29 Giugno, 2014

Legge 23 giugno 2014, n. 89, in G.U. n. 143 del 23.6.2014


 

 Art. 1

 

1. Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante  misure  urgenti

per la competitivita’ e la giustizia sociale, e’ convertito in  legge

con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2  della  legge  31

dicembre 2009, n. 196,  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche,

il Governo e’ delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2015, uno  o

piu’ decreti legislativi per il  completamento  della  riforma  della

struttura del bilancio dello  Stato  con  particolare  riguardo  alla

riorganizzazione dei programmi di  spesa  e  delle  missioni  e  alla

programmazione delle risorse, assicurandone  una  maggiore  certezza,

trasparenza e flessibilita’, nel  rispetto  dei  principi  e  criteri

direttivi di cui all’articolo 40, comma 2, della citata legge n.  196

del 2009.

3. Gli schemi dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  2  sono

trasmessi alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica

affinche’ su  di  essi  sia  espresso  il  parere  delle  Commissioni

parlamentari competenti per  materia,  limitatamente  agli  stati  di

previsione di rispettivo interesse, e per i profili finanziari, entro

sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine,  i  decreti

possono essere comunque adottati. Il  Governo,  qualora  non  intenda

conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi  alle  Camere

con le proprie osservazioni e con  eventuali  modificazioni  e  rende

comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni  dalla

data della nuova trasmissione,  i  decreti  possono  essere  comunque

adottati in via definitiva dal Governo.

4. Entro due anni dalla data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti

legislativi di cui al comma 2, possono essere  adottate  disposizioni

correttive  e  integrative  dei  medesimi  decreti  legislativi,  nel

rispetto dei principi e criteri direttivi e con le  stesse  modalita’

previsti dai commi 2 e 3.

5. Ai fini del  riordino  della  disciplina  per  la  gestione  del

bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del  bilancio

di  cassa,  ferma  rimanendo  la  redazione  anche  in   termini   di

competenza, il Governo e’ delegato ad adottare, entro il 31  dicembre

2015, un decreto legislativo nel  rispetto  dei  principi  e  criteri

direttivi di cui all’articolo 42, comma 1, della citata legge n.  196

del 2009.

6. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 5 e’ trasmesso

alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche’ su di

esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti

entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso  tale  termine,  il

decreto  puo’  essere  comunque  adottato.  Qualora  il  termine  per

l’espressione del parere scada nei trenta  giorni  che  precedono  la

scadenza  del  termine  finale  per  l’esercizio   della   delega   o

successivamente, quest’ultimo e’  prorogato  di  novanta  giorni.  Il

Governo, qualora non  intenda  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,

ritrasmette i testi alle Camere con le  proprie  osservazioni  e  con

eventuali modificazioni e  rende  comunicazioni  davanti  a  ciascuna

Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il

decreto puo’ essere comunque adottato in via definitiva dal Governo.

7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  del  decreto

legislativo di cui al comma 5, possono essere  adottate  disposizioni

integrative  e  correttive  del  medesimo  decreto  legislativo,  nel

rispetto dei principi e criteri direttivi e con le medesime modalita’

previsti dai commi 5 e 6.

8. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro il 31  dicembre  2016,

un decreto legislativo recante un testo unico delle  disposizioni  in

materia di contabilita’ di Stato nonche’ in materia di tesoreria, nel

rispetto dei principi e criteri direttivi  di  cui  all’articolo  50,

comma 2, della citata legge n. 196 del 2009.

9. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 8 e’ trasmesso

alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche’  su  di

esso  siano  espressi,  entro   sessanta   giorni   dalla   data   di

trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per

i profili finanziari. Decorso tale termine, il  decreto  e’  adottato

anche in  mancanza  dei  pareri.  Il  Governo,  qualora  non  intenda

conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle  Camere

con le proprie osservazioni e con  eventuali  modificazioni  e  rende

comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni  dalla

data della  nuova  trasmissione,  il  decreto  puo’  comunque  essere

adottato in via definitiva dal Governo.

10. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore  del  decreto

di cui al comma 8, il Governo puo’ adottare, attraverso le  procedure

di cui ai commi 8 e 9 e sulla base dei principi e  criteri  direttivi

di cui al comma 8, disposizioni integrative e correttive del  decreto

medesimo.

11. All’articolo 16 della legge 11 marzo 2014, n. 23, il comma 1 e’

sostituito dai seguenti:

«1. Dall’attuazione della delega di cui all’articolo 1  non  devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,  ne’

un  aumento  della  pressione  fiscale  complessiva  a   carico   dei

contribuenti. In  considerazione  della  complessita’  della  materia

trattata e dell’impossibilita’ di procedere alla determinazione degli

eventuali  effetti  finanziari,  per  ciascuno  schema   di   decreto

legislativo la relazione tecnica di  cui  all’articolo  1,  comma  6,

evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o

piu’ decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che  non

trovino compensazione  nel  proprio  ambito,  si  provvede  ai  sensi

dell’articolo 17, comma  2,  della  legge  n.  196  del  2009  ovvero

mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai  decreti

legislativi adottati ai sensi della presente legge, presentati  prima

o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A

tal fine le  maggiori  entrate  confluiscono  in  un  apposito  fondo

istituito nello stato di previsione  del  Ministero  dell’economia  e

delle finanze.

1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 che recano  maggiori

oneri entrano in vigore contestualmente o  successivamente  a  quelli

che recano la necessaria copertura finanziaria».

12. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(Si omette la pubblicazione delle modificazioni di cui all’allegato in quanto sono state evidenziate mediante il carattere corsivo nel testo coordinato sotto riportato. Il testo del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, è stato pubblicato nel fascicolo n. 8/2014, 607).

 

 

 

 

Testo del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, coordinato con la legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89, recante: «Misure urgenti per la competitivita’ e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche’ per l’adozione di un testo unico in materia di contabilita’ di Stato e di tesoreria.».

(Testo coordinato a cura del Min. grazia e giustizia in G.U. n. 143 del 23.6.2014)


TITOLO I

RIDUZIONI DI IMPOSTE E NORME FISCALI

CAPO I

RILANCIO DELL’ECONOMIA ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE

 

Art. 1

 Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati

 

1. In attesa dell’intervento normativo strutturale da  attuare  con

la legge  di  stabilita’  per  l’anno  2015,    nel  quale  saranno

prioritariamente  previsti   interventi   di   natura   fiscale   che

privilegino, con misure appropriate, il  carico  di  famiglia  e,  in

particolare, le famiglie monoreddito con almeno due o  piu’  figli  a

carico,  e mediante l’utilizzo della dotazione  del  fondo  di  cui

all’articolo 50, comma  6,  al  fine  di  ridurre  nell’immediato  la

pressione fiscale e contributiva sul lavoro e  nella  prospettiva  di

una complessiva revisione del  prelievo  finalizzata  alla  riduzione

strutturale  del  cuneo  fiscale,  finanziata  con  una  riduzione  e

riqualificazione  strutturale  e  selettiva  della  spesa   pubblica,

all’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,

dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

«1-bis. Qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli

articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma  2,  lettera

a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e  l),  sia

di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del

comma 1, e’ riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione

del reddito, di importo pari:

1) a 640 euro, se il reddito complessivo non e’ superiore a  24.000

euro;

2) a 640 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 24.000 euro

ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la  parte  corrispondente

al rapporto tra l’importo  di  26.000  euro,  diminuito  del  reddito

complessivo, e l’importo di 2.000 euro.».

2. Il credito di cui al comma precedente e’ rapportato  al  periodo

di lavoro nell’anno.

3. Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano  per  il  solo

periodo d’imposta 2014.

4. Per l’anno 2014, i sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e

29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.

600,  riconoscono  il  credito  eventualmente  spettante   ai   sensi

dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,

come  modificato  dal   presente   decreto,   ripartendolo   fra   le

retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata  in  vigore

del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga  utile. 

Il  credito  di  cui  al  primo  periodo  e’  riconosciuto,  in   via

automatica, dai sostituti d’imposta.

5. Il credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del testo  unico

delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e’ attribuito  sugli  emolumenti

corrisposti in ciascun  periodo  di  paga  rapportandolo  al  periodo

stesso.  Le somme erogate ai sensi del comma 1 sono recuperate  dal

sostituto d’imposta mediante l’istituto della  compensazione  di  cui

all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241.  Gli

enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare  le

somme erogate ai sensi del  comma  1  anche  mediante  riduzione  dei

versamenti  delle  ritenute  e,  per   l’eventuale   eccedenza,   dei

contributi previdenziali. In quest’ultimo caso  l’INPS  e  gli  altri

enti  gestori  di  forme  di  previdenza   obbligatorie   interessati

recuperano i  contributi  non  versati  alle  gestioni  previdenziali

rivalendosi sulle ritenute da  versare  mensilmente  all’Erario.  Con

riferimento   alla   riduzione   dei   versamenti   dei    contributi

previdenziali conseguente all’applicazione  di  quanto  previsto  dal

presente comma, restano in ogni caso ferme  le  aliquote  di  computo

delle prestazioni.  L’importo del credito riconosciuto e’  indicato

nella  certificazione  unica  dei  redditi  di  lavoro  dipendente  e

assimilati (CUD).

6. (Soppresso).

7. In relazione alla effettiva modalita’ di fruizione  del  credito

di cui ai precedenti commi, il Ministro dell’economia e delle finanze

e’ autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  necessarie

variazioni di bilancio compensative, anche tra l’entrata e la  spesa,

al fine di consentirne la corretta rappresentazione contabile.

 Art. 2

                   Disposizioni in materia di IRAP

 

1. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello  in  corso

al 31 dicembre 2013, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16, comma 1, le  parole  «l’aliquota  del  3,9  per

cento» sono sostituite  dalle  seguenti:  «l’aliquota  del  3,50  per

cento»;

b)  all’articolo  16,  comma  1-bis,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

1) alla lettera a), le parole «l’aliquota del 4,20 per cento»  sono

sostituite dalle seguenti: «l’aliquota del 3,80 per cento»;

2) alla lettera b), le parole «l’aliquota del 4,65 per cento»  sono

sostituite dalle seguenti: «l’aliquota del 4,20 per cento»;

3) alla lettera c), le parole «l’aliquota del 5,90 per cento»  sono

sostituite dalle seguenti: «l’aliquota del 5,30 per cento»;

c) all’articolo 45, comma 1, le parole «nella misura  dell’1,9  per

cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella  misura  del  1,70  per

cento».

2. Ai fini della determinazione dell’acconto relativo al periodo di

imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013  secondo  il

criterio previsionale, di cui all’articolo  4  del  decreto  legge  2

marzo 1989, n. 69,  convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  27

aprile 1989, n. 154, in luogo delle aliquote di cui alle lettere  a),

b), e c) del comma 1 applicabili al periodo di imposta  successivo  a

quello in corso al 31 dicembre 2013, si tiene conto, rispettivamente,

delle aliquote del 3,75; 4,00; 4,50; 5,70 e 1,80 per cento.

3. All’articolo 16, comma 3, del decreto  legislativo  15  dicembre

1997, n. 446, le parole «fino ad un massimo di un punto  percentuale»

sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un  massimo  di  0,92  punti

percentuali».

4. Le aliquote dell’imposta regionale  sulle  attivita’  produttive

vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,  qualora

variate ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del  decreto  legislativo

15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo  5,  comma  1,  del  decreto

legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono  rideterminate  applicando  le

variazioni adottate alle aliquote previste dal comma 1  del  presente

articolo.

CAPO II

TRATTAMENTO FISCALE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA E ALTRE
DISPOSIZIONI FISCALI

Art. 3

      Disposizioni in materia di redditi di natura finanziaria

 

1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli  interessi,  premi  e

ogni altro provento di cui all’articolo  44  del  testo  unico  delle

imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui  redditi  diversi  di  cui

all’articolo 67, comma 1,  lettere  da  c-bis)  a  c-quinquies),  del

medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella  misura

del 26 per cento.

2. La  disposizione  di  cui  al  comma  1  non  si  applica  sugli

interessi, premi e ogni altro provento di  cui  all’articolo  44  del

testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  sui  redditi

diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo

testo unico, relativi a:

a) obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31  del  decreto

del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601  ed

equiparati;

b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista  di  cui  al

decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma  1,  del  testo

unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali  dei

suddetti Stati;

c)  titoli  di  risparmio  per  l’economia   meridionale   di   cui

all’articolo 8, comma 4, del decreto legge 13  maggio  2011,  n.  70,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica  altresi’  agli

interessi di cui al comma 8-bis dell’articolo 26-quater  del  decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili

di cui all’articolo 27, comma 3, secondo periodo, e comma 3-ter,  del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e

al risultato netto maturato delle forme di  previdenza  complementare

di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

4. All’articolo 27,  comma  3,  ultimo  periodo,  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «di

un  quarto»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «degli   undici

ventiseiesimi».

5. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono  apportate

le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 5, comma 2,  l’ultimo  periodo  e’  sostituito  dal

seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti

dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui  all’articolo  31  del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601  ed

equiparati e dalle obbligazioni  emesse  dagli  Stati  inclusi  nella

lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma

1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986, e obbligazioni emesse da

enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura  del

48,08 per cento dell’ammontare realizzato.»;

b) all’articolo 6, comma 1,  l’ultimo  periodo  e’  sostituito  dal

seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti

dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui  all’articolo  31  del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601  ed

equiparati e dalle obbligazioni  emesse  dagli  Stati  inclusi  nella

lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma

1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986, e obbligazioni emesse da

enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura  del

48,08 per cento dell’ammontare realizzato.»;

c) all’articolo 7, comma 4,  l’ultimo  periodo  e’  sostituito  dal

seguente: «Ai fini del presente  comma,  i  redditi  derivanti  dalle

obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’articolo 31 del  decreto

del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601  ed

equiparati e dalle obbligazioni  emesse  dagli  Stati  inclusi  nella

lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma

1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  obbligazioni

emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono  computati  nella

misura del 48,08 per cento del loro ammontare.».

6. La misura dell’aliquota di  cui  al  comma  1  si  applica  agli

interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui  all’articolo  44

del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del

Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  divenuti

esigibili e ai redditi diversi  di  cui  all’articolo  67,  comma  1,

lettere da c-bis) a c-quinquies), del predetto testo unico realizzati

a decorrere dal 1 luglio 2014.

7. La misura dell’aliquota di cui al comma 1 si applica:

a) ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati,  percepiti  dalla

data indicata al comma 6;

b) agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti

e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da  certificati,

nonche’ da obbligazioni, titoli similari e  cambiali  finanziarie  di

cui all’articolo 26 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 600, maturati a decorrere dalla suddetta data.

8. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui  all’articolo  2,

comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.  239,  la  misura

dell’aliquota di cui al comma 1 si applica agli interessi, ai premi e

ad ogni altro provento di cui all’articolo 44 del testo  unico  delle

imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  maturati  a  decorrere  dal  1º

luglio 2014.

9. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma  8,

per gli interessi e altri proventi soggetti  all’imposta  sostitutiva

di  cui  al  decreto  legislativo  1°  aprile  1996,  n.   239,   gli

intermediari di cui all’articolo 2, comma  2,  del  medesimo  decreto

provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico di  cui

all’articolo 3 del citato decreto alla data del 30 giugno  2014,  per

le obbligazioni e titoli similari senza cedola o  con  cedola  avente

scadenza non inferiore a un anno  dalla  data  del  30  giugno  2014,

ovvero in occasione della scadenza della cedola o  della  cessione  o

rimborso del titolo, per le obbligazioni e  titoli  similari  diversi

dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto

del valore del cambio alla data del 30 giugno 2014.

10.  La  misura  dell’aliquota  di  cui  al  comma  1  si  applica,

relativamente ai redditi di cui all’articolo  44,  comma  1,  lettera

g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e  agli

interessi e  ad  altri  proventi  delle  obbligazioni  e  dei  titoli

similari di cui al decreto legislativo 1 aprile  1996,  n.  239,  dal

giorno successivo alla data  di  scadenza  del  contratto  di  pronti

contro termine stipulato anteriormente al 1º  luglio  2014  e  avente

durata non superiore a 12 mesi.

11. Per  i  redditi  di  cui  all’articolo  44,  comma  1,  lettere

g-quater) e g-quinquies), del testo unico delle imposte sui  redditi,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,

n. 917, derivanti da contratti sottoscritti fino al 30  giugno  2014,

la misura dell’aliquota di cui al comma 1 si applica sulla parte  dei

suddetti redditi maturati a decorrere dal 1 luglio 2014.

12. Per i proventi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del

testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i redditi

diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo

decreto derivanti dalla partecipazione ad organismi  di  investimento

collettivo del risparmio, la misura dell’aliquota di cui al comma  1,

si applica sui proventi realizzati a decorrere dal 1 luglio 2014,  in

sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o  azioni.  Sui

proventi realizzati a decorrere dal 1 luglio  2014  e  riferibili  ad

importi maturati al 30 giugno 2014 si applica  l’aliquota  in  vigore

fino al 30 giugno 2014.

13. Le  minusvalenze,  perdite  e  differenziali  negativi  di  cui

all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a  c-quater),  del  testo

unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portati in  deduzione

dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di  cui  all’articolo

67, comma 1, lettere da  c-bis)  a  c-quinquies),  del  citato  testo

unico, realizzati successivamente alla data del 30 giugno  2014,  con

le seguenti modalita’:

a) per una quota pari al 48,08 per cento, se sono  realizzati  fino

alla data del 31 dicembre 2011;

b) per una quota pari al 76,92 per cento, se sono realizzati dal 1º

gennaio 2012 al 30 giugno 2014. Restano fermi i limiti  temporali  di

deduzione previsti dagli articoli 68, comma  5,  del  medesimo  testo

unico e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

14. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui  all’articolo

7 del decreto  legislativo  21  novembre  1997,  n.  461,  la  misura

dell’aliquota di cui al comma 1 si applica sui risultati  maturati  a

decorrere dal 1 luglio 2014. Dai risultati  di  gestione  maturati  a

decorrere dal 1 luglio 2014 sono portati  in  deduzione  i  risultati

negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre  2011  e  non

compensati alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al  48,08

per cento del loro ammontare, e quelli rilevati nel periodo  compreso

tra il 1º gennaio 2012 e il 30 giugno 2014, non compensati alla  data

del 30 giugno 2014, per una quota pari al 76,92 per  cento  del  loro

ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati

negativi di gestione previsti dall’articolo 7, comma 10, del  decreto

legislativo 21 novembre  1997,  n.  461.  L’imposta  sostitutiva  sul

risultato maturato alla data  del  30  giugno  2014  e’  versata  nel

termine ordinario di cui al comma  11  dell’articolo  7  del  decreto

legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

15.  A  decorrere  dal  1   luglio   2014,   agli   effetti   della

determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di  cui  all’articolo

67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico  delle

imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o  valore  di

acquisto, o del valore determinato ai sensi dell’articolo 14, commi 6

e seguenti, del decreto  legislativo  21  novembre  1997,  n.  461  o

dell’articolo 2, commi 29 e seguenti, del  decreto  legge  13  agosto

2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre

2011 n. 148,  puo’  essere  assunto  il  valore  dei  titoli,  quote,

diritti,  valute  estere,  metalli  preziosi  allo  stato  grezzo   o

monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data  del  30

giugno 2014, a condizione che il contribuente:

a) opti per la determinazione, alla stessa data, delle plusvalenze,

delle minusvalenze relative ai predetti titoli, strumenti finanziari,

rapporti e crediti, escluse quelle derivanti dalla partecipazione  ad

organismi  di  investimento   collettivo   del   risparmio   di   cui

all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del citato testo unico;

b) provveda al versamento  dell’imposta  sostitutiva  eventualmente

dovuta nella misura del 20 per cento, secondo i criteri stabiliti nel

comma 16.

16. Nel caso di cui  all’articolo  5  del  decreto  legislativo  21

novembre 1997, n. 461, l’opzione di cui al  comma  15  si  estende  a

tutti i titoli e strumenti  finanziari  detenuti  alla  data  del  30

giugno 2014, tenendo conto delle minusvalenze realizzate e non ancora

compensate a tale data; l’imposta sostitutiva dovuta  e’  corrisposta

entro  il  16  novembre  2014.  L’ammontare  del  versamento   e   le

compensazioni tra minusvalenze e plusvalenze  maturate  entro  il  30

giugno 2014 vanno indicati nella dichiarazione dei  redditi  relativa

al periodo di imposta 2014.  Nel  caso  di  cui  all’articolo  6  del

medesimo decreto legislativo, l’opzione  e’  resa  mediante  apposita

comunicazione all’intermediario entro  il  30  settembre  2014  e  si

estende a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel rapporto di

custodia o amministrazione, posseduti alla data del  30  giugno  2014

nonche’ alla data di esercizio dell’opzione; l’imposta sostitutiva e’

versata dagli intermediari entro il  16  novembre  2014,  ricevendone

provvista dal contribuente.

17. Le  minusvalenze,  perdite  e  differenziali  negativi  di  cui

all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo

unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  derivanti  dall’esercizio

delle opzioni di cui ai commi 15 e 16 sono portati in deduzione dalle

plusvalenze e dagli altri redditi diversi  di  cui  all’articolo  67,

comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del  citato  testo  unico,

realizzati successivamente al 30 giugno 2014, per una quota  pari  al

76,92 per cento del loro ammontare, ovvero  per  una  quota  pari  al

48,08  per  cento  qualora  si  tratti  di  minusvalenze,  perdite  e

differenziali negativi realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011

e non compensate  in  sede  di  applicazione  dell’imposta  dovuta  a

seguito dell’esercizio delle suindicate opzioni.

18. Le disposizioni di cui ai commi da 15 a 17 non si applicano per

i titoli indicati nel comma 2, lettere a) e b).

Art. 4

Disposizioni di coordinamento e  modifiche  alla  legge  27  dicembre

                            2013, n. 147

 

1. Le disposizioni di cui all’articolo 3 hanno effetto a  decorrere

dal 1 luglio 2014. Ai fini dell’applicazione del citato  articolo  3,

rilevano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell’economia

e delle finanze 13 dicembre 2011, emanati ai sensi  dell’articolo  2,

commi 13, lettera b), 23, 26 e 34 del decreto-legge 13  agosto  2011,

n. 138. convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,

n. 148, nonche’ le eventuali integrazioni degli stessi  disposte  con

successivi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze.

2. E’ abrogato il comma 2  dell’articolo  4  del  decreto-legge  28

giugno 1990, n. 167 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4

agosto 1990, n. 227.

3. Sono abrogati gli ultimi due periodi del comma  4  dell’articolo

13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44.

4. All’articolo  26-quinquies  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 5 e’ inserito  il

seguente: «5-bis. La ritenuta di cui al comma 1 non  si  applica  sui

proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o

azioni  comprese  negli  attivi  posti  a  copertura  delle   riserve

matematiche dei rami vita.».

5. All’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.  77,  dopo  il

comma 4 e’ inserito il seguente: «4-bis. La ritenuta di cui ai  commi

1 e  2  non  si  applica  sui  proventi  spettanti  alle  imprese  di

assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti

a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.».

6. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile  1996,

n. 239, la lettera c) e’ sostituita dalla

seguente: «c) enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera  c),  e

quelli di cui all’articolo 74 del medesimo testo unico,  n.  917  del

1986,  esclusi  gli  organismi   di   investimento   collettivo   del

risparmio;».

 6-bis. In attesa  di  armonizzare,  a  decorrere  dal  2015,  la

disciplina di tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti

previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e

al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con quella  relativa

alle  forme  pensionistiche  e  complementari  di  cui   al   decreto

legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a tali enti e’  riconosciuto  un

credito d’imposta pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute

e imposte sostitutive applicate nella misura del  26  per  cento  sui

redditi di natura finanziaria relativi al periodo dal 1 luglio al  31

dicembre 2014, dichiarate e certificate dai soggetti  intermediari  o

dichiarate dagli enti medesimi  e  l’ammontare  di  tali  ritenute  e

imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento. Si tiene

conto dei criteri indicati nell’articolo 3, commi 6  e  seguenti.  Il

credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi per  il

2014, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle  imposte

sui redditi e  del  valore  della  produzione  ai  fini  dell’imposta

regionale sulle attivita’ produttive, non rileva ai fini del rapporto

di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte

sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22

dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta puo’ essere utilizzato  a

decorrere dal 1 gennaio  2015  esclusivamente  in  compensazione,  ai

sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1,

comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e  all’articolo  34

della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

  6-ter. Per l’anno 2014 l’aliquota prevista dall’articolo 17,  comma

1, del decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  e’  elevata

all’11,50 per cento. Una quota  delle  maggiori  entrate  di  cui  al

presente comma, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2015,  confluisce

nel Fondo per interventi strutturali di  politica  economica  di  cui

all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.

7. All’articolo 26, comma 3-bis, del decreto del  Presidente  della

Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  primo  periodo,  le  parole:

«ovvero con la minore aliquota prevista per  i  titoli  di  cui  alle

lettere a) e b) del comma 7  dell’articolo  2  del  decreto-legge  13

agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14

settembre 2011, n. 148» sono sostituite con le seguenti: «ovvero  con

la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di

cui all’articolo 31 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 601 ed  equiparati  e  dalle  obbligazioni  emesse

dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto  emanato  ai  sensi

dell’articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n.  917  del

1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati.».

8. All’articolo 26-quinquies, comma 3, del decreto  del  Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole:  «e  alle

obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto

emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle  imposte

sui redditi approvato con il decreto del Presidente della  Repubblica

22  dicembre  1986,  n.  917»  sono  aggiunte  le  parole:  «e   alle

obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati».

9. All’articolo 10-ter, comma 2-bis, della legge 23 marzo 1983,  n.

77, dopo le parole: «e alle obbligazioni emesse dagli  Stati  inclusi

nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis,

comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato  con  il

decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917»

sono  aggiunte  le  parole:  «e  alle  obbligazioni  emesse  da  enti

territoriali dei suddetti Stati».

10. All’articolo 2, comma 23, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.

138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.

148, dopo le parole: «e alle obbligazioni emesse dagli Stati  inclusi

nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis,

comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato  con  il

decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917»

sono  aggiunte  le  parole:  «e  alle  obbligazioni  emesse  da  enti

territoriali dei suddetti Stati».

11. Il comma 145 dell’articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,

n. 147 e’ sostituito dal seguente:

  «145. Le imposte sostitutive di cui ai commi 142 e 143 sono versate

nel periodo d’imposta successivo a quello in  corso  al  31  dicembre

2013 in tre rate di pari importo, senza pagamento  di  interessi,  di

cui la prima entro il giorno 16 del sesto mese dalla fine del periodo

d’imposta, la seconda entro il giorno 16 del nono mese dalla fine del

periodo d’imposta e la terza entro il giorno 16 del  dodicesimo  mese

dalla fine del periodo d’imposta.  Gli  importi  da  versare  possono

essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.

241.».  

12. Il comma 148 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre  2013,  n.

147 e’ sostituito dal seguente: «148. Ai maggiori valori iscritti nel

bilancio relativo all’esercizio in corso al  31  dicembre  2013,  per

effetto dell’articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2013,

n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  gennaio  2014,

n. 5, si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui  redditi  e

dell’imposta regionale sulle  attivita’  produttive  e  di  eventuali

addizionali, da versarsi in  unica  soluzione  entro  il  termine  di

versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il  periodo

d’imposta in corso al  31  dicembre  2013.  Gli  importi  da  versare

possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo  9  luglio

1997, n. 241. L’imposta e’ pari al 26 per cento del  valore  nominale

delle quote alla suddetta  data,  al  netto  del  valore  fiscalmente

riconosciuto. Il valore fiscale delle quote si considera  riallineato

al maggior valore iscritto in bilancio, fino a concorrenza del valore

nominale, a partire dal periodo  d’imposta  in  corso  alla  data  di

entrata in vigore  della presente disposizione.  Se  il  valore

iscritto in bilancio e’  minore  del  valore  nominale,  quest’ultimo

valore rileva comunque ai fini fiscali a partire dallo stesso periodo

d’imposta.».

12-bis. (Omissis).

  12-ter. All’articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio  1999,  n.

28, dopo  le  parole:  «distribuzione  di  utili»  sono  inserite  le

seguenti: «ai soci cooperatori».

  12-quater. Al comma 688 dell’articolo 1  della  legge  27  dicembre

2013, n. 147, gli ultimi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «A

decorrere  dall’anno   2015,   i   comuni   assicurano   la   massima

semplificazione   degli   adempimenti   dei   contribuenti   rendendo

disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su  loro

richiesta, ovvero procedendo  autonomamente  all’invio  degli  stessi

modelli. Per il solo anno 2014, in  deroga  al  settimo  periodo  del

presente  comma,  il  versamento  della  prima  rata  della  TASI  e’

effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base  delle  deliberazioni

di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito

informatico di cui al citato decreto legislativo  n.  360  del  1998,

alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i  comuni  sono  tenuti  ad

effettuare l’invio delle predette  deliberazioni,  esclusivamente  in

via telematica, entro il 23 maggio  2014,  mediante  inserimento  del

testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del  federalismo

fiscale. Nel caso di  mancato  invio  delle  deliberazioni  entro  il

predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della  prima  rata

della TASI e’ effettuato entro il 16 ottobre 2014  sulla  base  delle

deliberazioni concernenti le aliquote e le  detrazioni,  nonche’  dei

regolamenti della TASI pubblicati nel  sito  informatico  di  cui  al

citato decreto  legislativo  n.  360  del  1998,  alla  data  del  18

settembre 2014; a tal  fine,  i  comuni  sono  tenuti  ad  effettuare

l’invio  delle  predette   deliberazioni,   esclusivamente   in   via

telematica, entro il 10  settembre  2014,  mediante  inserimento  del

testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del  federalismo

fiscale. Nel caso di  mancato  invio  delle  deliberazioni  entro  il

predetto  termine  del  10  settembre  2014,  l’imposta   e’   dovuta

applicando l’aliquota di base dell’1 per mille di cui al  comma  676,

comunque entro il limite massimo di cui al primo  periodo  del  comma

677, e il relativo versamento e’  effettuato  in  un’unica  soluzione

entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio  della  delibera

entro il predetto termine del 10 settembre  2014  ovvero  di  mancata

determinazione della percentuale di cui al  comma  681,  la  TASI  e’

dovuta dall’occupante, nella misura del 10 per  cento  dell’ammontare

complessivo del tributo, determinato con riferimento alle  condizioni

del titolare del diritto reale.  Nel  caso  di  mancato  invio  delle

deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni

appartenenti  alle  regioni  a  statuto  ordinario  e  alla   regione

siciliana e alla regione Sardegna, il Ministero  dell’interno,  entro

il  20  giugno  2014,  eroga  un  importo  a  valere  sul  Fondo   di

solidarieta’ comunale, corrispondente al 50  per  cento  del  gettito

annuo della TASI,  stimato  ad  aliquota  di  base  e  indicato,  per

ciascuno di  essi,  con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del

Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze,

da adottare entro  il  10  giugno  2014.  Il  Ministero  dell’interno

comunica all’Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre  2014,  gli

eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni  ove

le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all’importo

spettante per l’anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta’ comunale.

L’Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i

comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite

il sistema del versamento  unificato,  di  cui  all’articolo  17  del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241.  Gli  importi  recuperati

dall’Agenzia delle entrate sono  versati  dalla  stessa  ad  apposito

capitolo dell’entrata del bilancio  dello  Stato  entro  il  mese  di

ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del  Fondo

di solidarieta’ comunale nel medesimo anno».

Art. 5

Modifiche all’articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91,  e

    all’articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23

(Omissis).

 

1-bis. All’articolo 10, comma  4,  del  decreto  legislativo  14

marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  e

delle disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 1 dicembre 1981,

n. 692, e all’articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766».

 

 

Art. 5-bis

 

Modifiche al regime di entrate riscosse per atti  di  competenza  del

                    Ministero degli affari esteri

 

(Omissis). 

 

  3. Sono abrogati:

  a) il comma 6 dell’articolo 55 della legge  21  novembre  2000,  n.

342;

  b) l’articolo 1 della tariffa annessa  al  decreto  del  Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni,

recante la disciplina delle tasse sulle concessioni governative.  

 

CAPO III

CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE

 

Art. 6

             Strategie di contrasto all’evasione fiscale

 

1.  Nelle  more  dell’attuazione  degli  obiettivi   di   stima   e

monitoraggio dell’evasione fiscale e di rafforzamento  dell’attivita’

conoscitiva e di controllo di cui agli articoli 3 e 9 della legge  11

marzo 2014, n. 23, il Governo, entro sessanta giorni dall’entrata  in

vigore del presente decreto, presenta alle Camere un  rapporto  sulla

realizzazione delle strategie di contrasto all’evasione fiscale,  sui

risultati conseguiti nel 2013, specificati per ciascuna  regione,

e nell’anno in corso, nonche’ su quelli  attesi,  con  riferimento

sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione  che

a quello attribuibile alla maggiore  propensione  all’adempimento  da

parte dei contribuenti, come effetto delle misure e degli  interventi

definiti.  Conseguentemente, relativamente all’anno  2013,  non  si

applica l’articolo 2, comma 36.1, del decreto-legge 13  agosto  2011,

n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,

n. 148.

2. Anche sulla  base  degli  indirizzi  delle  Camere,  il  Governo

definisce un programma di ulteriori misure ed interventi al  fine  di

implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale  ed  il

rafforzamento dei controlli, l’azione di prevenzione e  di  contrasto

all’evasione fiscale allo  scopo  di  conseguire  nell’anno  2015  un

incremento di almeno 2  miliardi  di  euro  di  entrate  dalla  lotta

all’evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell’anno 2013.

 Art. 7

     Destinazione dei proventi della lotta all’evasione fiscale

 

1. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 36, terzo e  quarto

periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 14 settembre  2011,  n.  148,  cosi’  come

modificato dall’articolo 1, comma 299, della legge 24 dicembre  2012,

n. 228, si applicano fino all’annualita’ 2013  con  riferimento  alla

valutazione delle maggiori  entrate  dell’anno  medesimo  rispetto  a

quelle del 2012. Le maggiori entrate  strutturali  ed  effettivamente

incassate  nell’anno  2013  derivanti  dall’attivita’  di   contrasto

all’evasione fiscale, valutate ai  sensi  del  predetto  articolo  2,

comma 36, in 300 milioni di euro  annui  dal  2014,  concorrono  alla

copertura degli oneri derivanti dal presente decreto.

 1-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono

apportate le seguenti modifiche:

  a) al comma 431, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:

  «b) l’ammontare di risorse permanenti  che,  in  sede  di  nota  di

aggiornamento del Documento  di  economia  e  finanza,  si  stima  di

incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni scritte nel

bilancio dell’esercizio in corso e a quelle effettivamente  incassate

nell’esercizio  precedente  derivanti  dall’attivita’  di   contrasto

dell’evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall’attivita’ di

recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni»;

  b) al comma 435, dopo le parole: «Per il  2014»  sono  inserite  le

seguenti: «e il 2015».  

TITOLO II

RISPARMI ED EFFICIENZA DELLA SPESA PUBBLICA

CAPO I

RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA PER BENI E SERVIZI

 

(Omissis).

 Art. 11

             Riduzione dei costi di riscossione fiscale

 

1.  L’Agenzia  delle  entrate   provvede   alla   revisione   delle

condizioni, incluse quelle di  remunerazione  delle  riscossioni  dei

versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto  legislativo  9

luglio 1997, n. 241 effettuate da parte delle banche  e  degli  altri

operatori, del servizio di accoglimento delle deleghe  di  pagamento,

in modo da assicurare una riduzione di spesa pari, per  l’anno  2014,

al 30 per cento e, per ciascun anno successivo, al 40  per  cento  di

quella sostenuta nel  2013;  conseguentemente  i  trasferimenti  alla

predetta Agenzia sono ridotti di 75 milioni di euro per l’anno 2014 e

di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.

2. A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando  i  limiti  gia’

previsti da altre disposizioni vigenti in materia,  i  versamenti  di

cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,

sono eseguiti:

a)  esclusivamente  mediante   i   servizi   telematici   messi   a

disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto

delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a

zero;

b)  esclusivamente  mediante   i   servizi   telematici   messi   a

disposizione dall’Agenzia delle entrate e  dagli  intermediari  della

riscossione convenzionati con  la  stessa,  nel  caso  in  cui  siano

effettuate delle compensazioni e  il  saldo  finale  sia  di  importo

positivo;

c)  esclusivamente  mediante   i   servizi   telematici   messi   a

disposizione dall’Agenzia delle entrate e  dagli  intermediari  della

riscossione convenzionati con la stessa, nel caso  in  cui  il  saldo

finale sia di importo superiore a mille euro.

3. (Soppresso).

 Art. 11-bis

 

                   Norme in materia di rateazione

 

1. I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione  previsto

dall’articolo 19 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 602, possono richiedere la
concessione di un nuovo

piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili, a

condizione che:

  a) la decadenza sia intervenuta entro e  non  oltre  il  22  giugno

2013;

  b) la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014.

  2. Il piano di rateazione concesso ai sensi  del  comma  1  non  e’

prorogabile e il debitore decade dallo  stesso  in  caso  di  mancato

pagamento di due rate anche non consecutive.

  3. Il comma 13-ter dell’articolo 10 del  decreto-legge  6  dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre

2011, n. 214, e’ abrogato.

(Omissis).

 

CAPO III

TRASFERIMENTI E SUSSIDI

 

Art. 22

                    Riduzione delle spese fiscali

 

1. All’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,

e successive modificazioni, le parole: «e si  considerano  produttive

di reddito agrario» sono sostituite dalle seguenti: «. Il reddito  e’

determinato  applicando   all’ammontare   dei   corrispettivi   delle

operazioni soggette a registrazione  agli  effetti  dell’imposta  sul

valore aggiunto il coefficiente di redditivita’ del 25  per  cento,».

Le disposizioni del presente  comma  si  applicano  a  decorrere  dal

periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e

di esse si tiene conto  ai  fini  della  determinazione  dell’acconto

delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d’imposta.

1-bis. Limitatamente all’anno 2014, ferme restando le  disposizioni

tributarie in materia di accisa,  la  produzione  e  la  cessione  di

energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino

a 2.400.000 kWh anno, e  fotovoltaiche,  sino  a  260.000  kWh  anno,

nonche’ di carburanti ottenuti  da  produzioni  vegetali  provenienti

prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti

agricoli  provenienti  prevalentemente  dal  fondo  effettuate  dagli

imprenditori agricoli,  costituiscono  attivita’  connesse  ai  sensi

dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e  si  considerano

produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre  i

limiti suddetti, il reddito delle  persone  fisiche,  delle  societa’

semplici e degli altri soggetti di cui all’articolo  1,  comma  1093,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ determinato, ai  fini  IRPEF

ed IRES applicando all’ammontare dei corrispettivi  delle  operazioni

soggette  a  registrazione  agli  effetti  dell’imposta  sul   valore

aggiunto,   relativamente   alla   componente   riconducibile    alla

valorizzazione  dell’energia  ceduta,  con  esclusione  della   quota

incentivo, il coefficiente di redditivita’ del 25  per  cento,  fatta

salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi  ordinari,

previa comunicazione all’ufficio secondo le  modalita’  previste  dal

regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10

novembre  1997,  n.  442.  Le  disposizioni  del  presente  comma  si

applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a  quello  in

corso al 31 dicembre 2013 e di esse si  tiene  conto  ai  fini  della

determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi e  dell’imposta

regionale sulle attivita’ produttive dovute per il  predetto  periodo

d’imposta.

2. Il comma 5-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 2  marzo  2012,

n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,  n.

44, e’ sostituito dal seguente: «5-bis. Con  decreto  di  natura  non

regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto

con i Ministri delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  e

dell’interno, sono  individuati  i  comuni  nei  quali,  a  decorrere

dall’anno di imposta 2014, si applica l’esenzione di cui alla lettera

h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto  legislativo  30  dicembre

1992, n. 504, sulla base dell’altitudine  riportata  nell’elenco  dei

comuni italiani predisposto  dall’Istituto  nazionale  di  statistica

(ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori  diretti

e imprenditori agricoli  professionali  di  cui  all’articolo  1  del

decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti  nella  previdenza

agricola,  e  gli  altri.  Ai  terreni  a   immutabile   destinazione

agro-silvo-pastorale   a   proprieta’   collettiva   indivisibile   e

inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in  zone

montane o di collina, e’  riconosciuta  l’esenzione  dall’IMU.  Dalle

disposizioni di cui  al  presente  comma  deve  derivare  un  maggior

gettito complessivo annuo non inferiore  a  350  milioni  di  euro  a

decorrere dal medesimo anno 2014. Il recupero  del  maggior  gettito,

come risultante  per  ciascun  comune  a  seguito  dell’adozione  del

decreto di cui al periodo precedente, e’ operato, per i comuni  delle

Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, con

la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge

24  dicembre  2012,  n.  228,  e,  per   i   comuni   delle   regioni

Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle  province  autonome  di

Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell’articolo

13 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214.  Con  apposito

decreto del Ministero dell’interno,  di  concerto  con  il  Ministero

dell’economia e delle finanze, sono stabilite  le  modalita’  per  la

compensazione del minor  gettito  in  favore  dei  comuni  nei  quali

ricadono terreni a  immutabile  destinazione  agro-silvo-pastorale  a

proprieta’ collettiva indivisibile e  inusucapibile  non  situati  in

zone montane o di  collina,  ai  quali  e’  riconosciuta  l’esenzione

dall’IMU.

2-bis. I decreti di cui all’articolo 4, comma 5-bis, primo e ultimo

periodo, del decreto-legge 2  marzo  2012,  n.  16,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come sostituito dal

comma 2 del presente articolo, sono  adottati  entro  novanta  giorni

dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del

presente decreto.

(Omissis).

 

TITOLO III

PAGAMENTO DEI DEBITI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

(Omissis).

CAPO II

STRUMENTI PER FAVORIRE L’ESTINZIONE DEI DEBITI DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

(Omissis).

 

 Art. 38-bis

 

         Semplificazione fiscale della cessione dei crediti

 

  1. Gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili nei

confronti delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  all’articolo  1,

comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  per

somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative  a

prestazioni professionali, alla data del 31 dicembre 2013, nonche’ le

operazioni di  ridefinizione  dei  relativi  debiti  richieste  dalla

pubblica amministrazione debitrice e garanzie connesse,  sono  esenti

da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo. La disposizione di cui

al presente comma non si applica all’imposta sul valore aggiunto.

  2. All’onere di cui al comma 1, pari  ad  1  milione  di  euro  per

l’anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle somme versate  entro

il 15 maggio 2014 all’entrata  del  bilancio  dello  Stato  ai  sensi

dell’articolo 148, comma 1, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,

che, alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del

presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti  programmi

e  che  sono  acquisite,  nel  limite   di   1   milione   di   euro,

definitivamente al bilancio dello Stato.

 

Art. 39

                        Crediti compensabili

 

1. All’articolo  28-quinquies  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  al  primo  periodo,  sono

soppresse le parole «maturati al 31 dicembre 2012».

 1-bis. Agli articoli 28-quater, comma 1, e 28-quinquies,  comma  1,

del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.

602, le parole: «nei  confronti  dello  Stato,  degli  enti  pubblici

nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio

sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti:  «nei  confronti

delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma  2,  del

decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive

modificazioni».

Art. 40

Termine  di  notifica  delle  cartelle  esattoriali  ai  fini   della

              compensabilita’ con i crediti certificati

 

1. All’articolo 9, comma 02, del decreto-legge 8  aprile  2013,  n.

35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,

le parole «31 dicembre 2012»,  sono  sostituite  dalle  seguenti  «30

settembre 2013».

(Omissis).

 

TITOLO IV

NORME FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

(Omissis).

 

Art. 51

                          Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e

sara’ presentata alle Camere per la conversione in legge.

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