27 Giugno, 2014

Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, in G.U. n. 144 del 24.6.2014

 

(Omissis).

 

TITOLO IV

MISURE PER LO SNELLIMENTO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO E L’ATTUAZIONE
DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

 

(Omissis).

 

CAPO II
DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L’EFFETTIVITA’ DEL PROCESSO TELEMATICO

 

(Omissis).

 

Art. 49

(Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario

e di notificazione dell’invito al pagamento del contributo unificato)

 

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono  apportate

le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16, comma 1-bis, ultimo periodo,  dopo  le  parole:

“atto difensivo” sono aggiunte le seguenti: «; nei  procedimenti  nei

quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo  indirizzo

di posta di posta elettronica certificata non  risulta  dai  pubblici

elenchi la stessa puo’ indicare l’indirizzo di posta  al  quale  vuol

ricevere le comunicazioni.»;

b) all’articolo 17, dopo il  comma  3,  e’  inserito  il  seguente:

«3-bis. In  caso  di  mancata  indicazione  dell’indirizzo  di  posta

elettronica certificata ovvero di mancata consegna del  messaggio  di

posta elettronica certificata per cause imputabili  al  destinatario,

le comunicazioni sono eseguite esclusivamente  mediante  deposito  in

segreteria della Commissione tributaria».

2. All’articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica  30

maggio 2002, n. 115, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:

« 2. Salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 367, della  legge

24 dicembre 2007, n. 244, l’invito e’ notificato, a cura dell’ufficio

e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o,

nel caso di mancata  elezione  di  domicilio,  e’  depositato  presso

l’ufficio.».

 

(Omissis).

 

 Art. 54

                          Entrata in vigore

 

 

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione

in legge.

(Omesso l’allegato).