29 Gennaio, 2019

Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, in G.U. n. 23 del 28.1.2019

Capo I
Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza

Art. 1

Reddito di cittadinanza

1. E’ istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di
cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale
di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di
contrasto alla poverta’, alla disuguaglianza e all’esclusione
sociale, nonche’ diretta a favorire il diritto all’informazione,
all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche
volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a
rischio di emarginazione nella societa’ e nel mondo del lavoro. Il
Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle
risorse disponibili.
2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o piu’
componenti di eta’ pari o superiore a 67 anni, adeguata agli
incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di
Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla poverta’
delle persone anziane. I requisiti per l’accesso e le regole di
definizione del beneficio economico, nonche’ le procedure per la
gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc, salvo dove
diversamente specificato. In caso di nuclei gia’ beneficiari del Rdc,
la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del
compimento del sessantasettesimo anno di eta’ del componente del
nucleo piu’ giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo.

Art. 2

Beneficiari

1. Il Rdc e’ riconosciuto ai nuclei familiari in possesso
cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per
tutta la durata dell’erogazione del beneficio, dei seguenti
requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e
soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti
parte dell’Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi
due, considerati al momento della presentazione della domanda e per
tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il
nucleo familiare deve possedere:
1) un valore dell’Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini
ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia
di euro 30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini
ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro
2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo,
fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro
1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali
sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con
disabilita’, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di
euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della
scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia e’
incrementata ad euro 7.560 ai fini dell’accesso alla Pensione di
cittadinanza. In ogni caso la soglia e’ incrementata ad euro 9.360
nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in
locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini
ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli:
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere
intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilita’ di
autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la
richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o
motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima
volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i
motoveicoli per cui e’ prevista una agevolazione fiscale in favore
delle persone con disabilita’ ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque
titolo o avente piena disponibilita’ di navi e imbarcazioni da
diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171.
2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 possono essere
integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con
regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sulla base di indicatori di disagio
socioeconomico che riflettono le caratteristiche di
multidimensionalita’ della poverta’ e tengono conto, oltre che della
situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale,
di disabilita’, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e
abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad
integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l’utilizzo di
trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all’istruzione e alla
tutela della salute.
3. Non hanno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i
componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie
nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le
dimissioni per giusta causa.
4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1,
lettera b), numero 4), e’ pari ad 1 per il primo componente del
nucleo familiare ed e’ incrementato di 0,4 per ogni ulteriore
componente di eta’ maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore
componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1.
5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare e’ definito ai sensi
dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni
sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del
nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia
cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di
separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa
abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte
del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando e’ di eta’
inferiore a 26 anni, e’ nella condizione di essere a loro carico a
fini IRPEF, non e’ coniugato e non ha figli.
6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1,
lettera b) numero 4), e’ determinato ai sensi dell’articolo 4, comma
2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi
nell’ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali
in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare,
fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei
mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le
erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella
compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni
per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di
rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di
buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di
sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include
tra i trattamenti assistenziali l’assegno di cui all’articolo 1,
comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti
assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono
comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal
riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali
(SIUSS), di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147, secondo le modalita’ ivi previste.
7. Ai soli fini dell’accertamento dei requisiti per il mantenimento
del Rdc, al valore dell’ISEE di cui al comma 1, lettera b), numero
1), e’ sottratto l’ammontare del Rdc percepito dal nucleo
beneficiario eventualmente incluso nell’ISEE, rapportato al
corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per l’accesso al
Rdc sono parimenti sottratti nelle medesime modalita’, gli ammontari
eventualmente inclusi nell’ISEE relativi alla fruizione del sostegno
per l’inclusione attiva, del reddito di inclusione ovvero delle
misure regionali di contrasto alla poverta’ oggetto d’intesa tra la
regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine
di una erogazione integrata con le citate misure nazionali.
8. Il Rdc e’ compatibile con il godimento della Nuova prestazione
di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), di cui all’articolo 1
del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di altro strumento di
sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano
le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al
beneficio e della definizione dell’ammontare del medesimo, gli
emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla
disciplina dell’ISEE.

Art. 3

Beneficio economico

1. Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei
seguenti due elementi:
a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come
definito ai sensi dell’articolo 2, comma 6, fino alla soglia di euro
6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala
di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4;
b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei
familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare
del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato
a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.
2. Ai fini della definizione della Pensione di cittadinanza, la
soglia di cui al comma 1, lettera a), e’ incrementata ad euro 7.560,
mentre il massimo di cui al comma 1, lettera b), e’ pari ad euro
1.800 annui.
3. L’integrazione di cui al comma 1, lettera b), e’ concessa
altresi’ nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un
massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in
abitazione di proprieta’ per il cui acquisto o per la cui costruzione
sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo
nucleo familiare.
4. Il beneficio economico di cui al comma 1 e’ esente dal pagamento
dell’IRPEF ai sensi dell’articolo 34, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Il beneficio
in ogni caso non puo’ essere complessivamente superiore ad una soglia
di euro 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro
della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito
familiare. Il beneficio economico non puo’ essere altresi’ inferiore
ad euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui
all’articolo 2.
5. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il
suo valore mensile e’ pari ad un dodicesimo del valore su base annua.
6. Il Rdc e’ riconosciuto per il periodo durante il quale il
beneficiario si trova nelle condizioni previste all’articolo 2 e,
comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi.
Il Rdc puo’ essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione del
medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La
sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le modalita’ di erogazione del Rdc suddiviso
per ogni singolo componente il nucleo familiare maggiorenne, a
decorrere dai termini di cui all’articolo 5, comma 6, terzo periodo.
La Pensione di cittadinanza e’ suddivisa in parti uguali tra i
componenti il nucleo familiare.
8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme
dell’avvio di un’attivita’ di lavoro dipendente da parte di uno o
piu’ componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del
Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del
beneficio economico nella misura dell’80 per cento, a decorrere dal
mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior
reddito non e’ ordinariamente recepito nell’ISEE per l’intera
annualita’. Il reddito da lavoro dipendente e’ desunto dalle
comunicazioni obbligatorie, di cui all’articolo 9-bis del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a
decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l’informazione
relativa alla retribuzione o al compenso. L’avvio dell’attivita’ di
lavoro dipendente e’ comunque comunicato dal lavoratore all’INPS per
il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di
cui all’articolo 6, comma 2, a pena di decadenza dal beneficio, entro
trenta giorni dall’inizio dell’attivita’, ovvero di persona presso i
centri per l’impiego.
9. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme
dell’avvio di un’attivita’ d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia
in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o piu’
componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del Rdc, la
variazione dell’attivita’ e’ comunicata all’INPS entro trenta giorni
dall’inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, per il
tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui
all’articolo 6, comma 2, ovvero di persona presso i centri per
l’impiego. Il reddito e’ individuato secondo il principio di cassa
come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese
sostenute nell’esercizio dell’attivita’ ed e’ comunicato entro il
quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre
dell’anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza
variazioni del Rdc per le due mensilita’ successive a quella di
variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata
di cui al comma 6. Il beneficio e’ successivamente aggiornato ogni
trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente.
10. Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano nel
caso di redditi da lavoro non rilevati per l’intera annualita’
nell’ISEE in corso di validita’ utilizzato per l’accesso al
beneficio. In tal caso, i redditi di cui ai commi 8 e 9 sono
comunicati e resi disponibili all’atto della richiesta del beneficio
secondo modalita’ definite nel provvedimento di cui all’articolo 5,
comma 1.
11. E’ fatto obbligo al beneficiario di comunicare all’ente
erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione
patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui
all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c).
12. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di
fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti
e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla
variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la
variazione produca una riduzione del beneficio medesimo, i limiti
temporali di cui al comma 6 si applicano al nucleo familiare
modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito
della variazione. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti
in decessi e nascite, la prestazione decade d’ufficio dal mese
successivo a quello della presentazione della dichiarazione a fini
ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque
presentare una nuova domanda di Rdc.
13. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i
suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero
sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre
strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra
amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di
cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti.
14. Nell’ipotesi di interruzione della fruizione del beneficio per
ragioni diverse dall’applicazione di sanzioni, il beneficio puo’
essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore
al periodo residuo non goduto. Nel caso l’interruzione sia motivata
dal maggior reddito derivato da una modificata condizione
occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione,
l’eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima
richiesta.
15. Il beneficio e’ ordinariamente fruito entro il mese successivo
a quello di erogazione. A decorrere dal mese successivo alla data di
entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, l’ammontare
di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di
arretrati, e’ sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio
erogato, nella mensilita’ successiva a quella in cui il beneficio non
e’ stato interamente speso. Con verifica in ciascun semestre di
erogazione, e’ comunque decurtato dalla disponibilita’ della Carta
Rdc di cui all’articolo 5, comma 6, l’ammontare complessivo non speso
ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilita’
di beneficio riconosciuto. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita’ con cui,
mediante il monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc, si
verifica la fruizione del beneficio secondo quanto previsto al
presente comma, le possibili eccezioni, nonche’ le altre modalita’
attuative.

(Omissis).

Art. 8

Incentivi per l’impresa e per il lavoratore

1. Al datore di lavoro che comunica alla piattaforma digitale
dedicata al Rdc nell’ambito del SIUPL le disponibilita’ dei posti
vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato
soggetti beneficiari di Rdc, anche attraverso l’attivita’ svolta da
un soggetto accreditato di cui all’articolo 12 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e’ riconosciuto, ferma
restando l’aliquota di computo delle prestazioni previdenziali,
l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei
premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite dell’importo mensile
del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un
periodo pari alla differenza tra 18 mensilita’ e quello gia’ goduto
dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili
e non inferiore a cinque mensilita’. In caso di rinnovo ai sensi
dell’articolo 3, comma 6, l’esonero e’ concesso nella misura fissa di
5 mensilita’. L’importo massimo di beneficio mensile non puo’
comunque eccedere l’ammontare totale dei contributi previdenziali e
assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto
per le mensilita’ incentivate, con esclusione dei premi e contributi
dovuti all’INAIL. Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc,
il datore di lavoro e’ tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito
maggiorato delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8,
lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il
licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. Il
datore di lavoro, contestualmente all’assunzione del beneficiario di
Rdc stipula, presso il centro per l’impiego, ove necessario, un patto
di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso
formativo o di riqualificazione professionale.
2. Gli enti di formazione accreditati possono stipulare presso i
centri per l’impiego e presso i soggetti accreditati di cui
all’articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, laddove tale
possibilita’ sia prevista da leggi regionali, un Patto di formazione
con il quale garantiscono al beneficiario un percorso formativo o di
riqualificazione professionale, anche mediante il coinvolgimento di
Universita’ ed enti pubblici di ricerca, secondo i piu’ alti standard
di qualita’ della formazione e sulla base di indirizzi definiti con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando a tal
fine, le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. Se in seguito a questo percorso formativo il
beneficiario di Rdc ottiene un lavoro, coerente con il profilo
formativo sulla base di un contratto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato, al datore di lavoro che assume, ferma restando
l’aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, e’
riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con
esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite della
meta’ dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto
dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18
mensilita’ e quello gia’ goduto dal beneficiario stesso e, comunque,
non superiore a 390 euro mensili e non inferiore a sei mensilita’ per
meta’ dell’importo del Rdc. In caso di rinnovo ai sensi dell’articolo
3, comma 6, l’esonero e’ concesso nella misura fissa di sei
mensilita’ per meta’ dell’importo del Rdc. L’importo massimo del
beneficio mensile comunque non puo’ eccedere l’ammontare totale dei
contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di
lavoro e del lavoratore assunto per le mensilita’ incentivate, con
esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. La restante meta’
dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto
dell’assunzione, per un massimo di 390 euro mensili e non inferiore a
sei mensilita’ per meta’ dell’importo del Rdc, e’ riconosciuta
all’ente di formazione accreditato che ha garantito al lavoratore
assunto il predetto percorso formativo o di riqualificazione
professionale, sotto forma di sgravio contributivo applicato ai
contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i propri
dipendenti sulla base delle stesse regole valide per il datore di
lavoro che assume il beneficiario del Rdc. Nel caso di licenziamento
del beneficiario del Rdc, il datore di lavoro e’ tenuto alla
restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili
di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre
2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o
per giustificato motivo. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,
puo’ stipulare convenzioni con la Guardia di finanza per le attivita’
di controllo nei confronti dei beneficiari del Rdc e per il
monitoraggio delle attivita’ degli enti di formazione di cui al
presente comma.
3. Le agevolazioni previste ai commi 1 e 2 si applicano a
condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento
occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri
fissati dall’articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto
legislativo n. 150 del 2015, riferiti esclusivamente ai lavoratori a
tempo indeterminato. Il diritto alle predette agevolazioni e’
subordinato al rispetto degli ulteriori principi generali di cui
all’articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
4. Ai beneficiari del Rdc che avviano un’attivita’ lavorativa
autonoma o di impresa individuale o una societa’ cooperativa entro i
primi dodici mesi di fruizione del Rdc e’ riconosciuto in un’unica
soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilita’ del Rdc, nei
limiti di 780 euro mensili. Le modalita’ di richiesta e di erogazione
del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.
5. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente
articolo e’ subordinato al rispetto delle condizioni stabilite
dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai
sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE)
n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell’acquacoltura.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e
aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall’articolo 1, comma 247,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui il datore di
lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza della
predetta legge n. 145 del 2018, gli sgravi contributivi di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo, sono fruiti sotto forma di credito
di imposta per il datore di lavoro. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita’
di accesso al predetto credito di imposta.

(Omissis).

Capo II
Trattamento di pensione anticipata {quota 100} e altre disposizioni pensionistiche

(Omissis).
Art. 20

Facolta’ di riscatto periodi non coperti da contribuzione

1. In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti
all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita’, la
vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima, nonche’ alle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di
anzianita’ contributiva al 31 dicembre 1995 e non gia’ titolari di
pensione, hanno facolta’ di riscattare, in tutto o in parte, i
periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto compresi tra la data del primo e quella dell’ultimo
contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative,
non soggetti a obbligo contributivo e che non siano gia’ coperti da
contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di
previdenza obbligatoria. Detti periodi possono essere riscattati
nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.
2. L’eventuale successiva acquisizione di anzianita’ assicurativa
antecedente al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del
riscatto gia’ effettuato ai sensi del presente articolo, con
conseguente restituzione dei contributi.
3. La facolta’ di cui al comma 1 e’ esercitata a domanda
dell’assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini
entro il secondo grado, e l’onere e’ determinato in base ai criteri
fissati dal comma 5 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 184. L’onere cosi’ determinato e’ detraibile dall’imposta
lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque
quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e
in quelli successivi.
4. Per i lavoratori del settore privato l’onere per il riscatto di
cui al comma 1 puo’ essere sostenuto dal datore di lavoro
dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione
spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, e’ deducibile dal
reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della
determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi
di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Il versamento dell’onere puo’ essere effettuato ai regimi
previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in massimo 60
rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza
applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione
dell’onere non puo’ essere concessa nei casi in cui i contributi da
riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione
della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano
determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai
versamenti volontari; qualora cio’ avvenga nel corso della dilazione
gia’ concessa, la somma ancora dovuta sara’ versata in unica
soluzione.

(Omissis).

Art. 23

Anticipo del TFS

1. Ferma restando la normativa vigente in materia di liquidazione
dell’indennita’ di fine servizio comunque denominata, di cui
all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i lavoratori
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonche’ il personale degli enti pubblici di ricerca,
cui e’ liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell’articolo 14,
conseguono il riconoscimento dell’indennita’ di fine servizio
comunque denominata al momento in cui tale diritto maturerebbe a
seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico, ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 12 del
medesimo articolo relativamente agli adeguamenti dei requisiti
pensionistici alla speranza di vita.
2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall’INPS, i
soggetti di cui al comma 1 nonche’ i soggetti che accedono al
trattamento di pensione ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, possono presentare richiesta di finanziamento
di una somma pari all’importo, definito nella misura massima nel
successivo comma 5, dell’indennita’ di fine servizio maturata, alle
banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito
accordo quadro da stipulare, entro 60 giorni dalla data di
conversione in legge del presente decreto, tra il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, il Ministro dell’economia e delle finanze,
il Ministro per la pubblica amministrazione e l’Associazione bancaria
italiana, sentito l’INPS. Ai fini del rimborso del finanziamento e
dei relativi interessi, l’INPS trattiene il relativo importo
dall’indennita’ di fine servizio comunque denominata, fino a
concorrenza dello stesso. Gli importi trattenuti dall’INPS, fermo
restando quanto stabilito dall’articolo 545 del codice di procedura
civile, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e,
in ogni caso, a esecuzione forzata in virtu’ di qualsivoglia azione
esecutiva o cautelare. Il finanziamento e’ garantito dalla cessione
pro solvendo, automatica e nel limite dell’importo finanziato, senza
alcuna formalita’, dei crediti derivanti dal trattamento di fine
servizio maturato, che i soggetti di cui al primo periodo del
presente comma vantano nei confronti dell’INPS.
3. E’ istituito nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze un Fondo di garanzia per l’accesso ai
finanziamenti di cui al comma 2, con una dotazione iniziale pari a 50
milioni di euro per l’anno 2019. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La
garanzia del Fondo copre l’80 per cento del finanziamento di cui al
comma 2 e dei relativi interessi. Il Fondo e’ ulteriormente
alimentato con le commissioni, orientate a criteri di mercato, di
accesso al Fondo stesso, che a tal fine sono versate sul conto
corrente presso la tesoreria dello Stato istituito ai sensi del comma
8. La garanzia del Fondo e’ a prima richiesta, esplicita,
incondizionata, irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti
dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di
quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. La garanzia dello
Stato e’ elencata nell’allegato allo stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 31 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il finanziamento e’ altresi’
assistito automaticamente dal privilegio di cui all’articolo
2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile. Il Fondo e’
surrogato di diritto alla banca o all’intermediario finanziario, per
l’importo pagato, nonche’ nel privilegio di cui al citato articolo
2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile.
4. Il finanziamento di cui al comma 2 e le formalita’ a esso
connesse nell’intero svolgimento del rapporto sono esenti
dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo e da ogni altra
imposta indiretta, nonche’ da ogni altro tributo o diritto. Per le
finalita’ di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
l’operazione di finanziamento e’ sottoposta a obblighi semplificati
di adeguata verifica della clientela.
5. L’importo finanziabile e’ pari a 30.000 euro ovvero all’importo
spettante ai soggetti di cui al comma 2 nel caso in cui l’indennita’
di fine servizio comunque denominata sia di importo inferiore. Alle
operazioni di finanziamento di cui al comma 2 si applica il tasso di
interesse indicato nell’accordo quadro di cui al medesimo comma.
6. Gli interessi vengono liquidati contestualmente al rimborso
della quota capitale.
7. Le modalita’ di attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti, anche in
termini di trasparenza ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, per l’accesso al finanziamento, nonche’ i
criteri, le condizioni e le modalita’ di funzionamento del Fondo di
garanzia di cui al comma 3 e della garanzia di ultima istanza dello
Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la
pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di conversione in legge del presente decreto, sentiti l’INPS, il
Garante per la protezione dei dati personali e l’Autorita’ garante
della concorrenza e del mercato.
8. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e’ affidata
all’INPS sulla base di un’apposita convenzione da stipulare tra lo
stesso Istituto e il Ministro dell’economia e delle finanze, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la
pubblica amministrazione. Per la predetta gestione e’ autorizzata
l’istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello
Stato intestato al gestore.

Art. 24

Detassazione TFS

1. L’aliquota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
determinata ai sensi dell’articolo 19, comma 2-bis, del Testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sull’indennita’ di fine servizio
comunque denominata e’ ridotta in misura pari a:
a) 1,5 punti percentuali per le indennita’ corrisposte decorsi
dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la
cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale
data;
b) 3 punti percentuali per le indennita’ corrisposte decorsi
ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la
cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale
data;
c) 4,5 punti percentuali per le indennita’ corrisposte decorsi
trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la
cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale
data;
d) 6 punti percentuali per le indennita’ corrisposte decorsi
quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la
cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale
data;
e) 7,5 punti percentuali per le indennita’ corrisposte decorsi
sessanta mesi o piu’ dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la
cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale
data.
2. La disposizione di cui al presente articolo non si applica
sull’imponibile dell’indennita’ di fine servizio di importo superiore
a 50.000 euro.

(Omissis).

Capo III
Disposizioni finali

Art. 27

Disposizioni in materia di giochi

1. La ritenuta sulle vincite del gioco numerico a quota fissa
denominato «10&lotto» e dei relativi giochi opzionali e complementari
e’ fissata all’11 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019. Resta
ferma la ritenuta dell’8 per cento per tutti gli altri giochi
numerici a quota fissa.
(Omissis).
Art. 28

Disposizioni finanziarie
(Omissis).

Art. 29

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.

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