Decreto legge 25 marzo 2019, n. 22, in G.U. n. 71 del 25.3.2019
Capo I
Disposizioni in materia di poteri speciali inerenti ai servizi di
comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G
(Omissis).
Sezione I
Misure in caso di recesso del Regno Unito in assenza di accordo
(Omissis).
Art. 13
Disposizioni fiscali
  1. Fino  al  termine  del  periodo  transitorio  si  continuano  ad
applicare le disposizioni  fiscali  nazionali  previste  in  funzione
dell’appartenenza del Regno Unito  all’Unione  europea,  ivi  incluse
quelle connesse con l’esistenza di una direttiva UE. Le  disposizioni
derivanti dall’attuazione  di  direttive  e  regolamenti  dell’Unione
europea in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e  accise  si
continuano ad applicare in quanto compatibili.
  2. Con uno o  piu’  decreti  del  Ministro  dell’economia  e  delle
finanze sono stabilite le modalita’  e  i  termini  per  l’attuazione
della disposizione di cui al comma 1.
(Omissis).
Capo III 
Garanzia cartolarizzazione sofferenze (GACS)
(Omissis).
Art. 21
Modifiche al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49.
  1. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 febbraio 2016,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016  n.  49,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) alla lettera a), le  parole  “alla  data  della  cessione”  sono
soppresse;
  b) dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti lettere:
  «f-bis) deve essere  previsto  che  il  soggetto  incaricato  della
riscossione  dei  crediti  sia   sostituito,   successivamente   alla
escussione della garanzia, qualora il rapporto tra gli incassi  netti
cumulati e gli incassi netti attesi in  base  al  piano  di  recupero
vagliato dall’agenzia esterna di valutazione del merito di credito di
cui all’articolo 5, comma 1, risulti inferiore al 100 per  cento  per
due date consecutive di pagamento degli  interessi,  ivi  inclusa  la
data rilevante per la suddetta escussione;
  f-ter) nel caso di sostituzione, nessuna penale o  indennizzo  sono
dovuti  al  soggetto  sostituito  e  il  medesimo  ha  l’obbligo   di
collaborare in buona fede al fine di consentire la rapida ed efficace
sostituzione; la societa’ cessionaria da’ evidenza di  aver  adottato
idonee procedure che consentano una rapida ed efficace  sostituzione;
il nuovo  soggetto  incaricato  della  riscossione  non  puo’  essere
collegato al soggetto sostituito.».
(Omissis).
Art. 24
Entrata in vigore
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.