Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, in suppl. ord. n. 66 alla G.U. n. 204 del 31.8.2013
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMU, DI ALTRA FISCALITA’ IMMOBILIARE,
DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE ABITATIVE E DI FINANZA LOCALE
Art. 1.
Abolizione della prima rata dell’IMU 2013 per gli immobili oggetto
della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54
1. Per l’anno 2013 non e’ dovuta la prima rata dell’imposta
municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all’articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.
Art. 2.
Altre disposizioni in materia di IMU
1.Per l’anno 2013 non e’ dovuta la seconda rata dell’imposta
municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati.
2.All’articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 9-bis e’ sostituito dal seguente: “9-bis. A decorrere
dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni
caso locati.”
b) al comma 10, sesto periodo, le parole “alle unita’ immobiliari
di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504” sono sostituite dalle seguenti: “agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari
(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque
denominati, aventi le stesse finalita’ degli IACP, istituiti in
attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”.
3. Alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: “sanitarie,”,
sono inserite le seguenti: “di ricerca scientifica,”. La disposizione
di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta
2014.
4.Ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU, le
unita’ immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta’ indivisa, adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all’abitazione
principale. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati
all’abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati
ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta’
sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro
per le politiche giovanili e le attivita’ sportive del 22 aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.
5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della
residenza anagrafica ai fini dell’applicazione della disciplina in
materia di IMU concernente l’abitazione principale e le relative
pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unita’ immobiliare, posseduto, e non
concesso in locazione, dal personale in servizio permanente
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento
civile, nonche’ dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale
appartenente alla carriera prefettizia.
Art. 3.
Rimborso ai comuni del minor gettito IMU
1. Al fine di assicurare ai comuni delle Regioni a statuto
ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna il ristoro del minor
gettito dell’imposta municipale propria di cui al comma 1
dell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
derivante dalle disposizioni recate dagli articoli precedenti, e’
attribuito ai medesimi comuni un contributo di 2.327.340.486,20 euro
per l’anno 2013 e di 75.706.718,47 euro a decorrere dall’anno 2014.
2. Il contributo di cui al comma 1 e’ ripartito tra i comuni
interessati, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con
il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare, sentita la
Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in proporzione
alle stime di gettito da imposta municipale allo scopo comunicate dal
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle
finanze.
Art. 4.
Riduzione dell’aliquota della cedolare secca
per contratti a canone concordato
1. All’articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, le parole “e’ ridotta al 19 per cento” sono
sostituite dalle seguenti: “e’ ridotta al 15 per cento”.
2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013.
Art. 5.
Disposizioni in materia di TARES
1. Per l’anno 2013 il comune con regolamento di cui all’articolo 52
del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il
termine fissato dall’articolo 8 per l’approvazione del bilancio di
previsione, puo’ stabilire di applicare la componente del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei
seguenti criteri e nel rispetto del principio “chi inquina paga”,
sancito dall’articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai
rifiuti:
a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantita’ e
qualita’ medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita’ di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attivita’
svolte nonche’ al costo del servizio sui rifiuti;
b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria
omogenea moltiplicando il costo del servizio per unita’ di superficie
imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o piu’
coefficienti di produttivita’ quantitativa e qualitativa di rifiuti;
c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresi’, dei
criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da
quelle previste dai commi da 15 a 18 dell’articolo 14 del
decreto-legge n. 201 del 2011.
2. E’ abrogato il comma 19 dell’articolo 14 del decreto-legge n.
201 del 2011.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
4. Il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di
pagamento dell’ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni
regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.
Art. 6.
Misure di sostegno all’accesso all’abitazione e
al settore immobiliare
(Omissis).
Art. 7.
Ulteriore anticipo di liquidita’ ai comuni
(Omissis).
Art. 8.
Diferimento del termine per la deliberazione
del bilancio di previsione ed altre disposizioni
in materia di adempimenti degli enti locali
(Omissis).
2. Per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13,
comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni,
nonche’ i regolamenti dell’imposta municipale propria, acquistano
efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito
istituzionale di ciascun comune.
3. Il termine per la redazione e la sottoscrizione della relazione
di inizio mandato degli enti locali, il cui mandato consiliare ha
avuto inizio in data successiva al 31 maggio 2013, e’ differito al 30
novembre 2013, in deroga al termine di cui all’articolo 4-bis del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
(Omissis).
Art. 9.
Integrazioni e modifiche del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118
(Omissis).
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
E DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI
(Omissis).
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COPERTURA FINANZIARIA
E DI ENTRATA IN VIGORE
Art. 12.
Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi
1. In deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, all’articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole “lire due milioni e
500 mila” sono sostituite dalle seguenti “euro 630 per il periodo
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonche’ a euro 230
a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014”.
2. Nel limite di euro 630 per il periodo d’imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2013, nonche’ di euro 230 a decorrere dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, sono compresi i premi
versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli
infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d’imposta 2000.
Art. 13.
Disposizioni in materia di pagamenti
dei debiti degli enti locali
(Omissis).
Art. 14.
Definizione agevolata in appello dei giudizi
di responsabilita’ amministrativo-contabile
(Omissis).
Art. 15.
Disposizioni finali di copertura
1. Al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidita’
necessaria all’attuazione degli interventi di cui all’articolo 13 del
presente decreto e’ autorizzata l’emissione di titoli di Stato per un
importo fino a 8.000 milioni di euro per l’anno 2013. Tale importo
concorre alla rideterminazione in aumento del limite massimo di
emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione
del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito
dalla legge di stabilita’.
2. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal
predetto articolo 13 del presente decreto e nelle more dell’emissione
dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle
finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, puo’ disporre il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con
l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa,
e’ effettuata entro la conclusione dell’esercizio in cui e’ erogata
l’anticipazione.
3. Agli oneri derivanti dal presente decreto ad esclusione
dell’articolo 9, comma 6, pari a 2.934,4 milioni di euro per l’anno
2013, a 553,3 milioni di euro per l’anno 2014, a 617,1 milioni di
euro per l’anno 2015 e a 486,1 milioni di euro a decorrere dal 2016,
ivi compreso l’onere derivante dall’attuazione del comma 1, in
termini di maggiori interessi del debito pubblico, si provvede,
rispettivamente:
a) quanto a 300 milioni di euro per l’anno 2013, mediante riduzione
delle disponibilita’ di competenza e di cassa, delle spese per
consumi intermedi e investimenti fissi lordi, secondo quanto indicato
nell’allegato 2 al presente decreto. Per effettive, motivate e
documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate
possono essere disposte variazioni compensative, nell’ambito di
ciascuna categoria di spesa, tra i capitoli interessati con
invarianza degli effetti sull’indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni;
b) quanto a 675,8 milioni di euro per l’anno 2013, mediante riduzione
delle autorizzazioni di spesa elencate nell’allegato 3 al presente
decreto, per gli importi in esso indicati;
c) quanto a 250 milioni euro per l’anno 2013, mediante riduzione del
fondo di cui all’ultimo periodo dell’art. 1, comma 68, della legge
24 dicembre 2007 n. 247;
d) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015,
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa
prevista per l’anno 2014 dall’articolo 1, comma 184, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, e per 100 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista per
l’anno 2015 dall’articolo 7-ter, comma 2, del decreto – legge 26
aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2013, n. 71;
e) quanto a 600 milioni di euro per l’anno 2013, mediante utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo
14;
f) quanto a 925 milioni di euro per l’anno 2013, mediante utilizzo
delle maggiori entrate per imposta sul valore aggiunto derivanti
dalle disposizioni recate dall’articolo 13;
g) quanto a 300 milioni di euro, per l’anno 2013, mediante il
versamento all’entrata del bilancio dello Stato pari a 300 milioni di
euro, a valere sulle disponibilita’ dei conti bancari di gestione
riferiti alle diverse componenti tariffari intestati alla cassa
conguaglio settore elettrico. L’Autorita’ per l’energia elettrica e
il gas, con apposita delibera, provvede ad imputare la suddetta somma
a riduzione delle disponibilita’ dei predetti conti, assicurando
l’assenza di incrementi tariffari;
h) per la restante parte mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall’articolo 12, pari a 458,5 milioni
di euro per l’anno 2014, a 661 milioni di euro per l’anno 2015 e a
490 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.
4. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il
monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e) ed f). Qualora da
tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il
raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati alle
medesime lettere, il Ministro dell’economia e delle finanze, con
proprio decreto, da emanare entro il mese di novembre 2013,
stabilisce l’aumento della misura degli acconti ai fini dell’IRES e
dell’IRAP, e l’aumento delle accise di cui alla Direttiva del
Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da
assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini
della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero
generare nel 2014 per effetto dell’aumento degli acconti per l’anno
2013.
5. L’allegato 1 all’articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, e’ sostituito dall’Allegato 4 al presente decreto.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 16.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
(Omessi gli allegati).