28 Gennaio, 2019

Circolare 25 gennaio 2019, n. 3/E, dell’Agenzia delle entrate

“Con la circolare n. 4/E del 12 marzo 2018 sono stati forniti chiarimenti in
ordine all’assistenza fiscale, al flusso 730-4 e ai conguagli fiscali.
Nell’ambito degli adempimenti finalizzati alla comunicazione della sede
telematica da parte del sostituto d’imposta e alla variazione della stessa sono
state fornite indicazioni con particolare riguardo alla cessazione dell’incarico di
ricezione dei modelli 730-4.
Ai fini di un più agevole inquadramento della problematica si premette il
quadro normativo di riferimento.
L’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
prevede che i Centri di assistenza fiscale (Caf) e i professionisti abilitati (1)
prestino assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e ai pensionati per la presentazione
della dichiarazione dei redditi con il modello 730. Inoltre, l’articolo 4, del decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175, prevede per il contribuente la possibilità
della presentazione della dichiarazione direttamente via web mediante
l’accettazione o la modifica della dichiarazione precompilata.

(1) I professionisti abilitati a prestare assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, ai sensi degli
articoli 3-bis, comma 10, e 7-quinquies, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono, rispettivamente, gli iscritti nell’albo dei
consulenti del lavoro e in quello dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Per esercitare l’attività
di assistenza fiscale i professionisti indicati interessati devono presentare alla Direzione regionale
dell’Agenzia delle entrate competente in ragione della residenza, la comunicazione prevista dall’articolo
21 del decreto 21 maggio 1999, n. 164.

La stessa dichiarazione precompilata può essere utilizzata da un
intermediario opportunamente delegato, che una volta verificati i dati proposti
trasmette il modello 730 all’Agenzia delle entrate.
Nell’ambito delle attività di assistenza fiscale, ai sensi dell’articolo 16 del
decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, i Caf/professionisti e i
sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta ai propri dipendenti
trasmettono all’Agenzia delle entrate in via telematica, unitamente alle
dichiarazioni dei redditi modello 730, il risultato finale delle dichiarazioni
modello 730-4 che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei sostituti
d’imposta. I sostituti d’imposta, a seguito della ricezione dei risultati contabili da
parte dell’Agenzia delle entrate, effettuano i conguagli a debito o a credito sulle
retribuzioni.
L’articolo 16, comma 4-bis, del decreto n. 164 del 1999, dispone che i
sostituti d’imposta, ai fini dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio,
hanno l’obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4
dei propri dipendenti tramite i servizi dell’Agenzia delle entrate. A tal fine i
sostituti devono comunicare all’Agenzia delle entrate la sede telematica (propria
o di un intermediario) dove ricevere i predetti risultati contabili (c.d. flusso
telematico dei modelli 730-4) (2).

(2) Per completezza, si fa presente che fanno eccezione alla procedura sopra delineata i modelli 730-4 con
sostituto d’imposta Inps per i quali l’Istituto riceve i risultati contabili direttamente dal soggetto che ha
prestato l’assistenza fiscale. In questi casi, le attività connesse ai controlli preventivi sui rimborsi sono
effettuate in cooperazione tra l’Agenzia delle entrate e l’Inps.

Inoltre, l’articolo 16, comma 4-bis, lettera b), modificato dall’articolo 2,
del decreto legislativo n. 175 del 2014, ha previsto, a partire dal 2015, l’obbligo
per i sostituti d’imposta di comunicare entro il 7 marzo la sede telematica dove
ricevere i modelli 730-4 attraverso il flusso informativo delle certificazioni
uniche di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rinviando a un provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate l’individuazione dei termini e delle modalità per la
variazione delle suddette sedi telematiche da parte dei sostituti d’imposta.
In sostanza, la comunicazione della sede telematica può essere effettuata:
. con la Certificazione Unica (CU), mediante la presentazione del quadro
CT da utilizzare esclusivamente in caso di comunicazione effettuata per la
prima volta;
. con il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati
relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (CSO)
per le variazioni dei dati precedentemente comunicati o per la prima
comunicazione quando non si è nei termini per trasmettere la
Certificazione Unica (CU). In particolare, detto modello deve essere
utilizzato dai sostituti d’imposta quando intendono sostituire
l’intermediario con un altro intermediario ovvero con il sostituto stesso o
viceversa.
Al soggetto (sostituto o intermediario) che comunica tramite modello CSO
o quadro CT la sede telematica dove ricevere i 730-4 viene inviata una ricevuta,
al pari di ogni trasmissione telematica.
Per gli intermediari è presente nell’area autenticata la possibilità di
verificare, mediante interrogazione puntuale, i sostituti d’imposta che hanno
conferito l’incarico per la ricezione dei 730-4.
In caso di comunicazione di variazione dei dati già inviati con il modello
CSO, è richiesta l’indicazione del numero di protocollo che è stato attribuito
all’ultima comunicazione trasmessa dal sostituto d’imposta (e regolarmente
acquisita) che si intende variare.
Parimenti, se si intendono variare i dati già trasmessi con il quadro CT è
necessario indicare il numero di protocollo telematico dell’ultimo file contenente
il predetto quadro, validamente presentato.
Si fa presente che i citati numeri di protocollo sono rilevabili, oltre che
dalle relative ricevute di trasmissione, anche dal cassetto fiscale del sostituto
d’imposta.
I predetti dati possono anche essere ottenuti presso un qualunque ufficio
territoriale dell’Agenzia delle entrate, mediante richiesta sottoscritta dal sostituto
d’imposta persona fisica, o dal rappresentante legale della società o ente,
allegando la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore. Qualora la
richiesta sia presentata da un delegato, la stessa deve contenere la delega del
sostituto d’imposta, la fotocopia del documento d’identità del delegante nonché
la fotocopia del documento d’identità del delegato.

Cancellazione dell’indirizzo telematico per cessazione dell’incarico
alla ricezione dei modelli 730-4
Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta non comunichi con il modello
CSO la variazione dell’intermediario delegato alla ricezione dei risultati contabili
delle dichiarazioni modello 730 presentate dai propri dipendenti, al fine di
favorire l’aggiornamento delle informazioni relative agli intermediari delegati e
agevolare l’assolvimento del conguaglio sulle retribuzioni, con la circolare n. 4/E
del 2018 dell’Agenzia delle entrate, è stata prevista un’apposita procedura.
In particolare, l’intermediario cessato dall’incarico può comunicare
tramite PEC all’Agenzia delle entrate l’avvenuta risoluzione del rapporto di
delega.
L’Agenzia delle entrate, sulla base della richiesta pervenuta, contatta il
sostituto d’imposta attraverso un messaggio trasmesso all’indirizzo di posta
elettronica certificata rilevabile dal registro INI PEC – Indice Nazionale degli
Indirizzi di Posta Elettronica Certificata – istituito dal Ministero dello Sviluppo
Economico, per invitarlo a presentare la comunicazione di variazione.
Ciò premesso, si fa presente che in esito alla procedura indicata risulta che
alcuni sostituti d’imposta cui è stato inviato il previsto invito da parte
dell’Agenzia delle entrate non hanno provveduto all’aggiornamento
dell’indirizzo telematico dove ricevere i risultati contabili dei percipienti.
La descritta situazione comporta una interruzione dell’assistenza fiscale
visto che i risultati contabili non raggiungono il soggetto che deve eseguire il
conguaglio.

Effetti della mancata ottemperanza ai fini della protezione dei dati
personali
Tenuto conto dell’obbligatorietà del flusso telematico, l’Agenzia provvede
alla cancellazione dell’indirizzo telematico degli intermediari che hanno
trasmesso la comunicazione di cessazione del rapporto e per i quali il sostituto
d’imposta, nonostante la comunicazione prevista dalla circolare n. 4/E del 12
marzo 2018, non abbia provveduto a detta modifica.
A seguito della cancellazione dell’indirizzo telematico, il sostituto
d’imposta rivestirà una posizione analoga a quella dei sostituti che non hanno
presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la “Comunicazione per la
ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili
dall’Agenzia delle Entrate” (CSO).
Pertanto, il sostituto sarà tenuto, in sede di trasmissione delle CU, a
compilare il quadro CT (3) per comunicare il nuovo indirizzo telematico”.

(3) Il quadro CT è approvato unitamente alla Certificazione Unica ed è riservato ai sostituti d’imposta che
trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente e che non hanno presentato, a
partire dal 2011, l’apposito modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati
relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (CSO).
Il quadro CT deve essere compilato per ogni fornitura di Certificazioni Uniche, qualora il sostituto
d’imposta effettui più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente. In
questo caso, ai fini della messa a disposizione dei risultati contabili dei dipendenti, sono acquisiti la
sede telematica e gli altri dati presenti nel quadro CT contenuti nell’ultimo invio effettuato nel periodo
ordinario di presentazione delle CU.

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