28 Luglio, 2014

Circolare 24 luglio 2014, n. 23/E, dell’Agenzia delle entrate

 

INDICE: 

PREMESSA

1. AMBITO SOGGETTIVO

2. AMBITO OGGETTIVO

2.1 Esclusione dall’ambito oggettivo di applicazione del regime

speciale

3. ALIQUOTA APPLICABILE

4. CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA

4.1 Determinazione dell’imposta in base alle copie vendute

4.1.1 Novità 2014 – Cessioni di giornali quotidiani, periodici 

(esclusi quelli pornografici) e libri unitamente

a beni diversi dai supporti integrativi

4.1.2 Criteri di determinazione del rapporto costo-prezzo 

ed imputazione dell’aliquota propria di ciascuno dei beni

4.2 Determinazione dell’imposta con forfettizzazione della resa

4.2.1 Ricommercializzazione della resa e cessioni carta da macero

4.2.2 Novità 2014 – Libri per le scuole di ogni ordine e grado

e libri per le Università ceduti unitamente a supporti integrativi

5. OPERAZIONI CON L’ESTERO

5.1  Operazioni intra-UE

5.1.1  Cessioni intra-UE

5.1.2  Acquisti intra-Ue

5.2  Operazioni Extra-UE

5.2.1  Esportazioni di prodotti editoriali

5.2.2  Importazioni di prodotti editoriali

6. PRODOTTI EDITORIALI ELETTRONICI.

 

PREMESSA 

L’art. 19, comma 1, lett. a) del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,

convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90, ha modificato

l’articolo 74, primo comma, lettera c), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che reca

disposizioni particolari (di seguito “regime speciale” o “regime”) per il

commercio, nel territorio dello Stato, di giornali quotidiani, di periodici, di libri,

dei relativi supporti integrativi e di cataloghi. 

Si tratta di un regime semplificato di imposizione e riscossione dell’Iva

(c.d. monofase) che deroga alle ordinarie disposizioni contenute nei titoli I e II

del DPR n. 633 del 1972, in considerazione della peculiarità del settore

dell’editoria e delle difficoltà per i relativi operatori ad applicare le disposizioni

ordinarie. L’Iva è, infatti, determinata, in relazione al numero delle copie vendute

ovvero in relazione al numero delle copie consegnate o spedite diminuito – di una

certa percentuale – a titolo della forfettizzazione delle resa, ed è assolta

dall’editore sulla base del prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale,

comprensiva dei valori aggiunti conseguiti da tutti i soggetti che intervengono in

tutte le fasi di produzione e di distribuzione dei prodotti editoriali.

Ne consegue che il documento di addebito emesso dall’editore e dai

successivi cedenti di prodotti editoriali (ad esempio i distributori e i rivenditori)

non ha rilevanza ai fini della rivalsa né ai fini della detrazione da parte degli

acquirenti. Resta salva, tuttavia, per effetto della previsione dell’articolo 19,

comma 3, lett. a), la detraibilità dell’imposta relativa all’acquisto o

all’importazione di beni e servizi afferenti le operazioni di commercializzazione

dei prodotti editoriali, ancorché quest’ultime, siano equiparate, ai sensi

dell’articolo 74, secondo comma, del DPR n. 633 del 1972, alle operazioni non

soggette ad IVA. 

Il regime speciale in commento trova fondamento negli articoli 394 e 395

(ex art. 27, par. da 1 a 5, Direttiva del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, c.d. sesta

Direttiva) della Direttiva del Consiglio n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006

relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (di seguito “Direttiva

Iva”). Secondo le predette disposizioni, gli Stati membri che al 1° gennaio 1977

applicavano misure speciali, al fine di semplificare la riscossione dell’imposta o

di evitare talune evasioni o elusioni fiscali, possono mantenerle purché le

abbiano notificate alla Commissione anteriormente al 1° gennaio 1978 e purché

le misure di semplificazione non influiscano, se non in misura trascurabile,

sull’importo complessivo delle entrate fiscali dello Stato membro riscosso allo

stadio del consumo finale.

Le modifiche apportate al regime speciale in commento, a decorrere dal 1°

gennaio 2014, riguardano:

la definizione di “supporto integrativo” [art. 74, primo comma, lett. c), quarto

periodo];

l’applicazione dell’aliquota Iva propria di ciascuno dei beni ceduti con riguardo

ai prodotti editoriali ceduti unitamente a beni, diversi dai supporti integrativi, con

prezzo indistinto ed in unica confezione [art. 74, primo comma, lett. c), quinto e

sesto periodo];

l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari se il costo del “bene”, diverso dal

supporto integrativo, ceduto congiuntamente al prodotto editoriale supera il 50

per cento del prezzo di vendita dell’intera confezione;

l’abrogazione delle disposizioni per la commercializzazione di libri, giornali

quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici congiuntamente a “beni”,

diversi dai supporti integrativi, funzionalmente connessi.

La presente Circolare chiarisce la portata delle novità applicabili alle

cessioni di prodotti effettuate dal 1° gennaio 2014. A tal fine, si reputa utile

richiamare i tratti salienti della particolare disciplina in esame che, seppure, in

buona parte, tuttora ancorata alle disposizioni di cui al DM 9 aprile 1993, è stato

oggetto di un organico intervento modificativo ad opera del D.Lgs. 2 settembre

1997, n. 313.

1. AMBITO SOGGETTIVO

Il regime speciale in commento è il regime naturale per il commercio di

prodotti editoriali ed è applicato dagli editori.

Si intende per editore l’operatore che intraprende l’iniziativa economica

editoriale. In assenza di uno specifico contratto di editoria, si considera obbligato

all’assolvimento dell’imposta l’operatore economico che assume in concreto il

rischio della realizzazione dell’opera per il successivo sfruttamento economico

della stessa.

Per i prodotti editoriali esteri, oggetto di acquisto intra-Ue o di

importazione, il soggetto passivo tenuto all’applicazione del regime speciale va

individuato, in linea di principio, nel cessionario e importatore che acquista i

prodotti editoriali per la successiva commercializzazione nel territorio dello

Stato. 

Sono equiparati agli editori i soggetti che provvedono alla distribuzione

nel territorio dello Stato delle copie dei giornali e delle pubblicazioni in genere

trasmessi, anche in via telematica, dall’estero. 

Nell’ipotesi in cui la stampa del prodotto editoriale sia commessa da un

operatore non residente nel territorio dello Stato ad un soggetto residente, per la

successiva commercializzazione, il soggetto passivo tenuto all’applicazione del

regime in esame va individuato:

– nel rappresentante della stabile organizzazione in Italia dell’operatore estero;

– nell’operatore estero, se identificato ai sensi dell’art. 35-ter del DPR n. 633 del

1972;

– nel rappresentante nominato ai sensi dell’art. 17, comma 3, del DPR n. 633 del

1972.

In mancanza delle predette condizioni, il soggetto passivo tenuto

all’applicazione del regime speciale va individuato nel cessionario che acquista i

prodotti editoriali nell’esercizio di impresa, arti o professioni, per la successiva

commercializzazione (cfr. circolare n. 328 del 19971 e risoluzione n. 90/E del

20122).

 

2. AMBITO OGGETTIVO

Sotto il profilo oggettivo, il particolare regime per l’editoria

(caratterizzato, come si è detto dal sistema monofase di corresponsione

dell’imposta da parte di un unico soggetto passivo, l’editore) concerne i seguenti

beni:

– giornali quotidiani , con esclusione dei notiziari quotidiani e dei dispacci delle

agenzie di stampa (cfr. risoluzione n. 490961 del 10 novembre 19903 e la

circolare n. 36, parte 7, del 21 luglio 19894);

– periodici , intendendo per tali “i prodotti editoriali registrati come prodotti ai

sensi della L. 8 febbraio 1948, n. 47 e successive modificazioni”, compresi quelli

per i quali non può farsi riferimento al requisito della registrazione presso la

Cancelleria del Tribunale in quanto esonerati da tale adempimento (esempio

pubblicazioni di provenienza estera). In particolare, si considerano periodici quei

prodotti che presentano il requisito della cadenza periodica ed hanno contenuto

divulgativo;

– giornali e periodici pornografici , intendendosi per tali i prodotti di carattere

osceno vietati ai minori (di anni 16) e, in generale, i prodotti per la cui vendita, ai

sensi dell’articolo unico della L. 17 luglio 1975, n. 355, i titolari e gli addetti a

rivendita di giornali e riviste sono stati esonerati da responsabilità penali, purché

gli stessi non siano esposti in modo da renderli immediatamente visibili al

pubblico. Si precisa, inoltre, che l’individuazione dei giornali pornografici agli

effetti del trattamento fiscale deve conformarsi, in linea di massima,

all’individuazione delle testate escluse dalle tariffe postali agevolate, ai sensi

dell’art. 2, comma 28, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, in cui si colloca la

richiamata disposizione tributaria che ha previsto l’applicazione dell’aliquota Iva

ordinaria e l’esclusione dalla resa forfetaria dei giornali pornografici (cfr.

circolare n. 328 del 1997);

– cataloghi, intendendosi per tali i prodotti editoriali costituiti dal punto di vista

redazionale: dagli elenchi di beni e di prezzi; dalle comunicazioni di natura

commerciale; dai depliants; dagli opuscoli e simili aventi funzione meramente

pubblicitaria e promozionale;

– libri , intendendo per tali tutti i lavori dell’arte libraria di qualsiasi dimensione,

anche se solo illustrati o di carattere informativo, che si caratterizzano per avere

una funzione divulgativa e scientifica. Sono, quindi, da ritenere soggetti alla

particolare disciplina anche le ristampe di libri di antiquariato, i libri d’arte,

compresi quelli editi in occasione di mostre, i libri di immagini e quelli per

bambini in genere. Rientrano, inoltre, nella categoria dei libri tutti gli estratti che,

come è noto, sono costituiti da una parte ben definita di una composizione

libraria, o di pubblicazione periodica, riproducente, di regola, un’opera

dell’ingegno, a differenza della categoria dei depliants, degli opuscoli e simili,

aventi, come sopra detto, funzione meramente pubblicitaria e promozionale. Gli

estratti, naturalmente, potranno usufruire del particolare regime a condizione che

rechino anche l’indicazione del titolo o testata della pubblicazione da cui

originano e abbiano, altresì, un prezzo al pubblico indicato nei modi prescritti.

Sono esclusi dalla nozione di libri, ai fini che qui interessano, analogamente a

quanto si è in passato avuto occasione di precisare, i prodotti editoriali costituiti

dai diari scolastici, gli atti o relazioni e bilanci di enti e società e quelli che si

presentano oggettivamente costituiti, dal punto di vista redazionale, da una mera

serie di elenchi di beni, di prezzi e di altre comunicazioni di natura commerciale.

– Supporti integrativi , intendendo per tali – dal 1° gennaio 2014 – “… i nastri, i

dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali

ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le

scuole di ogni ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari, e ai libri

fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano

prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commerciabili

separatamente”.

– Prodotti editoriali sopra individuati ceduti unitamente a beni diversi dai

supporti integrativi , con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreché il

costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione

non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell’intera confezione. 

In merito alla natura merceologica dei prodotti editoriali, con la circolare

n. 328 del 1997 ed i successivi documenti di prassi, il regime speciale è stato

ritenuto applicabile esclusivamente ai prodotti editoriali cartacei, ovvero

stampati, caratterizzati da una fruizione materiale, in quanto acquisiti attraverso i

canali tradizionali di diffusione, quali il punto di vendita o la spedizione presso il

domicilio dell’utente. Ciò ha indotto la scrivente a ritenere, in passato, che il

regime speciale non tornasse applicabile ai prodotti editoriali realizzati su

supporti fisici, ad esempio CD-ROM, diversi dalla carta stampata.

Con la Direttiva del Consiglio n. 2009/47/CE, del 5 maggio 2009, è stato,

tuttavia, modificato l’allegato III della Direttiva Iva, contenente l’elenco delle

cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che possono essere assoggettate ad

aliquota IVA ridotta di cui all’articolo 98 della Direttiva Iva.

In particolare, è stato modificato il n. 6 del citato allegato III, che adesso

contempla la fornitura di libri “su qualsiasi tipo di supporto fisico”. Appare utile

evidenziare che la relazione di accompagnamento alla proposta di Direttiva

(COM(2008)428) cui è seguita l’adozione della Direttiva 2009/47/CE del

Consiglio, chiarisce che le modifiche all’allegato III hanno natura di

adeguamenti, essenzialmente per motivi di razionalizzazione e semplificazione,

che inducono rettifiche e precisazioni nonché vari miglioramenti tecnici nella

formulazione”. Tra gli adeguamenti tecnici, in particolare, è previsto che “Per

motivi di neutralità è necessario estenderla (la categoria dei libri) in modo da

includere anche i libri registrati su CD, CD-ROM o qualsiasi altro supporto

fisico analogo che riproduca essenzialmente le stesse informazioni contenute nei

libri stampati”.

Con la risoluzione n. 223/E del 20095 è stato, quindi, riconosciuto che in

conformità alla Direttiva 2009/47CE del Consiglio, l’aliquota ridotta del 4 per

cento è consentita per la fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico.

Fermo restando, quanto sopra anticipato ai fini dell’aliquota Iva

applicabile ai libri su CD o qualsiasi altro supporto fisico – vd. successivo

paragrafo 3 – si è dell’avviso, coerentemente alla “ratio” di semplificazione del

regime speciale in commento, che lo stesso sia applicabile anche ai libri registrati

su CD, CD-ROM o qualsiasi supporto fisico analogo, che riproduca (in formato

video o audio) essenzialmente le stesse informazioni contenute nei libri stampati.

Tale estensione risponde, in particolare, ad un’esigenza logico sistematica di

applicazione dello stesso regime speciale IVA per i per i prodotti editoriali

riconducibili alla categoria dei libri commercializzati sia stampati sia registrati su

qualsiasi tipo di supporto fisico.

Restano esclusi dall’applicazione del regime speciale i supporti fisici che

riproducono esclusivamente suoni e voci (CD musicale), senza alcun

collegamento ad un libro stampato. Del pari, come si dirà successivamente, il

regime speciale in commento non trova applicazione per l’editoria c.d. online.

Per tutti i predetti prodotti editoriali costituisce condizione imprescindibile

per l’applicazione del regime speciale l’indicazione del prezzo di vendita al

pubblico, comprensivo dell’imposta, sulla pubblicazione o su apposito allegato.

In assenza di prezzo di vendita al pubblico, non si applica il regime speciale.

Giova evidenziare che, l’indicazione del prezzo di vendita al pubblico va

apposta anche per le copie distribuite gratuitamente (condizione che deve

risultare da apposita scritta impressa sul prezzo di vendita). Ciò si verifica, ad

esempio, quando la distribuzione gratuita del prodotto editoriale è funzionale ad

una strategia di mercato. In tali casi, sono applicabili i principi fissati dalla

circolare n. 63 del 7 agosto 19906, secondo cui le copie cedute gratuitamente (le

c.d. “copie di cortesia”) rientrano nel computo della base imponibile che sconta

l’Iva secondo il regime speciale in commento. 

 

2.1 Esclusione dall’ambito oggettivo di applicazione del regime speciale. Il regime speciale monofase non trova applicazione per:

– le cessioni di prodotti editoriali – sopra definiti – unitamente a beni diversi dai

supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, laddove il costo

del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione sia

superiore al cinquanta per cento del prezzo dell’intera confezione;

– i prodotti editoriali oggetto di cessione intra-Ue e quelli esportati, in quanto

operazioni non imponibili;

– le prestazioni di intermediazione con rappresentanza relative alle operazioni di

commercializzazione dei prodotti editoriali;

– le attività diverse dalla commercializzazione di prodotti editoriali;

Costituiscono, ad esempio, attività diverse quelle di distribuzione gratuita

di periodici (o giornali) in esecuzione di contratti di pubblicità stipulati fra lo

stesso editore e gli inserzionisti pubblicitari. In tali casi, la pubblicazione funge

da veicolo per la trasmissione di messaggi pubblicitari e l’editore si pone come

obiettivo l’elevata diffusione della pubblicità, nell’ambito del sinallagma

contrattuale instaurato, non con i lettori fruitori finali del prodotto edito, ma con

gli inserzionisti (cfr. risoluzione n. 13/E del 20057);

– prodotti editoriali elettronici ossia, i prodotti diffusi per via telematica ed

oggetto di “commercio elettronico diretto”. Le operazioni di

commercializzazione di tali prodotti editoriali elettronici sono da considerare, ai

fini IVA, come prestazioni di servizi di cui all’articolo 3 del DPR n. 633 del

1972, alle quali non torna applicabile il regime speciale di cui all’art. 74, comma

1, lett. c) del DPR n. 633 del 1972 (vd. più diffusamente paragrafo 6).

Per le suddette cessioni e prestazioni trovano applicazioni le ordinarie

disposizioni di determinazione dell’imposta.

3. ALIQUOTA APPLICABILE

Fermo restando quanto sopra detto in merito ai presupposti di applicazione

del regime speciale, appare opportuno svolgere alcune considerazioni in merito

all’aliquota Iva applicabile ai prodotti editoriali, a prescindere dalla circostanza

che la commercializzazione dei relativi prodotti editoriali sia riconducibile

nell’ambito del regime speciale. 

Alle cessioni e importazioni dei prodotti editoriali è applicabile l’aliquota

ridotta del 4 per cento, ai sensi del n. 18) della Tabella A, parte II, allegata al

DPR n. 633 del 1972. La predetta previsione, in particolare, fa riferimento a

giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici,

anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e

ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi

diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte

geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli

stessi …” ;

Come già detto, l’aliquota ridotta del 4 per cento, in conformità alla

Direttiva 2009/47CE del Consiglio, è consentita anche per la fornitura di libri su

qualsiasi tipo di supporto fisico (ad esempio CD Rom). Resta fermo, in ogni

caso, l’applicazione dell’aliquota ordinaria per la commercializzazione di

giornali quotidiani, periodici e cataloghi, registrati su CD, CD-ROM o qualsiasi

altro supporto fisico analogo. L’aliquota ordinaria è, infine, applicabile anche ai

prodotti editoriali elettronici, da considerare, ai fini IVA, come prestazioni di

servizi di cui all’articolo 3 del DPR n. 633 del 1972. 

Con riguardo alle prestazioni relative alla composizione, montaggio,

duplicazione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali torna applicabile l’aliquota

ridotta del 4 per cento, ai sensi del n. 35) dell’allegata tabella A, parte II, allegata

al DPR n. 633 del 1972. La predetta previsione si riferisce, in particolare, a

prestazioni relative alla composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e

stampa, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti

e ipovedenti, dei giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei

giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione

libraria, edizioni musicali a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”.

La citata previsione di cui al n. 35) della tabella A, allegata al DPR n. 633

del 1972, è diretta, infatti, ad agevolare le prestazioni dirette alla realizzazione di

prodotti editoriali, quali le prestazioni di composizione, legatoria e stampa degli

stessi. Le predette prestazioni esulano dal campo di applicazione del regime

speciale in commento. Per esse, pertanto, è ininfluente la circostanza che il

soggetto committente sia qualificabile come editore.

Giova, infine, precisare che in relazione a fattispecie riconducibili a

contratti d’opera o appalto per la realizzazione di un prodotto editoriale è

applicabile l’aliquota super ridotta del 4 per cento di cui al n. 18 della tabella A,

allegata al DPR n. 633 del 1972. Ciò, per effetto dell’art. 16, terzo comma, del

DPR. n. 633/72 secondo cui “Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti

d’opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni

l’imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di

cessione dei beni prodotti …”.

Come già precisato in precedenti occasioni (circolare 7 agosto 1990, n. 638;

risoluzione 7 febbraio 1991 n. 5500169 e risoluzione 31 gennaio 2002 n. 3310), la

finalità dell’art. 16 citato è quella di realizzare la perequazione dell’onere fiscale,

qualunque sia il mezzo giuridico di acquisizione della disponibilità dei beni. Ciò

al fine di evitare diversità di aliquota a seconda che un bene venga acquisito con

la vendita ovvero a seguito di un contratto d’opera, d’appalto o simili. 

 

4.  CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA

Ai fini della determinazione dell’imposta dovuta dall’editore, l’articolo

74, comma 1, lett. c), primo periodo del DPR n. 633 del 1972 stabilisce che la

stessa è calcolata “per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri,

dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo

di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute”.

Il successivo secondo periodo dell’articolo 74 del DPR n. 633 del 1972

prevede che “L’imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie

consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per

cento per i libri e dell’80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi

quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti

integrativi”. 

La predette disposizioni vanno, altresì, coordinate con le disposizioni del

D.M. 9 aprile 1993 che, ancorché non aggiornate alla vigente formulazione

dell’articolo 74, primo comma, lett. c), del DPR n. 633 del 1972, stabiliscono le

modalità attuative del regime speciale in commento.

In particolare, dagli artt. 1 e 2 del citato DM si ricava che per i prodotti

editoriali di cui al secondo periodo dell’articolo 74, primo comma, lett. c) (libri,

giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti

unitamente a beni diversi dai supporti integrativi), in relazione ai quali torna

applicabile il criterio della forfetizzazione della resa, è possibile optare,

distintamente per ciascuna testata o titolo, per l’applicazione dell’imposta in base

al criterio delle copie vendute. Quest’ultimo criterio – come verrà precisato in

seguito – deve essere obbligatoriamente adottato per la determinazione

dell’imposta dovuta dall’editore per la commercializzazione di cataloghi, giornali

e periodici pornografici, giornali quotidiani, periodici e libri ceduti unitamente a

beni diversi dai supporti integrativi. 

 

4.1 Determinazione dell’imposta in base alle copie vendute. L’imposta va obbligatoriamente determinata in base alle copie vendute,

nelle seguenti ipotesi:

a)  cessioni di giornali e periodici pornografici;

b)  cessioni di cataloghi;

c) cessioni di prodotti editoriali da parte di associazioni dilettantistiche,

associazioni senza scopo di lucro che abbiano esercitato l’opzione per avvalersi

del regime di favore di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398, determinando in

modo forfettario la detrazione dell’Iva;

d) cessioni di giornali quotidiani, periodici (anche pornografici) e libri

unitamente a beni diversi dai supporti integrativi (di cui si tratterà diffusamente

al paragrafo 4.3), con applicazione – dal 1° gennaio 2014 – dell’aliquota propria

di ciascuno dei beni ceduti.

Per il commercio dei prodotti editoriali sopra individuati, l’articolo 74,

comma 1, lett. c), primo periodo del DPR n. 633 del 1972 stabilisce, come regola

di carattere generale, l’applicazione dell’IVA in relazione al numero delle copie

vendute.

In tali ipotesi, l’imposta dovuta dall’editore è calcolata sulla base del

prezzo di vendita al pubblico, assumendo come momento impositivo quello

dell’effettiva vendita. Pertanto, al momento della consegna dei prodotti editoriali

ad un distributore, in esecuzione di contratti estimatori o similari, ai sensi e per

gli effetti del regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle

presunzioni di cessione e di acquisto, di cui al DPR 10 novembre 1997, n. 441,

gli editori devono annotare in apposito registro tenuto a norma dell’art. 39 del

DPR n. 633 del 1972 per ciascun numero di pubblicazione: data di consegna;

descrizione del fascicolo costituito dal prodotto editoriale e da altri beni; quantità

consegnate; data della restituzione; quantità restituite; quantità cedute; prezzo di

copertina e base imponibile.

Circa gli adempimenti contabili si rinvia ai chiarimenti forniti dalla circolare n. 328 del 1997. 

 

4.1.1 Novità 2014 – Cessioni di giornali quotidiani, periodici (esclusi quelli pornografici) e libri unitamente a beni diversi dai supporti integrativi. Con riguardo alle cessioni di giornali quotidiani, periodici e libri unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, il sesto periodo, della lett. c), del primo comma dell’articolo 74 del DPR n. 633 del 1972, stabilisce che La determinazione dell’imposta in base al criterio delle copie vendute “… si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreché il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell’intera confezione …”. Tuttavia, per effetto della novella legislativa alla predetta disposizione “in ogni caso, l’imposta si applica con l’aliquota di ciascuno dei beni ceduti”.

Ne consegue che alle cessioni di prodotti editoriali in commento, dal 1°

gennaio 2014, si applica l’aliquota propria per ciascuno dei beni ceduti (prodotto

editoriale + bene diverso da supporto integrativo).

L’ambito applicativo del criterio delle copie vendute risulta, dal 1° gennaio 2014, ampliato per effetto:

– della nozione di supporto integrativo, limitata a quei determinati beni ceduti

unitamente a libri per le scuole di ogni ordine e grado, libri per le università, ivi

compresi i dizionari, e libri fruibili dai disabili visivi vigore dal 1° gennaio 2014;

– dall’abrogazione del previgente ultimo periodo dell’articolo 74, primo comma,

lett. c), del DPR n. 633 del 1972, che consentiva l’applicazione del regime

speciale, con il criterio della resa forfetaria, e l’aliquota super ridotta del 4 per

cento, per la commercializzazione di prodotti editoriali congiuntamente a “beni”,

diversi dai supporti integrativi, che integrando il contenuto dei libri, giornali

quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, fossero ad essi funzionalmente

connessi.

Giova, infine, ribadire che non rientrano nella fattispecie in argomento le

cessioni di giornali quotidiani, di periodici e di libri con allegati aventi le

caratteristiche di una pubblicazione a stampa. Come già precisato con la citata

circolare n. 328 del 1997, considerata l’omogeneità della natura dei beni, non si

configura una vendita di prodotti editoriali con beni congiunti, bensì una vendita

di un unico prodotto editoriale e, quindi, si applica il trattamento fiscale previsto

per il prodotto editoriale principale ed il relativo allegato, unitariamente

considerati.

Si ritiene utile precisare che nell’ipotesi particolare in cui un prodotto

editoriale sia commercializzato unitamente ad un libro su CD, in considerazione

di quanto sopra chiarito circa l’estensione del regime speciale anche ai libri su

CD, occorrerà verificare se la fattispecie integra:

– la cessione – con prezzo distinto – di due prodotti editoriali (ad esempio

giornale + libro su CD) a ciascuno dei quali sono applicabili le disposizioni in

commento;

– la cessione – con prezzo indistinto – di unico prodotto editoriale. In tale

fattispecie, rientrano, ad esempio: 1) la cessione di un libro cartaceo con allegato

un CD che ne riproduce il contenuto; 2) la cessione di un libro cartaceo con

allegato un CD che riproduce il contenuto di un libro diverso da quello cartaceo.

In quest’ultimi casi, coerentemente alle indicazioni fornite in passato con la

circolare n. 328 del 1997, non si configura la vendita di un prodotto editoriale

con beni congiunti, bensì la vendita di un unico prodotto editoriale con un

allegato avente le caratteristiche di una pubblicazione non stampata ma realizzata

su qualsiasi tipo di supporto fisico.

Con riguardo ai giornali quotidiani e ai periodici ceduti occasionalmente,

anche soltanto per un numero, con beni diversi dai supporti integrativi, possono

ritenersi ancora valide le indicazioni fornite con la circolare n. 328 del 1997. Per

essi dovrà operarsi una distinzione tra le copie vendute senza e quelle vendute

unitamente a beni diversi; le prime rientreranno nel sistema di determinazione del

tributo in base alla forfetizzazione della resa salvo opzione per il criterio delle

copie vendute. Per quanto riguarda, invece, le singole copie consegnate o spedite

in confezione unitaria e con prezzo indistinto congiuntamente a beni diversi dai

supporti integrativi, dovrà procedersi obbligatoriamente alla determinazione

dell’imposta, con applicazione dell’aliquota propria dei beni ceduti, in base alle

copie vendute, senza che ciò comporti, tuttavia, che l’intera testata fuoriesca

dall’applicazione dell’Iva con il metodo della forfetizzazione della resa.   

 

4.1.2 Criteri di determinazione del rapporto costo-prezzo ed imputazione dell’aliquota propria di ciascuno dei beni. Come già evidenziato, dal 1° gennaio 2014, per effetto del novellato sesto periodo della lett. c) del primo comma dell’articolo 74 del DPR n. 633 del 1972, alle cessioni di prodotti editoriali congiuntamente a beni diversi dai supporti integrativi, “in ogni caso, l’imposta si applica con l’aliquota di ciascuno dei beni ceduti”. A tal fine, è necessario individuare dei criteri per la determinazione della base imponibile di ciascuno dei beni ceduti – congiuntamente – ad un prezzo di vendita al pubblico indistinto.

Al riguardo, si ritiene di confermare le indicazioni già fornite con la

circolare n. 328 del 1997, riguardo alla previgente formulazione dell’articolo 74

del DPR n. 633 del 1972 che prevedeva – seppur con riferimento a fattispecie

diverse da quelle prese in considerazione dalla disposizione vigente –

l’applicabilità dell’aliquota propria di ciascuno dei beni ceduti. Secondo le

indicazioni di cui al richiamato documento di prassi, nell’ipotesi in argomento

considerate, il prezzo dell’intera confezione deve essere rapportato ai costi

sostenuti per la produzione o l’acquisto del singolo bene ceduto congiuntamente

alla pubblicazione (anche gratuitamente) risultanti dalle fatture d’acquisto. Non

assumono rilievo i costi che non siano specificamente ed esclusivamente

imputabili al suddetto bene. 

Ai fini dell’applicazione dell’Iva con l’aliquota propria di ciascuno dei

beni ceduti dovrà, pertanto, assumersi come base imponibile, cui imputare

l’aliquota propria del bene diverso dal prodotto editoriale, il costo specificamente

inerente al medesimo bene abbinato al prodotto editoriale. Ne consegue

l’applicazione dell’aliquota propria del prodotto editoriale, alla base imponibile

costituita dalla differenza tra il prezzo della confezione e il suddetto costo del

bene congiunto.

Giova, infine, ribadire che i criteri di cui sopra sono validi anche per

determinare se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente

alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell’intera

confezione. Il superamento della predetta percentuale determina l’applicazione al

prodotto editoriale e relativo bene abbinato, dell’Iva nei modi ordinari.   

 

4.2 Determinazione dell’imposta con forfetizzazione della resa. La determinazione dell’imposta in base al criterio della forfettizzazione della resa trova applicazione per le:

a) cessioni di libri (con forfetizzazione della resa nella misura del 70 per

cento);

b) cessioni di giornali quotidiani e periodici (con forfetizzazione della resa

nella misura dell’80 per cento) diversi da quelli pornografici e da quelli ceduti

unitamente a beni diversi dai supporti integrativi;

c) cessioni – dal 1° gennaio 2014 – di libri per le scuole di ogni ordine e

grado e libri per le Università ceduti unitamente a supporti integrativi, (con

forfetizzazione della resa nella misura del 70 per cento) cui si dirà diffusamente

al paragrafo 4.2.2.

Per i predetti prodotti editoriali l’imposta si determina, per ciascuna testata

o titolo, sulla base del numero delle copie consegnate o spedite, diminuito di una

percentuale (pari al 70 per cento per i libri ed all’80 per cento per i giornali

quotidiani e periodici) che rappresenta una forfettizzazione del numero delle

copie rese dai rivenditori.

Nella determinazione della base imponibile rilevano tutte le copie di

prodotti editoriali consegnate o spedite, anche a titolo gratuito, in abbonamento o

in esecuzione di contratti estimatori, escluse quelle esportate, cedute all’interno

della UE, cedute a titolo di campione gratuito, purché riportino la relativa

specifica indicazione impressa sia sopra il prezzo di vendita al pubblico che sulla

copertina riportante il titolo della pubblicazione, e le relative quantità siano

annotate in un apposito registro tenuto ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 633/1972.

In particolare, la consegna o la spedizione rilevano ai fini dell’individuazione del momento impositivo e dei conseguenti adempimenti contabili. In proposito, giova richiamare la circolare n. 328/E del 1997 – cui si rinvia sul punto – secondo cui “il momento impositivo coincide con quello della consegna o spedizione dei beni da parte dell’editore, anche in esecuzione di contratto estimatorio o di deposito con rappresentanza”. Gli acconti eventualmente corrisposti all’editore, anteriormente alla consegna o spedizione, non sono, invece rilevanti ai fini dell’individuazione del momento impositivo. 

Per le consegne o spedizioni in abbonamento, che costituiscono cessioni

periodiche o continuative di beni, il momento impositivo si realizza alla data del

pagamento, totale o parziale, del corrispettivo; rilevano, in questo caso, eventuali

pagamenti, in acconto effettuati anteriormente alla consegna o spedizione dei

beni. Circa gli adempimenti contabili si rinvia ai chiarimenti forniti dalla

circolare n. 328 del 1997.

4.2.1 Ricommercializzazione della resa e cessioni carta da macero. Nell’ipotesi di determinazione dell’imposta con il criterio della forfetizazione della resa, la ricommercializzazione da parte degli editori dei prodotti editoriali precedentemente resi non da luogo all’applicazione dell’Iva. 

Ciò, in quanto i resi sono stati già precedentemente assoggettati ad

imposta attraverso il metodo della forfettizzazione. Resta comunque a carico

degli editori l’onere di provare, con adeguate documentazioni o scritture

contabili, che trattasi di beni che hanno formato oggetto di effettiva restituzione

da parte dei cessionari. Il presupposto di esclusione dalla imponibilità viene

meno, tuttavia, nelle ipotesi in cui i prodotti resi siano ricommercializzati con

veste editoriale diversa.

Giova, sul punto, richiamare la risoluzione n. 231/E del 200211con la quale

è stato precisato che, laddove non s’intravedano possibilità di procedere a

ricommercializzazione con diversa veste editoriale ovvero a cessioni sui mercati

esteri, in relazione ai prodotti editoriali ceduti come carta da macero è applicabile

la specifica disciplina di cui art. 74, ottavo comma, secondo cui “le cessioni di

carta da macero sono effettuate senza pagamento dell’imposta” fermi restando il

diritto alla detrazione e gli obblighi contabili di cui al titolo secondo del citato

D.P.R. n. 633 del 1972.  

 

4.2.2 Novità 2014 – Libri per le scuole di ogni ordine e grado e libri per le Università ceduti unitamente a supporti integrativi. Come evidenziato precedentemente il regime speciale è applicabile con il criterio della forfetizzazione, nell’ipotesi di commercio di libri per le scuole di ogni ordine e grado e libri per le Università ceduti unitamente a supporti integrativi. L’art. 74, primo comma, lett. c), quarto periodo, del DPR n. 633 del 1972, reca, dal 1° gennaio 2014, una nuova definizione di supporti integrativi. 

Secondo la richiamata disposizione “Per supporti integrativi si intendono

i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o

digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente, a

condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il

loro contenuto, non siano commerciabili separatamente”.

La predetta nuova definizione di supporto integrativo, da un lato include

nel novero dei beni che possono essere considerati tali i supporti sonori digitali,

dall’altro restringe le fattispecie delle cessioni con supporti integrativi

merceologico, limitandole ai beni ceduti unitamente ai libri per le scuole di ogni

ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai

disabili visivi. Nel predetto presupposto, ai supporti integrativi si applica il

regime speciale con le medesime modalità previste per i libri, ossia con la

forfettizzazione della resa e l’applicazione dell’aliquota ridotta del 4 per cento.

In particolare, affinché al supporto integrativo sia applicabile il medesimo

trattamento previsto per il libro scolastico o universitario cui risulta abbinato

occorre che: 

a) il supporto sia costituito da uno dei beni merceologicamente qualificabili nei termini espressamente indicati nella lettera c) della disposizione in commento (nastri, dischi, videocassette e altri supporti sonori, videomagnetici o digitali);

b) il supporto sia ceduto, con confezione unitaria e prezzo indistinto,

unitamente a una pubblicazione classificabile come libro scolastico, universitario

o fruibile dai disabili visivi, o come dizionario. In proposito si ribadisce

l’orientamento espresso con la circolare n. 328 del 1997 secondo cui il concetto

di confezione unitaria va inteso sotto il profilo commerciale. Pertanto, tale

condizione ricorre sia quando il libro e il supporto integrativo sono

materialmente assemblati in una confezione inscindibile, sia quando, pur non

essendo materialmente uniti, sono ceduti contestualmente e a prezzo indistinto.

c) il supporto per il suo contenuto non sia commerciabile separatamente.

Dal 1° gennaio 2014 occorre, quindi, distinguere la tipologia di libri con i

quali i supporti sono ceduti. 

Il regime con forfettizzazione della resa e l’aliquota ridotta del 4 per

cento, di cui al n. 18 della tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972, è

applicabile, infatti, esclusivamente a quei supporti integrativi ceduti, anche in

forma gratuita, unitamente a:

libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le Università, ivi inclusi i

dizionari;

libri fruibili dai disabili visivi.

Risulta, quindi, ristretta – rispetto al passato – la fattispecie delle cessioni

con supporti integrativi.

Con particolare riguardo ai criteri da utilizzare per individuare i libri per le

scuole di ogni ordine e grado, la scrivente ha chiesto un parere, per i profili di

competenza, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Il predetto Dicastero ha rappresentato che “… in base alla vigente

normativa e con particolare riferimento alla legge n. 221/2012 e al decreto

ministeriale n. 781/2013, i libri di testo assolvono alla funzione di integrare e

supportare l’attività didattica ordinaria per le varie discipline di studio, definite

per ciascun settore scolastico, scuola primaria, secondaria di primo grado e

secondaria di secondo grado.

Nello specifico, sono previste due tipologie di testo:

– libro di testo in forma mista

Tale tipologia di libro di testo si compone di una parte cartacea e di una parte

digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi. Il prodotto editoriale

così costituito, che viene identificato da un unico ISBN e da un prezzo di

copertina cumulativo, viene adottato nella sua forma completa da parte dei

docenti delle istituzioni scolastiche, secondo le procedure che annualmente

vengono definite dal Ministero dell’Istruzione, università e ricerca.

– libro di testo in versione digitale

Tale tipologia di libro di testo si compone di una parte digitale accompagnata da

contenuti digitali integrativi. Anche in questa fattispecie il prodotto editoriale

viene identificato da un unico ISBN, presenta un prezzo di copertina cumulativo

e viene adottato dalle scuole nella sua forma completa.

Si segnala, inoltre, che come richiesto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a seguito di procedimento istruttorio, la quasi totalità dei libri di testo per le scuole viene inserita nella banca dati predisposta dall’Associazione Italiana Editori (AIE), realizzata al fine di far conoscere l’offerta complessiva dell’editoria scolastica. In tale banca dati gli editori indicano, per ciascun libro, l’univoco codice ISBN che lo identifica, la composizione in uno o più tomi, la materia interessata, l’autore/gli autori, il titolo, la tipologia, il settore scolastico a cui è destinato, il prezzo unitario”.

Il regime speciale in argomento è applicabile esclusivamente ai libri di

testo cartacei o su qualsiasi tipo di supporto fisico e ai libri di testo in c.d. forma

mista (per le scuole di ogni ordine e grado) caratterizzati da una parte in formato

cartaceo e da una parte di contenuti digitali integrativi.

Ai sensi del Decreto MIUR del 26 marzo 2013, prot. n. 209, allegato 1,

punto 1, il libro di testo in forma mista è caratterizzato da due parti:

– una parte testuale-narrativa, descrittiva-esplicativa, in formato cartaceo o

digitale, che contiene i fondamenti della singola disciplina (leggi, definizioni,

fatti, processi, ecc.)

– una parte di contenuti digitali integrativi.

I contenuti digitali integrativi, in base al punto 1.1 del predetto decreto del

MIUR “usati in combinazione con la parte testuale-narrativa, descrittiva-

Esplicativa …” contribuiscono al raggiungimento di conoscenze, abilità e

competenze; contengono tutte le parti del manuale scolastico che possono essere

più efficacemente trasformabili in versione digitale, ad es. evidenze (prove,

argomentazioni, dimostrazioni, esempi e contro esempi, etc), esercizi,

approfondimenti (ricerche, spunti di riflessione, problemi reali etc).

In tali fattispecie, ove la parte di contenuti digitali integrativi sia contenuta

su un CD o altro bene suscettibili di essere considerato supporto integrativo, ai

sensi dell’articolo 74, comma 1, lett. c), del DPR n. 633 del 1972, quarto periodo,

è applicabile il regime speciale, con il criterio della forfettizzazione della resa, e

l’aliquota ridotta del 4 per cento (di cui al n. 18 della tabella A, parte II, allegata

al DPR n. 633 del 1972) sulla base del prezzo di vendita al pubblico dell’intera

confezione.

Si ribadisce che ai fini dell’applicazione del regime speciale alle cessioni

di libri in argomento, congiunti a supporti integrativi, è necessario che questi

ultimi siano ceduti a prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano

commercializzabili separatamente. Ciò significa che il supporto integrativo, per

essere considerato tale ai fini dell’applicazione del regime c.d. monofase, con

forfettizzazione della resa e applicazione dell’aliquota ridotta del 4 per cento,

deve avere carattere di complementarità rispetto al prodotto editoriale cui è

abbinato. Tale circostanza può dirsi verificata, ad esempio, quando il supporto

integra ed esplica una funzione illustrativa o didattica degli argomenti contenuti

nel libro scolastico e l’acquirente del libro scolastico o universitario cartaceo non

paghi uno specifico corrispettivo per acquisire la disponibilità dei contenuti

digitali integrativi.

In tali casi, l’operazione di commercializzazione del libro scolastico in

forma mista può essere considerata unitariamente in funzione dell’unitaria

ragione economica sottesa all’operazione medesima: la cessione del libro

scolastico in formato cartaceo, integrato dalla possibilità di fruire di contenuti

digitali.

Nell’ipotesi in cui, invece, il contenuto digitale integrativo sia fruibile

esclusivamente “on line” ovvero “scaricabile” da internet, la fornitura del

contenuto digitale integrativo è qualificabile come servizio prestato per via

elettronica. Pertanto, ove in relazione a tale specifico servizio l’acquirente paghi

un corrispettivo, lo stesso dovrà essere considerato autonomamente ed

assoggettato ad Iva, con applicazione dell’aliquota ordinaria (si veda più

diffusamente par. 6).

Con particolare riguardo ai c.d. libri universitari il predetto Ministero ha

precisato, per quanto di competenza, che ciascun ateneo statale, non statale

legalmente riconosciuto e istituzione di grado universitario del sistema Alta

Formazione Artistica e Musicale, nell’ambito della propria autonomia,

individuano i testi e le pubblicazioni destinate al supporto didattico e di ricerca

degli studenti dei vari corsi di studi.

Ciò premesso, si ritiene che ai fini del regime speciale in commento siano

riconducibili alla nozione di libri universitari quelli che sono adottati come testo

di riferimento per gli specifici corsi di studio attivati da università e istituti di

grado universitario. Tale circostanza può ricavarsi dal fatto che i libri siano

indicati nei cataloghi editoriali di libri universitari e riportino l’indicazione

espressa dell’editore circa la sua destinazione all’uso universitario, ovvero i libri

siano indicati nelle guide dello studente o nei siti internet delle Università.

Anche per i libri universitari, ove siano caratterizzati da una parte

integrativa digitale (ad esempio aggiornamento) valgono le considerazioni sopra

esposte. 

 

5. OPERAZIONI CON L’ESTERO

Il regime speciale in commento, come evidenziato in premessa, mira

principalmente a ridurre gli oneri amministrativi risultanti dall’applicazione delle

normali disposizioni in materia di IVA per le imprese del settore editoriale.

Si tratta di un regime speciale che pur non essendo di derivazione europea,

è conforme, come evidenziato in premessa, agli articoli 394 e 395 della Direttiva

IVA. Esso trova applicazione per le sole attività di commercializzazione nel

territorio dello Stato di prodotti editoriali.

Conseguentemente, nell’ipotesi di operazioni con l’estero trovano

applicazione le ordinarie disposizioni, tenendo conto, tuttavia, per le operazioni

passive (acquisti) della circostanza della successiva commercializzazione nel

territorio dello Stato dei prodotti editoriali. 

 

5.1  Operazioni intra-UE. Come è noto, alle operazioni intra-Ue torna applicabile la disciplina di cui agli artt. 37 e ss. del DL n. 331 del 1993, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Si tratta di una disciplina particolare in base alla quale, nei rapporti tra operatori economici, l’imposta è applicata nel Paese di destinazione dei beni, in base alle aliquote ed alle condizioni di imposizione ivi vigenti ed è dovuta del destinatario dei beni.

In particolare, i requisiti che devono, in generale, sussistere per la

realizzazione di una operazione intra-Ue sono:

– onerosità dell’operazione avente ad oggetto un bene mobile materiale;

– acquisizione della proprietà o di altro diritto reale sul bene;

– effettiva movimentazione del bene, con partenza da uno Stato membro

ed arrivo in altro Stato membro;

– status di operatore economico del cedente comunitario e del cessionario

nazionale.

Sotto il profilo degli adempimenti, giova rammentare che ove sia

realizzata la fattispecie tipica dell’acquisto intra-Ue, l’editore sarà tenuto alla

compilazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intra-Ue.

5.1.1 Cessioni intra-Ue. Le cessioni intra-Ue di prodotti editoriali non rientrano nel campo di applicazione del regime speciale. Conseguentemente, si applicano alle stesse le regole ordinarie dell’Iva.

In particolare, nel caso di cessione intra-Ue di prodotti editoriali è

applicabile l’articolo 41, comma 1, lettera a), del D.L. n. 331 del 1993 in base al

quale costituiscono cessioni non imponibili “le cessioni a titolo oneroso di beni,

trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o

dall’acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di

imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell’art. 4, quarto

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non

soggetti passivi d’imposta”.

In relazione a tali cessioni intra-Ue, gli editori emettono fattura, ai sensi

dell’articolo 21 del DPR n. 633 del 1972, entro il giorno 15 del mese successivo

a quello di effettuazione dell’operazione con l’annotazione “operazione non

imponibile”. Come già precisato dalla circolare n. 328 del 1997, gli editori

annotano entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione delle copie,

in apposito registro ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 633 del 1972, distintamente

per ciascuna testata, titolo o numero e per ciascun giorno, il numero delle copie

cedute senza applicazione dell’imposta a norma degli artt. 41 e 58 del D.L. 30

agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n.

427.

5.1.2 Acquisti intra-UE. Riguardo agli acquisti intra-Ue di prodotti editoriali occorre distinguere se le pubblicazioni sono destinate o meno alla successiva commercializzazione.

Se i beni non sono destinati alla successiva commercializzazione – come

precisato in passato con la circolare n. 328 del 1997 – l’Iva è dovuta dal

cessionario sulla base del prezzo di vendita al pubblico nel territorio dello Stato e

non è detraibile. 

Se, invece, i beni sono destinati alla successiva commercializzazione,

occorre tenere conto del criterio di determinazione dell’imposta adottato dal

cessionario. In particolare, se il cessionario:

applica il criterio delle copie vendute, l’imposta è dovuta sul prezzo di

vendita al pubblico; 

applica il criterio della forfettizzazione, l’imposta è dovuta sulla base del

prezzo di vendita al pubblico applicando la forfetizzazione della resa nella misura

prevista dalla legge.

L’imposta dovuta è assolta con il particolare meccanismo di inversione

contabile di cui agli artt. 46 e 47 del DL n. 331 del 1993. Tale imposta, tuttavia,

non è detraibile e, pertanto, il cessionario non deve effettuare anche

l’annotazione nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del DPR n. 633 del

1972. Per le successive vendite nel territorio dello Stato non sussiste l’obbligo di

emissione della fattura. 

Come già precisato con la circolare n. 328 del 1997 “in mancanza di

prezzo di vendita al pubblico ovvero su opzione, l’acquisto intra-Ue di prodotti

editoriali è equiparato a quello di qualsiasi altro bene ed è pertanto soggetto alle

ordinarie disposizioni e agli adempimenti previsti dal D.L. 30 agosto 1993, n.

331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427”.

Nelle predette ipotesi, il cessionario assolve l’Iva sugli acquisti intra-Ue

sulla base del corrispettivo pagato all’editore o cedente stabilito in altro Stato

membro Ue. Conseguentemente, il regime speciale è applicabile alle sole

successive cessioni dei prodotti editoriali nel territorio dello stato.

La predetta disciplina deve coordinarsi con quella della vendita a distanza

di cui all’art. 40 del citato D.L. n. 331 del 1993 effettuate da soggetti stabiliti in

altri Stati membri dell’UE, operanti in qualità di editore, nei confronti di

consumatori finali italiani.

In tali casi, come chiarito dalla risoluzione n. 90/E del 201212, le predette

vendite a distanza” non costituiscono acquisti intra-UE e sono soggette ad IVA

in Italia, sempre che venga superata la soglia di 35.000 euro su base annua,

ovvero in caso di opzione per la tassazione nel territorio dello Stato da parte del

cedente comunitario. In tali ipotesi, il soggetto passivo “comunitario” deve

identificarsi ai fini IVA in Italia, tramite la nomina di un rappresentante fiscale

ovvero l’identificazione diretta (art. 17, terzo comma, e art. 35-ter del D.P.R. n.

633 del 1972), prima di procedere alle cessioni dirette a privati consumatori. Per

tali cessioni l’IVA è dovuta in base al regime speciale di cui all’art. 74, co. 1, lett.

c) del DPR n. 633 del 1972.

5.2 Operazioni Extra-Ue

5.2.1 Esportazioni di prodotti editoriali. Con riguardo all’esportazione di prodotti editoriali italiani, come evidenziato nel paragrafo 2, non è applicabile il regime speciale e, conseguentemente, si applicano le regole ordinarie dell’IVA. In particolare, nel caso di cessione all’esportazione di prodotti editoriali è applicabile l’articolo 8, comma 1, lettera a), del DPR n. 633 del 1972.

In relazione a tali cessioni all’esportazione, gli editori emettono fattura, ai

sensi dell’articolo 21, comma 6, lettera b), del DPR n. 633 del 1972, con

l’annotazione “operazione non imponibile”.

 

5.2.2 Importazioni di prodotti editoriali. Con riguardo alle importazioni di prodotti editoriali extra-UE, come evidenziato nel paragrafo 1 concernente l’ambito soggettivo di applicazione del regime speciale in commento, il soggetto passivo va individuato nell’operatore che effettua l’importazione dei prodotti editoriali per la successiva commercializzazione nel territorio dello Stato, ovvero nel soggetto che provvede alla distribuzione nel territorio dello Stato delle copie dei giornali e delle prodotti trasmessi, anche in via telematica, dall’estero. 

Nell’ipotesi in cui la stampa della pubblicazione sia commessa da un

operatore non residente nel territorio dello Stato ad un soggetto residente, per la

successiva commercializzazione, il soggetto passivo va individuato:

– nel rappresentante della stabile organizzazione in Italia dell’operatore

estero;

– nell’operatore estero, se identificato ai sensi dell’art. 35-ter del DPR n.

633 del 1972; 

– nel rappresentante nominato ai sensi dell’art. 17, terzo comma, del DPR

n. 633 del 1972.

Con particolare riguardo alla determinazione dell’imposta dovuta sui

prodotti editoriali importati, con la circolare n. 328 del 1997, era stato precisato

che “l’IVA deve essere assolta dall’importatore ed è riscossa dalla dogana sulla

base del prezzo di vendita al pubblico. Il valore dei prodotti, se importati per la

successiva commercializzazione, è diminuito, a richiesta degli importatori, della

percentuale di forfetizzazione (…). L’imposta assolta in dogana non è detraibile

e per le successive vendite non sussiste l’obbligo di emissione della fattura”.

Le indicazioni fornite dal citato documento di prassi erano coerenti a

quanto previsto dall’articolo 5 del DM 9 aprile 1993 secondo cui “Per le

pubblicazioni … importate, l’imposta è riscossa dalla dogana sulla base del

prezzo di vendita al pubblico nel territorio dello Stato. Il valore dei prodotti, se

importati per la successiva commercializzazione, è diminuito, a richiesta degli

importatori, del 50 per cento a titolo di forfettizzazione della resa”. 

Ciò, tuttavia, nel presupposto affermato dalla circolare n. 328 del 1997

dell’entrata in vigore del nuovo emanando decreto ministeriale, salvo le

modifiche alla disciplina sostanziale nel regime interno”.

Il DM 9 aprile 1993 è stato emanato in vigenza di una diversa

formulazione letterale dell’articolo 74 del DPR n. 633 del 1972, che consentiva

all’operatore di avvalersi – senza limiti – della forfettizzazione della resa in

relazione ai prodotti editoriali commercializzati ovvero importati. Tale

circostanza consentiva all’importatore – considerato editore – in capo al quale si

configura, al momento dell’importazione, lo status di cessionario (per i prodotti

importati) e primo cedente nazionale (ai fini dell’applicazione del regime), di

assolvere l’imposta sulla base del prezzo di vendita al pubblico in relazione al

numero delle copie importate diminuito a titolo di forfetizzazione.

Alla luce delle modifiche apportate al regime speciale, nel caso di

importazione di prodotti editoriali unitamente a beni diversi dai supporti

integrativi, dal 1° gennaio 2014, non è possibile richiedere l’abbattimento della

percentuale di forfetizzazione della resa. Di conseguenza, gli importatori, alla

luce del richiamato DM, devono assolvere l’IVA in dogana sulla base del prezzo

di vendita al pubblico sulla totalità dei prodotti importati. Tale imposta non è

detraibile.

Ciò posto, si è dell’avviso che al momento dell’importazione dei prodotti

editoriali – in relazione ai quali non è possibile applicare la forfetizzazione della

resa – l’importatore, analogamente a quanto previsto per gli acquisti intra-Ue,

possa chiedere – in relazione alla singola operazione d’importazione –

l’applicazione dell’imposta con le “ordinarie disposizioni”. Conseguentemente,

gli importatori possono assolvere l’imposta in dogana, ai sensi dell’articolo 69

del decreto IVA, sul valore di transazione dei beni ed operare la detrazione nei

modi ordinari previsti dai precedenti artico 19 e seguenti del DPR n. 633 del

1972. La successiva commercializzazione sul mercato nazionale dei prodotti

editoriali seguirà le regole proprie delle cessioni di prodotti editoriali di cui

all’articolo 74, primo comma, lettera c).

Tale soluzione, alla luce delle modifiche apportate al regime speciale dal

1° gennaio 2014, appare, peraltro, maggiormente rispettosa del principio di

neutralità fiscale, in quanto impedisce che operatori economici che effettuano le

stesse operazioni subiscano un trattamento differenziato in materia di riscossione

dell’IVA a seconda che si tratti di acquisto intra-Ue o importazione.

6. PRODOTTI EDITORIALI ELETTRONICI

Sono riconducibili alla categoria dei prodotti editoriali elettronici i

prodotti diffusi per via telematica ed oggetto di “commercio elettronico diretto”. 

Al riguardo, giova richiamare la risoluzione n. 186 del 200313 secondo cui

la disciplina del commercio elettronico trova applicazione estensiva a tutte le

transazioni che avvengono integralmente attraverso le vie telematiche. Con il

citato documento di prassi, concernente prodotti editoriali riconducibili alla

categoria dei periodici, è stato evidenziato che “i periodici on line … si

caratterizzano … per il fatto di essere fruibili in forma digitale, attraverso le via

elettroniche, sulla postazione telematica dell’acquirente: questi potrà decidere se

consultare il periodico on line solo a video ovvero procedere anche alla sua

materializzazione attraverso la stampa”. Le suddette considerazioni possono

estendersi a tutti i prodotti editoriali elettronici. 

Le operazioni di commercializzazione di tali prodotti editoriali elettronici

sono da considerare, ai fini IVA, come prestazioni di servizi di cui all’articolo 3

del DPR n. 633 del 1972, alle quali non torna applicabile il regime speciale di cui

all’art. 74, comma 1, lett. c) del DPR n. 633 del 1972. In particolare, la

commercializzazione di prodotti editoriali elettronici (ad esempio i c.d. e-book)

integra un servizio prestato tramite mezzi elettronici che l’articolo 7, comma 1,

del Regolamento 15 marzo 2011, n. 282 definisce come “i servizi forniti

attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione

essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e

impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione”.

Rientrano nella categoria dei servizi prestati tramite mezzi elettronici,

anche i servizi elencati nell’allegato I del regolamento n. 282 del 2011, che, per

quanto di interesse, fa riferimento a:

– “contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche” [allegato I,

punto 3), lett. c)];

– “abbonamenti a giornali o riviste on line” [allegato I, punto 3), lett. d)].

Per la commercializzazione dei prodotti editoriali elettronici l’Iva è dovuta

secondo le modalità ordinarie, con applicazione dell’aliquota IVA ordinaria.

Particolare osservazione merita, infine, l’ipotesi di cessioni di prodotti editoriali cartacei che al loro interno contengono una chiave di accesso mediante la quale l’acquirente del prodotto cartaceo può acquisire, tramite collegamento a portale internet, copia in formato elettronico del prodotto cartaceo già acquistato, ovvero aggiornamenti del prodotto cartaceo, intendendosi per aggiornamento il servizio, strettamente correlato al prodotto cartaceo già acquistato, finalizzato a modificare/integrare parte del contenuto del medesimo prodotto cartaceo. Non sono, pertanto, riconducibili, ai fini in esame, al concetto di aggiornamento servizi diversi, quali ad esempio, la fruizione dei servizi di accesso a banche dati o servizi multimediali. 

Sotto il profilo della qualificazione del servizio aggiuntivo, la fornitura on

line del testo del libro o dei relativi aggiornamenti è qualificabile come servizio

prestato per via elettronica. Pertanto, ove in relazione a tale specifico servizio

l’acquirente paghi un corrispettivo, lo stesso dovrà essere considerato

autonomamente ed assoggettato ad Iva, con applicazione dell’aliquota ordinaria.

Diversamente, ove per l’acquisizione della disponibilità della chiave di

accesso contenuta all’interno del prodotto editoriale, l’acquirente non debba

pagare uno specifico corrispettivo, si è del parere che la vendita del prodotto

citato debba, sotto l’aspetto sostanziale, essere valutata unitariamente in

considerazione dell’unitaria ragione economica sottesa all’operazione medesima:

la cessione al consumatore di un libro cartaceo, integrata dalla possibilità di

acquisirne copia e gli aggiornamenti in formato elettronico. In tali casi, pertanto,

tornano applicabili, ai fini della determinazione dell’imposta dovuta e

dell’aliquota applicabile, le disposizioni riferibili al prodotto editoriale

considerato”.

1Circ. 24 dicembre 1997, n. 328/E, in Boll. Trib., 1998, 106.

2Ris. 25 settembre 2012, n. 90/E, in Boll. Trib., 2012, 1412.

3In Boll. Trib., 1990, 1741.

4In Boll. Trib., 1989, 1329.

5Ris. 13 agosto 2009, n. 223, in Boll. Trib. On-line.

6In Boll. Trib., 1990, 1317.

7Ris. 4 febbraio 2005, n. 13/E, in Boll. Trib., 2005, 370.

8In Boll. Trib., 1990, 1317.

9In Boll. Trib., 1991, 369.

10In Boll. Trib., 2002, 1402.

11Ris. 15 luglio 2002, n. 231/E, in Boll. Trib., 2002, 1330.

12Ris. 25 settembre 2012, n. 90/E, in Boll. Trib., 2012, 1412.

13Ris. 30 settembre 2003, n. 186/E, in Boll. Trib., 2003, 1479.