Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, in G.U. n. 144 del 24.6.2014
(Omissis).
TITOLO IV
MISURE PER LO SNELLIMENTO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO E L’ATTUAZIONE
DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO
(Omissis).
CAPO II
DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L’EFFETTIVITA’ DEL PROCESSO TELEMATICO
(Omissis).
Art. 49
(Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario
e di notificazione dell’invito al pagamento del contributo unificato)
1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 16, comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le parole:
“atto difensivo” sono aggiunte le seguenti: «; nei procedimenti nei
quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo
di posta di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici
elenchi la stessa puo’ indicare l’indirizzo di posta al quale vuol
ricevere le comunicazioni.»;
b) all’articolo 17, dopo il comma 3, e’ inserito il seguente:
«3-bis. In caso di mancata indicazione dell’indirizzo di posta
elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di
posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario,
le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in
segreteria della Commissione tributaria».
2. All’articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
« 2. Salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 367, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, l’invito e’ notificato, a cura dell’ufficio
e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o,
nel caso di mancata elezione di domicilio, e’ depositato presso
l’ufficio.».
(Omissis).
Art. 54
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
(Omesso l’allegato).