25 Novembre, 2016

Ris. 24 novembre 2016, n. 108/E, dell’Agenzia delle entrate

“Quesito. La società Alfa S.p.A. (di seguito, Alfa o istante) ha formulato un quesito concernente il riconoscimento del credito d’imposta previsto dall’articolo 89, comma 3, del TUIR, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera e), del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (cd. decreto internazionalizzazione), con riferimento ai dividendi distribuiti nel corso del periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2015 dalla società Beta, con sede ad Hong Kong.
In particolare, l’istante detiene il controllo totalitario indiretto di Beta per il tramite della società Gamma, con sede in Lussemburgo, di cui Alfa è unico socio.
Quest’ultima è una holding, il cui oggetto sociale consiste nell’acquisizione e gestione di partecipazioni; infatti, l’attivo dello stato patrimoniale della medesima è costituito esclusivamente dalla voce “immobilizzazioni finanziarie”, riferibile alle partecipazioni di controllo detenute nelle società del gruppo.
Con riferimento alla suddetta holding, Alfa espone che la medesima rientra nell’ambito applicativo della disciplina CFC, in quanto integra entrambe le condizioni di cui all’articolo 167, comma 8-bis, del TUIR. Pertanto, per l’anno d’imposta 2015, il reddito di Gamma sarà imputato per trasparenza in capo ad Alfa e assoggettato a tassazione separata con l’aliquota media applicata sul reddito complessivo del socio residente e, comunque, non inferiore all’aliquota ordinaria applicabile sul reddito delle società. Inoltre, l’istante rappresenta che, a decorrere dal 31 dicembre 2015, Gamma ha trasferito la propria residenza in Italia assumendo la denominazione di Gamma S.p.A. e sarà, quindi, soggetta a tassazione come società residente.
Per quanto riguarda la società Beta, l’istante evidenzia che la medesima rientra, per il periodo d’imposta 2015, nell’ambito della disciplina CFC ai sensi dell’articolo 167, comma 1, del TUIR, nella versione vigente fino al 31 dicembre 2015, essendo Hong Kong incluso nell’elenco degli Stati o territori a fiscalità privilegiata di cui al d.m. 21 novembre 2001. Tuttavia, con riferimento a Beta, Alfa ha disapplicato la disciplina CFC, avendo presentato, in data … 2011, apposita istanza di interpello e avendo ottenuto, in data … 2012, il parere favorevole dell’Agenzia delle entrate per effetto della dimostrazione della prima circostanza esimente di cui all’articolo 167, comma 5, lettera a), del TUIR. Di conseguenza, sulla base di tale parere, non essendo mutato alcun presupposto dello stesso, l’istante non ha tassato per trasparenza i redditi di Beta anche per il periodo d’imposta 2015.
Tanto premesso, l’istante rappresenta che, nel corso del 2015, Beta ha deliberato una distribuzione di dividendi per un ammontare di USD …, interamente pagata a Gamma in data 27 novembre 2015. Posto che per il periodo d’imposta 2015 quest’ultima rientra nell’ambito applicativo della disciplina CFC, i dividendi distribuiti da Beta concorreranno integralmente alla formazione del reddito della medesima che sarà assoggettato a tassazione separata in Italia in capo ad Alfa, in quanto si tratta di utili provenienti da una società residente in un territorio a fiscalità privilegiata che ha ottenuto il riconoscimento della prima esimente.
Il primo quesito formulato nell’istanza di interpello in esame attiene alla possibilità per Alfa di beneficiare del credito d’imposta previsto dall’articolo 89, comma 3, del TUIR con riferimento ai dividendi provenienti da Beta, interamente inclusi nel reddito di Gamma tassato in Italia in capo ad Alfa in base alla disciplina CFC.
Inoltre, in caso di risposta affermativa al primo quesito, Alfa chiede di conoscere quali siano le corrette modalità di determinazione del suddetto credito. Al riguardo, l’istante evidenzia che le istruzioni al modello “Unico 2016 Società di capitali” indicano, in relazione al quadro CE, le modalità di computo del credito d’imposta spettante e le modalità di rappresentazione del medesimo nella dichiarazione dei redditi. In particolare, fra gli altri dati, occorre inserire nel quadro CE il reddito complessivo relativo al periodo d’imposta di riferimento, che costituisce il denominatore del rapporto di cui all’articolo 165 del TUIR. L’istante ritiene che, nella fattispecie, sussistano delle obiettive condizioni di incertezza su quale sia il valore del “reddito complessivo netto” da riportare nel quadro CE ai fini del calcolo del credito d’imposta spettante, essendo dubbio se debba essere indicato il reddito di Gamma o quello di Alfa.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente. Alfa ritiene di poter beneficiare, per l’anno 2015, del credito d’imposta introdotto dal decreto internazionalizzazione in relazione ai dividendi distribuiti da Beta a Gamma.
A parere dell’istante, il diritto di Alfa al credito non sarebbe escluso dalla circostanza che i suddetti dividendi sono stati materialmente percepiti da Gamma, in quanto i medesimi sono, comunque, assoggettati a tassazione in Italia nell’anno d’imposta 2015 per effetto dell’imputazione per trasparenza in capo al socio residente dei redditi di Gamma ai sensi della disciplina CFC.
La soluzione prospettata sarebbe, inoltre, coerente con la disciplina del credito d’imposta di cui all’articolo 165 del TUIR, applicabile in virtù del richiamo contenuto nell’articolo 89, comma 3, del TUIR, e dal meccanismo di calcolo ivi previsto, in base al quale il credito spetta fino a concorrenza della quota d’imposta italiana relativa al reddito estero (nella fattispecie, i dividendi), corrispondente al rapporto tra quest’ultimo e il reddito complessivo netto del soggetto residente.
Nel caso in esame, infatti, soltanto nel periodo d’imposta 2015 sussiste una quota d’imposta italiana relativa ai dividendi distribuiti da Beta, poiché ai sensi dell’articolo 167, comma 7, del TUIR, l’imposizione per trasparenza del reddito di Gamma esaurisce il prelievo fiscale in relazione al medesimo reddito, nel quale è incluso il dividendo di Beta, con la conseguenza che l’ulteriore distribuzione da Gamma ad Alfa non risulta imponibile in Italia.
Al contrario, qualora si ritenesse che per l’utilizzo del credito d’imposta di cui all’articolo 89, comma 3, del TUIR sia necessario attendere l’incasso dei dividendi da parte di Alfa, si verificherebbero degli effetti distorsivi, perché la quota d’imposta italiana ad essi relativa dovrebbe essere calcolata in un periodo d’imposta in cui i medesimi non concorrono alla formazione dell’imponibile italiano, essendo già stati tassati per trasparenza come redditi di Gamma. Il riconoscimento del credito d’imposta nell’anno 2015 consentirebbe, invece, di evitare simili effetti distorsivi.
Per quanto riguarda la determinazione del credito spettante, l’istante ritiene che il calcolo debba essere effettuato assumendo come riferimento il reddito complessivo di Gamma e non quello di Alfa. Tale soluzione, infatti, risulta coerente con la tassazione separata a cui sono sottoposti i redditi di una società controllata estera nell’ambito della disciplina CFC.

Parere dell’Agenzia delle entrate. Il quesito formulato con l’istanza di interpello in esame concerne la possibilità per Alfa di usufruire del credito d’imposta previsto dall’articolo 89, comma 3, del TUIR in relazione ai dividendi distribuiti il 27 novembre 2015 dalla società Beta, residente ad Hong Kong, alla società controllante intermedia Gamma, con sede in Lussemburgo, i cui redditi, nell’anno d’imposta 2015, sono assoggettati a tassazione in Italia ai sensi della disciplina CFC.
Il suddetto credito d’imposta è stato recentemente introdotto dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese (cd. decreto internazionalizzazione) e consente al socio residente di scomputare dalle imposte dovute in Italia sugli utili provenienti da una società controllata residente in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata – per i quali è previsto il concorso integrale alla formazione dell’imponibile italiano – le imposte estere da quest’ultima assolte, qualora la medesima abbia ottenuto la disapplicazione della disciplina CFC per effetto del riconoscimento della prima esimente di cui all’articolo 167, comma 5, lettera a), del TUIR.
Nel caso prospettato da Alfa, occorre anche tenere conto delle modifiche apportate all’articolo 167 del TUIR dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che hanno riformato i criteri di individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata. Tali criteri, infatti, assumono rilevanza, oltre che nell’ambito della disciplina CFC, anche ai fini delle disposizioni in materia di integrale tassazione degli utili provenienti da soggetti residenti nei suddetti Paesi, le quali richiamano espressamente il comma 4 dell’articolo 167 del TUIR.
Nella fattispecie, è necessario avere riguardo ai criteri applicabili per il periodo d’imposta 2015, trattandosi dell’annualità in cui i dividendi di Beta, distribuiti il 27 novembre 2015 a Gamma, sono assoggettati a tassazione in Italia, per effetto dell’imputazione per trasparenza, ai sensi della disciplina CFC, dei redditi della società lussemburghese in capo al socio italiano.
La verifica dei presupposti per l’applicazione del regime di tassazione integrale dei dividendi esteri, vale a dire la provenienza dei medesimi da un Paese a fiscalità privilegiata, deve, infatti, essere effettuata utilizzando il criterio vigente al momento del materiale conseguimento dei medesimi, poiché in tale momento assumono rilevanza fiscale in capo al percettore.
Per il 2015, come chiarito dalla circolare 4 agosto 2016, n. 35/E1, sono considerati privilegiati i regimi fiscali individuati con decreti del Ministro delle Finanze in ragione del livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti; nonché i regimi fiscali che, in ogni caso, consentono un livello nominale di imposizione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, nonostante l’aliquota ordinaria dello Stato o territorio sia superiore alla metà di quella italiana. Inoltre, con riferimento ai decreti del Ministro delle Finanze, resta ferma, fino al 31 dicembre 2015, l’applicabilità del d.m. 21 novembre 2001, recante l’elenco degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’articolo 167, comma 4, del TUIR.
Tanto premesso, nella fattispecie, gli utili di Beta devono considerarsi provenienti da un territorio a fiscalità privilegiata, in quanto, alla data della distribuzione, Hong Kong risultava incluso nel sopra citato d.m. 21 novembre 2001.
Con specifico riferimento ai quesiti formulati dall’istante, si osserva che, ai sensi dell’articolo 167, comma 6, del TUIR, nella formulazione modificata dal decreto internazionalizzazione, i redditi della CFC, da imputare al socio italiano, “sono determinati in base alle disposizioni applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito d’impresa”, ad eccezione dell’articolo 86, comma 4, del TUIR, relativo alla rateizzazione delle plusvalenze.
Il rinvio generalizzato alle norme che presiedono alla determinazione del reddito complessivo delle imprese residenti è finalizzato a garantire l’equivalenza della base imponibile del reddito estero, tassato per trasparenza in capo al socio italiano, rispetto a quella del reddito prodotto in Italia, ferma restando la modalità separata di tassazione del primo.
Per effetto di tale rinvio, il reddito di Gamma da imputare ad Alfa è determinato apportando al risultato dell’esercizio della società controllata estera le opportune variazioni in aumento e in diminuzione.
Per quanto riguarda i dividendi distribuiti da Beta a Gamma, i medesimi dovranno essere assoggettati a tassazione secondo le regole previste dall’articolo 89, comma 3, del TUIR, trattandosi di utili provenienti da un territorio a fiscalità privilegiata.
In base a tale disposizione, i suddetti dividendi concorrono integralmente alla formazione del reddito di Gamma imponibile in Italia. Inoltre, si ritiene che a quest’ultima, al pari di quanto previsto per il soggetto controllante residente, debba essere riconosciuto un credito “ai sensi dell’art. 165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione”, dal momento che Beta ha ottenuto la disapplicazione della disciplina CFC a seguito della dimostrazione della prima esimente (articolo 167, comma 5, lettera a) del TUIR).
Pertanto, l’istante, in sede di determinazione delle imposte dovute in Italia sui redditi di Gamma, dovrà tenere conto del credito d’imposta indiretto di cui all’articolo 89, comma 3, del TUIR.
In relazione alla determinazione di tale credito, occorre considerare che il medesimo spetta “in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili” e che risultano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dall’articolo 165 del TUIR in materia di foreign tax credit.
Di conseguenza, il credito in esame spetta fino a concorrenza della quota d’imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra i redditi esteri e il reddito complessivo, al netto delle perdite dei precedenti periodi d’imposta ammessi in detrazione. In sede di calcolo, è necessario procedere alla ricostruzione dell’utile lordo ai sensi dell’articolo 89, comma 3, del TUIR e computare l’ammontare del credito (rectius: imposte estere) in aumento del reddito complessivo.Inoltre, si ritiene che, coerentemente con la modalità di tassazione separata prevista per i redditi della CFC e con la circostanza che è quest’ultima a fruire del credito indiretto di cui all’articolo 89, comma 3, del TUIR in sede di imputazione per trasparenza dei suoi redditi al socio residente, il denominatore del rapporto debba essere costituito dal reddito complessivo della medesima. Per le stesse ragioni, il socio residente potrà scomputare l’importo del credito, così determinato, esclusivamente dalle imposte dovute sul reddito della CFC, risultanti dal quadro RM della dichiarazione dei redditi. Resta inteso che anche tali imposte devono essere liquidate assumendo come base di calcolo il reddito della CFC al lordo dell’ammontare del credito (cfr. la citata circolare n. 35 del 2016, par. 3.6). Infine, si rileva che i modelli di dichiarazione non prevedono, negli appositi quadri riguardanti i redditi dei soggetti esteri localizzati in regimi fiscali privilegiati (FC/RM), una sezione specifica relativa al credito introdotto dall’articolo 3 del decreto internazionalizzazione. Pertanto, i dati rilevanti ai fini del calcolo del predetto credito dovranno essere riportati in un prospetto specificamente redatto e conservato a cura del contribuente, mentre l’importo dello stesso dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi unitamente alle imposte pagate all’estero dalla CFC (FC39/col. 5 dei righi da RM1 a RM4)”.

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