31 Luglio, 2014

Circolare 31 luglio 2014, n. 24/E, dell’Agenzia delle entrate)

 

INDICE:

PREMESSA

1. Ambito oggettivo

2. Ambito soggettivo

3. Misura del credito di imposta

4. Utilizzo del credito di imposta

5. Rilevanza del credito di imposta

6. Adempimenti.

Premessa

Il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni nella

legge 29 luglio 2014, n. 106, ha introdotto tra l’altro, nell’ambito delle disposizioni

urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio

del turismo, un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della

cultura (c.d. “Art-Bonus ”).

L’articolo 1 del citato decreto-legge introduce, infatti, un regime fiscale

agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito di imposta, nella misura del

65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015, e nella misura del 50

per cento delle erogazioni effettuate nel 2016, in favore delle persone fisiche e

giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della

cultura e dello spettacolo.

La citata disposizione, come precisato nella relazione illustrativa al disegno

di legge di conversione, è finalizzata a favorire e potenziare il sostegno del

mecenatismo e delle liberalità al fondamentale compito della Repubblica di tutela e

valorizzazione del patrimonio culturale.

Ciò premesso, con la presente circolare – condivisa con il Ministero dei beni

e delle attività culturali e del turismo – si forniscono i primi chiarimenti

interpretativi sulla nuova misura agevolativa.

 

1. Ambito oggettivo

L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2014, stabilisce che “ Per

le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d’imposta successivi a

quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e

restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della

cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il

restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di

enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente

attività nello spettacolo, … spetta un credito d’imposta, nella misura del:

a) 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi

d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013;

b) 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d’imposta

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 ”.

In sostanza, il comma 1 precisa che, per usufruire del credito di imposta, le

predette erogazioni liberali devono essere effettuate esclusivamente in denaro e

perseguire i seguenti scopi:

− interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali

pubblici;

− sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica

(i.e., come espressamente precisato negli atti parlamentari, musei,

biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali,

come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del

paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);

− realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle

esistenti, delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni

pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività

nello spettacolo.

Il secondo periodo del comma 2 precisa che il credito d’imposta è altresì

riconosciuto laddove le erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi di

manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai

soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Ai sensi del comma 1, per le erogazioni liberali in esame, “non si applicano

le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2,

lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917” (TUIR).

Ne deriva che, nel periodo di applicazione del regime agevolativo in esame

per le erogazioni liberali di cui al citato comma 1, è temporaneamente disapplicato

quanto previsto, a fini IRPEF, dall’articolo 15, comma 1, lettere h) e i), e, a fini

IRES, dall’articolo 100, comma 2, lettere f) e g), del TUIR.

La disciplina del TUIR resta, comunque, in vigore per le fattispecie non

contemplate dall’articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014, come ad esempio

l’erogazione per l’acquisto di beni culturali.

 

2. Ambito soggettivo

La misura agevolativa, introdotta dall’articolo 1 del decreto-legge n. 83 del

2014, è riconosciuta a tutti i soggetti, indipendentemente dalla natura e dalla forma

giuridica, che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura previste dalla

norma in commento.

La nuova disposizione legislativa – come precisato nella relazione illustrativa

al decreto-legge – mira, infatti, ad introdurre meccanismi più semplici ed efficaci di

agevolazione fiscale per le erogazioni liberali riguardanti i beni culturali, superando

l’attuale dicotomia prevista dalle disposizioni del TUIR che riconosce una

detrazione del 19 per cento alle persone fisiche ed una deduzione dalla base

imponibile alle persone giuridiche.

 

3. Misura del credito di imposta

Ai sensi del comma 1 dell’articolo in commento il credito d’imposta spetta

nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate in

ciascuno dei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013

e del 50 per cento per quelle effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in

corso al 31 dicembre 2015.

In relazione alla qualifica del soggetto che effettua le liberalità sono previsti

diversi limiti massimi di spettanza del credito di imposta nonché modalità di

fruizione differenziate.

Relativamente ai limiti, il comma 2 – sul modello francese che si è dimostrato

efficace nel favorire il mecenatismo sia individuale sia d’impresa – distingue tra

persone fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale, da un lato, e imprese,

dall’altro.

Alle persone fisiche ed agli enti che non svolgono attività commerciale, il

credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile,

mentre ai titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta spetta nel limite del 5 per

mille dei ricavi.

Tra le persone fisiche rientrano i soggetti individuati dall’articolo 2 del TUIR

e, cioè, le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato, a

condizione che non svolgano attività d’impresa ( i.e., dipendenti, pensionati, titolari

di reddito di lavoro autonomo, titolari di redditi di fabbricati, ecc. ).

Parimenti, per espressa previsione normativa, il credito di imposta viene

riconosciuto nel limite del 15 per cento del reddito imponibile anche agli enti che

non svolgono attività d’impresa ( i.e., enti non commerciali, sia residenti che non

residenti, che non svolgono alcuna attività commerciale e società semplici).

Analogamente a quanto previsto dall’articolo 15, comma 3, del TUIR, per le

erogazioni liberali effettuate dalle società semplici, il credito di imposta spetta ai

singoli soci nella stessa proporzione prevista nell’articolo 5 del TUIR ai fini della

imputazione del reddito.

Ai fini dell’individuazione dei titolari di reddito di impresa, cui il credito

d’imposta spetta nel limite del 5 per mille dei ricavi, deve farsi riferimento alla

definizione fornita dall’articolo 55 del TUIR.

Ai sensi del primo comma di tale articolo, “sono redditi di impresa quelli che

derivano dall’esercizio di imprese commerciali” sia in forma individuale che

collettiva.

Rientrano, quindi, in tale categoria sia la persona fisica che svolge attività

commerciale ( i.e., imprenditore individuale) sia le società e gli enti che svolgono

attività commerciale ( i.e., società commerciali, enti commerciali ed enti non

commerciali che esercitano, anche marginalmente, attività commerciale).

Si precisa che gli imprenditori individuali e gli enti non commerciali che

esercitano anche attività commerciale usufruiscono del credito di imposta con le

modalità ed i limiti previsti per i titolari di reddito di impresa (i.e., 5 per mille dei

ricavi) se effettuano le erogazioni liberali nell’ambito dell’attività commerciale.

Viceversa – analogamente a quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 15

e 147 del TUIR – gli stessi applicano il regime agevolativo in esame con le modalità

ed i limiti previsti per le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività

commerciale (i.e., 15 per cento del reddito imponibile) se effettuano le erogazioni

liberali nell’ambito della loro attività personale o istituzionale.

Si precisa, inoltre, che il credito di imposta spetta, nel limite del 5 per mille

dei ricavi, anche alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non

residenti.

Ai fini della quantificazione del limite del 5 per mille dei ricavi annui, si fa

riferimento ai ricavi di cui all’articolo 85 del TUIR e all’articolo 57 dello stesso

testo unico.

 

4. Utilizzo del credito di imposta

Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo, ai sensi

del secondo periodo del comma 2 dell’articolo 1 in commento.

In merito alle modalità di fruizione, il comma 3 prevede che “ferma restando

la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito

di impresa, il credito d’imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi

dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive

modificazioni”.

Atteso che il citato comma 3 consente l’utilizzo in compensazione ai sensi

dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 solo ai titolari di reddito di

impresa, le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali

fruiscono del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi.

In particolare, questi ultimi iniziano a fruire della prima quota annuale del

credito di imposta (nella misura di un terzo dell’importo maturato) nella

dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione

liberale, ai fini del versamento delle imposte sui redditi.

La quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle

dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale.

Come già evidenziato, i soggetti titolari di reddito di impresa, così come

individuati nel precedente paragrafo, utilizzano il credito di imposta, a scomputo dei

versamenti dovuti e da effettuarsi mediante il modello di pagamento F24, nei limiti

di un terzo della quota maturata, a partire dal 1° giorno del periodo di imposta

successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali.

Si precisa che la quota corrispondente ad un terzo del credito di imposta

maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi di imposta di utilizzo in

compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito.

In caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti

limiti, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta

successivi, secondo le modalità proprie del credito.

Per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare,  il

riferimento alla “ripartizione in tre quote annuali di pari importo”, deve intendersi

in concreto riferito ai tre periodi di imposta di utilizzo del credito.

Relativamente ai limiti di utilizzo del credito di imposta in esame, si ricorda

che, in base a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo in commento, il credito non

soggiace ai limiti previsti dall’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,

n. 244.

Di conseguenza, il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a

sostegno della cultura, che, al pari di tutti i crediti di imposta agevolativi concessi

alle imprese, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi può essere fruito

annualmente senza alcun limite quantitativo e, pertanto, per importi anche superiori

al limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi.

Per espressa previsione di legge, all’ Art-Bonus non si applica neanche il

limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi di cui all’articolo

34 della legge n. 388 del 2000, pari a 700.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Inoltre, si precisa che per le caratteristiche del credito in esame, non si

applica neanche la limitazione di cui all’articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010,

che prevede un divieto di compensazione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del

decreto legislativo n. 241 del 1997 dei crediti relativi alle imposte erariali in

presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare

superiore a 1.500 euro.

 

5. Rilevanza del credito di imposta

Ai sensi del comma 3, il credito in esame “non rileva ai fini delle imposte sui

redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive”.

Da tale previsione deriva che l’ Art-Bonus :

– non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte

sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunali, né alla

determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’imposta

regionale sulle attività produttive;

– non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi

deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 61 del TUIR;

– non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri

componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito

di impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del TUIR.

 

6. Adempimenti

Per quanto concerne le modalità di effettuazione delle liberalità in denaro si

richiamano le indicazioni fornite con la risoluzione n. 133/E del 14 giugno 2007[1].

Le erogazioni liberali, pertanto, devono essere effettuate avvalendosi

esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:

– banca;

– ufficio postale;

– sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241, e cioè carte di debito, di credito e prepagate, assegni

bancari e circolari.

L’articolo in commento prevede, infine, che i soggetti beneficiari delle

erogazioni liberali comunicano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del

turismo, mensilmente, l’ammontare delle erogazioni ricevute nel mese di

riferimento, provvedendo, inoltre, a dare pubblica comunicazione di tale ammontare,

nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, tramite un’apposita

pagina dedicata e facilmente individuabile nei propri siti web istituzionali, nonché in

un apposito portale, gestito dallo stesso Ministero, fatte salve le disposizioni di cui al

Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30

giugno 2003, n. 196”.



[1] In Boll. Trib., 2007, 1205.

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