20 Ottobre, 2018

Ris. 19 ottobre 2018, n. 78/E, dell’Agenzia delle entrate

“Quesito. ALFA S.p.A ha sottoscritto con le Segreterie Nazionali di sigle sindacali e
con le R.S.U. un verbale di accordo integrativo del contratto aziendale di secondo
livello.
In tale verbale vengono definiti gli obiettivi e i relativi parametri di
misurazione relativi al Premio di Risultato 2017, con erogazione 2018; in
particolare, per quanto concerne l’obiettivo della redditività è individuato nel valore
dell’EBIT, fissato in … di euro, il relativo parametro; per l’obiettivo dell’efficienza,
il parametro è dato dal miglioramento del rispetto dei tempi di consegna previsto nei
relativi programmi di consegna.
La società istante chiede se per il descritto premio di risultato sia corretta
l’applicazione del regime agevolato previsto dall’art. 1, commi 182 e ss., della legge
n. 208 del 2015 e ss.mm.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente. La società istante ritiene che essendo stato raggiunto l’obiettivo ed essendo stati rispettati i presupposti richiesti dal legislatore per l’applicazione del regime agevolato, sia corretta l’applicazione del beneficio fiscale attraverso la detassazione del premio di risultato erogato ai propri dipendenti.

Parere dell’Agenzia delle entrate. L’articolo 1, commi da 182 a 189, della legge di Stabilità 2016 ha previsto
misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali. In particolare, è stata
reintrodotta a regime, dal 2016, una modalità di tassazione agevolata, consistente
nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali del
10 per cento ai “premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia
legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione,
misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma
188”, ovvero con il decreto emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 25 marzo
2016 e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro in data 16 maggio
2016 (di seguito, decreto).
L’articolo 2 del decreto definisce, al comma 1, i premi di risultato come
“somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di
produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione”, individuando al comma
2 – con una elencazione esemplificativa – alcuni criteri di misurazione degli indici
incrementali ai quali devono essere commisurati i premi.
Il comma 187 della legge di Stabilità 2016 subordina, inoltre, l’applicazione
della agevolazione alla circostanza che l’erogazione delle somme avvenga “in
esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.
Al riguardo, il citato comma 2 dell’articolo 2 del decreto stabilisce, inoltre,
che “I contratti collettivi … devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli
incrementi … rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo.”.
Al termine del periodo previsto dal contratto cd. periodo congruo, ovvero di
maturazione del premio, deve essere, quindi, verificato un incremento di
produttività, redditività ecc., costituente il presupposto per l’applicazione del regime
agevolato.
La durata del “periodo congruo” è rimessa alla contrattazione di secondo
livello e può essere indifferentemente annuale, infrannuale o ultrannuale dal
momento che ciò che rileva è che il risultato conseguito dall’azienda in tale periodo
sia misurabile e risulti migliore rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo
stesso.
Non è, pertanto sufficiente che l’obiettivo prefissato dalla contrattazione di
secondo livello sia raggiunto, dal momento che è altresì necessario che il risultato
conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio
del periodo di maturazione del premio.
Il requisito dell’incrementalità, rilevabile dal confronto tra il valore
dell’obiettivo registrato all’inizio del periodo congruo e quello risultante al termine
dello stesso, come detto, costituisce una caratteristica essenziale dell’agevolazione,
così come prevista dalla legge di Stabilità 2016, che differenzia la misura dalle
precedenti norme agevolative, in vigore dal 2008 al 2014, che premiavano
fiscalmente specifiche voci retributive a prescindere dall’incremento di produttività.
Nella fattispecie in esame, si rileva che l’erogazione del premio di risultato
non è subordinata al conseguimento di un risultato incrementale rispetto al risultato
registrato dall’azienda all’inizio del periodo di maturazione del premio per quel
medesimo parametro, come richiesto dalla norma in esame e come illustrato dalla
circolare n. 28/E del 2016 , bensì è ancorato al raggiungimento di un dato stabile,
fissato dal contratto aziendale, costituito dal raggiungimento di un valore dell’EBIT
e, in relazione al basket di commesse, dal miglioramento del rispetto dei tempi di
consegna previsto nei programmi di consegna.
In ragione di quanto precisato, si ritiene che il premio di risultato in esame
non possa fruire del regime fiscale agevolato previsto dal citato art. 1, commi 182 e
ss., della legge di Stabilità 2016 e ss.mm.
Per completezza, si fa però presente che, qualora il valore dell’EBIT
raggiunto in riferimento all’anno 2017 risulti incrementale rispetto al valore
dell’EBIT registrato in riferimento all’anno 2016, il premio di risultato in esame,
potrà godere del regime agevolativo previsto dalla più volte citata legge di Stabilità
2016.
Ad analoghe conclusioni si perviene in relazione alla misurazione dell’altro
parametro, ovvero qualora il rispetto dei tempi di consegna, riferiti al 2017, registri
un miglioramento rispetto ai tempi di consegna rilevati nel 2016, nel presupposto
che, da quanto formalizzato e asserito dalla società istante sembra sussistere, i due
obiettivi siano alternativi.
Resta fermo che se al termine del periodo congruo non si registri
l’incremento nei termini appena illustrati, e il datore di lavoro abbia erogato il
premio di risultato applicando il regime agevolativo, questi sarà tenuto, con la prima
retribuzione utile, al recupero delle imposte non versate in occasione dell’erogazione
dell’emolumento premiale”.

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