23 Giugno, 2016

Decreto min. 13 maggio 2016, n. 94, in G.U. n. 129 del 4.6.2016

 

Art. 1

Definizioni

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1. Ai fini del presente decreto:

a) per «canone» si intende il canone di abbonamento alla

televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio

1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;

b) per «imprese elettriche» si intendono le imprese controparti

dei contratti di vendita di energia elettrica, nel mercato libero o

nell’ambito del servizio di maggior tutela, con i clienti finali

domestici, tenute alla riscossione del canone mediante addebito sulla

fattura e successivo riversamento in base all’articolo 1, comma 154,

della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

c) per «tipologia clienti residenti» si intendono:

i. i clienti domestici titolari di punti di prelievo cui si

applica la tariffa D2 di cui al comma 30.1 del Testo integrato delle

disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e

distribuzione dell’energia elettrica, Allegato A alla deliberazione

654/2015/R/EEL dell’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il

sistema idrico (TIT) o per i quali si applica la sperimentazione

tariffaria di cui alla deliberazione 205/2014/R/EEL dell’Autorita’

per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico;

ii. i clienti domestici titolari di punti di prelievo cui si

applica la tariffa D3 di cui al comma 30.2 del TIT, a seguito di

nuovi contratti conclusi a partire dal 1° gennaio 2016 che abbiano

dichiarato all’impresa elettrica la propria residenza nel luogo di

fornitura ai sensi dell’articolo 1, comma 159, lettera c), della

legge 28 dicembre 2015, n. 208;

d) per «tipologia altri clienti domestici» si intendono i clienti

domestici titolari di punti di prelievo cui si applica la tariffa D3

di cui al comma 30.2 del TIT attivi al 1° gennaio 2016;

e) per «Autorita’» si intende l’Autorita’ per l’energia

elettrica, il gas e il sistema idrico;

f) per «Sistema informativo integrato» si intende il sistema

informativo integrato basato su una banca dati dei punti di prelievo

di energia elettrica e di gas naturale e dei dati identificativi dei

clienti finali di cui all’art.1-bis della legge n. 129/2010, ovvero

l’insieme di strutture organizzative, infrastrutture tecnologiche e

regole tecniche, per la condivisione, l’integrazione e lo scambio dei

flussi di dati funzionali ai processi necessari per il funzionamento

dei mercati dell’energia elettrica e il gas.

 

Art. 2

Allineamento banche dati

1. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 1, comma 156, della

legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento ai contratti della

tipologia altri clienti domestici attivi al 1° gennaio 2016:

a) Acquirente Unico S.p.a. trasmette all’Agenzia delle entrate,

secondo modalita’ e contenuti definiti d’intesa fra i succitati

organi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le

informazioni relative ai contratti rese disponibili ai sensi della

deliberazione dell’Autorita’ n. 628/2015/R/EEL del 17 dicembre 2015;

b) l’Agenzia delle entrate, sulla base delle informazioni

disponibili nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria,

individua i contratti della tipologia altri clienti domestici per i

quali il luogo di fornitura corrisponde alla residenza

dell’intestatario e ne comunica gli estremi all’Acquirente Unico

S.p.a., secondo modalita’ e contenuti definiti d’intesa fra i

succitati organi, sentito il Garante per la protezione dei dati

personali;

c) entro il 31 ottobre di ogni anno, l’Agenzia delle entrate

trasmette ad Acquirente Unico S.p.a. le informazioni di cui alla

lettera b) aggiornate sulla base delle variazioni di residenza

intervenute nel periodo, con le modalita’ e i contenuti definiti

d’intesa fra i succitati organi, sentito il Garante per la protezione

dei dati personali, ai sensi della stessa lettera b);

d) Acquirente Unico S.p.a. rende disponibili alle imprese

elettriche, tramite il Sistema informativo integrato, le informazioni

di cui alla lettera c), entro il 7 novembre di ogni anno.

2. L’Agenzia delle entrate trasmette ad Acquirente Unico S.p.a.,

secondo tempi, modalita’ e contenuti definiti d’intesa fra i

succitati organi, sentito il Garante per la protezione dei dati

personali, entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente

decreto:

a) le informazioni sui soggetti che risultano aver presentato la

dichiarazione di non detenzione di apparecchi televisivi di cui

all’articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,

nonche’ la dichiarazione della sussistenza di altra utenza elettrica

per la quale uno dei componenti il nucleo familiare e’ gia’ tenuto al

pagamento;

b) le informazioni relative ai soggetti appartenenti alla stessa

famiglia anagrafica, come definita dall’articolo 4 del decreto del

Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, individuati

dall’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino –

Ufficio territoriale di Torino I – Sportello SAT, nei cui confronti

non si deve procedere all’addebito sulle fatture per energia

elettrica, in quanto il pagamento e’ stato effettuato con altre

modalita’, ovvero, in quanto almeno uno dei componenti della famiglia

anagrafica risulta esente dal pagamento ai sensi dell’articolo 1,

comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, o per effetto di

Convenzioni internazionali;

c) le variazioni intervenute nei dati di cui alle lettere a) e

b).

 

Art. 3

Addebito del canone

1. Acquirente Unico S.p.a., con modalita’ approvate dall’Autorita’,

rende disponibili mensilmente alle imprese elettriche, tramite il

Sistema informativo integrato, le informazioni necessarie

all’addebito del canone nelle fatture. Per la coincidenza del luogo

di fornitura di energia rispetto alla residenza, le informazioni sono

desumibili direttamente dai contratti della tipologia clienti

residenti, e dai contratti della tipologia altri clienti domestici ai

sensi dell’articolo 2, comma 1. Ai fini degli importi da addebitare,

le informazioni tengono conto delle regole generali previste dal

regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 e successive modifiche e

integrazioni, come specificate dall’Agenzia delle entrate per le

diverse casistiche con apposita circolare esplicativa. Per i soggetti

nei cui confronti non si deve procedere all’addebito per la

presentazione della dichiarazione di non detenzione di cui

all’articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,

nonche’ della dichiarazione della sussistenza di altra utenza

elettrica per la quale uno dei componenti il nucleo familiare e’ gia’

tenuto al pagamento, o in quanto il pagamento e’ stato effettuato con

altre modalita’, o per effetto delle esenzioni previste dall’articolo

1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e da Convenzioni

internazionali, le informazioni sono desumibili dai flussi

informativi di cui all’articolo 2, comma 2.

2. In sede di prima applicazione le informazioni di cui al comma 1

sono rese disponibili alle imprese elettriche entro il 31 maggio

2016.

3. Il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili,

addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi

scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate

si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio

ad ottobre. L’impresa elettrica inserisce nelle fatture solo le rate

del canone scadute nei periodi in cui vi e’ certezza della

titolarita’ del contratto di fornitura di energia elettrica.

4. Nei casi in cui non siano dovute somme a titolo di consumi

elettrici, l’impresa elettrica invia ai clienti le fatture con

addebito delle rate del canone almeno una volta ogni quattro mesi. In

ogni caso, l’impresa elettrica invia ai clienti le fatture con

addebito delle rate del canone dovute per l’anno di riferimento, in

tempo utile per l’addebito entro il mese di ottobre.

5. In sede di prima applicazione, nella prima fattura emessa

successivamente al 1° luglio 2016 sono cumulativamente addebitate

tutte le rate scadute nell’anno in corso. Obbligata all’addebito e’

l’impresa elettrica che risulta con certezza essere titolare del

contratto alla data del 1° luglio 2016.

6. In caso di attivazione di una nuova utenza successivamente

all’emissione da parte dell’impresa elettrica delle fatture con

scadenza nel mese di ottobre, il canone dovuto viene addebitato, in

un’unica soluzione, nella prima rata dell’anno successivo, secondo

quanto previsto al comma 1, dall’impresa elettrica che risulta con

certezza essere titolare del contratto.

7. In tutti i casi in cui nessun componente della famiglia

anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto

delle tipologie addebitabili di cui al comma 1, oppure per gli utenti

per i quali l’erogazione dell’energia elettrica avviene nell’ambito

di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale di

cui all’allegato A alla delibera dell’Autorita’ 7 luglio 2009,

ARG/elt 89/09 e suoi successivi aggiornamenti, il pagamento avviene

ad opera del contribuente mediante versamento unitario di cui

all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e

successive modificazioni, utilizzando i codici istituiti dall’Agenzia

delle entrate. Esclusivamente per l’anno 2016 il pagamento e’

eseguito entro il 31 ottobre 2016.

8. Nei casi in cui il contratto sia intestato ad un soggetto della

famiglia anagrafica diverso dall’intestatario del canone, l’Agenzia

delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio

territoriale di Torino I – Sportello SAT procede alla voltura

d’ufficio del canone al titolare del contratto.

 

Art. 4

Riversamento dei canoni incassati

1. Le somme riscosse dalle imprese elettriche a titolo di canone

sono riversate mediante versamento unitario di cui all’articolo 17

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive

modificazioni, utilizzando i codici istituiti dall’Agenzia delle

entrate, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso

e, comunque, l’intero canone riscosso e’ riversato entro il 20

dicembre di ciascun anno. Ai fini del rispetto della scadenza del 20

dicembre di cui al presente comma si intendono per riscosse le somme

incassate nel mese di novembre. Le somme riscosse nel mese di

dicembre sono riversate entro il 20 gennaio dell’anno successivo.

2. In caso di pagamento parziale della fattura elettrica senza

indicazione da parte dell’utente dell’imputazione delle somme pagate,

l’imputazione avviene prioritariamente alla fornitura elettrica. Il

pagamento parziale della fattura e’ effettuato secondo le modalita’

gia’ ordinariamente definite dalle imprese elettriche per i pagamenti

parziali, indicando l’imputazione nella causale di versamento.

3. In caso di mancato pagamento totale o parziale della fattura per

la parte relativa ai consumi elettrici, l’impresa elettrica provvede

ad inviare solleciti al cliente con le modalita’ ordinariamente

utilizzate, anche per la parte relativa al canone. Per quanto attiene

alla quota di canone, le sanzioni e gli interessi eventualmente

dovuti sono comunque applicati dall’Agenzia delle entrate – Direzione

provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I –

Sportello SAT. Qualora entro l’anno solare successivo il cliente non

abbia provveduto al pagamento del canone, le azioni di recupero del

canone non pagato, unitamente alle relative sanzioni e interessi,

sono effettuate dall’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I

di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello SAT. In

nessun caso il mancato pagamento del canone comporta il distacco

della fornitura di energia elettrica.

4. In caso di riversamento eccedente le somme riscosse, l’impresa

elettrica recupera l’eccedenza mediante l’utilizzo in compensazione

ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.

241, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge

23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo 31 del decreto-legge

31 maggio 2010, n. 78, a decorrere dal mese successivo a quello in

cui e’ stato effettuato il riversamento eccedente.

 

Art. 5

Individuazione e comunicazione

dei dati utili ai fini del controllo

1. Acquirente Unico S.p.a. trasmette mensilmente all’Agenzia delle

entrate i dati di dettaglio relativi al canone addebitabile ai sensi

dell’articolo 3, comma 1 e accreditabile ai sensi dell’articolo 6,

comma 2, nelle fatture dalle imprese elettriche riferiti al mese

precedente.

2. Le imprese elettriche trasmettono mensilmente all’Agenzia delle

entrate i dati di dettaglio relativi al canone addebitato,

accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno le imprese elettriche trasmettono

all’Agenzia delle entrate le rettifiche dei dati di cui al comma 2

per rendere definitivi i dati dell’anno precedente da utilizzare ai

fini dell’attivita’ di controllo di cui al presente articolo.

4. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da

emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto,

sono definiti termini e modalita’ di presentazione delle

comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3. In sede di prima

applicazione, la trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2 relativi

al primo mese di addebito e’ effettuata entro il secondo mese

successivo.

5. L’Agenzia delle entrate verifica la corrispondenza tra i dati

contenuti nelle comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 e le somme

riversate dalle imprese elettriche. In caso di tardivo, omesso o

parziale riversamento delle somme riscosse, l’Agenzia delle entrate

trasmette una comunicazione alle imprese elettriche con la quale e’

richiesto il pagamento delle somme non riversate, unitamente alle

sanzioni di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18

dicembre 1997, n. 471 e agli interessi moratori nella misura prevista

dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29.

6. L’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino –

Ufficio territoriale di Torino I – Sportello SAT utilizza i dati

contenuti nelle comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 per verificare

il corretto versamento del canone da parte degli utenti e

determinare, in caso di omesso, parziale o tardivo versamento,

l’importo del canone, degli interessi dovuti e delle relative

sanzioni. Nei casi in cui la tardivita’ non dipenda da cause

imputabili all’utente non si procede all’applicazione di sanzioni e

interessi a suo carico.

7. L’Agenzia delle entrate utilizza i dati contenuti nelle

comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 per verificare il corretto

addebito del canone da parte delle imprese elettriche. In caso di

omesso, parziale o tardivo addebito del canone, l’Agenzia delle

entrate trasmette una comunicazione alle imprese elettriche con la

quale e’ richiesto il pagamento delle sanzioni di cui all’articolo

13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 47, degli

interessi moratori nella misura prevista dalla legge 26 gennaio 1961,

n. 29.

8. Nei casi di omessa trasmissione dei dati di cui ai commi 2 e 3 o

di omessa comunicazione di cui al comma 3, ovvero nei casi in cui le

medesime siano state effettuate con dati incompleti, si applicano le

sanzioni di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18

dicembre 1997, n. 471, calcolate sull’ammontare dei canoni che

avrebbero dovuto formare oggetto della trasmissione o della

comunicazione, al netto dei riversamenti effettuati relativi al

periodo di riferimento.

9. I dati di cui al presente articolo sono utilizzati dall’Agenzia

delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio

territoriale di Torino I – Sportello SAT anche per fornire

informazioni e assistenza ai cittadini.

 

Art. 6

Dichiarazioni, reclami e rimborsi

1. Ai fini della dichiarazione di non detenzione di cui

all’articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,

nonche’ della dichiarazione della sussistenza di altra utenza

elettrica per la quale uno dei componenti il nucleo familiare e’ gia’

tenuto al pagamento, gli utenti utilizzano esclusivamente il modello

approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate,

n. 45059 del 24 marzo 2016, ed eventuali successive modificazioni. Il

modello e’ pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle

entrate. Ai contenuti ed alle modalita’ di presentazione della

dichiarazione di non detenzione e’ data ampia pubblicita’ nei siti

web dell’Agenzia delle entrate e delle imprese elettriche.

2. La richiesta di rimborso del canone, addebitato al cliente

dall’impresa elettrica ma non dovuto, e’ effettuata con le modalita’

definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate

da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente

decreto. Alle stesse e’ data ampia pubblicita’ nei siti web

dell’Agenzia delle entrate e delle imprese elettriche.

3. L’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino –

Ufficio territoriale di Torino I – Sportello SAT, verificati i

presupposti della richiesta, trasmette ad Acquirente Unico S.p.a. le

informazioni necessarie, tra le quali l’importo, ai fini

dell’accredito, da parte dell’impresa elettrica che risulta essere

con certezza titolare del contratto. Le informazioni sono trasmesse

con modalita’, tempi e contenuti definiti d’intesa entro 60 giorni

dall’entrata in vigore del presente decreto.

4. Acquirente Unico S.p.a. entro 5 giorni lavorativi dalla

ricezione dei dati rende disponibili alle imprese elettriche,

attraverso il Sistema informativo integrato, le informazioni di cui

al comma 2, con modalita’ approvate dall’Autorita’.

5. Le imprese elettriche, sulla base dei dati di cui al comma 3,

procedono al rimborso mediante accredito della somma sulla prima

fattura utile, ovvero provvedono con altre modalita’, sempre che le

stesse assicurino all’utente l’effettiva corresponsione della somma

entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle medesime imprese

elettriche, dei dati di cui al comma 3.

6. Nel caso in cui il rimborso di cui al comma 4 non vada a buon

fine, l’impresa elettrica comunica all’Agenzia delle entrate le

informazioni, trasmesse ai sensi dell’articolo 5, comma 2, necessarie

ai fini del pagamento da parte dell’Agenzia delle entrate – Direzione

provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I –

Sportello SAT.

7. Le somme rimborsate ai clienti in base al comma 4 sono

recuperate dalle imprese elettriche mediante la compensazione di cui

all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza

applicazione dei limiti previsti dall’articolo 34 della legge 23

dicembre 2000, n. 388, e dall’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, a decorrere dal mese successivo a quello in cui e’ stato

effettuato il rimborso.

 

Art. 7

Altre disposizioni

1. Per l’attuazione di quanto previsto nel presente decreto,

l’Agenzia delle entrate riconosce alle imprese elettriche un

contributo forfettariamente determinato in complessivi 14 milioni di

euro per l’anno 2016 e in 14 milioni di euro per l’anno 2017 a valere

sulle risorse iscritte nel bilancio dell’Agenzia medesima. L’importo

e’ attribuito alle imprese elettriche dall’Agenzia delle entrate

sulla base dei criteri di ripartizione stabiliti dall’Autorita’ che

definisce i contenuti e le modalita’ attraverso le quali le imprese

elettriche devono rendere disponibili all’Autorita’ stessa le

analitiche informazioni relative agli investimenti affrontati per

l’implementazione della disciplina recata dal presente decreto.

2. Fino al completo avvio dell’Anagrafe nazionale della popolazione

residente di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82, i comuni sono tenuti a continuare a trasmettere

all’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino –

Ufficio territoriale di Torino I – Sportello SAT, su richiesta, i

dati relativi alle famiglie anagrafiche di cui all’articolo 4 del

decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per

le finalita’ di cui ai commi da 152 a 160 dell’articolo 1 della legge

28 dicembre 2015, n. 208.

 

Art. 8

Privacy e adempimenti delle imprese elettriche

1. L’Agenzia delle entrate, l’Acquirente Unico S.p.a. e le imprese

di energia elettrica, trattano i dati personali per le attivita’ di

cui al presente decreto in qualita’ di titolari del trattamento –

ciascuno per la parte di propria competenza – nel rispetto della

vigente normativa, con particolare riguardo ai principi di

pertinenza, non eccedenza ed alle misure di sicurezza previste dal

Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

2. I dati personali trattati in attuazione del presente decreto

sono utilizzati, da parte dell’Acquirente Unico e delle imprese di

energia elettrica, esclusivamente per le finalita’ di cui

all’articolo 1, commi 154 e 156 della legge n. 208 del 2015 ed in

particolare di addebito delle rate relative al canone Rai nella

fattura elettrica o del rimborso del canone non dovuto nonche’ ai

fini riversamento delle somme relative al canone Rai all’erario.

3. Resta fermo l’obbligo di informativa agli utenti da parte delle

imprese elettriche, nel rispetto di quanto previsto dal Codice per la

protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196, e successive modificazioni, con specifico riferimento

alla circostanza che i dati acquisiti in sede di stipula del

contratto sono utilizzati anche ai fini dell’addebito del canone. In

ogni caso, l’informativa e’ pubblicata sui siti istituzionali dei

soggetti di cui al comma 1, nei quali sono evidenziate in particolare

le modalita’ attraverso le quali e’ possibile esercitare il diritto

di rettifica.

 

Art. 9

Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana ed entra in vigore il primo giorno successivo a

quello della sua pubblicazione.

 

Allegato 1 
 
  Reti  elettriche  non  interconnesse  delle  seguenti   isole   del
territorio nazionale: 
 
    Isola di Ustica 
    Isole Tremiti 
    Isola di Levanzo 
    Isola di Favignana 
    Isola di Lipari 
    Isola di Lampedusa 
    Isola di Linosa 
    Isola di Marettimo 
    Isola di Ponza 
    Isola del Giglio 
    Isola di Capri 
    Isola di Pantelleria 
    Isola di Stromboli 
    Isola di Panarea 
    Isola di Vulcano 
    Isola di Salina 
    Isola di Alicudi 
    Isola di Filicudi 
    Isola di Capraia 
    Isola di Ventotene

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