23 Giugno, 2016

Circolare 21 giugno 2016, n. 29/E, dell’Agenzia delle entrate

 

INDICE:

1. CONTESTO NORMATIVO

2. UTENZE ADDEBITABILI

2.1. Individuazione delle utenze residenziali

2.2. Presenza di più utenze residenziali

2.3. Volture e Switch

2.4. Prima applicazione

3. IMPORTI DA ADDEBITARE

3.1. Importo del canone dovuto per il 2016

Tabella 1. Importo del canone per il rinnovo degli abbonamenti uso privato – Anno 2016

Tabella 2. Importo del canone per i nuovi abbonamenti uso privato – Anno 2016

3.2. Rate di pagamento del canone dovuto per il 2016

Tabella 3. Rate di addebito del canone per le utenze già attive – Anno 2016

Tabella 4. Rate di addebito del canone per utenze di nuova attivazione – Anno 2016

Tabella 5. Rate di addebito del canone dovuto per il primo semestre 2016 9

Tabella 6. Casi particolari per il primo anno di addebito

3.3. Dichiarazioni sostitutive

3.3.1. Dichiarazione di non detenzione (quadro A del modello)

      1. Dichiarazione di sussistenza di altra utenza elettrica per la quale uno dei componenti del nucleo familiare è già tenuto al pagamento del canone (quadro B del modello)

3.4. Altri soggetti non addebitabili.

 

1. CONTESTO NORMATIVO

L’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha fissato per l’anno 2016 a 100 euro complessivi l’importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, e ha introdotto una nuova modalità di riscossione del canone mediante addebito sulle fatture per la fornitura di energia elettrica, secondo le disposizioni di seguito richiamate.

Nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica si presume la detenzione di un apparecchio televisivo, che costituisce presupposto dell’obbligo di pagamento del canone (secondo periodo del secondo comma dell’articolo 1 del RDL n. 246/1938, aggiunto dall’articolo 1, comma 153, lettera a, della legge n. 208/2015).

Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui sopra, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate; le rate, ai fini dell’inserimento in fattura, s’intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre (terzo comma dell’articolo 3 del RDL n. 246/1938, aggiunto dall’art. 1, comma 153, lettera c, della legge n. 208/2015).

In sede di prima applicazione è previsto che (art. 1, comma 159, della legge n. 208/2015):

a) nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute;

b) l’Agenzia delle entrate mette a disposizione delle imprese elettriche, per il tramite del sistema informativo integrato istituito presso l’Acquirente Unico S.p.a. l’elenco dei soggetti esenti ai sensi delle disposizioni vigenti o che abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva per superare la presunzione di detenzione e fornisce ogni dato utile a individuare i soggetti obbligati;

c) le imprese elettriche all’atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente è tenuto a comunicare ogni successiva variazione.

L’articolo 3, comma 1, del regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 94 del 13 maggio 2016 (nel seguito “Regolamento”), emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 154, della legge n. 208/2015, dispone che Acquirente Unico S.p.a., con modalità approvate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, rende disponibili mensilmente alle imprese elettriche, tramite il Sistema informativo integrato, le informazioni necessarie all’addebito del canone nelle fatture; a tal fine, il citato comma 1, prevede l’emanazione di una circolare esplicativa dell’Agenzia delle entrate.

La presente circolare specifica le regole di individuazione delle utenze residenziali addebitabili e le regole applicabili per determinare l’importo del canone da addebitare nelle varie casistiche, in modo da consentire ad Acquirente Unico S.p.a. di fornire alle imprese elettriche le informazioni previste (articolo 3, comma 1, del Regolamento).

 

2. UTENZE ADDEBITABILI

2.1. Individuazione delle utenze residenziali. L’individuazione delle utenze di fornitura di energia elettrica addebitabili avviene in base all’art. 3, comma 1, del Regolamento, tenendo conto della coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza, come desumibile:

  • direttamente dai contratti della tipologia “clienti residenti“, come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera c) del Regolamento (clienti domestici cui si applicano le tipologie tariffarie D1, D2 o D3, per i contratti conclusi dal 2016), per cui l’utente ha dichiarato all’impresa elettrica la propria residenza nel luogo di fornitura;
  • dai contratti della tipologia “altri clienti domestici“, come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera d) del Regolamento (clienti domestici cui si applica la tipologia tariffaria D3 per contratti conclusi fino al 2015), per cui la coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria in sede di allineamento delle banche dati previsto dall’articolo 2, comma 1, del Regolamento.

Le utenze cui si applicano le tariffe D1 o D2, per le quali sono previsti soli usi domestici residenziali, sono addebitabili con l’eccezione di quelle associate esclusivamente a codici fiscali numerici a 11 cifre.

Le utenze cui si applica la tariffa D3, per la quale sono previsti anche utilizzi diversi da quelli domestici residenziali, sono addebitabili se risultano residenziali e associate a codici fiscali alfanumerici, anche in seguito all’allineamento delle banche dati previsto dall’articolo 2, comma 1, del Regolamento.

Le utenze cui si applica la tariffa D3 per contratti conclusi fino al 2015, per le quali la coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria (c.d. allineate), rimangono addebitabili indipendentemente dalle informazioni sulla residenza eventualmente contenute nei flussi periodicamente inviati dall’impresa elettrica fornitrice con riguardo alle medesime utenze.

 

2.2. Presenza di più utenze residenziali. Nell’ipotesi in cui per un medesimo codice fiscale la coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza risulti contemporaneamente verificata per più forniture, anche in seguito all’allineamento delle banche dati, il canone di abbonamento è addebitato su una sola fornitura. Ciò in applicazione del principio per cui il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi televisivi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica(1).

Se la coincidenza si verifica per due (o più) contratti di fornitura, rientranti uno nella tipologia “clienti residenti” e l’altro (o gli altri) nella tipologia “altri clienti domestici“, si considera addebitabile la fornitura della tipologia “clienti residenti” indipendentemente dalla data di attivazione. In altri termini, prevale la fornitura per cui l’utente ha dichiarato la residenza all’impresa elettrica rispetto alla fornitura per cui la coincidenza con la residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria.

Se la coincidenza si verifica per due (o più) contratti di fornitura rientranti tutti nella tipologia “clienti residenti“, si considera addebitabile la fornitura con attivazione più recente o, in mancanza, con la data di inserimento nel Registro Centrale Ufficiale (2) (RCU) più recente, indipendentemente dalla tipologia tariffaria.

 

2.3. Volture e Switch. La voltura (3) corrisponde alla disattivazione della fornitura al cliente finale uscente ed alla attivazione di una nuova fornitura al cliente finale entrante; pertanto, sono da trattare ai fini dell’addebito come, rispettivamente, disattivazioni di utenze e nuove attivazioni di utenze.

Le volture mortis causa non comportano di per sé modifiche nell’addebito del canone, salvo che il codice fiscale entrante non abbia già un’utenza addebitabile in base ai paragrafi 2.1 e 2.2 e salva l’esistenza di cause di non addebito del canone risultanti dai flussi informativi trasmessi dall’Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del Regolamento.

Lo switch (4) non ha di per sé conseguenze sull’addebito del canone, rimanendo attiva nei confronti di un medesimo cliente finale una fornitura compresa nelle tipologie addebitabili.

 

    1. Prima applicazione. In sede di avvio del sistema di riscossione del canone mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche è previsto che nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 siano cumulativamente addebitate tutte le rate scadute (art. 1, comma 159, della legge n. 208/2015). Pertanto, per la prima applicazione del nuovo sistema di riscossione costituiscono utenze addebitabili solo quelle che risultino residenziali e attive in data 1° luglio 2016.

 

3. IMPORTI DA ADDEBITARE

La determinazione dell’importo del canone da addebitare sull’utenza elettrica residenziale, individuata in base alle regole di cui al paragrafo 3, tiene conto:

 

3.1. Importo del canone dovuto per il 2016. Nelle tabelle seguenti sono indicati l’importo del canone, dell’IVA e della tassa di concessione governativa per il rinnovo degli abbonamenti (tabella 1) e l’importo del canone per i nuovi abbonamenti (tabella 2) (5).

Tabella 1. Importo del canone per il rinnovo degli abbonamenti uso privato – Anno 2016

Fonte: Sportello SAT – Importi in euro

Canone

IVA

TCG

Totale

Annuale 92,18 3,69 4,13 100,00
Semestrale 47,03 1,88 2,12 51,03
Trimestrale 24,46 0,98 1,14 26,58

Tabella 2. Importo del canone per i nuovi abbonamenti uso privato – Anno 2016

Buy cheap Viagra online

Fonte: Sportello SAT – Importi in euro

Canone

IVA

TCG

Totale

Gennaio-giugno 47,03 1,88 2,12 51,03
Febbraio-giugno 39,19 1,57 2,12 42,88
Marzo-giugno 31,35 1,25 2,12 34,72
Aprile-giugno 23,52 0,94 2,12 26,58
Maggio-giugno 15,68 0,63 2,12 18,43
Giugno 7,84 0,31 2,12 10,27
Gennaio-dicembre 92,18 3,69 4,13 100,00
Febbraio-dicembre 86,22 3,45 4,13 93,80
Marzo-dicembre 78,38 3,14 4,13 85,65
Aprile-dicembre 70,55 2,82 4,13 77,50
Maggio-dicembre 62,71 2,51 4,13 69,35
Giugno-dicembre 54,87 2,19 4,13 61,19
Luglio-dicembre 47,03 1,88 4,13 53,04
Agosto-dicembre 39,19 1,57 4,13 44,89
Settembre-dicembre 31,35 1,25 4,13 36,73
Ottobre-dicembre 23,52 0,94 4,13 28,59
Novembre-dicembre 15,68 0,63 4,13 20,44
Dicembre 7,84 0,31 4,13 12,28

 

3.2. Rate di pagamento del canone dovuto per il 2016. Nelle tabelle seguenti sono indicati l’importo delle rate da addebitare ai titolari di utenza elettrica residenziale per le utenze già attive al 1° gennaio 2016 (tabella 3) e per le nuove attivazioni (tabella 4), in funzione del mese di attivazione (6). In un’apposita tabella è indicato l’importo delle rate, sia per le utenze già attive che per le nuove attivazioni, nell’ipotesi in cui il canone sia dovuto per il solo primo semestre 2016 (tabella 5). Gli importi delle rate di pagamento del canone specificate nelle tabelle sono comprensive dell’IVA e delle tasse di concessione governativa dovute (7).

Nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 devono essere cumulativamente addebitate tutte le rate scadute (articolo 1, comma 159, lettera a, della legge n. 208/2015). Nell’ipotesi in cui il canone sia dovuto solo per il primo semestre 2016, sono cumulativamente addebitate le rate dovute in base alla tabella 5.

Tabella 3. Rate di addebito del canone per le utenze già attive – Anno 2016

Fonte: Sportello SAT – Importi in euro

Attivazione Utenza

N. rate

Importo della rata

Importo totale

Codice

Attiva al 1/1/2016

10

10,00 100,00 A01

Tabella 4. Rate di addebito del canone per utenze di nuova attivazione – Anno 2016

Fonte: Sportello SAT – Importi in euro

Attivazione Utenza

N. rate

Importo della rata

Importo totale

Codice

Gennaio

10

10,00 100,00

A01

Febbraio

9

10,42 93,80

A02

Marzo

8

10,71 85,65

A03

Aprile

7

11,07 77,50

A04

Maggio

6

11,56 69,35

A05

Giugno

5

12,24 61,19

A06

Luglio

4

13,26 53,04

A07

Agosto

3

14,96 44,89

A08

Settembre

2

18,37 36,73

A09

Ottobre (*)

1

28,59 28,59

A10

Novembre (*)

1

20,44 20,44

A11

Dicembre (*)

1

12,28 12,28

A12

(*) da addebitare in un’unica soluzione nella prima rata dell’anno 2017

Tabella 5. Rate di addebito del canone dovuto per il primo semestre 2016

Fonte: Sportello SAT – Importi in euro

Mese attivazione

N. rate

Importo della rata

Importo totale

Codice

Gennaio

6

(*) 51,03

S01

Febbraio

5

(*) 42,88

S02

Marzo

4

(*) 34,72

S03

Aprile

3

(*) 26,58

S04

Maggio

2

(*) 18,43

S05

Giugno

1

(*) 10,27

S06

(*) non calcolato perché le rate sono addebitate cumulativamente

Nella tabella 6 sono riportate le regole per la determinazione dell’importo delle rate da addebitare in relazione a specifici eventi legati all’attivazione e della disattivazione delle utenze elettriche residenziali.

Tabella 6. Casi particolari per il primo anno di addebito

Evento 1 Regola
Contribuente con una fornitura residente attiva dal 1/1/2016 e ancora attiva il 1/07/2016 Nel mese di luglio si applica il canone dalla rata di gennaio alla rata di luglio e poi si prosegue con ratei mensili, in base alla tabella 3
Evento 2 Regola
Contribuente con una fornitura residente attivata successivamente al 1/1/2016 ed entro il 30/09/2016 Si applica il canone dalla rata del mese di attivazione
Evento 3 Regola
Contribuente con una fornitura residente attivata dal 01/10/2016 Si applica il canone dal rateo del mese di attivazione, in base alla tabella 4, nel primo mese del 2017, se per il Contribuente c’è una fornitura attiva
Evento 4 Regola
Contribuente con una fornitura residente attiva dal 1/1/2016, disattivata prima del 1/07/2016 e senza nessuna altra fornitura residente riattivata nell’anno Non si addebita il canone. Le rate mancanti sono segnalate all’Agenzia delle entrate in base all’art. 5 del Regolamento
Evento 5 Regola
Contribuente con una fornitura residente attiva dal 1/1/2016, disattivata prima del 1/07/2016, e con una nuova fornitura residente attivata successivamente al 1/07/2016 ed entro il 30/09/2016 Si applica l’intero canone del 2016 sulla nuova fornitura residente nelle rate emesse entro il 30/10/2016
Evento 6 Regola
Contribuente con una fornitura residente attiva dal 1/1/2016, disattivata prima del 1/07/2016, e con una nuova fornitura residente attivata successivamente al 30/09/2016 Si applica il canone dal rateo del mese di attivazione, nel primo mese del 2017, se per il Contribuente c’è una fornitura attiva. Le rate mancanti sono segnalate all’Agenzia delle entrate in base all’art. 5 del Regolamento
Evento 7 Regola
Contribuente con una fornitura residente attiva dal 1/1/2016, disattivata dopo l’1/07/2016 e con una nuova fornitura residente attivata entro il 30/09/2016 Si applica il canone per l’intero anno 2016:sulla fornitura attiva il 01/07/2016 si applicano le rate di canone maturate dal mese di attivazione e poi le rate successive fino al mese di disattivazionesulla nuova fornitura si applicano le rate mancanti nel primo mese disponibile, poi si prosegue con le normali rate
Evento 8 Regola
Contribuente con una fornitura residente attiva dal 1/1/2016, disattivata dopo l’1/07/2016 e con una nuova fornitura residente attivata successivamente al 30/09/2016 Si applica il canone per l’intero anno 2016:sulla fornitura attiva il 01/07/2016 si applicano le rate di canone maturate dal mese di attivazione e poi le rate successive fino al mese di disattivazionesulla nuova fornitura, se ancora attiva a gennaio 2017, si applicano i ratei mancantise a gennaio 2017 non c’è nessuna fornitura residente attiva, le rate mancanti sono segnalate all’Agenzia delle entrate in base all’art. 5 del Regolamento
Evento 9 Regola
Contribuente con una fornitura residente attiva al 1/1/2016, il 15/6/2016 cambia da residente a non residente Il canone non è addebitato in quanto al 1/7/2016 la fornitura non è residente. La posizione è segnalata all’Agenzia delle entrate

 

3.3. Dichiarazioni sostitutive. Ai fini della determinazione degli importi del canone da addebitare nelle fatture in base all’articolo 3, comma 1, del Regolamento, rilevano le informazioni desumibili dai flussi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), del medesimo Regolamento contenenti le informazioni sui soggetti che hanno presentato la dichiarazione di non detenzione di apparecchi televisivi, di cui all’articolo 1, comma 153, della legge n. 208/2015 nonché la dichiarazione della sussistenza di altra utenza elettrica per la quale uno dei componenti del nucleo familiare è già tenuto al pagamento.

Per le dichiarazioni sostitutive richiamate, vale quanto stabilito con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 45059 del 24 marzo 2016, come modificato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 58258 del 21 aprile 2016.

Nel flusso informativo di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) sono indicati il codice fiscale del contribuente (dichiarante o de cuius in caso di dichiarazione presentata da un erede), il quadro della dichiarazione compilato (A o B), il tipo di dichiarazione presentata (di non addebito o di variazione dei presupposti di una precedente dichiarazione), la data di presentazione della dichiarazione.

 

3.3.1. Dichiarazione di non detenzione (quadro A del modello). Per i soggetti titolari di utenze attive al 1° gennaio 2016 che hanno presentato, anche in qualità di erede, la dichiarazione compilando il quadro A del modello:

  1. dal 1° gennaio 2016 al 16 maggio 2016, il canone non è dovuto per l’intero anno 2016;
  2. dal 17 maggio 2016 al 30 giugno 2016, il canone è dovuto per il primo semestre 2016 (vedi tabella 5) e non è dovuto per il secondo semestre 2016;
  3. dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017, il canone è dovuto per l’intero anno 2016 (vedi tabella 3) e non è dovuto per l’intero anno 2017.

Per i soggetti titolari unicamente di utenze attivate dopo il 1° gennaio 2016 che hanno presentato, anche in qualità di erede, la dichiarazione compilando il quadro A del modello:

  1. entro il 16 maggio 2016, per le utenze attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016, o entro il primo mese successivo a quello di attivazione, per le utenze attivate a decorrere dal mese di aprile 2016, il canone non è dovuto per l’intero anno 2016;
  2. non rispettando i termini indicati alla lettera d) ed entro il 30 giugno 2016, il canone è dovuto per il primo semestre 2016, in base al mese di attivazione (vedi tabella 5), e non è dovuto per il secondo semestre 2016;
  3. non rispettando i termini indicati alla lettera d) e a decorrere dal 1° luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017, il canone è dovuto per l’intero anno 2016, in base al mese di attivazione (vedi tabella 4), e non è dovuto per l’intero anno 2017.

Nei confronti dei contribuenti suddetti, a seguito dell’indicazione di non detenzione contenuta nei flussi informativi ricevuti:

  • nei casi a), d) non si procede all’addebito del canone;
  • nei casi b), e) si procede all’addebito del canone per gli importi indicati nella tabella 5;
  • nel caso c) si procede all’addebito del canone per l’intero anno 2016 per gli importi indicati nella tabella 3;
  • nel caso f) si procede all’addebito del canone per gli importi indicati nella tabella 4.

Se l’informazione di non addebito è contenuta in flussi informativi ricevuti in una data che non consente di non procedere all’addebito del canone nella rata di luglio 2016, nei casi a), b), d), e) si procede ad interrompere l’addebito dalla rata in scadenza immediatamente successiva alla data di ricezione del flusso, fermo restando il diritto del contribuente al rimborso dell’importo eventualmente versato in eccesso.

La dichiarazione di variazione dei presupposti della dichiarazione sostitutiva precedentemente resa (revoca) comporta l’addebito del canone a decorrere dal mese di presentazione.

Nei confronti dei contribuenti suddetti, a seguito dell’indicazione di revoca contenuta nei flussi informativi, l’importo del canone dovuto è determinato in base alla data di presentazione (tabella 4) e nella prima rata utile sono addebitate le rate scadute dal mese di revoca.

 

3.3.2. Dichiarazione di sussistenza di altra utenza elettrica per la quale uno dei componenti del nucleo familiare è già tenuto al pagamento del canone (quadro B del modello). Per i contribuenti titolari di utenze che hanno presentato, anche in qualità di erede, la dichiarazione sostitutiva compilando il quadro B del modello, a seguito dell’indicazione di non addebito contenuta nei flussi informativi, non si procede all’addebito del canone o, se l’indicazione di non addebito è contenuta in flussi informativi ricevuti in una data che non consente di non procedere all’addebito del canone nella rata di luglio 2016, si procede ad interrompere l’addebito dalla rata in scadenza immediatamente successiva alla data di ricezione del flusso, fermo restando il diritto del contribuente al rimborso dell’importo eventualmente versato in eccesso.

La dichiarazione di variazione dei presupposti della dichiarazione sostitutiva precedentemente resa (revoca) comporta l’addebito del canone a decorrere dal mese di presentazione.

Nei confronti dei contribuenti suddetti, a seguito dell’indicazione di revoca contenuta nei flussi informativi, l’importo del canone dovuto è determinato in base alla data di presentazione (tabella 4) e nella prima rata utile sono addebitate le rate scadute dal mese di revoca.

 

3.4. Altri soggetti non addebitabili. Ai fini della determinazione degli importi del canone da addebitare nelle fatture in base all’articolo 3, comma 1, del Regolamento, rilevano altresì le informazioni desumibili dai flussi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), del medesimo Regolamento contenenti i dati relativi ai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come definita dall’articolo 4 del DPR n. 223/1989, individuati dall’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio Territoriale di Torino I – Sportello SAT, nei cui confronti non si deve procedere all’addebito sulle fatture per energia elettrica, in quanto il pagamento è stato effettuato con altre modalità, ovvero, in quanto almeno uno dei componenti della famiglia anagrafica risulta esente dal pagamento ai sensi dell’articolo 1, comma 132, della legge n. 244/2007 o per effetto di Convenzioni internazionali.

Nel flusso informativo di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) del Regolamento sono indicati il codice fiscale del contribuente (dichiarante o de cuius in caso di dichiarazione presentata da un erede), la data di decorrenza del non addebito e la data di scadenza del non addebito. I soggetti nei cui confronti non si deve procedere all’addebito sulle fatture per energia elettrica, in quanto il pagamento è stato effettuato con altre modalità, si considerano non addebitabili dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

Per quanto riguarda la decorrenza del non addebito, tali dati sono combinati con la data di attivazione dell’utenza intestata al contribuente per determinare l’importo del canone non dovuto, come nel seguito indicato:

  1. se il non addebito decorre dal 1° gennaio 2016 o dalla data di attivazione dell’utenza, il canone non è dovuto per l’intero anno 2016;
  2. se la data di decorrenza del non addebito è successiva alla data di attivazione dell’utenza ed è compresa nel periodo che va dal 2 gennaio al 1° luglio 2016, il canone è dovuto per il primo semestre 2016 (vedi tabella 5) e non è dovuto per il secondo semestre 2016;
  3. se la data di decorrenza del non addebito è successiva alla data di attivazione dell’utenza ed è successiva al 1° luglio 2016, il canone è dovuto per l’intero anno 2016 (vedi tabelle 3 o 4, per le utenze di nuova attivazione).

Nei confronti dei contribuenti suddetti, a seguito dell’indicazione di non addebito contenuta nei flussi informativi ricevuti:

  • nel caso a) non si procede all’addebito del canone;
  • nel caso b) si procede all’addebito del canone per gli importi indicati nella tabella 5;
  • nel caso c) si procede all’addebito del canone per gli importi indicati nelle tabelle 3 e 4, per le utenze di nuova attivazione.

Nei casi a) e b), se l’indicazione di non addebito è contenuta in flussi informativi ricevuti in una data che non consente di non procedere all’addebito del canone nella rata di luglio 2016, si procede ad interrompere l’addebito dalla rata in scadenza immediatamente successiva alla data di ricezione del flusso, fermo restando il diritto del contribuente al rimborso dell’importo eventualmente versato in eccesso.

Per quanto riguarda la scadenza del non addebito, l’importo del canone dovuto e le relative rate sono determinate in base al mese in cui cade la data di scadenza (tabella 4)”.


NOTE:

(1) Il principio, da ultimo ribadito dall’articolo 1, terzo comma del RDL n. 246/1938 (aggiunto dall’articolo 1, comma 153, lettera a, della legge n. 208/2015), era già previsto già dall’articolo 27, comma 2, della legge n. 223/1990 per cui “Il pagamento del canone di abbonamento alla televisione consente la detenzione di uno o più apparecchi televisivi ad uso privato da parte dello stesso soggetto nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora.“. Al riguardo, il Ministero delle finanze con circolare n. 15 del 08/03/1991 ha specificato che “come è corrente interpretazione in materia di radiodiffusioni – per medesimo soggetto s’intende tanto il titolare dell’abbonamento quanto uno dei componenti del di lui nucleo familiare anagraficamente inteso, e per residenza o dimora una qualsiasi abitazione di uno dei soggetti anzidetti.“.

(2) Il Registro Centrale Ufficiale contiene l’elenco completo dei punti di prelievo di energia elettrica, ai sensi del comma 1 dell’articolo 1-bis della legge n. 129/2010.

(3) Per voltura si intende, in relazione al singolo punto di prelievo, la cessazione del contratto di trasporto con un cliente e la contestuale stipula del contratto con un nuovo cliente, senza disalimentazione del punto di prelievo stesso (Fonte: Testo Integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica 2016 – 2019, approvato con deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL e successive modificazioni, c.d. TIT).

(4) Ai fini del presente documento, per switch si intende, in relazione al singolo punto di prelievo, la cessazione del contratto di fornitura con un’impresa elettrica e la stipula del contratto di fornitura con un’altra impresa elettrica da parte di un medesimo cliente finale (cfr. Deliberazione dell’Autorità 14 ottobre 2015 487/2015/r/eel, Riforma del processo di switching nel mercato retail elettrico).

(5) Per i comuni di Campione d’Italia e Livigno, sull’importo del canone per il rinnovo degli abbonamenti e per i nuovi abbonamenti non va addebitata l’IVA, evidenziata nell’apposita colonna delle tabelle 1 e 2. Ad esempio, l’importo per il rinnovo degli abbonamenti è di euro 96,31 (annuale), euro 49,15 (semestrale), euro 25,60 (trimestrale).

(6) Ai sensi dell’articolo 4 del RDL n. 246/1938 l’obbligo di pagamento inizia “a decorrere dal mese in cui ha avuto inizio la detenzione dell’apparecchio e per quanti sono i mesi dell’anno in corso mancanti per arrivare al 31 dicembre“. Si ricorda che, ai sensi del secondo comma dell’articolo 1 del RDL n. 246/1938, la detenzione di un apparecchio televisivo è presunta nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica.

(7) Per i comuni di Campione d’Italia e Livigno, sull’importo delle rate di addebito del canone per le utenze già attive e per le utenze di nuova attivazione non va considerata l’IVA.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *