15 Settembre, 2014

Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, in G.U. n. 212 del 12.9.2014

 

(Omissis).

 

CAPO II

MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELLE RETI AUTOSTRADALI E DI

TELECOMUNICAZIONI

 

(Omissis).

 

Art. 6

 

(Agevolazioni  per  la  realizzazione  di   reti   di   comunicazione

elettronica a banda ultralarga e  norme  di  semplificazione  per  le

procedure di  scavo  e  di  posa  aerea  dei  cavi,  nonche’  per  la

realizzazione delle reti di telecomunicazioni mobili)

 

  1. All’articolo 33 del decreto  legge  18  ottobre  2012,  n.  179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,

dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

  “7-ter. In via sperimentale, fino  al  31  dicembre  2015,  possono

essere ammessi ai benefici di cui  al  comma  7-quinquies  interventi

infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a

fondo perduto, realizzati sulla rete  fissa  e  mobile,  su  impianti

wireless e via satellite, inclusi gli interventi infrastrutturali  di

backhaul, relativi all’accesso primario e secondario  attraverso  cui

viene fornito il servizio a banda ultralarga all’utente per  i  quali

ricorrano le seguenti condizioni:

  a) siano interventi infrastrutturali nuovi e  aggiuntivi  non  gia’

previsti in piani industriali o finanziari o  in  altri  idonei  atti

approvati entro il  31  luglio  2014,  funzionali  ad  assicurare  il

servizio  a  banda  ultralarga  a  tutti  i  soggetti  potenzialmente

interessati insistenti nell’area considerata;

  b)  soddisfino  un  obiettivo  di   pubblico   interesse   previsto

dall’Agenda  Digitale  Europea,  di  cui  alla  comunicazione   della

Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010;

  c) prevedano un investimento privato non inferiore alle  soglie  di

seguito  indicate  finalizzato  all’estensione  della  rete  a  banda

ultralarga:

  1)  nei  comuni  con  popolazione  inferiore  a   5.000   abitanti:

investimento non inferiore a 200  mila  euro  e  completamento  degli

interventi infrastrutturali entro 9 mesi dalla data  di  prenotazione

di cui al successivo comma 7-sexies;

  2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti:

investimento non inferiore a 500  mila  euro  e  completamento  degli

interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di  prenotazione

di cui al successivo comma 7-sexies;

  3)  nei  comuni  con  popolazione  superiore  ai  10.000  abitanti:

investimento non inferiore a 1 milione di euro e completamento  degli

interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di  prenotazione

di  cui  al  successivo  comma  7-sexies.  Il  suddetto  termine   di

completamento e’ esteso a 24 mesi per  investimenti  superiori  a  10

milioni di euro e a 30 mesi per investimenti superiori a  50  milioni

di euro;

  d) le condizioni del mercato siano insufficienti  a  garantire  che

l’investimento privato sia realizzato entro 2  anni  dall’entrata  in

vigore del presente decreto-legge.

  7-quater. Non sono comunque ammessi ai benefici  di  cui  al  comma

7-quinquies  gli  interventi  ricadenti  in  aree  nelle  quali  gia’

sussistono idonee  infrastrutture  ed  operi  gia’  un  fornitore  di

servizi di rete a banda ultralarga e non possono  essere  concessi  i

suddetti benefici a piu’ di un soggetto nella stessa area; nei Comuni

superiori a 50.000 abitanti sono tuttavia  ammessi  ai  benefici  gli

interventi tendenti a realizzare reti infrastrutturali  in  grado  di

assicurare connessioni pari o superiori a 100 Mbs a tutti gli  utenti

potenzialmente interessati 24 ore su 24, anche qualora operi gia’  un

fornitore di servizi di rete a banda ultralarga che non sia in  grado

di  assicurare  tali  connessioni  e  non  garantisca  di  farlo  nei

successivi tre anni.

  7-quinquies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche  di  cui

al comma 7-ter possono  usufruire  del  credito  d’imposta  a  valere

sull’IRES  e  sull’IRAP complessivamente  dovute   dall’impresa   che

realizza l’intervento infrastrutturale, entro il limite  massimo  del

50 per cento del costo dell’investimento. Il  credito  d’imposta  non

costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e  dell’IRAP  ed  e’

utilizzato in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell’imposta

regionale sulle attivita’ produttive.

  7-sexies.  Al  fine  di  ottenere  i  benefici  di  cui  al   comma

7-quinquies,    l’operatore    interessato     alla     realizzazione

dell’investimento deve dare evidenza pubblica all’impegno che intende

assumere, manifestando il proprio interesse  per  la  specifica  area

attraverso prenotazione tramite apposito  formulario  pubblicato  sul

sito web dedicato alla classificazione delle aree ai fini  del  Piano

Strategico banda ultralarga del Ministero dello  Sviluppo  Economico.

Sullo stesso sito sara’ segnalata  la  conclusione  dei  lavori,  che

dovra’ avvenire entro i termini di cui al comma 7-ter, lettera c). La

registrazione sul sito della conclusione dei  lavori  da  diritto  ai

benefici di cui al comma  7-quinquies  a  favore  dell’operatore  che

abbia rispettato i suddetti termini ed integra l’obbligo di mettere a

disposizione  degli  altri  operatori  l’accesso   all’infrastruttura

realizzata secondo le determinazioni dell’Autorita’ per  le  Garanzie

nelle  Comunicazioni.  Non  potranno   essere   accettate   ulteriori

manifestazioni di interesse di operatori che,  relativamente  ad  una

precedente manifestazione di interesse,  non  abbiano  rispettato  il

termine di conclusione dei lavori.

  7- septies. Con uno o piu’  decreti  del  Ministro  dello  sviluppo

economico, di concerto con il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti e  il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  sentita

l’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni  dalla  data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

sono stabiliti condizioni, criteri, modalita’ ed  altre  disposizioni

attuative dei commi da 7-ter a  7-sexies,  nonche’  il  procedimento,

analogo  e  congruente  a  quello   previsto   dal   comma   2,   per

l’individuazione, da parte del  CIPE,  del  limite  degli  interventi

agevolabili. I decreti definiscono, altresi’, le  modalita’  atte  ad

assicurare l’effettiva sussistenza del carattere nuovo  e  aggiuntivo

dell’intervento  infrastrutturale  proposto,  la  modulazione   della

struttura delle aliquote del credito di  imposta  di  cui  lo  stesso

beneficia, anche in funzione delle specifiche condizioni  di  mercato

dell’area interessata, e le forme di  controllo  e  di  monitoraggio,

onde garantire il conseguimento delle finalita’ sottese  al  benefico

concesso, tenuto conto  della  decisione  della  Commissione  europea

C(2012) 9833 final del 18 dicembre 2012.”.

 

(Omissis).

 

 

CAPO IV

MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA

 

(Omissis).

 

Art.10

(Disposizioni  per  il  potenziamento  dell’operativita’   di   Cassa

depositi e prestiti a supporto dell’economia)

 

  1. All’articolo 5 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,

sono apportate le seguenti modifiche:

  “a) al comma 7, lettera a), secondo periodo, dopo le  parole:  “dai

medesimi promossa,” sono aggiunte le seguenti: “nonche’ nei confronti

di soggetti privati per il compimento di operazioni  nei  settori  di

interesse generale individuati ai  sensi  del  successivo  comma  11,

lettera e),”;

  b)  al comma 7, lettera b) le parole: “alla  fornitura  di  servizi

pubblici ed  alle  bonifiche”  sono  sostituite  dalle  seguenti:  “a

iniziative di pubblica utilita’ nonche’  investimenti  finalizzati  a

ricerca,  sviluppo,  innovazione,   tutela   e   valorizzazione   del

patrimonio culturale, anche in funzione di  promozione  del  turismo,

ambiente  e  efficientamento  energetico,  in  via  preferenziale  in

cofinanziamento con enti creditizi e comunque”;

  c) al  comma  11,  lettera  e),  dopo  le  parole:  “ammissibili  a

finanziamento”  sono  aggiunte  le  seguenti:  “,  e  i  settori   di

intervento di cui al medesimo comma 7, lettera a), nonche’ i  criteri

e i limiti delle operazioni dei soggetti privati e i relativi settori

di intervento”;

  d) al comma 11, lettera  e-bis),  le  parole:  “con  riferimento  a

ciascun esercizio finanziario,” sono soppresse; le parole: “ai  sensi

del comma 7, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “diverse  da

quelle di cui al comma 7, lettera  b),”;  le  parole:  “con  rinuncia

all’azione di regresso su CDP S.p.A.,” sono soppresse; le parole:  “a

condizioni di mercato” sono soppresse; alla fine del  capoverso  sono

aggiunte le seguenti parole: “Con  una  o  piu’  convenzioni  tra  il

Ministero dell’economia e delle finanze e la Cassa depositi e presiti

S.p.A. sono disciplinati i  criteri  e  le  modalita’  operative,  la

durata e la remunerazione della predetta garanzia.”

  2. Al comma 5-bis dell’articolo 26 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  dopo  le  parole:  “stabiliti

negli Stati membri dell’Unione Europea”, sono aggiunte  le  seguenti:

“enti individuati all’articolo 2, paragrafo 5, numeri da  4)  a  23),

della direttiva 2013/36/UE,”.

 

Art. 11

(Disposizioni in  materia  di  defiscalizzazione  degli  investimenti

infrastrutturali in finanza di progetto)

 

  1. All’articolo 33 del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1, le parole: “di rilevanza strategica nazionale”  sono

sostituite dalle seguenti: “previste in piani o  programmi  approvati

da amministrazioni pubbliche”, e la parola: “200” e’ sostituita dalla

seguente: “50”;

  b) al comma 2-ter, le parole: “di rilevanza  strategica  nazionale”

sono sostituite  dalle  seguenti:  “previste  in  piani  o  programmi

approvati  da  amministrazioni  pubbliche”  e  la  parola:  “200”  e’

sostituita dalla seguente: “50”.

  c) dopo il comma 2-quater e’ aggiunto il seguente: “2-quinquies. Il

valore complessivo delle opere non di rilevanza strategica  nazionale

previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche,

cui vengono applicate le misure di cui ai commi 1 e 2-ter,  non  puo’

superare l’importo di 2 miliardi di euro.”.

 

(Omissis).

 

Art. 13

(Misure a favore dei project bond)

 

(Omissis).

3.  All’articolo  1  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) il comma 3 e’  sostituito  dal  seguente:  “3.  Le  garanzie  di

qualunque tipo, da  chiunque  e  in  qualsiasi  momento  prestate  in

relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da  parte

delle societa’ di cui all’articolo 157  del  decreto  legislativo  12

aprile  2006,  n.  163,  nonche’  le  relative  eventuali   surroghe,

sostituzioni,  postergazioni,  frazionamenti  e  cancellazioni  anche

parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in  relazione

a  tali  emissioni,  nonche’  i  trasferimenti  di   garanzie   anche

conseguenti alla cessione delle predette  obbligazioni  e  titoli  di

debito,  sono  soggetti  alle  imposte  di  registro,  ipotecarie   e

catastali in misura fissa  di  cui  rispettivamente  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 26 aprile  1986,  n.  131  e  al  decreto

legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.”.

  b) il comma 4 e’ abrogato.

 

(Omissis).

 

CAPO V

MISURE PER IL RILANCIO DELL’EDILIZIA

 

(Omissis).

Art. 19

(Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione dei  canoni  di

locazione)

 

  1. La registrazione dell’atto  con  il  quale  le  parti dispongono

esclusivamente la riduzione del canone di un contratto  di  locazione

ancora in essere e’ esente dalle imposte di registro e di bollo.

 

Art. 20

(Misure per il rilancio del settore immobiliare)

 

  1. All’articolo 1, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 119:

  1) le parole: «del 51 per cento» sono  sostituite  dalle  seguenti:

«del 60 per cento» e le parole: «il 35  per  cento»  sono  sostituite

dalle seguenti: «il 25 per cento»;

  2) e’  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il  requisito

partecipativo del 25 per cento non si applica in  ogni  caso  per  le

societa’  il  cui  capitale  sia  gia’  quotato.  Ove  il   requisito

partecipativo  del  60  per  cento  venisse  superato  a  seguito  di

operazioni societarie straordinarie o sul  mercato  dei  capitali  il

regime speciale di cui al precedente periodo e’ sospeso sino a quando

il suddetto requisito partecipativo non venga ristabilito nei  limiti

imposti dalla presente norma.»;

  b) dopo il comma 119 sono inseriti i seguenti:

  «119-bis. I requisiti partecipativi di  cui  al  comma  119  devono

essere verificati  entro  il  primo  periodo  d’imposta  per  cui  si

esercita l’opzione ai sensi del comma 120;  in  tal  caso  il  regime

speciale esplica i  propri  effetti  dall’inizio  di  detto  periodo.

Tuttavia, per le societa’ che al termine del primo periodo  d’imposta

abbiano realizzato il solo requisito del 25 per cento  e’  consentito

di verificare l’ulteriore requisito partecipativo del  60  per  cento

nei due esercizi successivi. In tal caso, il regime speciale previsto

dal comma 119 si applica a partire dall’inizio del periodo  d’imposta

in cui detto requisito  partecipativo  viene  verificato  e  fino  ad

allora la societa’ applica in via  ordinaria  l’imposta  sul  reddito

delle societa’ e  l’imposta  regionale  sulle  attivita’  produttive.

L’imposta d’ingresso di cui al comma 126, l’imposta sostitutiva sulle

plusvalenze da  conferimento  di  cui  al  comma  137  e  le  imposte

ipotecarie  e  catastali  di  cui  al  comma  139   sono   applicate,

rispettivamente dalla societa’ che  ha  presentato  l’opzione  e  dal

soggetto  conferente,  in  via  provvisoria   fino   al   realizzarsi

dell’accesso al regime speciale. Se l’accesso al regime speciale  non

si realizza, le suddette imposte sono rideterminate e dovute  in  via

ordinaria entro la fine del quarto periodo d’imposta successivo  alla

presentazione dell’opzione. Le imposte corrisposte in via provvisoria

costituiscono credito d’imposta da scomputare ai  sensi  del  decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

  119-ter.  Le  SIIQ  non  costituiscono  Organismi  di  investimento

collettivo del risparmio di cui al decreto  legislativo  24  febbraio

1998, n. 58.»;

  c) al comma 121:

  1) dopo il secondo periodo e’ inserito il  seguente:  «Agli  stessi

effetti assumono rilevanza  le  quote  di  partecipazione  nei  fondi

immobiliari indicati nel comma 131 e i relativi proventi.»;

  2) il terzo  periodo  e’  sostituito  dal  seguente:  «In  caso  di

alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili  destinati

alla locazione,  anche  nel  caso  di  loro  classificazione  tra  le

attivita’ correnti, ai fini della verifica del  parametro  reddituale

concorrono  a  formare  i   componenti   positivi   derivanti   dallo

svolgimento  di  attivita’  di  locazione  immobiliare  soltanto   le

eventuali plusvalenze realizzate».

  d) al comma 122, le parole: «due esercizi»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «tre esercizi»;

  e) al comma 123:

  1) le parole: «l’85 per cento» sono sostituite dalle seguenti:  «il

70 per cento»;

  2) al primo periodo, dopo la parola: «partecipazioni» sono inserite

le seguenti: «o di quote di partecipazione in  fondi  immobiliari  di

cui al comma 131»;

  f) dopo il comma 123 e’ inserito il seguente:

  «123-bis. Ai fini  del  comma  123,  i  proventi  rivenienti  dalle

plusvalenze nette realizzate su  immobili  destinati  alla  locazione

nonche’ derivanti dalla cessione di partecipazioni in SIIQ e SIINQ  o

di quote in fondi immobiliari di cui  al  comma  131,  incluse  nella

gestione esente ai sensi del comma 131, sono soggette all’obbligo  di

distribuzione per il 50 per  cento  nei  due  esercizi  successivi  a

quello di realizzo.»;

  g) al comma 127, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «In

caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali  anteriormente

a tale termine, la differenza  fra  il  valore  normale  assoggettato

all’imposta di cui ai commi 126 e 137 e il costo fiscale riconosciuto

prima dell’ingresso nel regime speciale,  al  netto  delle  quote  di

ammortamento calcolate su tale costo, e’ assoggettato ad  imposizione

ordinaria e l’imposta sostitutiva proporzionalmente  imputabile  agli

immobili e ai diritti reali alienati costituisce credito d’imposta.»;

  h) al comma 131, al secondo periodo,  dopo  le  parole:  «locazione

immobiliare  svolta  da  tali  societa’»,  e’  aggiunto  il  seguente

periodo: «, ovvero le plusvalenze o minusvalenze relative a  immobili

destinati alla locazione e a partecipazioni  in  SIIQ  o  SIINQ  e  i

proventi  e  le  plusvalenze  o  minusvalenze  relative  a  quote  di

partecipazione a fondi comuni di investimento  immobiliare  istituiti

in  Italia  e  disciplinati  dal  testo  unico  di  cui  al   decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che investono  almeno  l’80  per

cento  del  valore  delle  attivita’  in  immobili,   diritti   reali

immobiliari, anche derivanti da rapporti concessori o da contratti di

locazione finanziaria  su  immobili  a  carattere  traslativo,  e  in

partecipazioni in societa’ immobiliari o in altri fondi  immobiliari,

destinati alla locazione immobiliare, ivi inclusi i  fondi  destinati

all’investimento in beni  immobili  a  prevalente  utilizzo  sociale,

ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ.  Sui  proventi  di  cui  al

periodo precedente distribuiti dai predetti  fondi  immobiliari  alle

SIIQ non si applica la ritenuta prevista dall’articolo  7,  comma  2,

del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.»;

  i) al comma 134:

  1) al secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi  dell’articolo  2,

comma 3, della legge  9  dicembre  1998,  n.  431»,  e’  inserito  il

seguente periodo: «, ivi inclusi i contratti  di  locazione  relativi

agli  alloggi  sociali  realizzati   o   recuperati   in   attuazione

dell’articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell’articolo

11 dell’Allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

16 luglio 2009, pubblicato nella gazzetta  ufficiale  del  19  agosto

2009,  n.191;  tale  disposizione   fa   eccezione   all’unificazione

dell’aliquota di cui all’articolo 3, comma 1,  del  decreto-legge  24

aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23

giugno 2014, n. 89»;

  2) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:

  «Per le  distribuzioni  eseguite  nei  confronti  di  soggetti  non

residenti si applicano, sussistendone i presupposti,  le  convenzioni

per evitare la doppia imposizione sul reddito e a tal fine si applica

l’articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 25  settembre  2001,  n.

351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.

410».

  l) al comma 141-bis, primo  periodo,  dopo  le  parole:  «locazione

immobiliare» sono aggiunte  le  seguenti  «,  anche  svolta  mediante

partecipazioni in societa’ che abbiano optato per l’opzione congiunta

per il regime speciale di cui al comma 125, legge 27  dicembre  2006,

n. 296».

  2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  dopo  il

comma 140 sono inseriti i seguenti:

  «140-bis. Il concambio eseguito dai fondi immobiliari  istituiti  e

disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in sede

di liquidazione totale o parziale mediante assegnazione  ai  quotisti

di azioni di societa’ che abbiano optato per  il  regime  di  cui  al

comma 119, ricevute a  seguito  di  conferimento  di  immobili  nelle

stesse societa’ non costituisce realizzo ai fini  delle  imposte  sui

redditi in capo al quotista e alle azioni della SIIQ  ricevute  dagli

stessi quotisti e’ attribuito il medesimo valore fiscale delle  quote

del fondo. Per  la  SIIQ  conferitaria,  il  valore  di  conferimento

iscritto in bilancio costituisce valore fiscalmente riconosciuto agli

effetti del comma 127. Qualora il  conferimento  di  cui  ai  periodi

precedenti sia effettuato nei confronti di una  SIIQ  gia’  esistente

non si applicano al fondo conferente gli obblighi di offerta pubblica

ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,

n. 58, a condizione che il  fondo  stesso  provveda  all’assegnazione

delle azioni ai quotisti entro il termine di 30 giorni dall’acquisto.

  140-ter. Ai conferimenti effettuati dai fondi immobiliari istituiti

e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58  in

societa’, che abbiano optato per il regime speciale di cui  al  comma

119 e aventi ad oggetto una pluralita’  di  immobili  prevalentemente

locati, si applica l’articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.  I  predetti

conferimenti si considerano compresi, agli effetti delle  imposte  di

registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell’articolo

4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte  I,  allegata

al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta  di  registro

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.

131, nell’articolo 10, comma 2, del testo  unico  delle  disposizioni

concernenti le imposte ipotecaria  e  catastale  di  cui  al  decreto

legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e nell’ articolo 4 della tariffa

allegata al medesimo decreto legislativo n. 347 del 1990. Le cessioni

di azioni o quote effettuate nella fase di  liquidazione  di  cui  al

comma 140-bis, si considerano, ai fini dell’ articolo  19-bis,  comma

2, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.

633, operazioni che non formano oggetto  dell’attivita’  propria  del

soggetto passivo.

  140-quater. Il medesimo trattamento fiscale di cui al comma 140-ter

si applica alle assegnazioni che abbiano ad oggetto una pluralita’ di

immobili prevalentemente locati eseguite per  la  liquidazione  delle

quote da fondi  immobiliari  istituiti  e  disciplinati  dal  decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a societa’  che  abbiano  optato

per il regime di cui al comma 119.».

3. All’onere derivante dal comma 1, lettera f), pari a 1,06 milioni

per l’anno 2014, 3,26 milioni per l’anno 2015,  a  3,33  milioni  per

l’anno 2016, a 3,38 milioni per  l’anno  2017,  a  4,17  milioni  per

l’anno 2018, a 4,97 milioni per  l’anno  2019,  a  5,30  milioni  per

l’anno 2020 e a 4,90 milioni a decorrere dall’anno 2021  si  provvede

mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui

all’articolo 27, comma 10, sesto periodo,  della  legge  23  dicembre

1999, n. 488, e successive modificazioni.

  4. All’articolo 3 del decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al primo periodo del  comma  18,  sono  aggiunte,  in  fine,  le

parole:  «nonche’  dalle  dichiarazioni  di   conformita’   catastale

previste dall’articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio

2010, n. 122»;

  b) al primo periodo del  comma  19,  sono  aggiunte,  in  fine,  le

seguenti  parole:  «nonche’  dalle   dichiarazioni   di   conformita’

catastale previste dall’articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30

luglio 2010, n. 122»;

  c) dopo il comma 19 e’ inserito il seguente comma 19-bis: «Nei casi

delle operazioni immobiliari di cui al presente articolo, e di quelle

di cui all’articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005,

n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,

n. 248, l’attestato di prestazione energetica di cui  all’articolo  6

del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, puo’ essere acquisito

successivamente agli atti  di  trasferimento  e  non  si  applica  la

disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6.».

 

 

Art. 21

(Misure per l’incentivazione  degli  investimenti  in  abitazioni  in

locazione)

 

  1. Per l’acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014  al  31  dicembre

2017, di unita’ immobiliari a  destinazione  residenziale,  di  nuova

costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia  di

cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), del decreto  del  Presidente

della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  cedute  da  imprese  di

costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative  edilizie

o  da  quelle  che  hanno  effettuato  i   predetti   interventi   e’

riconosciuta all’acquirente, persona fisica non  esercente  attivita’

commerciale, una deduzione dal reddito complessivo  pari  al  20  per

cento del prezzo di acquisto dell’immobile  risultante  dall’atto  di

compravendita nel limite massimo  complessivo  di  spesa  di  300.000

euro.

  2. La deduzione di cui al comma 1 spetta, nella medesima  misura  e

nel medesimo limite massimo complessivo, anche per le spese sostenute

dal contribuente persona fisica non esercente  attivita’  commerciale

per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, per la

costruzione di un’unita’ immobiliare a destinazione  residenziale  su

aree  edificabili  gia’  possedute  dal  contribuente  stesso   prima

dell’inizio dei lavori o sulle quali sono gia’  riconosciuti  diritti

edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione

sono attestate dall’impresa che esegue i lavori.

  3. Fermo restando il limite massimo complessivo di 300.000 euro, la

deduzione spetta anche per l’acquisto o  realizzazione  di  ulteriori

unita’ immobiliari da destinare alla locazione.

  4. La deduzione, spetta a condizione che:

  a) l’unita’ immobiliare acquistata o costruita su aree  edificabili

gia’ possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o  sulle

quali sono gia’ riconosciuti diritti edificatori sia destinata, entro

sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione,  alla

locazione per almeno  otto  anni  e  sempreche’  tale  periodo  abbia

carattere continuativo, il  diritto  alla  deduzione,  tuttavia,  non

viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di

locazione si risolve prima del decorso  del  suddetto  periodo  e  ne

viene stipulato un altro entro un  anno  dalla  data  della  suddetta

risoluzione del precedente contratto;

  b) l’unita’ immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e

non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali  A/1,

A/8 e A/9;

  c)  l’unita’  immobiliare  non  sia  ubicata  nelle  zone  omogenee

classificate E, ai sensi del Decreto ministeriale 2 aprile  1968,  n.

1444;

  d)   l’unita’   immobiliare   consegua   prestazioni    energetiche

certificate in classe A o B, ai sensi  dell’allegato  4  delle  Linee

Guida nazionali per la classificazione energetica  degli  edifici  di

cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2009,  ovvero  ai  sensi  della

normativa regionale, laddove vigente;

  e) il canone di locazione non sia superiore a  quello  definito  ai

sensi dell’art. 2, comma 3, della legge  9  dicembre  1998,  n.  431,

ovvero a quello indicato nella convenzione di  cui  all’art.  18  del

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero

a quello stabilito ai sensi dell’art. 3, comma 114,  della  legge  24

dicembre 2003, n. 350;

  f) non sussistano rapporti di parentela entro il  primo  grado  tra

locatore e locatario.

  5. La deduzione e’ ripartita in otto quote annuali di pari importo,

a partire dal periodo d’imposta nel  quale  avviene  la  stipula  del

contratto di locazione e non e’  cumulabile  con  altre  agevolazioni

fiscali previste da altre  disposizioni  di  legge  per  le  medesime

spese.

  6. Le ulteriori modalita’  attuative  del  presente  articolo  sono

definite  con  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze.

  7. All’onere derivante dal presente articolo, pari a  10,1  milioni

di euro per l’anno 2015, a 19,2 milioni di  euro  per  l’anno  2016,a

31,6 milioni di euro per l’anno 2017, a  47,7  milioni  di  euro  per

l’anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l’anno 2019, a  43,0  milioni

di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di euro  per  l’anno

2022, a 24,9 milioni di euro per l’anno 2023, a 13,9 milioni di  euro

per l’anno 2024 e a 2,9 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede,

rispettivamente:

  a) quanto a 10,1 milioni di euro per l’anno 2015, a 19,2 milioni di

euro per l’anno 2016, a 1,6 milioni di euro per l’anno 2017,  a  27,7

milioni di euro per l’anno 2018, a 45,5 milioni di  euro  per  l’anno

2019, a 43,0 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni

di euro per l’anno 2022, a 24,9 milioni di euro per l’anno 2023, e  a

13,9 milioni di euro per l’anno 2024 e a 2,9 milioni per l’anno  2025

 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa  di cui all’articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa  al

Fondo per interventi strutturali di politica economica;

  b) quanto a 30 milioni di euro per l’anno anni 2017 e quanto  a  20

milioni per l’anno 2018, mediante  riduzione  dell’autorizzazione  di

spesa di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge  28  dicembre

1998, n.451, convertito, con modificazioni, dalla legge  26  febbraio

1999, n. 40, e successive modificazioni.”.

 

(Omissis).

 

CAPO X

(MISURE FINANZIARIE IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ED

ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER GLI ENTI TERRITORIALI)

 

(Omissis).

 

Art. 45

(Entrata in vigore)

 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione

in legge.