18 Febbraio, 2019

Provv. dir. Agenzia entrate 18 febbraio 2019, n. 39209

1. Approvazione del modello di domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie
in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi
1.1 È approvato, unitamente alle relative istruzioni, l’allegato modello di domanda per la
definizione agevolata delle controversie tributarie, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è
parte l’Agenzia delle entrate, da presentare secondo le modalità che verranno illustrate nel
prosieguo, ai sensi dell’articolo 6 e dell’articolo 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136. Il modello di domanda e le relative istruzioni costituiscono parte integrante e
sostanziale di questo provvedimento.
1.2 La domanda di definizione di cui al punto 1.1 deve essere utilizzata dal soggetto che ha
proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha comunque la
legittimazione, il quale, ai sensi dell’articolo 6 e dell’articolo 7, comma 2 lettera b) e comma
3, del DL n. 119 del 2018, intende definire le controversie attribuite alla giurisdizione
tributaria, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in
ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio.
1.3 Sono definibili le controversie rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 e
dell’articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del DL n. 119 del 2018 il cui atto introduttivo
del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per
le quali alla data di presentazione della domanda di cui al punto 1.1 il processo non si sia
concluso con pronuncia definitiva.

2. Descrizione e contenuto del modello
Il modello di domanda di cui al punto 1 si compone del frontespizio, riguardante l’informativa
sul trattamento dei dati personali, e delle sezioni nelle quali vanno riportati i dati necessari ad
identificare il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, il
soggetto che, se diverso dal primo, essendovi subentrato o avendone la legittimazione,
presenta la domanda; la controversia tributaria oggetto di definizione; l’atto impugnato;
l’importo dovuto per la definizione e le relative modalità di pagamento.

3. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa
3.1 Il modello di cui al punto 1 è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in
formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
3.2 Il modello può essere, altresì, reperito anche su siti internet diversi da quello dell’Agenzia
delle entrate, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello
approvato con il presente provvedimento e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato
prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento.
3.3 Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero,
mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano
la chiarezza e l’intelligibilità del modello nel tempo.
3.4 È consentita la stampa del modello nel rispetto della conformità grafica al modello approvato
e della sequenza dei dati.

4. Modalità e termine di presentazione della domanda
4.1 Entro il termine del 31 maggio 2019, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia
relativa al singolo atto impugnato, va presentata all’Agenzia delle entrate una distinta
domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, esclusivamente mediante trasmissione
telematica.
La trasmissione va effettuata:
a) direttamente, dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
b) incaricando uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
c) recandosi presso uno degli Uffici territoriali di una qualunque Direzione provinciale
dell’Agenzia delle entrate, che attesta la presentazione diretta della domanda
consegnando al contribuente la stampa del numero di protocollo attribuito.
Nell’ipotesi di cui alla precedente lettera b) la domanda, debitamente compilata e sottoscritta,
va consegnata in tempo utile per l’esecuzione della trasmissione telematica entro la predetta
scadenza.
Non sono ammesse modalità di presentazione diverse da quelle indicate in precedenza,
neppure mediante servizio postale o posta elettronica ordinaria o certificata.
4.2 La trasmissione telematica della domanda è effettuata utilizzando un servizio web accessibile
gratuitamente dai canali Entratel o Fisconline attraverso il sito internet
www.agenziaentrate.gov.it. La data a partire dalla quale sarà disponibile il servizio web per
procedere alla compilazione on line e alla trasmissione telematica della domanda di
definizione verrà resa nota con successiva comunicazione.
4.3 Il soggetto incaricato della trasmissione telematica di cui alla lettera b) del punto 4.1 è tenuto
a consegnare al contribuente copia della domanda di definizione predisposta con l’utilizzo
del prodotto informatico di cui al precedente punto 4.2, contenente anche il riquadro relativo
all’impegno alla trasmissione telematica, nonché copia della comunicazione trasmessa per
via telematica dall’Agenzia delle entrate, che attesta l’avvenuta ricezione della domanda e
che costituisce prova dell’avvenuta presentazione della stessa.
4.4 La domanda di definizione, debitamente sottoscritta dal richiedente e dal soggetto
eventualmente incaricato della trasmissione telematica, deve essere conservata a cura del
richiedente stesso fino alla definitiva estinzione della controversia, unitamente ai documenti
relativi ai versamenti effettuati, sia in pendenza di giudizio sia in sede di definizione
agevolata della controversia nonché alla documentazione relativa all’eventuale definizione
agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 1, comma 4,
del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili
siano oggetto di definizione agevolata dei carichi.

5. Modalità e termini di versamento
5.1 Il pagamento dell’importo da versare per la definizione può avvenire in un’unica soluzione
oppure in un numero massimo di venti rate trimestrali nei termini previsti dall’articolo 6 del
DL n. 119 del 2018.
Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano mille euro. Il
limite di mille euro si riferisce all’importo netto dovuto come specificato nelle istruzioni per la
compilazione della domanda.
Il termine per il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata scade il 31 maggio
2019.
Il termine per il pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, il 30 novembre,
il 28 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019.
Per le scadenze delle rate fissate dal predetto articolo 6, che cadono di sabato oppure di
domenica, va considerata direttamente la data del lunedì successivo, atteso che i versamenti e
gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione
economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al
primo giorno lavorativo successivo.
Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 1°giugno 2019
alla data del versamento.
Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.
5.2 E’ esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
5.3 Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate sono istituiti i codici-tributo per il
versamento delle somme relative alla definizione delle controversie tributarie pendenti da
riportare nel modello F24 e sono indicate le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

6. Perfezionamento della definizione
La definizione si perfeziona col pagamento integrale dell’importo netto dovuto o della prima
rata e con la presentazione della domanda entro il termine e con le modalità indicate nei punti
4 e 5. A norma dell’articolo 6, comma 7, del DL n. 119 del 2018 nel caso in cui le somme
interessate dalle controversie definibili siano oggetto di definizione agevolata dei carichi
affidati all’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del DL n, 148 del 2017,
il perfezionamento della definizione della controversia è subordinato, altresì, al versamento
entro il 7 dicembre 2018 delle residue somme dovute a norma dell’articolo 1, commi 6 e 8,
lettera b), n. 2, del citato DL n. 148 del 2017, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e
ottobre 2018, come previsto dal comma 21 dell’articolo 3 del DL n. 119 del 2018. Qualora
non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della
domanda.

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