24 Ottobre, 2018

Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, in G.U. n. 247 del 23.10.2018

TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
Capo I
Disposizioni in materia di pacificazione fiscale

Art. 1

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

1. Il contribuente puo’ definire il contenuto integrale dei
processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’articolo 24
della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati entro la data di entrata
in vigore del presente decreto, presentando la relativa dichiarazione
per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di
imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali
e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attivita’
produttive, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul
valore delle attivita’ finanziarie all’estero e imposta sul valore
aggiunto. E’ possibile definire solo i verbali per i quali, alla
predetta data, non e’ stato ancora notificato un avviso di
accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio di cui
all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono essere presentate
entro il 31 maggio 2019 con le modalita’ stabilite da un
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, per i periodi
di imposta per i quali non sono scaduti i termini di cui all’articolo
43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600 e all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, anche tenuto conto del raddoppio dei termini di
cui all’articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102.
3. Ai fini della presente definizione agevolata nella dichiarazione
di cui al comma 1 non possono essere utilizzate, a scomputo dei
maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli 8 e
84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
4. In caso di processo verbale di constatazione consegnato a
soggetti in regime di trasparenza di cui agli articoli 5, 115 e 116
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
la dichiarazione di cui al comma 1 puo’ essere presentata anche dai
soggetti partecipanti, ai quali si applicano le disposizioni del
presente articolo per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori
redditi di partecipazione ad essi imputabili.
5. Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate,
relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo
d’imposta, devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni
irrogabili ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e degli interessi, entro il 31
maggio 2019.
6. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie
tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della
decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il
debitore e’ tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui al
comma 5, a decorrere dal 1° maggio 2016, gli interessi di mora
previsti dall’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013,
fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo
114.
7. La definizione di cui al comma 1 si perfeziona con la
presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione
o della prima rata entro i termini di cui ai commi 2 e 5. Si
applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, commi 2, 3, 4,
del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di
venti rate trimestrali di pari importo. E’ esclusa la compensazione
prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
8. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti
del presente articolo e il competente ufficio procede alla notifica
degli atti relativi alle violazioni constatate.
9. In deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre
2015, oggetto dei processi verbali di constatazione di cui al comma
1, i termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all’articolo 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all’articolo
20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono
prorogati di due anni.
10. Con uno o piu’ provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle
entrate, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli, sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per
l’attuazione del presente articolo.

Art. 2

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di
liquidazione, gli atti di recupero notificati entro la data di
entrata in vigore del presente decreto, non impugnati e ancora
impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il
pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte,
senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro
trenta giorni dalla predetta data o, se piu’ ampio, entro il termine
di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, che residua dopo la data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Le somme contenute negli inviti al contraddittorio di cui agli
articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera b-bis), del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro la data
di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definiti
con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole
imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori,
entro trenta giorni dalla predetta data.
3. Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sottoscritti entro la
data di entrata in vigore del presente decreto possono essere
perfezionati ai sensi dell’articolo 9 del medesimo decreto, con il
pagamento, entro il termine di cui all’articolo 8, comma 1, del
citato decreto, decorrente dalla predetta data, delle sole imposte,
senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.
4. La definizione di cui a commi 1, 2, 3 si perfeziona con il
versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i
termini di cui ai citati commi. Si applicano le disposizioni previste
dall’articolo 8, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari
importo. E’ esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di mancato
perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e
il competente ufficio prosegue le ordinarie attivita’ relative a
ciascuno dei procedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie
tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della
decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il
debitore e’ tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui ai
commi 1, 2 e 3, a decorrere dal 1° maggio 2016 gli interessi di mora
previsti dall’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013,
fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo
114.
6. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della
procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater
del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
7. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore
degli altri.
8. Con uno o piu’ provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle
entrate, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per
l’attuazione del presente articolo.

Art. 3

Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della
riscossione

1. I debiti, diversi da quelli di cui all’articolo 5 risultanti dai
singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere
le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui
all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive
di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, versando integralmente, in unica soluzione entro il 31
luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari
importo, le somme:
a) affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e
interessi;
b) maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a
titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso
delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella
di pagamento.
2. Le rate previste dal comma 1 scadono il 31 luglio e il 30
novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.
3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti,
a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per
cento annuo e non si applicano le disposizioni dell’articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. L’agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari
a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in
apposita area del proprio sito internet.
5. Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua
volonta’ di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo,
entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalita’ e
in conformita’ alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul
proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il
debitore sceglie altresi’ il numero di rate nel quale intende
effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma
1.
6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica
l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa
ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che,
dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del
pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione
del giudizio e’ subordinata all’effettivo perfezionamento della
definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della
documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario,
il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
7. Entro il 30 aprile 2019 il debitore puo’ integrare, con le
modalita’ previste dal comma 5, la dichiarazione presentata
anteriormente a tale data.
8. Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da
versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto
esclusivamente degli importi gia’ versati a titolo di capitale e
interessi compresi nei carichi affidati, nonche’, ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di
aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di
notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di
precedenti pagamenti parziali, ha gia’ integralmente corrisposto
quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti
della definizione deve comunque manifestare la sua volonta’ di
aderirvi con le modalita’ previste dal comma 5.
9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi
titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente
acquisite e non sono rimborsabili.
10. A seguito della presentazione della dichiarazione,
relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle
somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento
derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di
presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e
ipoteche, fatti salvi quelli gia’ iscritti alla data di
presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive
precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto
con esito positivo;
f) il debitore non e’ considerato inadempiente ai fini di cui agli
articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602.
11. Entro il 30 giugno 2019, l’agente della riscossione comunica ai
debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5
l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione,
nonche’ quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza
di ciascuna di esse.
12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione puo’ essere
effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente
indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;
b) mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione
e’ tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il
debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalita’
previste dalla lettera a) del presente comma;
c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione. In tal caso,
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 7-bis, del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalita’
previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24
settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10
ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.
13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali e’ stata
presentata la dichiarazione di cui al comma 5:
a) alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese ai sensi del
comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono
essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a
titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure
esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il
primo incanto con esito positivo.
14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento
dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui e’ stato dilazionato
il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la
definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di
prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di
dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la
definizione non ha prodotto effetti:
a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto
dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del
carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui
l’agente della riscossione prosegue l’attivita’ di recupero;
b) il pagamento non puo’ essere rateizzato ai sensi dell’articolo
19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602.
15. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al
comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti
della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito
di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione
prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilita’ di
effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le
modalita’ e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di
omologazione dell’accordo o del piano del consumatore.
16. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti
risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione
recanti:
a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi
dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13
luglio 2015;
b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei
conti;
c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito
di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie
o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi
dovuti agli enti previdenziali.
17. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le
disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli
interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
18. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al
comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonche’ in tutte
le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste
dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei
crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267.
19. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 1, 21, 22 e
24, l’agente della riscossione e’ automaticamente discaricato
dell’importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di
eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti
corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della
riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente
interessato, entro il 31 dicembre 2024, l’elenco dei debitori che si
sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei
codici tributo per i quali e’ stato effettuato il versamento.
All’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,
le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2024».
20. All’articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «Le comunicazioni
di inesigibilita’ relative alle quote affidate agli agenti della
riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da
soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle
societa’ del Gruppo Equitalia ovvero dell’Agenzia delle
entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli
anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2026 e, per quelli consegnati
fino al 31 dicembre 2015, per singole annualita’ di consegna partendo
dalla piu’ recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo
al 2026.».
21. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, l’integrale
pagamento, entro il termine differito al 7 dicembre 2018, delle
residue somme dovute ai sensi dell’articolo 1, commi 6 e 8, lettera
b), numero 2), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in scadenza
nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, determina, per i
debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento
delle restanti somme, che e’ effettuato in dieci rate consecutive di
pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun
anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto
2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine,
entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei
debitori interessati, l’agente della riscossione invia a questi
ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati
per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche
tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell’articolo 4. Si
applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c); si
applicano altresi’, a seguito del pagamento della prima delle
predette rate differite, le disposizioni di cui al comma 13, lettera
b).
22. Resta salva la facolta’, per il debitore, di effettuare, entro
il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il pagamento delle rate
differite ai sensi del comma 21.
23. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, i debiti relativi
ai carichi per i quali non e’ stato effettuato l’integrale pagamento,
entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine
in conformita’ alle previsioni del comma 21 non possono essere
definiti secondo le disposizioni del presente articolo e la
dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti ai sensi del
comma 5 e’ improcedibile.
24. Relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati
agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre
2017, i soggetti di cui all’articolo 6, comma 13-ter, del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, effettuano il pagamento delle
residue somme dovute ai fini delle definizioni agevolate previste
dallo stesso articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 e
dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,
in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio
e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali
sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per
cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun
adempimento a carico dei debitori interessati, l’agente della
riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente
ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle
nuove scadenze. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12,
lettera c); si applicano altresi’, a seguito del pagamento della
prima delle predette rate, le disposizioni di cui al comma 13,
lettera b). Resta salva la facolta’, per il debitore, di effettuare
il pagamento di tali rate in unica soluzione entro il 31 luglio 2019.
25. Possono essere definiti, secondo le disposizioni del presente
articolo, anche i debiti relativi ai carichi gia’ oggetto di
precedenti dichiarazioni rese ai sensi:
a) dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.
225, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con
l’integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;
b) dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.
172, per le quali il debitore non ha provveduto all’integrale,
tempestivo pagamento delle somme dovute in conformita’ al comma 8,
lettera b), numero 1), dello stesso articolo 1 del decreto-legge n.
148 del 2017.

Art. 4

Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della
riscossione dal 2000 al 2010

1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale,
interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai
singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2010, ancorche’ riferiti alle cartelle per le
quali e’ gia’ intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono
automaticamente annullati. L’annullamento e’ effettuato alla data del
31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari
adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico,
senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e
dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente
della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle
quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in
conformita’ alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del
decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze del
15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22
giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:
a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto restano definitivamente acquisite;
b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti
eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al
versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in
assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi
dell’articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112. A tal fine, l’agente della
riscossione presenta all’ente creditore richiesta di restituzione
delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi
dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999. In
caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla
richiesta, l’agente della riscossione e’ autorizzato a compensare il
relativo importo con le somme da riversare.
3. Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in
essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1,
concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate
negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, l’agente della riscossione
presenta, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti
risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le
anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero
dell’economia e delle finanze. Il rimborso e’ effettuato, a decorrere
dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del
bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta e’
presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al
rimborso, fatte salve anche in questo caso le anticipazioni
eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalita’
e nei termini previsti dal secondo periodo.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti
relativi ai carichi di cui all’articolo 3, comma 16, lettere a), b) e
c), nonche’ alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo
2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio,
del 26 maggio 2014, e all’imposta sul valore aggiunto riscossa
all’importazione.

Art. 5

Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della
riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea

1. I debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della
riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di
risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1,
lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7
giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio
2014, e di imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione
possono essere estinti con le modalita’, alle condizioni e nei
termini di cui all’articolo 3, con le seguenti deroghe:
a) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie
tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della
decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il
debitore e’ tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui
all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b):
1) a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino al 31 luglio 2019, gli
interessi di mora previsti dall’articolo 114, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4
dello stesso articolo 114;
2) dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento
annuo;
b) entro il 31 maggio 2019 l’agente della riscossione trasmette,
anche in via telematica, l’elenco dei singoli carichi compresi nelle
dichiarazioni di adesione alla definizione all’Agenzia delle dogane e
dei monopoli, che, determinato l’importo degli interessi di mora di
cui alla lettera a), numero 1), lo comunica al medesimo agente, entro
il 15 giugno 2019, con le stesse modalita’;
c) entro il 31 luglio 2019 l’agente della riscossione comunica ai
debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare
complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonche’
quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di
ciascuna di esse;
d) il pagamento dell’unica o della prima rata delle somme dovute a
titolo di definizione scade il 30 settembre 2019; la seconda rata
scade il 30 novembre 2019 e le restanti rate il 31 luglio e il 30
novembre di ciascun anno successivo;
e) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie
tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della
decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 12, lettera
c), relative al pagamento mediante compensazione;
f) l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di poter
correttamente valutare lo stato dei crediti inerenti alle somme di
competenza del bilancio della UE, trasmette, anche in via telematica,
alle scadenze determinate in base all’articolo 13 del regolamento
(UE) n. 609/14, specifica richiesta all’agente della riscossione,
che, entro sessanta giorni, provvede a comunicare, con le stesse
modalita’, se i debitori che hanno aderito alla definizione hanno
effettuato il pagamento delle rate previste e, in caso positivo, a
fornire l’elenco dei codici tributo per i quali e’ stato effettuato
il versamento.

Art. 6

Definizione agevolata delle controversie tributarie

1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui
e’ parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi,
pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in
Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a
domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio
o di chi vi e’ subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento
di un importo pari al valore della controversia. Il valore della
controversia e’ stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza
dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia
giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in
vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite
con il pagamento:
a) della meta’ del valore della controversia in caso di soccombenza
nella pronuncia di primo grado;
b) di un quinto del valore della controversia in caso di
soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
3. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non
collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del
quindici per cento del valore della controversia in caso di
soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia
giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilita’
dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata
in vigore del presente decreto, e con il pagamento del quaranta per
cento negli altri casi. In caso di controversia relativa
esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono,
per la definizione non e’ dovuto alcun importo relativo alle sanzioni
qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con
modalita’ diverse dalla presente definizione.
4. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il
ricorso in primo grado e’ stato notificato alla controparte entro la
data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla
data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo
non si sia concluso con pronuncia definitiva.
5. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche
solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2,
paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio,
del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa
all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi
dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13
luglio 2015.
6. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda
di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi
del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel
caso in cui gli importi dovuti superano mille euro e’ ammesso il
pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell’articolo
8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di
venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive
alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio
di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima,
si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla
data del versamento. E’ esclusa la compensazione prevista
dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona
con la sola presentazione della domanda.
7. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie
definibili a norma del presente articolo sono oggetto di definizione
agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ai sensi
dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,
il perfezionamento della definizione della controversia e’ in ogni
caso subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme
di cui al comma 21 dell’articolo 3.
8. Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma e’
presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di
bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma
si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
9. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si
scomputano quelli gia’ versati a qualsiasi titolo in pendenza di
giudizio. La definizione non da’ comunque luogo alla restituzione
delle somme gia’ versate ancorche’ eccedenti rispetto a quanto dovuto
per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata
prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non
passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il
contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di
volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal
caso il processo e’ sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale
data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi
al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e
del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo
resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
11. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i
termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce
giurisdizionali e di riassunzione, nonche’ per la proposizione del
controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in
vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019.
12. L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31
luglio 2020 con le modalita’ previste per la notificazione degli atti
processuali. Il diniego e’ impugnabile entro sessanta giorni dinanzi
all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel
caso in cui la definizione della controversia e’ richiesta in
pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale puo’
essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della
definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo
ovvero dalla controparte nel medesimo termine.
13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31
dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo e’ dichiarato
estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia
giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non
definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del
processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
14. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore
degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia piu’
pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma
8.
15. Con uno o piu’ provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle
entrate sono stabilite le modalita’ di attuazione del presente
articolo.
16. Ciascun ente territoriale puo’ stabilire, entro il 31 marzo
2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione
dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria
in cui e’ parte il medesimo ente.

Art. 7

Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d’imposta
precedenti

1. Le societa’ e le associazioni sportive dilettantistiche,
iscritte nel Registro CONI, possono avvalersi della dichiarazione
integrativa speciale, di cui all’articolo 9, per tutte le imposte
dovute e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di
30.000 euro di imponibile annuo.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono altresi’ avvalersi:
a) della definizione agevolata degli atti del procedimento di
accertamento prevista dall’articolo 2, versando un importo pari al 50
per cento delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per
l’imposta sul valore aggiunto, dovuta per intero, ed al 5 per cento
delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;
b) della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle
commissioni tributarie di cui all’articolo 6 con il versamento del:
1) 40 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle
sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, questa penda ancora nel primo
grado di giudizio;
2) 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle
sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in
giudizio dell’amministrazione finanziaria nell’ultima o unica
pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di
entrata in vigore del presente decreto;
3) 50 per cento del valore della lite e del 10 per cento delle
sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio
della societa’ o associazione sportiva nell’ultima o unica pronuncia
giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. La definizione agevolata di cui al presente articolo e’ preclusa
se l’ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione,
relativamente a ciascun periodo d’imposta, per il quale e’ stato
emesso avviso d’accertamento o e’ pendente reclamo o ricorso, e’
superiore ad euro 30 mila per ciascuna imposta, IRES o IRAP,
accertata o contestata. In tal caso resta ferma la possibilita’ di
avvalersi delle definizioni agevolate degli atti di accertamento e
delle liti pendenti di cui agli articoli 2 e 6 con le regole ivi
previste.

Art. 8

Definizione agevolata delle imposte di consumo dovute ai sensi
dell’articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504
(Omissis).

Art. 9

Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale

1. Fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere errori
od omissioni ed integrare, con le modalita’ previste dal presente
articolo, le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre
2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle
imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei
contributi previdenziali, dell’imposta regionale sulle attivita’
produttive e dell’imposta sul valore aggiunto. L’integrazione degli
imponibili e’ ammessa, nel limite di 100.000 euro di imponibile
annuo, ai fini delle imposte di cui al precedente periodo e comunque
di non oltre il 30 per cento di quanto gia’ dichiarato. Resta fermo
il limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo per cui e’
possibile l’integrazione ai sensi del presente comma. In caso di
dichiarazione di un imponibile minore di 100.000 euro, nonche’ in
caso di dichiarazione senza debito di imposta per perdite di cui agli
articoli 8 e 84 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, l’integrazione degli imponibili e’ comunque ammessa
sino a 30.000 euro.
2. Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta,
si applica, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori:
a) un’imposta sostitutiva determinata applicando sul maggior
imponibile IRPEF o IRES un’aliquota pari al 20 per cento ai fini
delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte
sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e
dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive;
b) un’imposta sostitutiva determinata applicando sulle maggiori
ritenute un’aliquota pari al 20 per cento;
c) l’aliquota media per l’imposta sul valore aggiunto, risultante
dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili,
diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e
il volume d’affari dichiarato, tenendo conto dell’esistenza di
operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali.
Nei casi in cui non e’ possibile determinare l’aliquota media, si
applica l’aliquota ordinaria prevista dall’articolo 16 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i contribuenti devono:
a) inviare una dichiarazione integrativa speciale all’Agenzia delle
entrate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per uno o piu’ periodi d’imposta
per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non
sono scaduti i termini per l’accertamento di cui all’articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, all’articolo 20, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
b) provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di
quanto dovuto, entro il 31 luglio 2019, senza avvalersi della
compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241; il versamento puo’ essere ripartito in dieci
rate semestrali di pari importo ed in tal caso il pagamento della
prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2019. Il
perfezionamento della procedura decorre dal momento del versamento di
quanto dovuto in unica soluzione o della prima rata.
4. Se i dichiaranti non eseguono in tutto o in parte, alle
prescritte scadenze, il versamento delle somme di cui al comma 3,
lettera b), la dichiarazione integrativa speciale e’ titolo per la
riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa
indicati e, per il recupero delle somme non corrisposte, si applicano
le disposizioni dell’articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e sono altresi’ dovuti gli
interessi legali e una sanzione amministrativa pari al 30 per cento
delle somme non versate, ridotta alla meta’ in caso di versamento
eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima.
5. Nella dichiarazione integrativa speciale di cui al presente
articolo non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori
imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli 8 e 84 del
Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La
dichiarazione integrativa speciale non costituisce titolo per il
rimborso di ritenute, acconti e crediti d’imposta precedentemente non
dichiarati, ne’ per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non
richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d’imposta diverse da
quelle originariamente dichiarate; la differenza tra l’importo
dell’eventuale maggior credito risultante dalla dichiarazione
originaria e quello del minor credito spettante in base alla
dichiarazione integrativa e’ versata secondo le modalita’ previste
dal presente articolo.
6. Ai soli elementi oggetto dell’integrazione si applica l’articolo
1, comma 640, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. La dichiarazione integrativa speciale e’ irrevocabile e deve
essere sottoscritta personalmente. La procedura di cui al presente
articolo non e’ esperibile:
a) se il contribuente, essendone obbligato, non ha presentato le
dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni di imposta dal
2013 al 2016;
b) se la richiesta e’ presentata dopo che il contribuente ha avuto
formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o
questionari o dell’inizio di qualunque attivita’ di accertamento
amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme
tributarie, relativi all’ambito di applicazione della procedura di
cui al presente articolo.
8. La procedura non puo’, altresi’, essere esperita dai
contribuenti per l’emersione di attivita’ finanziarie e patrimoniali
costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, per i redditi
prodotti in forma associata di cui all’articolo 5 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 e dai contribuenti che hanno esercitato l’opzione
prevista dagli articoli 115 o 116 del predetto testo unico con
riferimento alle imposte dovute sui maggiori redditi di
partecipazione ad essi imputabili per i rilievi formulati a seguito
di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo a
carico delle societa’ da essi partecipate.
9. Chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di cui al
presente articolo al fine di far emergere attivita’ finanziarie e
patrimoniali o denaro contante o valori al portatore provenienti da
reati diversi dai delitti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e’ punito con la medesima sanzione
prevista per il reato di cui all’articolo 5-septies del decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227. Resta ferma l’applicabilita’ degli articoli
648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale e dell’articolo
12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
10. L’Agenzia delle entrate e gli altri organi dell’Amministrazione
finanziaria concordano condizioni e modalita’ per lo scambio dei dati
relativi alle procedure avviate e concluse.
11. Con uno o piu’ provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle
entrate sono disciplinate le modalita’ di presentazione della
dichiarazione integrativa speciale e di pagamento dei relativi debiti
tributari, nonche’ sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie
per l’attuazione dei precedenti commi.
12. Le somme versate dai contribuenti a seguito della presentazione
della dichiarazione integrativa speciale di cui al comma 3, lettera
a), affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello
Stato per essere destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo
per la riduzione della pressione fiscale, di cui all’articolo 1,
comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Nel predetto Fondo
e’ altresi’ eventualmente iscritta una dotazione corrispondente al
maggior gettito prevedibile, per ciascun esercizio finanziario,
derivante dall’emersione di base imponibile indotta dalla
presentazione della dichiarazione integrativa speciale, sulla base di
valutazione effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento delle finanze. Nella nota di aggiornamento al Documento
di economia e finanza viene data adeguata evidenza del maggior
gettito valutato ai sensi del precedente periodo.

Capo II
Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario

Art. 10

Disposizioni di semplificazione per l’avvio della fatturazione
elettronica

1. All’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 127, dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: «Per il
primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni di cui ai
periodi precedenti:
a) non si applicano se la fattura e’ emessa con le modalita’ di cui
al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione
periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,
n. 100;
b) si applicano con riduzione dell’80 per cento a condizione che la
fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione
della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo
successivo.».

Art. 11

Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture

1. All’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera g) e’ inserita la seguente: «g-bis)
data in cui e’ effettuata la cessione di beni o la prestazione di
servizi ovvero data in cui e’ corrisposto in tutto o in parte il
corrispettivo, sempreche’ tale data sia diversa dalla data di
emissione della fattura;»;
b) al comma 4, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «La
fattura e’ emessa entro dieci giorni dall’effettuazione
dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6.».
2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1°
luglio 2019.

Art. 12

Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture
emesse

1. All’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, il primo comma e’ sostituito dal seguente: «Il
contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse,
nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con
riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le
fatture di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b),
sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
emissione e con riferimento al medesimo mese.».

Art. 13

Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli
acquisti

1. All’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole «Il contribuente deve numerare in
ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni
e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte
o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma
dell’articolo 17 e deve annotarle in apposito registro» sono
sostituite dalle seguenti: «Il contribuente deve annotare in un
apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni
e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte
o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma
dell’articolo 17,»;
b) al secondo comma, le parole «il numero progressivo ad essa
attribuito,» sono soppresse.

Art. 14

Semplificazioni in tema di detrazione dell’IVA

1. Nell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, dopo il primo periodo e’ aggiunto
il seguente: «Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente
puo’ essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta
relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del
mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta
eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni
effettuate nell’anno precedente.».

Art. 15

Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica

1. All’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 127, le parole «, stabiliti o identificati» sono sostituite dalle
seguenti: «o stabiliti».

Art. 16

Giustizia tributaria digitale

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 16-bis:
1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Comunicazioni,
notificazioni e depositi telematici»;
2) nel comma 1, il quarto periodo e’ sostituito dal seguente: «La
comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei
confronti di almeno uno dei difensori della parte.»;
3) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Nelle ipotesi di
mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata
del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da
pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del
messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al
destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante
deposito in segreteria della Commissione tributaria. Nei casi di cui
al periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi
dell’articolo 16.»;
4) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Le parti, i
consulenti e gli organi tecnici indicati nell’articolo 7, comma 2,
notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i
provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalita’
telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e
nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il
Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione,
se il ricorso e’ gia’ iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la
questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono
autorizzare il deposito con modalita’ diverse da quelle
telematiche.»;
5) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente: «3-bis. I soggetti che
stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell’articolo
12, comma 2, hanno facolta’ di utilizzare, per le notifiche e i
depositi, le modalita’ telematiche indicate nel comma 3, previa
indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell’indirizzo di
posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le
notificazioni.»;
b) dopo l’articolo 25, e’ aggiunto il seguente:
«Art. 25-bis (Potere di certificazione di conformita’). – 1. Al
fine del deposito e della notifica con modalita’ telematiche della
copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di
parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su
supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il
difensore e il dipendente di cui si avvalgono l’ente impositore,
l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell’albo di cui
all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
attestano la conformita’ della copia al predetto atto secondo le
modalita’ di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Analogo potere di attestazione di conformita’ e’ esteso, anche
per l’estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti
presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della
Commissione tributaria ai sensi dell’articolo 14 del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o
trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell’ufficio di
segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo
informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche
dell’ufficio di segreteria, equivalgono all’originale anche se privi
dell’attestazione di conformita’ all’originale da parte dell’ufficio
di segreteria.
3. La copia informatica o cartacea munita dell’attestazione di
conformita’ ai sensi dei commi precedenti equivale all’originale o
alla copia conforme dell’atto o del provvedimento detenuto ovvero
presente nel fascicolo informatico.
4. L’estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo,
esonera dal pagamento dei diritti di copia.
5. Nel compimento dell’attestazione di conformita’ i soggetti di
cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di
pubblici ufficiali.».
2. L’articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti
possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalita’ prevista
dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre
2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente
dalla modalita’ prescelta da controparte nonche’ dall’avvenuto
svolgimento del giudizio di primo grado con modalita’ analogiche.
3. In tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della
notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta
elettronica certificata e non sia possibile fornirla con modalita’
telematiche, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l’ente
impositore, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti
nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, provvedono ai sensi dell’articolo 9, commi 1-bis e
1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n. 53. I soggetti di cui al
periodo precedente nel compimento di tali attivita’ assumono ad ogni
effetto la veste di pubblico ufficiale.
4. La partecipazione delle parti all’udienza pubblica di cui
all’articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
puo’ avvenire a distanza, su apposita richiesta formulata da almeno
una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un
collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo del
domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall’ufficio
impositore o dai soggetti della riscossione con modalita’ tali da
assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita’ delle
persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita’ di udire
quanto viene detto. Il luogo dove la parte processuale si collega in
audiovisione e’ equiparato all’aula di udienza. Con uno o piu’
provvedimenti del direttore generale delle finanze, sentito il
Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e l’Agenzia per
l’Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico-operative per
consentire la partecipazione all’udienza a distanza, la conservazione
della visione delle relative immagini, e le Commissioni tributarie
presso le quali attivare l’udienza pubblica a distanza. Almeno
un’udienza per ogni mese e per ogni sezione e’ riservata alla
trattazione di controversie per le quali e’ stato richiesto il
collegamento audiovisivo a distanza.
5. Le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 4) e 5), del
comma 1 si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo
grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso art. 25-bis, comma
4, valutati in 165.000 euro annui a decorrere dal 2019 si provvede ai
sensi dell’articolo 26.

Capo III
Altre disposizioni fiscali

Art. 17

Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

1. All’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. A decorrere dal 1°
gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui
all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono
telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai
corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la
connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli
obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del
suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi
precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti
con un volume d’affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo
d’imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, possono essere previsti specifici
esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della
tipologia di attivita’ esercitata.»;
b) al comma 6 le parole «optano per» sono sostituite dalla
seguente: «effettuano»;
c) dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:
«6-ter. Le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 effettuate nelle
zone individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
possono essere documentate, in deroga al comma 1, mediante il
rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10
maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge
26 gennaio 1983, n. 18, nonche’ con l’osservanza delle relative
discipline.
6-quater. I soggetti che effettuano cessioni di farmaci, tenuti
all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini
dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai
sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, possono adempiere all’obbligo di cui
al comma 1 mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al Sistema
tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi possono essere utilizzati
dall’Agenzia delle entrate anche per finalita’ diverse
dall’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
6-quinquies. Negli anni 2019 e 2020 per l’acquisto o l’adattamento
degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la
trasmissione di cui al comma 1, al soggetto e’ concesso un contributo
complessivamente pari al 50 per cento della spesa sostenuta, per un
massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di
adattamento, per ogni strumento. Il contributo e’ anticipato dal
fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed e’ a questo
rimborsato sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da
utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d’imposta di cui al
presente comma non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalita’
attuative, comprese le modalita’ per usufruire del credito d’imposta,
il regime dei controlli nonche’ ogni altra disposizione necessaria
per il monitoraggio dell’agevolazione e per il rispetto del limite di
spesa previsto. Il limite di spesa previsto e’ pari a euro 36,3
milioni per l’anno 2019 e pari ad euro 195,5 milioni per l’anno
2020.».
2. A decorre dal 1° gennaio 2020:
a) l’articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127 e’ abrogato;
b) all’articolo 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al comma 1, le parole «compresi coloro che hanno esercitato
l’opzione di cui all’articolo 2, comma 1,» sono soppresse;
2. al comma 2, dopo le parole «n. 633» sono aggiunte le seguenti:
«, fatta salva la tenuta del registro di cui all’articolo 18, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600. L’obbligo di tenuta dei registri ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri
secondo le modalita’ di cui all’articolo 18, comma 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell’articolo 26.

Art. 18

Rinvio lotteria dei corrispettivi

(Omissis).

Art. 19

Disposizioni in materia di accisa
(Omissis).

Art. 20

Estensione dell’istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 70-ter, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:
«1-bis. Il vincolo finanziario si considera altresi’ sussistente tra
i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato,
partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all’articolo 37-bis del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385.»;
b) all’articolo 70-septies, comma 2, e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Per i Gruppi IVA costituiti tra i soggetti di cui
al comma 1-bis dell’articolo 70-ter, il rappresentante di gruppo e’
la societa’ capogruppo di cui alla lettera a), del comma 1
dell’articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.».
2. Per l’anno 2019, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo
IVA da parte dei partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui
all’articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, ha effetto se presentata entro il 31 dicembre
2018 e se a tale data sussistono i vincoli finanziario, economico e
organizzativo di cui all’articolo 70-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il vincolo finanziario si
considera sussistere se a tale data e’ stato sottoscritto il
contratto di coesione di cui al comma 3 dell’articolo 37-bis del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385.».

TITOLO II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI
(Omissis).

Art. 27

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
(Omesso l’allegato).

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