15 Settembre, 2014

Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, in G.U. n. 212 del 12.9.2014

 

(Omissis).

 

 

Capo V

Altre disposizioni per la tutela del credito nonchè per la

semplificazione e l’accelerazione del processo di esecuzione forzata

 e delle procedure concorsuali

 

(Omissis).

 

Art. 19

Misure per l’efficienza e la semplificazione del processo esecutivo

 

(Omissis).

 

5. All’articolo 7, nono comma, del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 29 settembre 1973,  n.  605,  e’  inserito,  in  fine,  il

seguente periodo:

  «Le   informazioni   comunicate    sono    altresi’    utilizzabili

dall’autorita’ giudiziaria ai fini della ricostruzione dell’attivo  e

del passivo nell’ambito di procedure concorsuali, di procedimenti  in

materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione  di  patrimoni

altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l’autorita’ giudiziaria

si  avvale  per  l’accesso  dell’ufficiale  giudiziario  secondo   le

disposizioni relative alla ricerca con modalita’ telematiche dei beni

da pignorare.».

  6.  Le  disposizioni  del  presente  articolo   si   applicano   ai

procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno  dall’entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

(Omissis).

 

Capo VII

Disposizioni finali

 

(Omissis).

 

Art. 23

Entrata in vigore

 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione

in legge.