25 Marzo, 2019

Decreto legge 25 marzo 2019, n. 22, in G.U. n. 71 del 25.3.2019

Capo I

Disposizioni in materia di poteri speciali inerenti ai servizi di
comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G

(Omissis).

Sezione I

Misure in caso di recesso del Regno Unito in assenza di accordo

(Omissis).

Art. 13

Disposizioni fiscali

1. Fino al termine del periodo transitorio si continuano ad
applicare le disposizioni fiscali nazionali previste in funzione
dell’appartenenza del Regno Unito all’Unione europea, ivi incluse
quelle connesse con l’esistenza di una direttiva UE. Le disposizioni
derivanti dall’attuazione di direttive e regolamenti dell’Unione
europea in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e accise si
continuano ad applicare in quanto compatibili.
2. Con uno o piu’ decreti del Ministro dell’economia e delle
finanze sono stabilite le modalita’ e i termini per l’attuazione
della disposizione di cui al comma 1.

(Omissis).
Capo III

Garanzia cartolarizzazione sofferenze (GACS)
(Omissis).

Art. 21

Modifiche al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49.

1. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole “alla data della cessione” sono
soppresse;
b) dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti lettere:
«f-bis) deve essere previsto che il soggetto incaricato della
riscossione dei crediti sia sostituito, successivamente alla
escussione della garanzia, qualora il rapporto tra gli incassi netti
cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero
vagliato dall’agenzia esterna di valutazione del merito di credito di
cui all’articolo 5, comma 1, risulti inferiore al 100 per cento per
due date consecutive di pagamento degli interessi, ivi inclusa la
data rilevante per la suddetta escussione;
f-ter) nel caso di sostituzione, nessuna penale o indennizzo sono
dovuti al soggetto sostituito e il medesimo ha l’obbligo di
collaborare in buona fede al fine di consentire la rapida ed efficace
sostituzione; la societa’ cessionaria da’ evidenza di aver adottato
idonee procedure che consentano una rapida ed efficace sostituzione;
il nuovo soggetto incaricato della riscossione non puo’ essere
collegato al soggetto sostituito.».
(Omissis).
Art. 24

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.

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