Decreto min. 21 ottobre 2014, in G.U. n. 252 del 29.10.2014
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) “servizio di collegamento”, la struttura presso il
Dipartimento delle finanze (DF), Direzione Legislazione tributaria e
federalismo fiscale (DLTFF), indicata nel decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 29 maggio 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2014, competente allo scambio
di informazioni in materia di tributi locali;
b) “richiesta di notifica”, la richiesta pervenuta o rivolta agli
altri Stati membri secondo il formulario-tipo approvato dal
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012 della Commissione del 6
dicembre 2012.
Art. 2
Assistenza per le richieste di notifica
degli altri Stati membri
1. L’autorita’ richiedente di uno Stato membro puo’ chiedere
l’assistenza per la notifica solo:
a) se non sia in grado di provvedere direttamente alla notifica
conformemente alle norme che disciplinano la notifica dei documenti
in questione nello Stato membro in cui essa ha sede;
b) qualora tale notifica dia luogo a difficolta’ sproporzionate.
2. Il servizio di collegamento e’ collegato con la rete “CCN” che
permette le trasmissioni per via elettronica tra le autorita’
richiedenti e le autorita’ adite degli Stati membri.
3. Il servizio di collegamento, al quale sia pervenuta una
richiesta di notifica, ne accusa ricevuta all’Autorita’ richiedente
entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta e
controlla la regolarita’ e la correttezza formale della
documentazione pervenuta. Lo stesso ufficio puo’ chiedere
all’Autorita’ richiedente di fornire informazioni supplementari. Esso
inoltre puo’ procedere all’eventuale rilevazione in via elettronica
del codice fiscale, e di altri dati relativi al soggetto nei cui
confronti e’ stata richiesta la notifica. Tali adempimenti sono
effettuati mediante l’utilizzo del sistema informativo dell’Agenzia
delle entrate.
Art. 3
Modalita’ di affidamento all’agente della riscossione dell’attivita’
di notifica
1. Il servizio di collegamento trasmette, tramite posta elettronica
certificata, all’agente della riscossione territorialmente competente
per essere consegnato al destinatario:
a) la richiesta di notifica pervenuta;
b) l’originale o la copia certificata di ciascun documento da
notificare;
c) una comunicazione standardizzata indirizzata ai destinatari
delle notifiche, contenente i riferimenti normativi in base ai quali
viene effettuata l’attivita’ di notifica e le informazioni sulla
procedura da attivare nel caso in cui il destinatario intenda
contestarne la regolarita’;
d) ogni altro elemento utile ai fini della notifica, quale, ad
esempio, il codice fiscale del soggetto nei cui confronti essa e’
stata richiesta.
2. Ai fini della notifica, qualora il soggetto destinatario chieda
di ricevere la documentazione di cui al comma 1 in una lingua diversa
tra quelle ufficiali utilizzate nell’Unione europea, lo stesso deve
farne richiesta, entro sette giorni lavorativi successivi alla data
di notifica, all’agente della riscossione che ha effettuato la
notifica stessa, secondo le modalita’ indicate da quest’ultimo.
L’agente della riscossione, entro il quinto giorno lavorativo
successivo al ricevimento della richiesta, la inoltra, mediante posta
elettronica certificata, al servizio di collegamento che provvede,
con il medesimo mezzo, all’invio allo stesso agente della riscossione
della documentazione nella lingua richiesta. L’agente della
riscossione trasmette la traduzione richiesta al soggetto interessato
entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data in cui la
riceve dal servizio di collegamento. La trasmissione della traduzione
non costituisce una nuova notifica e rimane ferma, a tutti gli
effetti giuridici, la data di notifica gia’ effettuata.
3. La richiesta di notifica si considera formalmente affidata
all’agente della riscossione a decorrere dalla data di ricezione
della documentazione di cui al comma 1. Qualora l’agente della
riscossione rilevi l’incompletezza della documentazione ricevuta e
dell’indirizzo di notifica indicato dal servizio di collegamento ne
da’ comunicazione a quest’ultimo nei due giorni lavorativi successivi
alla ricezione della richiesta. In tal caso, l’affidamento della
richiesta di notifica si considera effettuato a decorrere dalla data
di ricezione delle integrazioni richieste.
Art. 4
Adempimenti dell’agente della riscossione
1. L’agente della riscossione territorialmente competente da’ corso
alla notifica entro sei mesi dalla data in cui ha ricevuto la
documentazione di cui all’art. 3, comma 1, ovvero entro il diverso
termine eventualmente indicato dall’autorita’ richiedente. In questo
caso, l’agente della riscossione, ove la trasmissione dei documenti
da parte del servizio di collegamento sia avvenuta almeno due mesi
prima del termine indicato dall’autorita’ richiedente da’ corso alla
notifica degli stessi documenti entro tale ultimo termine.
2. Una volta eseguita la notifica, l’agente della riscossione
invia, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di
acquisizione dell’esito della notifica stessa, al suddetto servizio
di collegamento, tramite posta elettronica certificata, una
comunicazione contenente i seguenti elementi informativi:
a) numero identificativo della richiesta di notifica formalizzata
dall’altro Stato Membro;
b) data di notifica;
c) provincia /ambito di perfezionamento della notifica;
d) tipologia di notifica.
2. Ai fini dell’acquisizione agli atti, l’agente della riscossione
invia al servizio di collegamento tramite posta elettronica
certificata, copia della relata di notifica, indicando il numero
identificativo della richiesta di notifica formalizzata dall’altro
Stato membro.
3. Il servizio di collegamento informa l’autorita’ richiedente in
merito all’avvenuta notifica non appena riceve la comunicazione di
cui al comma 1.
4. Con cadenza mensile, l’agente della riscossione invia, tramite
posta elettronica certificata, all’indirizzo di posta elettronica del
servizio di collegamento le informazioni riepilogative dell’attivita’
in corso. Per ogni singola richiesta di notifica affidata sono
riportati i seguenti dati:
a) numero identificativo della richiesta di notifica formalizzata
dallo Stato Membro;
b) stato della richiesta;
c) data di presa in carico della richiesta;
d) data del tentativo di notifica, ovvero data di notifica;
e) tipologia di notifica;
f) stato invio relata di notifica;
g) provincia/ambito di perfezionamento della notifica.
5. Una volta fornita l’informazione circa l’avvenuta trasmissione
della relata di notifica, la posizione interessata sara’ espunta
dalle successive rendicontazioni.
6. Entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di
espletamento delle notifiche, il Dipartimento delle finanze accredita
sul conto bancario comunicato da ciascun agente della riscossione le
spese di notifica ed il compenso previsti dall’articolo l’art. 7,
comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29.
Art. 5
Richieste di notifica rivolte agli altri Stati membri
1. Qualora si verifichino i presupposti di cui all’art. 1, comma 1,
del presente decreto, i Comuni, le Province e le Regioni, inviano in
via telematica al servizio di collegamento la richiesta di notifica a
cui deve essere allegata l’originale o la copia certificata di
ciascun documento da notificare.
2. Il servizio di collegamento esamina la correttezza formale della
richiesta formulata e la inoltra unitamente ai documenti di cui e’
richiesta la notifica all’autorita’ adita dell’altro Stato membro. Se
una richiesta non puo’ essere trasmessa tramite la rete CCN, la
stessa viene inviata per posta raccomandata o elettronica. In tal
caso, la richiesta di notifica deve essere firmata dal responsabile o
da un funzionario, debitamente autorizzato a tal fine, del suddetto
servizio di collegamento.
Art. 6
Assistenza ai sensi di accordi o convenzioni
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute negli
accordi o nelle convenzioni bilaterali o multilaterali resi esecutivi
nel territorio nazionale che stabiliscono un’assistenza reciproca
piu’ ampia, qualora non sia possibile utilizzare le procedure
stabilite dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, il servizio di
collegamento presso il Dipartimento delle finanze (DF), Direzione
Legislazione tributaria e federalismo fiscale (DLTFF), provvede alla
notifica secondo le procedure vigenti nell’ordinamento nazionale.
Puo’ essere prevista, in sede di convenzione, la possibilita’ da
parte dello stesso Dipartimento di avvalersi dell’Agenzia delle
entrate.