle notifiche, contenente i riferimenti normativi in base ai  quali

viene effettuata l’attivita’ di  notifica  e  le  informazioni  sulla

procedura da  attivare  nel  caso  in  cui  il  destinatario  intenda

contestarne la regolarita’;

    d) ogni altro elemento utile ai fini della  notifica,  quale,  ad

esempio, il codice fiscale del soggetto nei  cui  confronti  essa  e’

stata richiesta.

  2. Ai fini della notifica, qualora il soggetto destinatario  chieda

di ricevere la documentazione di cui al comma 1 in una lingua diversa

tra quelle ufficiali utilizzate nell’Unione europea, lo  stesso  deve

farne richiesta, entro sette giorni lavorativi successivi  alla  data

di notifica,  all’agente  della  riscossione  che  ha  effettuato  la

notifica stessa,  secondo  le  modalita’  indicate  da  quest’ultimo.

L’agente  della  riscossione,  entro  il  quinto  giorno   lavorativo

successivo al ricevimento della richiesta, la inoltra, mediante posta

elettronica certificata, al servizio di  collegamento  che  provvede,

con il medesimo mezzo, all’invio allo stesso agente della riscossione

della  documentazione  nella   lingua   richiesta.   L’agente   della

riscossione trasmette la traduzione richiesta al soggetto interessato

entro il quinto giorno lavorativo successivo  alla  data  in  cui  la

riceve dal servizio di collegamento. La trasmissione della traduzione

non costituisce una nuova  notifica  e  rimane  ferma,  a  tutti  gli

effetti giuridici, la data di notifica gia’ effettuata.

  3. La richiesta  di  notifica  si  considera  formalmente  affidata

all’agente della riscossione a  decorrere  dalla  data  di  ricezione

della documentazione di  cui  al  comma  1.  Qualora  l’agente  della

riscossione rilevi l’incompletezza della  documentazione  ricevuta  e

dell’indirizzo di notifica indicato dal servizio di  collegamento  ne

da’ comunicazione a quest’ultimo nei due giorni lavorativi successivi

alla ricezione della richiesta.  In  tal  caso,  l’affidamento  della

richiesta di notifica si considera effettuato a decorrere dalla  data

di ricezione delle integrazioni richieste.

                             

Art. 4

Adempimenti dell’agente della riscossione

 

  1. L’agente della riscossione territorialmente competente da’ corso

alla notifica entro sei  mesi  dalla  data  in  cui  ha  ricevuto  la

documentazione di cui all’art. 3, comma 1, ovvero  entro  il  diverso

termine eventualmente indicato dall’autorita’ richiedente. In  questo

caso, l’agente della riscossione, ove la trasmissione  dei  documenti

da parte del servizio di collegamento sia avvenuta  almeno  due  mesi

prima del termine indicato dall’autorita’ richiedente da’ corso  alla

notifica degli stessi documenti entro tale ultimo termine.

  2. Una volta  eseguita  la  notifica,  l’agente  della  riscossione

invia, entro i cinque  giorni  lavorativi  successivi  alla  data  di

acquisizione dell’esito della notifica stessa, al  suddetto  servizio

di  collegamento,  tramite   posta   elettronica   certificata,   una

comunicazione contenente i seguenti elementi informativi:

    a) numero identificativo della richiesta di notifica formalizzata

dall’altro Stato Membro;

    b) data di notifica;

    c) provincia /ambito di perfezionamento della notifica;

    d) tipologia di notifica.

  2. Ai fini dell’acquisizione agli atti, l’agente della  riscossione

invia  al  servizio  di  collegamento   tramite   posta   elettronica

certificata, copia della relata  di  notifica,  indicando  il  numero

identificativo della richiesta di  notifica  formalizzata  dall’altro

Stato membro.

  3. Il servizio di collegamento informa l’autorita’  richiedente  in

merito all’avvenuta notifica non appena riceve  la  comunicazione  di

cui al comma 1.

  4. Con cadenza mensile, l’agente della riscossione  invia,  tramite

posta elettronica certificata, all’indirizzo di posta elettronica del

servizio di collegamento le informazioni riepilogative dell’attivita’

in corso. Per  ogni  singola  richiesta  di  notifica  affidata  sono

riportati i seguenti dati:

    a) numero identificativo della richiesta di notifica formalizzata

dallo Stato Membro;

    b) stato della richiesta;

    c) data di presa in carico della richiesta;

    d) data del tentativo di notifica, ovvero data di notifica;

    e) tipologia di notifica;

    f) stato invio relata di notifica;

    g) provincia/ambito di perfezionamento della notifica.

  5. Una volta fornita l’informazione circa  l’avvenuta  trasmissione

della relata di notifica,  la  posizione  interessata  sara’  espunta

dalle successive rendicontazioni.

  6. Entro il mese  di  gennaio  dell’anno  successivo  a  quello  di

espletamento delle notifiche, il Dipartimento delle finanze accredita

sul conto bancario comunicato da ciascun agente della riscossione  le

spese di notifica ed il compenso  previsti  dall’articolo  l’art.  7,

comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29.

                             

Art. 5

Richieste di notifica rivolte agli altri Stati membri

 

  1. Qualora si verifichino i presupposti di cui all’art. 1, comma 1,

del presente decreto, i Comuni, le Province e le Regioni, inviano  in

via telematica al servizio di collegamento la richiesta di notifica a

cui deve essere  allegata  l’originale  o  la  copia  certificata  di

ciascun documento da notificare.

  2. Il servizio di collegamento esamina la correttezza formale della

richiesta formulata e la inoltra unitamente ai documenti  di  cui  e’

richiesta la notifica all’autorita’ adita dell’altro Stato membro. Se

una richiesta non puo’ essere  trasmessa  tramite  la  rete  CCN,  la

stessa viene inviata per posta raccomandata  o  elettronica.  In  tal

caso, la richiesta di notifica deve essere firmata dal responsabile o

da un funzionario, debitamente autorizzato a tal fine,  del  suddetto

servizio di collegamento.

                              

Art. 6

Assistenza ai sensi di accordi o convenzioni

 

  1. Ai fini dell’applicazione  delle  disposizioni  contenute  negli

accordi o nelle convenzioni bilaterali o multilaterali resi esecutivi

nel territorio nazionale  che  stabiliscono  un’assistenza  reciproca

piu’  ampia,  qualora  non  sia  possibile  utilizzare  le  procedure

stabilite dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, il servizio di

collegamento presso il Dipartimento  delle  finanze  (DF),  Direzione

Legislazione tributaria e federalismo fiscale (DLTFF), provvede  alla

notifica secondo le  procedure  vigenti  nell’ordinamento  nazionale.

Puo’ essere prevista, in sede  di  convenzione,  la  possibilita’  da

parte dello  stesso  Dipartimento  di  avvalersi  dell’Agenzia  delle

entrate.