Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, in G.U. n. 212 del 12.9.2014
(Omissis).
CAPO II
MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELLE RETI AUTOSTRADALI E DI
TELECOMUNICAZIONI
(Omissis).
Art. 6
(Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione
elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le
procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonche’ per la
realizzazione delle reti di telecomunicazioni mobili)
1. All’articolo 33 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:
“7-ter. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono
essere ammessi ai benefici di cui al comma 7-quinquies interventi
infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a
fondo perduto, realizzati sulla rete fissa e mobile, su impianti
wireless e via satellite, inclusi gli interventi infrastrutturali di
backhaul, relativi all’accesso primario e secondario attraverso cui
viene fornito il servizio a banda ultralarga all’utente per i quali
ricorrano le seguenti condizioni:
a) siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi non gia’
previsti in piani industriali o finanziari o in altri idonei atti
approvati entro il 31 luglio 2014, funzionali ad assicurare il
servizio a banda ultralarga a tutti i soggetti potenzialmente
interessati insistenti nell’area considerata;
b) soddisfino un obiettivo di pubblico interesse previsto
dall’Agenda Digitale Europea, di cui alla comunicazione della
Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010;
c) prevedano un investimento privato non inferiore alle soglie di
seguito indicate finalizzato all’estensione della rete a banda
ultralarga:
1) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti:
investimento non inferiore a 200 mila euro e completamento degli
interventi infrastrutturali entro 9 mesi dalla data di prenotazione
di cui al successivo comma 7-sexies;
2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti:
investimento non inferiore a 500 mila euro e completamento degli
interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenotazione
di cui al successivo comma 7-sexies;
3) nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti:
investimento non inferiore a 1 milione di euro e completamento degli
interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenotazione
di cui al successivo comma 7-sexies. Il suddetto termine di
completamento e’ esteso a 24 mesi per investimenti superiori a 10
milioni di euro e a 30 mesi per investimenti superiori a 50 milioni
di euro;
d) le condizioni del mercato siano insufficienti a garantire che
l’investimento privato sia realizzato entro 2 anni dall’entrata in
vigore del presente decreto-legge.
7-quater. Non sono comunque ammessi ai benefici di cui al comma
7-quinquies gli interventi ricadenti in aree nelle quali gia’
sussistono idonee infrastrutture ed operi gia’ un fornitore di
servizi di rete a banda ultralarga e non possono essere concessi i
suddetti benefici a piu’ di un soggetto nella stessa area; nei Comuni
superiori a 50.000 abitanti sono tuttavia ammessi ai benefici gli
interventi tendenti a realizzare reti infrastrutturali in grado di
assicurare connessioni pari o superiori a 100 Mbs a tutti gli utenti
potenzialmente interessati 24 ore su 24, anche qualora operi gia’ un
fornitore di servizi di rete a banda ultralarga che non sia in grado
di assicurare tali connessioni e non garantisca di farlo nei
successivi tre anni.
7-quinquies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche di cui
al comma 7-ter possono usufruire del credito d’imposta a valere
sull’IRES e sull’IRAP complessivamente dovute dall’impresa che
realizza l’intervento infrastrutturale, entro il limite massimo del
50 per cento del costo dell’investimento. Il credito d’imposta non
costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP ed e’
utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta
regionale sulle attivita’ produttive.
7-sexies. Al fine di ottenere i benefici di cui al comma
7-quinquies, l’operatore interessato alla realizzazione
dell’investimento deve dare evidenza pubblica all’impegno che intende
assumere, manifestando il proprio interesse per la specifica area
attraverso prenotazione tramite apposito formulario pubblicato sul
sito web dedicato alla classificazione delle aree ai fini del Piano
Strategico banda ultralarga del Ministero dello Sviluppo Economico.
Sullo stesso sito sara’ segnalata la conclusione dei lavori, che
dovra’ avvenire entro i termini di cui al comma 7-ter, lettera c). La
registrazione sul sito della conclusione dei lavori da diritto ai
benefici di cui al comma 7-quinquies a favore dell’operatore che
abbia rispettato i suddetti termini ed integra l’obbligo di mettere a
disposizione degli altri operatori l’accesso all’infrastruttura
realizzata secondo le determinazioni dell’Autorita’ per le Garanzie
nelle Comunicazioni. Non potranno essere accettate ulteriori
manifestazioni di interesse di operatori che, relativamente ad una
precedente manifestazione di interesse, non abbiano rispettato il
termine di conclusione dei lavori.
7- septies. Con uno o piu’ decreti del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita
l’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabiliti condizioni, criteri, modalita’ ed altre disposizioni
attuative dei commi da 7-ter a 7-sexies, nonche’ il procedimento,
analogo e congruente a quello previsto dal comma 2, per
l’individuazione, da parte del CIPE, del limite degli interventi
agevolabili. I decreti definiscono, altresi’, le modalita’ atte ad
assicurare l’effettiva sussistenza del carattere nuovo e aggiuntivo
dell’intervento infrastrutturale proposto, la modulazione della
struttura delle aliquote del credito di imposta di cui lo stesso
beneficia, anche in funzione delle specifiche condizioni di mercato
dell’area interessata, e le forme di controllo e di monitoraggio,
onde garantire il conseguimento delle finalita’ sottese al benefico
concesso, tenuto conto della decisione della Commissione europea
C(2012) 9833 final del 18 dicembre 2012.”.
(Omissis).
CAPO IV
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA
(Omissis).
Art.10
(Disposizioni per il potenziamento dell’operativita’ di Cassa
depositi e prestiti a supporto dell’economia)
1. All’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono apportate le seguenti modifiche:
“a) al comma 7, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: “dai
medesimi promossa,” sono aggiunte le seguenti: “nonche’ nei confronti
di soggetti privati per il compimento di operazioni nei settori di
interesse generale individuati ai sensi del successivo comma 11,
lettera e),”;
b) al comma 7, lettera b) le parole: “alla fornitura di servizi
pubblici ed alle bonifiche” sono sostituite dalle seguenti: “a
iniziative di pubblica utilita’ nonche’ investimenti finalizzati a
ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo,
ambiente e efficientamento energetico, in via preferenziale in
cofinanziamento con enti creditizi e comunque”;
c) al comma 11, lettera e), dopo le parole: “ammissibili a
finanziamento” sono aggiunte le seguenti: “, e i settori di
intervento di cui al medesimo comma 7, lettera a), nonche’ i criteri
e i limiti delle operazioni dei soggetti privati e i relativi settori
di intervento”;
d) al comma 11, lettera e-bis), le parole: “con riferimento a
ciascun esercizio finanziario,” sono soppresse; le parole: “ai sensi
del comma 7, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “diverse da
quelle di cui al comma 7, lettera b),”; le parole: “con rinuncia
all’azione di regresso su CDP S.p.A.,” sono soppresse; le parole: “a
condizioni di mercato” sono soppresse; alla fine del capoverso sono
aggiunte le seguenti parole: “Con una o piu’ convenzioni tra il
Ministero dell’economia e delle finanze e la Cassa depositi e presiti
S.p.A. sono disciplinati i criteri e le modalita’ operative, la
durata e la remunerazione della predetta garanzia.”
2. Al comma 5-bis dell’articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: “stabiliti
negli Stati membri dell’Unione Europea”, sono aggiunte le seguenti:
“enti individuati all’articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23),
della direttiva 2013/36/UE,”.
Art. 11
(Disposizioni in materia di defiscalizzazione degli investimenti
infrastrutturali in finanza di progetto)
1. All’articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “di rilevanza strategica nazionale” sono
sostituite dalle seguenti: “previste in piani o programmi approvati
da amministrazioni pubbliche”, e la parola: “200” e’ sostituita dalla
seguente: “50”;
b) al comma 2-ter, le parole: “di rilevanza strategica nazionale”
sono sostituite dalle seguenti: “previste in piani o programmi
approvati da amministrazioni pubbliche” e la parola: “200” e’
sostituita dalla seguente: “50”.
c) dopo il comma 2-quater e’ aggiunto il seguente: “2-quinquies. Il
valore complessivo delle opere non di rilevanza strategica nazionale
previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche,
cui vengono applicate le misure di cui ai commi 1 e 2-ter, non puo’
superare l’importo di 2 miliardi di euro.”.
(Omissis).
Art. 13
(Misure a favore dei project bond)
(Omissis).
3. All’articolo 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: “3. Le garanzie di
qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in
relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da parte
delle societa’ di cui all’articolo 157 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, nonche’ le relative eventuali surroghe,
sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche
parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione
a tali emissioni, nonche’ i trasferimenti di garanzie anche
conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni e titoli di
debito, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e
catastali in misura fissa di cui rispettivamente al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.”.
b) il comma 4 e’ abrogato.
(Omissis).
CAPO V
MISURE PER IL RILANCIO DELL’EDILIZIA
(Omissis).
Art. 19
(Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione dei canoni di
locazione)
1. La registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono
esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione
ancora in essere e’ esente dalle imposte di registro e di bollo.
Art. 20
(Misure per il rilancio del settore immobiliare)
1. All’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 119:
1) le parole: «del 51 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«del 60 per cento» e le parole: «il 35 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «il 25 per cento»;
2) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il requisito
partecipativo del 25 per cento non si applica in ogni caso per le
societa’ il cui capitale sia gia’ quotato. Ove il requisito
partecipativo del 60 per cento venisse superato a seguito di
operazioni societarie straordinarie o sul mercato dei capitali il
regime speciale di cui al precedente periodo e’ sospeso sino a quando
il suddetto requisito partecipativo non venga ristabilito nei limiti
imposti dalla presente norma.»;
b) dopo il comma 119 sono inseriti i seguenti:
«119-bis. I requisiti partecipativi di cui al comma 119 devono
essere verificati entro il primo periodo d’imposta per cui si
esercita l’opzione ai sensi del comma 120; in tal caso il regime
speciale esplica i propri effetti dall’inizio di detto periodo.
Tuttavia, per le societa’ che al termine del primo periodo d’imposta
abbiano realizzato il solo requisito del 25 per cento e’ consentito
di verificare l’ulteriore requisito partecipativo del 60 per cento
nei due esercizi successivi. In tal caso, il regime speciale previsto
dal comma 119 si applica a partire dall’inizio del periodo d’imposta
in cui detto requisito partecipativo viene verificato e fino ad
allora la societa’ applica in via ordinaria l’imposta sul reddito
delle societa’ e l’imposta regionale sulle attivita’ produttive.
L’imposta d’ingresso di cui al comma 126, l’imposta sostitutiva sulle
plusvalenze da conferimento di cui al comma 137 e le imposte
ipotecarie e catastali di cui al comma 139 sono applicate,
rispettivamente dalla societa’ che ha presentato l’opzione e dal
soggetto conferente, in via provvisoria fino al realizzarsi
dell’accesso al regime speciale. Se l’accesso al regime speciale non
si realizza, le suddette imposte sono rideterminate e dovute in via
ordinaria entro la fine del quarto periodo d’imposta successivo alla
presentazione dell’opzione. Le imposte corrisposte in via provvisoria
costituiscono credito d’imposta da scomputare ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
119-ter. Le SIIQ non costituiscono Organismi di investimento
collettivo del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58.»;
c) al comma 121:
1) dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: «Agli stessi
effetti assumono rilevanza le quote di partecipazione nei fondi
immobiliari indicati nel comma 131 e i relativi proventi.»;
2) il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: «In caso di
alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili destinati
alla locazione, anche nel caso di loro classificazione tra le
attivita’ correnti, ai fini della verifica del parametro reddituale
concorrono a formare i componenti positivi derivanti dallo
svolgimento di attivita’ di locazione immobiliare soltanto le
eventuali plusvalenze realizzate».
d) al comma 122, le parole: «due esercizi» sono sostituite dalle
seguenti: «tre esercizi»;
e) al comma 123:
1) le parole: «l’85 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il
70 per cento»;
2) al primo periodo, dopo la parola: «partecipazioni» sono inserite
le seguenti: «o di quote di partecipazione in fondi immobiliari di
cui al comma 131»;
f) dopo il comma 123 e’ inserito il seguente:
«123-bis. Ai fini del comma 123, i proventi rivenienti dalle
plusvalenze nette realizzate su immobili destinati alla locazione
nonche’ derivanti dalla cessione di partecipazioni in SIIQ e SIINQ o
di quote in fondi immobiliari di cui al comma 131, incluse nella
gestione esente ai sensi del comma 131, sono soggette all’obbligo di
distribuzione per il 50 per cento nei due esercizi successivi a
quello di realizzo.»;
g) al comma 127, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «In
caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali anteriormente
a tale termine, la differenza fra il valore normale assoggettato
all’imposta di cui ai commi 126 e 137 e il costo fiscale riconosciuto
prima dell’ingresso nel regime speciale, al netto delle quote di
ammortamento calcolate su tale costo, e’ assoggettato ad imposizione
ordinaria e l’imposta sostitutiva proporzionalmente imputabile agli
immobili e ai diritti reali alienati costituisce credito d’imposta.»;
h) al comma 131, al secondo periodo, dopo le parole: «locazione
immobiliare svolta da tali societa’», e’ aggiunto il seguente
periodo: «, ovvero le plusvalenze o minusvalenze relative a immobili
destinati alla locazione e a partecipazioni in SIIQ o SIINQ e i
proventi e le plusvalenze o minusvalenze relative a quote di
partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare istituiti
in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che investono almeno l’80 per
cento del valore delle attivita’ in immobili, diritti reali
immobiliari, anche derivanti da rapporti concessori o da contratti di
locazione finanziaria su immobili a carattere traslativo, e in
partecipazioni in societa’ immobiliari o in altri fondi immobiliari,
destinati alla locazione immobiliare, ivi inclusi i fondi destinati
all’investimento in beni immobili a prevalente utilizzo sociale,
ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ. Sui proventi di cui al
periodo precedente distribuiti dai predetti fondi immobiliari alle
SIIQ non si applica la ritenuta prevista dall’articolo 7, comma 2,
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.»;
i) al comma 134:
1) al secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi dell’articolo 2,
comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431», e’ inserito il
seguente periodo: «, ivi inclusi i contratti di locazione relativi
agli alloggi sociali realizzati o recuperati in attuazione
dell’articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell’articolo
11 dell’Allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 luglio 2009, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 19 agosto
2009, n.191; tale disposizione fa eccezione all’unificazione
dell’aliquota di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89»;
2) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per le distribuzioni eseguite nei confronti di soggetti non
residenti si applicano, sussistendone i presupposti, le convenzioni
per evitare la doppia imposizione sul reddito e a tal fine si applica
l’articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410».
l) al comma 141-bis, primo periodo, dopo le parole: «locazione
immobiliare» sono aggiunte le seguenti «, anche svolta mediante
partecipazioni in societa’ che abbiano optato per l’opzione congiunta
per il regime speciale di cui al comma 125, legge 27 dicembre 2006,
n. 296».
2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il
comma 140 sono inseriti i seguenti:
«140-bis. Il concambio eseguito dai fondi immobiliari istituiti e
disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in sede
di liquidazione totale o parziale mediante assegnazione ai quotisti
di azioni di societa’ che abbiano optato per il regime di cui al
comma 119, ricevute a seguito di conferimento di immobili nelle
stesse societa’ non costituisce realizzo ai fini delle imposte sui
redditi in capo al quotista e alle azioni della SIIQ ricevute dagli
stessi quotisti e’ attribuito il medesimo valore fiscale delle quote
del fondo. Per la SIIQ conferitaria, il valore di conferimento
iscritto in bilancio costituisce valore fiscalmente riconosciuto agli
effetti del comma 127. Qualora il conferimento di cui ai periodi
precedenti sia effettuato nei confronti di una SIIQ gia’ esistente
non si applicano al fondo conferente gli obblighi di offerta pubblica
ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, a condizione che il fondo stesso provveda all’assegnazione
delle azioni ai quotisti entro il termine di 30 giorni dall’acquisto.
140-ter. Ai conferimenti effettuati dai fondi immobiliari istituiti
e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in
societa’, che abbiano optato per il regime speciale di cui al comma
119 e aventi ad oggetto una pluralita’ di immobili prevalentemente
locati, si applica l’articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I predetti
conferimenti si considerano compresi, agli effetti delle imposte di
registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell’articolo
4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I, allegata
al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, nell’articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e nell’ articolo 4 della tariffa
allegata al medesimo decreto legislativo n. 347 del 1990. Le cessioni
di azioni o quote effettuate nella fase di liquidazione di cui al
comma 140-bis, si considerano, ai fini dell’ articolo 19-bis, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, operazioni che non formano oggetto dell’attivita’ propria del
soggetto passivo.
140-quater. Il medesimo trattamento fiscale di cui al comma 140-ter
si applica alle assegnazioni che abbiano ad oggetto una pluralita’ di
immobili prevalentemente locati eseguite per la liquidazione delle
quote da fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a societa’ che abbiano optato
per il regime di cui al comma 119.».
3. All’onere derivante dal comma 1, lettera f), pari a 1,06 milioni
per l’anno 2014, 3,26 milioni per l’anno 2015, a 3,33 milioni per
l’anno 2016, a 3,38 milioni per l’anno 2017, a 4,17 milioni per
l’anno 2018, a 4,97 milioni per l’anno 2019, a 5,30 milioni per
l’anno 2020 e a 4,90 milioni a decorrere dall’anno 2021 si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni.
4. All’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo del comma 18, sono aggiunte, in fine, le
parole: «nonche’ dalle dichiarazioni di conformita’ catastale
previste dall’articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122»;
b) al primo periodo del comma 19, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «nonche’ dalle dichiarazioni di conformita’
catastale previste dall’articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122»;
c) dopo il comma 19 e’ inserito il seguente comma 19-bis: «Nei casi
delle operazioni immobiliari di cui al presente articolo, e di quelle
di cui all’articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, l’attestato di prestazione energetica di cui all’articolo 6
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, puo’ essere acquisito
successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la
disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6.».
Art. 21
(Misure per l’incentivazione degli investimenti in abitazioni in
locazione)
1. Per l’acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre
2017, di unita’ immobiliari a destinazione residenziale, di nuova
costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia di
cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, cedute da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie
o da quelle che hanno effettuato i predetti interventi e’
riconosciuta all’acquirente, persona fisica non esercente attivita’
commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per
cento del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di
compravendita nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000
euro.
2. La deduzione di cui al comma 1 spetta, nella medesima misura e
nel medesimo limite massimo complessivo, anche per le spese sostenute
dal contribuente persona fisica non esercente attivita’ commerciale
per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, per la
costruzione di un’unita’ immobiliare a destinazione residenziale su
aree edificabili gia’ possedute dal contribuente stesso prima
dell’inizio dei lavori o sulle quali sono gia’ riconosciuti diritti
edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione
sono attestate dall’impresa che esegue i lavori.
3. Fermo restando il limite massimo complessivo di 300.000 euro, la
deduzione spetta anche per l’acquisto o realizzazione di ulteriori
unita’ immobiliari da destinare alla locazione.
4. La deduzione, spetta a condizione che:
a) l’unita’ immobiliare acquistata o costruita su aree edificabili
gia’ possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle
quali sono gia’ riconosciuti diritti edificatori sia destinata, entro
sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla
locazione per almeno otto anni e sempreche’ tale periodo abbia
carattere continuativo, il diritto alla deduzione, tuttavia, non
viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di
locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne
viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta
risoluzione del precedente contratto;
b) l’unita’ immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e
non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9;
c) l’unita’ immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee
classificate E, ai sensi del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444;
d) l’unita’ immobiliare consegua prestazioni energetiche
certificate in classe A o B, ai sensi dell’allegato 4 delle Linee
Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di
cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della
normativa regionale, laddove vigente;
e) il canone di locazione non sia superiore a quello definito ai
sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
ovvero a quello indicato nella convenzione di cui all’art. 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero
a quello stabilito ai sensi dell’art. 3, comma 114, della legge 24
dicembre 2003, n. 350;
f) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra
locatore e locatario.
5. La deduzione e’ ripartita in otto quote annuali di pari importo,
a partire dal periodo d’imposta nel quale avviene la stipula del
contratto di locazione e non e’ cumulabile con altre agevolazioni
fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime
spese.
6. Le ulteriori modalita’ attuative del presente articolo sono
definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze.
7. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 10,1 milioni
di euro per l’anno 2015, a 19,2 milioni di euro per l’anno 2016,a
31,6 milioni di euro per l’anno 2017, a 47,7 milioni di euro per
l’anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l’anno 2019, a 43,0 milioni
di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di euro per l’anno
2022, a 24,9 milioni di euro per l’anno 2023, a 13,9 milioni di euro
per l’anno 2024 e a 2,9 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede,
rispettivamente:
a) quanto a 10,1 milioni di euro per l’anno 2015, a 19,2 milioni di
euro per l’anno 2016, a 1,6 milioni di euro per l’anno 2017, a 27,7
milioni di euro per l’anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l’anno
2019, a 43,0 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni
di euro per l’anno 2022, a 24,9 milioni di euro per l’anno 2023, e a
13,9 milioni di euro per l’anno 2024 e a 2,9 milioni per l’anno 2025
mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica;
b) quanto a 30 milioni di euro per l’anno anni 2017 e quanto a 20
milioni per l’anno 2018, mediante riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre
1998, n.451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1999, n. 40, e successive modificazioni.”.
(Omissis).
CAPO X
(MISURE FINANZIARIE IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ED
ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER GLI ENTI TERRITORIALI)
(Omissis).
Art. 45
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.