Legge 29 luglio 2014, n. 106, in G.U. n. 175 del 30.7.2014
Art. 1
1. Il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni
urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della
cultura e il rilancio del turismo, e’ convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette la pubblicazione delle modificazioni di cui all’allegato in quanto sono state evidenziate mediante il carattere corsivo nel testo coordinato sotto riportato. Il testo del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, è stato pubblicato nel fascicolo n. 11/2014, 833).
Testo del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2014, n. 106, recante: “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.”.
(Testo coordinato a cura del Min. grazia e giustizia in G.U. n. 175 del 30.7.2014)
Titolo I
MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA NAZIONE E
PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA
Art. 1
Art-Bonus – Credito di imposta per favorire
le erogazioni liberali a sostegno della cultura
1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi
d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per
interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali
pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura
di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture,
il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni
lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo
di lucro, svolgono esclusivamente attivita’ nello spettacolo, non si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere
h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d’imposta,
nella misura del:
a) 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno
dei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre
2013;
b) 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
2. Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1 e’
riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei
limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari
di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.
Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1 e’ altresi’
riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per
interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali
pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei
beni oggetto di tali interventi. Il credito d’imposta e’ ripartito
in tre quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 40, comma 9, e 42, comma 9, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214.
3. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari
importo, per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito di
imposta e’ utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell’art. 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e
dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive.
4. Al credito d’imposta di cui al presente articolo non si
applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e di cui all’art. 34 della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma
1, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni
culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro
effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione,
protezione e restauro dei beni stessi, comunicano mensilmente al
Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo
l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di
riferimento; provvedono altresi’ a dare pubblica comunicazione di
tale ammontare, nonche’ della destinazione e dell’utilizzo delle
erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale,
nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in
un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai
soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte
le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli
interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in
atto, i fondi pubblici assegnati per l’anno in corso, l’ente
responsabile del bene, nonche’ le informazioni relative alla
fruizione. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196. Il Ministero dei beni e delle attivita’
culturali e del turismo provvede all’attuazione del presente comma
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
6. L’art. 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con
modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e’ abrogato. Con il
regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle
attivita’ culturali e del turismo, di cui all’art. 14, comma 3, del
presente decreto, si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in
attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, apposite strutture
dedicate a favorire le elargizioni liberali da parte dei privati
e la raccolta di fondi tra il pubblico, anche attraverso il
portale di cui al comma 5.
7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito
d’imposta di cui al presente articolo, valutati in 2,7 milioni di
euro per l’anno 2015, in 11,9 milioni di euro per l’anno 2016, in
18,2 milioni di euro per l’anno 2017, in 14,6 milioni di euro per
l’anno 2018 e in 5,2 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede ai
sensi dell’art. 17.
(Omissis).
Art. 5
Disposizioni urgenti in materia di organizzazione
e funzionamento delle fondazioni lirico – sinfoniche
(Omissis).
1-bis. Le Agenzie fiscali possono ricorrere alla transazione
fiscale di cui all’art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e successive modificazioni, anche nei confronti delle fondazioni
lirico-sinfoniche che abbiano presentato i piani di risanamento
definitivi ai sensi dell’art. 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.
112, e successive modificazioni, corredati di tutti gli atti indicati
al comma 2 del citato art. 11 e, in particolare, del referto del
collegio dei revisori dei conti, e nel rispetto di quanto previsto
dal comma 1, lettere a), g) e g-bis), del medesimo art. 11, ove tale
transazione risulti necessaria ai fini della realizzazione dei
predetti piani di risanamento. Dall’attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(Omissis).
Art. 6
(( Disposizioni urgenti per la crescita del settore cinematografico e
audiovisivo, anche attraverso l’attrazione di investimenti esteri
in Italia e il miglioramento della qualita’ dell’offerta ))
(Omissis).
2-bis. Per favorire l’offerta cinematografica di qualita’
artistico-culturale, alle imprese di esercizio cinematografico
iscritte negli elenchi di cui all’art. 3 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 28, che abbiano i requisiti della piccola o media
impresa ai sensi della normativa dell’Unione europea, e’
riconosciuto, per gli anni 2015 e 2016, un credito d’imposta nella
misura del 30 per cento dei costi sostenuti per il ripristino, il
restauro e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale
cinematografiche. L’intervento e’ riservato alle sale esistenti
almeno dal 1° gennaio 1980, secondo le disposizioni contenute nel
decreto previsto nel comma 2-quater; il credito d’imposta e’
riconosciuto fino ad un massimo di 100.000 euro e comunque fino
all’esaurimento dell’importo massimo di cui al comma 2-sexies, ed e’
ripartito in tre quote annuali di pari importo.
2-ter. Il credito d’imposta di cui al comma 2-bis non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attivita’
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61
e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni. Il credito d’imposta e’ utilizzabile in
compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di
versamento, secondo modalita’ e termini definiti con provvedimento
del Direttore della medesima Agenzia, ovvero e’ cedibile dal
beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli
1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione
dell’effettivita’ del diritto al credito medesimo, a intermediari
bancari, finanziari e assicurativi. Tali cessionari possono
utilizzare il credito ceduto solo in compensazione con i propri
debiti d’imposta o contributivi ai sensi del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997. Anche a seguito della cessione, restano
impregiudicati i poteri delle competenti amministrazioni relativi al
controllo delle dichiarazioni dei redditi, all’accertamento e
all’irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che ha
ceduto il credito d’imposta di cui al comma 2-bis.
2-quater. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono definiti, in particolare, i
criteri e le procedure per l’accesso al beneficio di cui al comma
2-bis e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonche’
le ulteriori specificazioni ai fini del contenimento della spesa
complessiva entro i limiti di cui al comma 2-sexies.
2-quinquies. Le agevolazioni fiscali previste dal comma 2-bis del
presente articolo sono alternative e non cumulabili con i contributi
di cui all’art. 15 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e
con le agevolazioni fiscali previste dall’art. 1, comma 327, lettera
c), numero 1), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti
d’imposta di cui al comma 2-bis, nel limite massimo complessivo di 3
milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, si
provvede nei limiti delle disponibilita’ del Fondo per il restauro
delle sale cinematografiche, da istituire nello stato di previsione
del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo. Il
Fondo e’ alimentato, nella misura di massima di 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, con le risorse di cui
all’art. 8, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,
come modificato dal comma 2 del presente articolo. Il Ministro
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Omissis).
Titolo II
MISURE URGENTI A SUPPORTO DELL’ACCESSIBILITA’ DEL SETTORE CULTURALE E
TURISTICO
Art. 9
Disposizioni urgenti recanti introduzione di un credito d’imposta per
la digitalizzazione degli esercizi ricettivi
1. Per sostenere la competitivita’ del sistema turismo, favorendo
la digitalizzazione del settore, per i periodi di imposta 2014,
2015 e 2016 agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con
servizi extra-ricettivi o ancillari, nonche’, per una quota non
superiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 5, alle
agenzie di viaggi e ai tour operator che applicano lo studio di
settore approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 28 dicembre 2012, pubblicato nel supplemento straordinario n.
17 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2012, che risultino
appartenenti al cluster 10 – Agenzie intermediarie specializzate in
turismo incoming, o al cluster 11 – Agenzie specializzate in turismo
incoming, di cui all’allegato 15 annesso al citato decreto e’
riconosciuto un credito d’imposta nella misura del trenta per cento
dei costi sostenuti per investimenti e attivita’ di sviluppo di cui
al comma 2, fino all’importo massimo complessivo di 12.500 euro nei
periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all’esaurimento
dell’importo massimo di cui al comma 5 del presente articolo. Il
credito d’imposta e’ ripartito in tre quote annuali di pari importo.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 e’ riconosciuto
esclusivamente per spese relative a:
a) impianti wi-fi;
b) siti web ottimizzati per il sistema mobile;
c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di
servizi e pernottamenti, purche’ in grado di garantire gli standard
di interoperabilita’ necessari all’integrazione con siti e portali di
promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra
servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
d) spazi e pubblicita’ per la promozione e commercializzazione di
servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche
specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing
digitale;
f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte
innovative in tema di inclusione e di ospitalita’ per persone con
disabilita’;
g) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale
dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.
2-bis. Sono esclusi dalle spese di cui al comma 2 i costi
relativi alla intermediazione commerciale.
3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito
d’imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis». Il credito
d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ed e’
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i
servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,
pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalita’ e
termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima
Agenzia. La prima quota del credito d’imposta relativo alle spese
effettuate nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto e’ utilizzabile non prima del 1º gennaio
2015.
4-bis. L’incentivo fiscale di cui al comma 1 e’ revocato se i beni
oggetto degli investimenti sono destinati a finalita’ estranee
all’esercizio di impresa.
4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e
del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono definite le tipologie di spese
eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel
rispetto del limite di cui al comma 5, le soglie massime di spesa
eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonche’ le procedure
di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta
secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 6, del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73.
5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti
d’imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 15
milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017,
2018 e 2019 si provvede ai sensi dell’art. 17.
Art. 10
Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture
ricettive turistico-alberghiere e favorire l’imprenditorialità nel
settore turistico
1. Al fine di migliorare la qualita’ dell’offerta ricettiva per
accrescere la competitivita’ delle destinazioni turistiche, per il
periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto e per i due successivi, alle imprese alberghiere
esistenti alla data del 1° gennaio 2012 e’ riconosciuto un credito
d’imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad
un massimo di 200.000 euro nei periodi di imposta sopra indicati per
gli interventi di cui al comma 2. Il credito d’imposta e’
riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di cui al
comma 7.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 e’ riconosciuto per le
spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all’art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
successive modificazioni, o a interventi di eliminazione delle
barriere architettoniche, in conformita’ alla legge 9 gennaio 1989,
n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989,
n. 236, anche tenendo conto dei principi della «progettazione
universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
delle persone con disabilita’, adottata a New York il 13 dicembre
2006, resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, e di incremento
dell’efficienza energetica, ovvero per le tipologie di spesa di cui
al comma 7 del presente articolo, secondo le modalita’ ivi previste.
3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 e’ ripartito in tre quote
annuali di pari importo e, in ogni caso, e’ riconosciuto nel rispetto
dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de
minimis». Il credito d’impostanon concorre alla formazione del
reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della
produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive,
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma
5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, ed e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai
sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni. La prima quota del credito d’imposta
relativo alle spese effettuate nel periodo d’imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto e’ utilizzabile non
prima del 10 gennaio 2015.
4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e
del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata
di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con
riferimento, in particolare a:
a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito di
imposta;
b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell’ambito
di quelli di cui al comma 2;
c) le procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene
secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande,
nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;
d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di
spesa sostenuta;
e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei
crediti d’imposta, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 6, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
5. Per le medesime finalita’ di cui al comma 1, nonche’ per
promuovere l’adozione e la diffusione della «progettazione
universale» e l’incremento dell’efficienza energetica, il Ministro
dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, con proprio
decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in
sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi
in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per
la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese
turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo
conto delle specifiche esigenze connesse alle capacita’ ricettiva e
di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di
classificazione alberghiera adottati a livello europeo e
internazionale.
6. Per favorire il rafforzamento delle imprese turistiche e la loro
aggregazione in distretti turistici e reti d’impresa:
a) all’art. 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4, le parole: «nei territori costieri» sono
soppresse, le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro
dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo» e le parole: «nei
medesimi territori» sono sostituite dalle seguenti: «nei territori
interessati»;
2) al comma 5, al primo periodo, le parole: «entro il 31
dicembre 2012, dalle Regioni d’intesa con il Ministero dell’economia
e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31
dicembre 2015, dalle Regioni d’intesa con il Ministero dei beni e
delle attivita’ culturali e del turismo» e il secondo periodo e’
soppresso;
3) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
«5-bis. Nell’ambito dei distretti, come individuati ai sensi dei
commi 4 e 5, possono essere realizzati progetti pilota, concordati
con i Ministeri competenti in materia di semplificazione
amministrativa e fiscalita’, anche al fine di aumentare
l’attrattivita’, favorire gli investimenti e creare aree favorevoli
agli investimenti (AFAI) mediante azioni per la riqualificazione
delle aree del distretto, per la realizzazione di opere
infrastrutturali, per l’aggiornamento professionale del personale,
per la promozione delle nuove tecnologie»;
4) al comma 6, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
«b) i distretti costituiscono “zone a burocrazia zero” ai
sensi dell’art. 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
restano esclusi dalle misure di semplificazione le autorizzazioni e
gli altri atti di assenso comunque denominati prescritti dal codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42»;
b) in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 37-bis del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le misure di agevolazione e di
semplificazione connesse al regime proprio delle «zone a burocrazia
zero» trovano applicazione per tutte le aree e gli immobili ricadenti
nell’ambito territoriale del distretto turistico, ancorche’ soggetti
a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio
storico-artistico;
c) il contratto di rete di cui all’art. 3, comma 4-ter, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, e’
utilizzabile con riferimento al settore turistico anche per il
perseguimento dei seguenti obiettivi: supportare i processi di
riorganizzazione della filiera turistica; migliorare la
specializzazione e la qualificazione del comparto; incoraggiare gli
investimenti per accrescere la capacita’ competitiva e innovativa
dell’imprenditoria turistica nazionale, in particolare sui mercati
esteri.
7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito
d’imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 20
milioni di euro per l’anno 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni
dal 2016 al 2019, si provvede ai sensi dell’art. 17. Una quota pari
al 10 per cento del limite massimo complessivo di cui al primo
periodo e’ destinata, per ciascun anno, alla concessione del credito
d’imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere
indicate al medesimo comma per le spese relative a ulteriori
interventi, comprese quelle per l’acquisto di mobili e componenti
d’arredo destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli
interventi di cui al comma 2, a condizione che il beneficiario non
ceda a terzi ne’ destini a finalita’ estranee all’esercizio di
impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo
d’imposta successivo.
(Omissis).
Art. 11 bis
Start-up turismo
1. In aggiunta a quanto stabilito dall’art. 25, comma 2, lettera
f), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si considerano
start-up innovative anche le societa’ che abbiano come oggetto
sociale la promozione dell’offerta turistica nazionale attraverso
l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in
particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti
alle imprese turistiche. Tali servizi devono riguardare la formazione
del titolare e del personale dipendente, la costituzione e
l’associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali,
agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e
accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto, in modo
tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni
di permanenza nel territorio; l’offerta di servizi centralizzati di
prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche
di dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator, la
raccolta, l’organizzazione, la razionalizzazione nonche’
l’elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico;
l’elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di
mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento
nel territorio nonche’ lo svolgimento di attivita’ conoscitive,
promozionali e di commercializzazione dell’offerta turistica
nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di
turisti nel territorio di intervento, studiando e attivando anche
nuovi canali di distribuzione.
2. Le imprese start-up innovative di cui al comma 1 possono essere
costituite anche nella forma della societa’ a responsabilita’
limitata semplificata ai sensi dell’art. 2463-bis del codice civile.
3. Le societa’ di cui al comma 2, qualora siano costituite da
persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di eta’
all’atto della costituzione della medesima societa’, sono esenti da
imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione
governativa.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all’art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dal 1º gennaio 2015.
Titolo III
MISURE URGENTI PER L’AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL
TURISMO
(Omissis).
Art. 13 bis
Istituzione del gruppo di lavoro sul tax free shopping
1. E’ istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita’
culturali e del turismo, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un
gruppo di lavoro finalizzato a individuare principi e criteri per la
disciplina dei contratti di intermediazione finanziaria tax free
shopping, per la corretta applicazione dell’art. 38-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, al fine di individuare risorse da destinare
alle attivita’ di promozione del turismo.
2. Al gruppo di lavoro, istituito presso il Ministero dell’economia
e delle finanze, partecipano rappresentanti del Ministero
dell’economia e delle finanze, del Ministero dei beni e delle
attivita’ culturali e del turismo, del Ministero della giustizia, del
Ministero degli affari esteri e del Dipartimento per le politiche
europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Entro cinque mesi dall’inizio della sua attivita’ il gruppo di
lavoro deve concludere i propri lavori e formulare proposte operative
al Ministro dell’economia e delle finanze e al Ministro dei beni e
delle attivita’ culturali e del turismo.
4. Ai componenti del gruppo di lavoro non sono corrisposti gettoni,
compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(Omissis).
Art. 16
Trasformazione di ENIT in ente pubblico economico
e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A.
1. Al fine di assicurare risparmi della spesa pubblica, di
migliorare la promozione dell’immagine unitaria dell’offerta
turistica nazionale e favorirne la commercializzazione, anche in
occasione della Presidenza italiana del semestre europeo e di EXPO
2015, l’ENIT-Agenzia nazionale del turismo e’ trasformata in ente
pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e
delle attivita’ culturali e del turismo.
2. L’ENIT, nel perseguimento della missione di promozione del
turismo, interviene per individuare, organizzare, promuovere e
commercializzare i servizi turistici e culturali e per favorire la
commercializzazione dei prodotti enogastronomici, tipici e
artigianali in Italia e all’estero, con particolare riferimento agli
investimenti nei mezzi digitali, nella piattaforma tecnologica e
nella rete internet attraverso il potenziamento del portale
“Italia.it”, anche al fine di realizzare e distribuire una Carta del
turista, anche solo virtuale, che consenta, mediante strumenti e
canali digitali e apposite convenzioni con soggetti pubblici e
privati, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione
integrata di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei
luoghi della cultura.
3. L’ENIT ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa,
patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono gli organi il
presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei
revisori dei conti. La sua attivita’ e’ disciplinata dalle norme di
diritto privato. L’ENIT stipula convenzioni con le Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali ed altri
enti pubblici. Fermo restando quanto disposto dall’art. 37, comma
terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, le attivita’ riferite a mercati esteri e le forme di
collaborazione con le rappresentanze diplomatiche, gli uffici
consolari e gli istituti italiani di cultura sono regolate da intese
stipulate con il Ministero degli affari esteri.
4. Fino all’insediamento degli organi dell’ente trasformato e al
fine di accelerare il processo di trasformazione, l’attivita’ di ENIT
prosegue nel regime giuridico vigente e le funzioni dell’organo
collegiale di amministrazione sono svolte da un commissario
straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita’
culturali e del turismo, entro il 30 giugno 2014.
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto si provvede all’approvazione del nuovo statuto
dell’ENIT. Lo statuto, adottato in sede di prima applicazione dal
Commissario di cui al comma 4, e’ approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei
beni e delle attivita’ culturali e del turismo. Il presidente
dell’ENIT e’ nominato con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo.
6. Lo statuto dell’ENIT definisce i compiti dell’ente nell’ambito
delle finalita’ di cui al comma 2 e prevede, tra l’altro, senza alcun
nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica, l’istituzione di un
consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per il
turismo e, in assenza di queste ultime, degli uffici amministrativi
competenti per il turismo in ambito regionale, con funzioni
progettuali e consultive nei confronti degli organi direttivi di cui
al comma 3. I componenti del predetto consiglio non hanno diritto ad
alcun compenso, emolumento, indennita’ o rimborso di spese. Lo
statuto stabilisce, altresi’, che il consiglio di amministrazione sia
composto, oltre che dal presidente dell’ENIT, da due membri nominati
dal Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, di
cui uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, e l’altro sentite le organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative, nel rispetto della disciplina in
materia di inconferibilita’ e incompatibilita’ di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39. Lo statuto provvede alla disciplina delle funzioni e
delle competenze degli organismi sopra indicati e della loro durata,
nonche’ dell’Osservatorio nazionale del turismo. L’ENIT puo’
avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell’art. 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, e successive modificazioni.
7. Tramite apposita convenzione triennale, con adeguamento annuale
per ciascun esercizio finanziario, da stipularsi tra il Ministro dei
beni e delle attivita’ culturali e del turismo, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente dell’ENIT, sono
definiti:
a) gli obiettivi specificamente attribuiti all’ENIT, nell’ambito
della missione ad esso affidata ai sensi e nei termini di cui ai
commi 2 e 6 del presente articolo;
b) i risultati attesi in un arco temporale determinato;
c) le modalita’ degli eventuali finanziamenti statali e regionali
da accordare all’ENIT stessa;
d) le strategie per il miglioramento dei servizi;
e) le modalita’ di verifica dei risultati di gestione;
f) le modalita’ necessarie ad assicurare al Ministero dei beni e
delle attivita’ culturali e del turismo la conoscenza dei fattori
gestionali interni all’ENIT, tra cui l’organizzazione, i processi e
l’uso delle risorse;
f-bis) le procedure e gli strumenti idonei a monitorare la
reputazione dell’Italia nella rete web, nell’ambito degli interventi
volti a migliorare l’offerta turistica nazionale.
8. Al personale dell’ENIT, come trasformato ai sensi del presente
articolo, continua ad applicarsi, fino alla individuazione nello
statuto dello specifico settore di contrattazione collettiva, il
contratto collettivo di lavoro dell’ENIT. Entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario
di cui al comma 4, sentite le organizzazioni sindacali, adotta un
piano di riorganizzazione del personale, individuando,
compatibilmente con le disponibilita’ di bilancio, sulla base di
requisiti oggettivi e in considerazione dei nuovi compiti dell’ENIT e
anche della prioritaria esigenza di migliorare la digitalizzazione
del settore turistico e delle attivita’ promo-commerciali, la
dotazione organica dell’ente come trasformato ai sensi del presente
articolo, nonche’ le unita’ di personale in servizio presso ENIT e
Promuovi Italia S.p.A. da assegnare all’ENIT come trasformata ai
sensi del presente articolo. Il piano, inoltre, prevede la
riorganizzazione, anche tramite soppressione, delle sedi estere di
ENIT.
9. Dopo l’approvazione del piano di cui al comma 8, il personale a
tempo indeterminato in servizio presso ENIT assegnato all’ente
trasformato ai sensi del presente articolo puo’ optare per la
permanenza presso quest’ultimo oppure per il passaggio al Ministero
dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo o ad altra
pubblica amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri —
Dipartimento della funzione pubblica acquisisce dall’ENIT l’elenco
del personale interessato alla mobilita’ e del personale in servizio
presso ENIT non assegnato all’ENIT stessa dal medesimo piano di
riorganizzazione di cui al comma 8, e provvede, mediante apposita
ricognizione presso le amministrazioni pubbliche, a favorirne la
collocazione, nei limiti della dotazione organica delle
amministrazioni destinatarie e con contestuale trasferimento delle
relative risorse. Con decreto del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, si provvede all’assegnazione del
personale presso le amministrazioni interessate con inquadramento
sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con il
medesimo decreto. Al personale trasferito, che mantiene
l’inquadramento previdenziale di provenienza, si applica il
trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio,
previsto nei contratti collettivi vigenti dell’amministrazione di
destinazione.
10. L’art. 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito
con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive
modificazioni, e’ abrogato. Conseguentemente, entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto, il Commissario di cui al
comma 4 pone in liquidazione la societa’ Promuovi Italia S.p.A.
secondo le disposizioni del Codice Civile. Il liquidatore della
societa’ Promuovi Italia S.p.a. puo’ stipulare accordi con le
societa’ Italia Lavoro S.p.a. e Invitalia – Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. che
prevedano il trasferimento presso queste ultime di unita’ di
personale non assegnate all’ENIT come trasformato ai sensi del
presente articolo, anche al fine di dare esecuzione a contratti di
prestazione di servizi in essere alla data di messa in liquidazione
della societa’ Promuovi Italia S.p.a.
11. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in
ente pubblico economico di ENIT e alla liquidazione della societa’
Promuovi Italia S.p.A. sono esclusi da ogni tributo e diritto, fatta
eccezione per l’IVA, e vengono effettuati in regime di neutralita’
fiscale.
12. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(Omissis).
Titolo IV
NORME FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE
(Omissis).
Art. 18
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
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