20 Settembre, 2014

Circolare 19 settembre 2014, n. 27/E, dell’Agenzia delle entrate

 

 

INDICE:   

1. Obblighi di presentazione telematica dei modelli f24  – Articolo 11, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89

2.  Ulteriori casi di obbligo di utilizzo dei servizi telematici per la presentazione dei modelli f24

3. Casi in cui e’ possibile utilizzare il  modello f24 cartaceo

4. Contribuenti impossibilitati a detenere un conto corrente.

 

Premessa 

L’art. 11, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, introduce, dal 1° ottobre 2014,

ulteriori obblighi di utilizzo dei sistemi telematici per la presentazione delle

deleghe di pagamento F24. 

In particolare, è previsto che:

 “A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da

altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:

a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione

dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni

effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero; 

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione

dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati

con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale

sia di importo positivo; 

c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione

dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati

con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille

euro.”.

Con la presente circolare sono forniti alcuni chiarimenti, con la precisazione

che le disposizioni in esame non si applicano ai pagamenti effettuati con

strumenti diversi dal modello F24 (ad esempio bonifici e versamenti diretti in

tesoreria).  

     

1. Obblighi di presentazione telematica dei modelli f24  – Articolo 11, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 

Per effetto delle disposizioni normative introdotte, a decorrere dal 1°

ottobre 2014:

a) i modelli F24 a saldo zero (1) potranno essere presentati esclusivamente

mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle

entrate:

− direttamente dal contribuente, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” (2) dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel;

− per il tramite di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3,

comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.

322 (professionisti, CAF, associazioni sindacali di categoria tra

imprenditori, etc.), che può trasmettere telematicamente le deleghe F24

in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio “F24

cumulativo”, disciplinato da apposita convenzione con l’Agenzia delle

entrate, e del servizio “F24 addebito unico” di cui al Provvedimento del

Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno 2007;

b) i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo

finale maggiore di zero, oppure i modelli F24 con saldo superiore a

1.000,00 euro (a prescindere dalla presenza di crediti utilizzati in

                                                

1. Nel modello F24 “a saldo zero” l’ammontare dei pagamenti (esposti nella colonna “importi a debito pagati”) è pari all’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione (esposti nella colonna “importi a credito compensati”) e dunque il saldo finale del modello (pagamenti meno compensazioni) è pari a zero. 

2. “F24 web” consente di compilare e inviare telematicamente il modello F24 direttamente dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, senza la necessità di installare alcun software dedicato sul proprio PC. “F24 online”, invece, previa compilazione del modello F24 attraverso il software scaricabile gratuitamente dal sito internet dell’Agenzia, oppure tramite programmi disponibili sul mercato, consente di inviare telematicamente il modello F24 stesso attraverso il sito internet dell’Agenzia.

 

 

compensazione), potranno essere presentati esclusivamente per via

telematica: 

− mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle

entrate sopra richiamati;

− mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli

intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia ai sensi

dell’art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 e dell’art. 1 del

decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37 (banche, Poste Italiane e

Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).  

 

2.  Ulteriori casi di obbligo di utilizzo dei servizi telematici per la presentazione dei modelli f24  

La norma in commento chiarisce che i suddetti obblighi si aggiungono a

quelli già vigenti nell’ordinamento sulla stessa materia.

In particolare, per i soggetti titolari di partita IVA restano applicabili

anche le disposizioni di cui all’art. 37, commi 49 e 49-bis, del decreto legge 4

luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, recanti

rispettivamente l’obbligo di utilizzare:

–   modalità di pagamento esclusivamente telematiche per il versamento di

imposte, contributi e premi di cui all’articolo 17, comma 2 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonché delle entrate spettanti agli enti e

alle casse previdenziali di cui all’articolo 28, comma 1, del medesimo

decreto legislativo n. 241 del 1997;

–   esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia

delle entrate, per effettuare la compensazione, tramite modello F24, del

credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi

superiori a 5.000,00 euro annui. 

Tali soggetti, pertanto, per effetto delle nuove disposizioni normative

introdotte, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente le modalità telematiche messe

a disposizione dall’Agenzia per la presentazione del modello F24 in tutti i casi di

delega con saldo finale pari a zero, ferma restando la possibilità di utilizzare

anche i servizi  telematici resi disponibili dagli intermediari della riscossione

convenzionati per la presentazione del modello F24 con saldo maggiore di zero. 

 

3. Casi in cui e’ possibile utilizzare il  modello f24 cartaceo 

In linea generale, i versamenti con modello F24 cartaceo potranno

continuare a essere effettuati, presso gli sportelli degli intermediari della

riscossione convenzionati con l’Agenzia ai sensi dell’art. 19 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’art. 1 del decreto legislativo 22 febbraio

1999,  n. 37 (Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione), dai soggetti non

titolari di partita IVA, nel caso in cui debbano versare, senza utilizzo di crediti in

compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1.000,00 euro.

La presentazione del modello F24 in forma cartacea è, inoltre, ammessa

nei seguenti casi particolari. 

F24 precompilati dall’ente impositore

Per evitare complicazioni per i contribuenti e possibili errori nella

compilazione dei modelli F24, i contribuenti che utilizzano deleghe di pagamento

precompilate, inviate dagli enti impositori (ad esempio Agenzia delle entrate,

Comuni, etc.), con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, possono presentare

detti modelli in formato cartaceo presso gli sportelli degli intermediari della

riscossione convenzionati con l’Agenzia, a condizione che non siano indicati

crediti in compensazione.  

Versamenti rateali in corso

Tenuto conto che per numerosi contribuenti non titolari di partita IVA,

alla data di entrata in vigore della disposizione in commento (1° ottobre 2014),

sono in corso, per il corrente anno, versamenti rateali di tributi, contributi e altre

entrate tramite modello F24 cartaceo, sarà possibile continuare a effettuare i

versamenti delle rate successive utilizzando la medesima modalità, fino al 31

dicembre 2014, anche per importi superiori a 1.000,00 euro e/o utilizzando

crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero.  

Utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente

presso gli agenti della riscossione

I soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti

d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della

riscossione, per tale finalità possono continuare a presentare il modello F24

cartaceo presso gli sportelli degli agenti medesimi.  

 

4. Contribuenti impossibilitati a detenere un conto corrente 

Con riferimento, infine, ai versamenti dovuti da contribuenti

oggettivamente impossibilitati a detenere un conto corrente si precisa che:

a) i modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro, senza l’utilizzo di

crediti in compensazione, potranno essere inviati telematicamente

rivolgendosi ad un intermediario abilitato a Entratel ex articolo 3,

comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.

322, disponibile all’addebito del pagamento sul proprio conto corrente,

ovvero ad intermediari della riscossione che consentono di presentare il

modello F24 con modalità telematiche anche a soggetti non titolari di

conto corrente in quanto, in tali ultimi casi, il pagamento è eseguito con

modalità diverse rispetto all’addebito in conto, ad esempio tramite

addebito di carte prepagate. In via residuale, nel caso in cui non fossero

disponibili tali canali, potrà essere utilizzato anche il modello F24

cartaceo;

b) i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo

finale maggiore di zero, potranno essere presentati con le modalità

telematiche richiamate alla precedente lettera a). In via residuale, nel

caso in cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere presentato,

esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione

dall’Agenzia delle entrate, un modello F24 a saldo zero nel quale

compensare il totale dei crediti a disposizione con una parte del debito

da versare; il versamento del restante debito potrà essere effettuato

anche con modello F24 cartaceo”.