27 Giugno, 2014

Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, in G.U. n. 144 del 24.6.2014

 

TITOLO I
MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA

CAPO I
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL SETTORE AGRICOLO

(Omissis).

 

ART. 3

           (Inter enti per il sostegno del Made in Italy)

 

1. Alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all’Allegato

I del Trattato sul funzionamento dell’Unione  europea,  nonche’  alle

piccole e medie  imprese,  come  definite  dal  regolamento  (CE)  n.

800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti

agroalimentari non ricompresi  nel  predetto  Allegato  I,  anche  se

costituite  in  forma  cooperativa  o   riunite   in   consorzi,   e’

riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5, lettera  a),  un

credito d’imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi

investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000  euro,  nel

periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due  successivi,

per la realizzazione e l’ampliamento di  infrastrutture  informatiche

finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

2. Il credito d’imposta  di  cui  al  comma  1  va  indicato  nella

dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il  quale

e’ concesso ed e’ utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai

sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

e successive modificazioni. Esso non  concorre  alla  formazione  del

reddito e del valore della produzione ai fini dell’imposta  regionale

sulle attivita’ produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui

agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui

redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22

dicembre 1986, n. 917.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche

agricole alimentari e forestali, di concerto  con  i  Ministri  dello

sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, da adottare entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

sono  stabilite  le  condizioni,  i  termini  e   le   modalita’   di

applicazione del comma 1 e del presente comma anche con riguardo alla

fruizione del credito d’imposta al fine  del  rispetto  del  previsto

limite di spesa e al relativo monitoraggio.

3. Al fine di incentivare la creazione di  nuove  reti  di  imprese

ovvero lo svolgimento di nuove attivita’ da parte di reti di’ imprese

gia’ esistenti, alle imprese che producono prodotti agricoli  di  cui

all’Allegato I del Trattato sul  funzionamento  dell’Unione  europea,

nonche’ alle piccole e medie imprese, come definite  dal  regolamento

(CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che  producono

prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto  Allegato  I,  e’

riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5, lettera  b),  un

credito d’imposta nella misura del 40 per cento  delle  spese  per  i

nuovi investimenti sostenuti  per  lo  sviluppo  di  nuovi  prodotti,

pratiche, processi e  tecnologie,  nonche’  per  la  cooperazione  di

filiera, e  comunque  non  superiore  a  400.000  curo,  nel  periodo

d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi.

4. Il credito d’imposta  di  cui  al  comma  3  va  indicato  nella

dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il  quale

e’ concesso ed e’ utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai

sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

e successive modificazioni. Esso non  concorre  alla  formazione  del

reddito e del valore della produzione ai fini dell’imposta  regionale

sulle attivita’ produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui

agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui

redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22

dicembre 1986, n. 917.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche

agricole alimentari e forestali, di concerto  con  i  Ministri  dello

sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, da adottare entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

sono  stabilite  le  condizioni,  i  termini  e   le   modalita’   di

applicazione del comma 3 e del presente comma anche con riguardo alla

fruizione del credito d’imposta al fine  del  rispetto  del  previsto

limite di spesa e al relativo monitoraggio.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni  di  cui

ai commi 1 e 3, si provvede ai sensi dell’articolo 8, comma 2:

a) nel limite di 500.000 curo per l’anno 2014, di 1 milione  di  euro

per ciascuno degli  anni  2015  e  2016,  per  l’attuazione  delle

disposizioni di cui al comma 1;

b) nel limite di 4,5 milioni di euro per l’anno 2014, di 9 milioni di

curo per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per  l’attuazione  delle

disposizioni di cui al comma 3.

6. Il riconoscimento dei crediti d’imposta di cui ai commi 1 e 3 e’

subordinato all’autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi

dell’articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento

dell’Unione europea.

 

(Omissis).

 

 

ART. 5

(Disposizioni per l’incentivo all’assunzione  di  giovani  lavoratori

    agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura)

(Omissis).

 

13. All’articolo 11 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.

446, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: «1.1. Le deduzioni  di

cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3)  e  4),  per  i  produttori

agricoli di cui all’articolo 3, comma 1, lettera  d),  si  applicano,

nella misura del 50 per cento degli importi ivi previsti,  anche  per

ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel

periodo di imposta purche’ abbia lavorato almeno 150  giornate  e  il

contratto abbia almeno una durata triennale.».

14. La disposizione del comma 13 si applica, previa  autorizzazione

della Commissione  europea  richiesta  a  cura  del  Ministero  delle

politiche agricole alimentari e forestali, a  decorrere  dal  periodo

d’imposta successivo a quello in corso al  31  dicembre  2013.  Della

medesima disposizione non si tiene conto ai fini della determinazione

dell’acconto relativo al periodo d’imposta  successivo  a  quello  in

corso al 31 dicembre 2013, secondo il criterio previsionale,  di  cui

all’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

 

 ART. 6

               (Rete del lavoro agricolo di qualità)

 

(Omissis).

 

 

ART. 7

(Detrazioni per l’affitto di terreni agricoli ai giovani e misure  di

                         carattere fiscale)

 

1. All’articolo 16 del decreto del Presidente della  Repubblica  22

dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-quinguies, e’ inserito il seguente:

«1-quinguies.1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli

professionali iscritti nella previdenza agricola di eta’ inferiore ai

trentacinque anni, spetta, nel rispetto della regola  de  minimis  di

cui al regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della  Commissione,  del  18

dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del

trattato  sul  funzionamento  dell’Unione  europea  agli  aiuti   «de

minimis» nel settore agricolo, una detrazione del 19 per cento  delle

spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni  agricoli,  entro

il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a  un

massimo di euro 1.200 annui.»;

b) al comma 1-sexies, dopo le  parole:  «la  detrazione  spettante»

sono inserite le seguenti: «ai sensi del presente articolo».

2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere  dal  periodo

d’imposta 2014, per il medesimo periodo d’imposta l’acconto  relativo

all’imposta sul reddito delle  persone  fisiche  e’  calcolato  senza

tenere conto delle disposizioni di cui allo stesso comma 1.

3. All’articolo 31 del testo unico delle imposte sui redditi di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,

e successive modificazioni, il comma 1 e’ abrogato.

4. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 512

e’ sostituito dal seguente: «512. Ai soli fini  della  determinazione

delle imposte sui redditi, per i periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015,

nonche’ a decorrere dal periodo di imposta 2016, i redditi dominicale

e agrario sono rivalutati rispettivamente del  15  per  cento  per  i

periodi di imposta 2013 e 2014 e del 30 per cento per il  periodo  di

imposta 2015, nonche’ del 7 per cento  a  decorrere  dal  periodo  di

imposta  2016.  Per  i  terreni  agricoli,  nonche’  per  quelli  non

coltivati, posseduti e  condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli

imprenditori  agricoli  professionali   iscritti   nella   previdenza

agricola, la rivalutazione e’ pari al 5 per cento per  i  periodi  di

imposta 2013 e 2014 e al 10 per cento per il periodo di imposta 2015.

L’incremento si applica sull’importo risultante  dalla  rivalutazione

operata ai sensi dell’articolo 3, comma 50, della legge  23  dicembre

1996, n. 662. Ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte

sui redditi dovute per gli anni 2013, 2015 e  2016,  si  tiene  conto

delle disposizioni di cui al presente comma.».

(Omissis).

 

CAPO III
DISPOSIZIONI URGENTI PER LE IMPRESE

ART. 18

   (Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi)

 

1.  Ai  soggetti  titolari  di  reddito  d’impresa  che  effettuano

investimenti in beni strumentali nuovi compresi  nella  divisione  28

della  tabella  ATECO,  di  cui  al   provvedimento   del   Direttore

dell’Agenzia  delle  entrate  16  novembre  2007,  pubblicato   nella

Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, destinati a strutture

produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dalla data

di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30  giugno  2015,

e’ attribuito un credito d’imposta nella  misura  del  15  per  cento

delle  spese  sostenute  in  eccedenza  rispetto  alla  media   degli

investimenti in beni  strumentali  compresi  nella  suddetta  tabella

realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facolta’  di

escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento e’

stato maggiore.

2. Il credito d’imposta si applica anche alle imprese in  attivita’

alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,  anche  se

con  un’attivita’  d’impresa  inferiore  ai  cinque  anni.  Per  tali

soggetti la  media  degli  investimenti  in  beni  strumentali  nuovi

compresi nella divisione 28 della tabella  ATECO  da  considerare  e’

quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d’imposta

precedenti a quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente  decreto-legge  o  a  quello  successivo,  con  facolta’  di

escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento e’

stato maggiore. Per le imprese costituite successivamente  alla  data

di entrata in vigore del presente decreto-legge il credito  d’imposta

si applica con riguardo  al  valore  complessivo  degli  investimenti

realizzati in ciascun periodo d’imposta.

3. Il credito d’imposta non spetta per gli investimenti di  importo

unitario inferiore a 10.000 euro.

4. Il credito d’imposta va  ripartito  nonche’  utilizzato  in  tre

quote annuali di pari importo  e  indicato  nella  dichiarazione  dei

redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e

nelle  dichiarazioni  dei  redditi  relative  ai  periodi   d’imposta

successivi nei quali il credito e’ utilizzato. Esso non concorre alla

formazione  del  reddito  ne’  della  base  imponibile   dell’imposta

regionale sulle  attivita’  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del

rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5,  del  testo  unico

delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni.  Il

credito d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione  ai

sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

e successive modificazioni, e non e’ soggetto al  limite  di  cui  al

comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre  2007,  n.  244.  La

prima quota annuale e’ utilizzabile a decorrere dal  1°  gennaio  del

secondo periodo di imposta  successivo  a  quello  in  cui  e’  stato

effettuato l’investimento. I  fondi  occorrenti  per  la  regolazione

contabile  delle  compensazioni  esercitate  ai  sensi  del   periodo

precedente sono stanziati su apposito capitolo di spesa  nello  stato

di previsione del Ministero dell’economia e  delle  finanze,  per  il

successivo trasferimento sulla contabilita’ speciale n. 1778 “Agenzia

delle Entrate – Fondi di bilancio.

5. I soggetti  titolari  di  attivita’  industriali  a  rischio  di

incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17

agosto 1999, n. 334,  come  modificato  dal  decreto  legislativo  21

settembre 2005, n. 238, possono usufruire del credito d’imposta  solo

se e’ documentato l’adempimento degli obblighi e  delle  prescrizioni

di cui al citato decreto.

6. Il credito d’imposta e’ revocato:

a) se l’imprenditore cede a terzi o destina i  beni  oggetto  degli

investimenti a finalita’ estranee all’esercizio di impresa prima  del

secondo periodo di imposta successivo all’acquisto;

b) se i beni oggetto degli investimenti  sono  trasferiti,  entro  il

termine  di  cui  all’articolo  43,  comma  1,  del  decreto   del

Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   in

strutture produttive  situate  al  di  fuori  dello  Stato,  anche

appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevolazione.

7. Il credito d’imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma

6 e’ versato entro il termine per il versamento a saldo  dell’imposta

sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si  verificano  le

ipotesi ivi indicate.

8.  Qualora,  a  seguito  dei  controlli,  si  accerti   l’indebita

fruizione, anche parziale,  del  credito  d’imposta  per  il  mancato

rispetto delle  condizioni  richieste  dalla  norma  ovvero  a  causa

dell’inammissibilita’  dei  costi  sulla  base  dei  quali  e’  stato

determinato l’importo fruito, l’Agenzia  delle  entrate  provvede  al

recupero del relativo importo, maggiorato  di  interessi  e  sanzioni

secondo legge.

9. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  valutati  in  204

milioni di euro per il 2016, 408 milioni di curo per gli anni 2017  e

2018, e 204 milioni di euro per l’anno  2019,  si  provvede  mediante

corrispondente riduzione della  quota  nazionale  del  Fondo  per  lo

sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all’articolo

1,  comma  6,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147.  Ai  sensi

dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  il

Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli

oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in

procinto di verificarsi  scostamenti  rispetto  alle  previsioni,  il

Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede

alla riduzione della  dotazione  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la

coesione in modo da garantire la compensazione  degli  effetti  dello

scostamento finanziario riscontrato, su  tutti  i  saldi  di  finanza

pubblica e, conseguentemente, il CIPE provvede alla  riprogrammazione

degli interventi finanziati a valere sul Fondo. Il Ministro

dell’economia e delle finanze riferisce alle  Camere  con  apposita

relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle

misure di cui al precedente periodo.

ART. 19

      (Modifiche alla disciplina ACE- aiuto crescita economica)

 

1. All’articolo 1  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: “2-bis. Per le societa’

le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati di  Stati  membri

della UE o aderenti allo Spazio economico europeo, per il periodo  di

imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi,  la

variazione  in  aumento  del  capitale  proprio  rispetto  a   quello

esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a  quelli  in

corso nei suddetti periodi  d’imposta  e’  incrementata  del  40  per

cento. Per i periodi d’imposta successivi la  variazione  in  aumento

del capitale proprio e’ determinata senza tenere conto  del  suddetto

incremento.”;

b) al comma 4, dopo le parole: “periodi d’imposta successivi”  sono

aggiunte, in fine, le seguenti: “ovvero si puo’ fruire di un  credito

d’imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui  agli

articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.  Il

credito d’imposta e’ utilizzato in diminuzione dell’imposta regionale

sulle attivita’ produttive, e va ripartito in cinque quote annuali di

pari importo.”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano alle

societa’ la cui ammissione alla  quotazione  avviene  dalla  data  di

entrata in vigore  del  presente  decreto  e  sono  subordinate  alla

preventiva  autorizzazione  della  Commissione   europea   ai   sensi

dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione  europea

richiesta  a  cura  del  Ministero  dello  sviluppo   economico.   La

disposizione di cui al comma 1, lettera b), ha  effetto  a  decorrere

dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,3  milioni

di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro

nel 2017, 112,3 milioni di curo nel 2018, 140,7 milioni di  euro  nel

2019, 146,4 milioni di euro nel  2020  e  148,3  milioni  di  euro  a

decorrere dal 2021, si provvede come segue:

a) mediante riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo

e la coesione, programmazione 2014-2020, di  cui  all’articolo  1,

comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  per  l’importo  di

27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3

milioni di euro nel 2017 e 112,3 milioni di euro nel 2018;

b) mediante aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2019, disposto  con

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei  Monopoli

da adottare entro il  30  novembre  2018,  dell’aliquota  dell’accisa

sulla benzina e  sulla  benzina  con  piombo,  nonche’  dell’aliquota

dell’accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all’allegato  I

del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte

sulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali   e

amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,

e successive modificazioni, in misura tale  da  determinare  maggiori

entrate nette non inferiori a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4

milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro  a  decorrere  dal

2021; il provvedimento e’ efficace dalla data  di  pubblicazione  sul

sito internet dell’Agenzia.

(Omissis).

 

ART. 21

    (Misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie)

  1. Al comma 1, dell’articolo 1, del decreto legislativo  1°  aprile

1996, n. 239, dopo le parole: “sistemi multilaterali di  negoziazione

emessi da societa’ diverse dalle prime,” sono aggiunte  le  seguenti:

“o,  qualora  tali  obbligazioni  e  titoli   similari   e   cambiali

finanziarie non siano negoziate, detenuti da uno o  piu’  investitori

qualificati ai sensi dell’articolo 100  del  decreto  legislativo  24

febbraio 1998, n. 58”;

2. Il comma 9-bis dell’articolo 32  del  decreto  legge  22  giugno

2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto

2012, n. 134, e’ sostituito dal seguente:

“9-bis. La ritenuta di cui all’articolo 26, comma  1,  del  decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  non  si

applica agli interessi e altri proventi delle obbligazioni  e  titoli

similari e delle cambiali  finanziarie  corrisposti  a  organismi  di

investimento collettivo del risparmio, istituiti in Italia o in uno

Stato membro dell’Unione europea,  il  cui  patrimonio  sia  investito  in  misura superiore al 50 per cento  in  tali  titoli  e  le  cui  quote  siano

detenute  esclusivamente  da   investitori   qualificati   ai   sensi

dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La

composizione del  patrimonio  e  la  tipologia  di  investitori  deve

risultare dal regolamento dell’organismo. La medesima ritenuta non si

applica agli interessi e altri proventi corrisposti a societa’ per la

cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30  aprile  1999,  n.

130, emittenti titoli detenuti dai predetti investitori qualificati e

il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50  per  cento

in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie.”.

ART. 22

             (Misure a fcrvore del credito alle imprese)

 

1. Dopo il comma 5 dell’articolo  26  del  decreto  del  Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e’ aggiunto il seguente:

“5-bis. La ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi

e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e  lungo  termine

alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli  Stati  membri

dell’Unione  europea,   imprese   di   assicurazione   costituite   e

autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell’Unione

europea o organismi di investimento collettivo del risparmio che  non

fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorche’ privi di soggettivita’

tributaria, costituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli

Stati aderenti all’Accordo sullo  spazio  economico  europeo  inclusi

nella lista di cui al decreto  del  Ministro  dell’economia  e  delle

finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico  delle

imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

601, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell’articolo 15, dopo le parole: “le cessioni di

credito stipulate in relazione a tali finanziamenti,”  sono  inserite

le seguenti: “nonche’ alle successive cessioni dei relativi contratti

o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi”;

b) dopo l’articolo 17 e’ inserito il seguente:

 

“ART. 17-bis

 

(Altre operazioni ammesse a fruire dell’agevolazione).

 

1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano  altresi’

alle operazioni di  finanziamento  la  cui  durata  contrattuale  sia

stabilita in piu’ di diciotto mesi poste in essere dalle societa’  di

cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n.  130,  nonche’

da imprese di assicurazione costituite  e  autorizzate  ai  sensi  di

normative emanate da Stati membri dell’Unione europea o organismi  di

investimento collettivo del risparmio costituiti negli  Stati  membri

dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo  sullo  spazio

economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del  Ministro

dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo  168-bis

del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”.

(Omissis).

 

 

6. Alla legge del  30  aprile  1999,  n.  130,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, dopo il  comma  1-bis,  e’

inserito il seguente:

“1-ter. Le societa’ di  cartolarizzazione  di  cui  all’articolo  3

possono concedere finanziamenti nei  confronti  di  soggetti  diversi

dalle  persone  fisiche   e   dalle   microimprese,   come   definite

dall’articolo 2,  paragrafo  1,  dell’allegato  alla  raccomandazione

2003/361/CE  della  Commissione  europea,  del  6  maggio  2003,  nel

rispetto delle seguenti condizioni:

a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca  o

da  un  intermediario   finanziario   iscritto   nell’albo   di   cui

all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e

successive modificazioni, i quali possono svolgere altresi’ i compiti

indicati all’articolo 2, comma 3, lettera c);

b) i titoli emessi  dalle  stesse  per  finanziare  l’erogazione  dei

finanziamenti siano  destinati  ad  investitori  qualificati  come

definiti ai sensi dell’articolo 100  del  decreto  legislativo  24

febbraio 1998, n. 58;

c) la banca o l’intermediario finanziario di cui  alla  lettera  a)

trattenga un significativo interesse economico  nell’operazione,  nel

rispetto delle modalita’ stabilite dalle disposizioni  di  attuazione

della Banca d’Italia.”;

b) all’articolo 3, comma 2, dopo le parole: “I crediti  relativi  a

ciascuna  operazione”  sono  inserite   le   seguenti:   “(per   tali

intendendosi sia i crediti vantati nei confronti del debitore  o  dei

debitori ceduti, sia ogni altro credito maturato  dalla  societa’  di

cui al comma 1 nel contesto dell’operazione), i relativi incassi e le

attivita’ finanziarie acquistate con i medesimi”;

c) all’articolo 3, il comma 2-bis e’ sostituito dal seguente:

“2-bis. Non sono ammesse azioni da parte  di  soggetti  diversi  da

quelli di cui al comma 2 sui conti delle societa’ di cui al  comma  1

aperti presso la banca depositaria ovvero presso i  soggetti  di  cui

all’articolo 2, comma 3, lettera  c),  dove  vengono  accreditate  le

somme corrisposte dai debitori ceduti nonche’ ogni altra somma pagata

o comunque di spettanza della  societa’  ai  sensi  delle  operazioni

accessorie   condotte   nell’ambito   di   ciascuna   operazione   di

cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti  dell’operazione.

Tali somme possono essere utilizzate dalle societa’ di cui al comma 1

esclusivamente  per  il  soddisfacimento  di’  crediti  vantati   dai

soggetti di cui al comma 2 e dalle controparti dei contratti derivati

con finalita’ di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli

ceduti, nonche’ per il pagamento degli altri  costi  dell’operazione.

In caso di avvio nei confronti del depositario di procedimenti di cui

al  titolo  IV  del  testo  unico  bancario,  nonche’  di   procedure

concorsuali, le somme accreditate su tali conti e quelle affluite  in

corso di procedura non sono soggette a sospensione  dei  pagamenti  e

vengono immediatamente e integralmente restituite alla societa’ senza

la necessita’ di deposito di domanda di ammissione al  passivo  o  di

rivendica e al di fuori dei piani di riparto  o  di  restituzione  di

somme.”;

d) all’articolo 3, il comma 2-ter e’ sostituito dal seguente:

“2-ter. Sui  conti  correnti  dove  vengono  accreditate  le  somme

incassate per conto delle societa’ di cui al comma 1 corrisposte  dai

debitori ceduti – aperti dai soggetti  che  svolgono  nell’ambito  di

operazioni di cartolarizzazione dei  crediti,  anche  su  delega  dei

soggetti  di  cui  all’articolo  2,  comma  6,  i  servizi   indicati

nell’articolo 2, comma 3, lettera c),  non  sono  ammesse  azioni  da

parte dei creditori di tali soggetti se  non  per  l’eccedenza  delle

somme incassate e dovute alle societa’ di cui al comma 1. In caso  di

avvio nei confronti di tali soggetti di procedimenti concorsuali,  le

somme accreditate su  tali  conti  e  quelle  affluite  in  corso  di

procedura, per un importo pari alle somme  incassate  e  dovute  alle

societa’ di cui al comma 1, vengono  immediatamente  e  integralmente

restituite alle societa’ di cui al comma 1  senza  la  necessita’  di

deposito di domanda di ammissione al passivo o di rivendica e  al  di

fuori dei piani riparto o di restituzione di somme.”;

e) all’articolo 5,  comma  2-bis,  le  parole:  “comma  1-bis,”  sono

soppresse;

f) all’articolo 7, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:

“2-quater. La presente legge si applica altresi’ alle operazioni di

cartolarizzazione di crediti sorti dalla concessione di  uno  o  piu’

finanziamenti da parte della societa’ emittente i titoli. Nel caso di

operazioni  realizzate  mediante  concessione  di  finanziamenti,   i

richiami al cedente e  al  cessionario  devono  intendersi  riferiti,

rispettivamente, al soggetto finanziato e al soggetto finanziatore  e

i richiami ai debitori  ceduti  si  intendono  riferiti  ai  soggetti

finanziati. A tali operazioni si applicano, in quanto compatibili, le

disposizioni dell’articolo 1, 2, 3, 5, 6 e 7.

2-quinquies. Dalla data certa dell’avvenuta  erogazione,  anche  in

parte,   del    finanziamento    relativo    alle    operazioni    di

cartolarizzazione di cui al comma 2-quater, sui crediti sorti e sulle

somme corrisposte dai debitori sono ammesse azioni soltanto a  tutela

dei diritti di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera b).

2-sexies. Nelle operazioni di cui al comma 2-quater i titoli emessi

dalle  societa’  per  finanziare  l’erogazione  dei  fmanziamenti   o

l’acquisto dei crediti sono destinati ad investitori  qualificati  ai

sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n

58.

2-septies. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 6,  in  aggiunta

agli altri obblighi previsti  dalla  presente  legge,  verificano  la

correttezza delle operazioni poste in essere ai sensi  del  comma  2-

quater e la conformita’ delle stesse alla normativa applicabile.”.

(Omissis).