17 Settembre, 2013

Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, in suppl. ord. n. 66 alla G.U. n. 204 del 31.8.2013


TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMU, DI ALTRA FISCALITA’ IMMOBILIARE,
DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE ABITATIVE E DI FINANZA LOCALE

 

Art. 1.

 

Abolizione della prima rata dell’IMU 2013 per gli immobili oggetto

della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54

 

1. Per l’anno  2013  non  e’  dovuta  la  prima  rata  dell’imposta

municipale  propria  di  cui  all’articolo  13  del  decreto-legge  6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22

dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all’articolo  1,

comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013,  n.  54,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.

 

Art. 2.

 

Altre disposizioni in materia di IMU

 

1.Per l’anno 2013  non  e’  dovuta  la  seconda  rata  dell’imposta

municipale  propria  di  cui  all’articolo  13  del  decreto-legge  6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22

dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti  e  destinati

dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto  che  permanga  tale

destinazione e non siano in ogni caso locati.

2.All’articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del  2011  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 9-bis e’ sostituito dal seguente: “9-bis.  A  decorrere

dal 1° gennaio 2014 sono esenti  dall’imposta  municipale  propria  i

fabbricati  costruiti  e  destinati  dall’impresa  costruttrice  alla

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in  ogni

caso locati.”

b) al comma 10, sesto periodo, le parole “alle  unita’  immobiliari

di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo  30  dicembre

1992,  n.  504”  sono  sostituite  dalle  seguenti:   “agli   alloggi

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le  case  popolari

(IACP) o dagli  enti  di  edilizia  residenziale  pubblica,  comunque

denominati, aventi le  stesse  finalita’  degli  IACP,  istituiti  in

attuazione  dell’articolo  93  del  decreto  del   Presidente   della

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”.

3. Alla  lettera  i)  del  comma  1  dell’articolo  7  del  decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le  parole:  “sanitarie,”,

sono inserite le seguenti: “di ricerca scientifica,”. La disposizione

di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta

2014.

4.Ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU,  le

unita’  immobiliari  appartenenti   alle   cooperative   edilizie   a

proprieta’ indivisa, adibite  ad  abitazione  principale  e  relative

pertinenze  dei  soci  assegnatari,  sono  equiparate  all’abitazione

principale.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2014   sono   equiparati

all’abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati

ad alloggi sociali come  definiti  dal  decreto  del  Ministro  delle

infrastrutture,  di  concerto  con  il  Ministro  della  solidarieta’

sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia  e  il  Ministro

per le politiche giovanili e le  attivita’  sportive  del  22  aprile

2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.

5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale  e  della

residenza anagrafica ai fini dell’applicazione  della  disciplina  in

materia di IMU concernente  l’abitazione  principale  e  le  relative

pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile  nel  catasto

edilizio urbano come  unica  unita’  immobiliare,  posseduto,  e  non

concesso  in  locazione,  dal  personale   in   servizio   permanente

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento

militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento

civile, nonche’ dal personale del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del

fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1,  del

decreto  legislativo  19  maggio  2000,   n.   139,   dal   personale

appartenente alla carriera prefettizia.

 

Art. 3.

 

Rimborso ai comuni del minor gettito IMU

 

1. Al  fine  di  assicurare  ai  comuni  delle  Regioni  a  statuto

ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna il ristoro  del  minor

gettito  dell’imposta  municipale  propria  di   cui   al   comma   1

dell’articolo  13  del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.   201,

convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,

derivante dalle disposizioni recate  dagli  articoli  precedenti,  e’

attribuito ai medesimi comuni un contributo di 2.327.340.486,20  euro

per l’anno 2013 e di 75.706.718,47 euro a decorrere dall’anno 2014.

2. Il contributo di cui al  comma  1  e’  ripartito  tra  i  comuni

interessati, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto  con

il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare,  sentita  la

Conferenza Stato-citta’ ed  autonomie  locali,  entro  trenta  giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in  proporzione

alle stime di gettito da imposta municipale allo scopo comunicate dal

Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell’economia  e  delle

finanze.

 

Art. 4.

 

Riduzione dell’aliquota della cedolare secca

per contratti a canone concordato

 

1. All’articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo

14 marzo 2011, n. 23, le parole “e’ ridotta al  19  per  cento”  sono

sostituite dalle seguenti: “e’ ridotta al 15 per cento”.

2. Le disposizioni del  comma  1  hanno  effetto  a  decorrere  dal

periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013.

 

Art. 5.

 

Disposizioni in materia di TARES

 

1. Per l’anno 2013 il comune con regolamento di cui all’articolo 52

del decreto legislativo n.  446  del  1997,  da  adottarsi  entro  il

termine fissato dall’articolo 8 per l’approvazione  del  bilancio  di

previsione, puo’ stabilire di applicare  la  componente  del  tributo

comunale sui rifiuti  e  sui  servizi  di  cui  all’articolo  14  del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  diretta  alla  copertura  dei

costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto  dei

seguenti criteri e nel rispetto del  principio  “chi  inquina  paga”,

sancito dall’articolo  14  della  Direttiva  2008/98/CE  relativa  ai

rifiuti:

a) commisurazione  della  tariffa  sulla  base  delle  quantita’  e

qualita’  medie  ordinarie  di  rifiuti  prodotti   per   unita’   di

superficie, in relazione agli usi e alla  tipologia  delle  attivita’

svolte nonche’ al costo del servizio sui rifiuti;

b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria

omogenea moltiplicando il costo del servizio per unita’ di superficie

imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o  piu’

coefficienti di produttivita’ quantitativa e qualitativa di rifiuti;

c)  commisurazione  della  tariffa  tenendo  conto,  altresi’,  dei

criteri  determinati  con  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

d) introduzione di  ulteriori  riduzioni  ed  esenzioni,  diverse  da

quelle previste  dai  commi  da  15  a  18  dell’articolo  14  del

decreto-legge n. 201 del 2011.

2. E’ abrogato il comma 19 dell’articolo 14  del  decreto-legge  n.

201 del 2011.

3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura  integrale  dei

costi  di  investimento  e  di  esercizio   relativi   al   servizio,

ricomprendendo anche i costi  di  cui  all’articolo  15  del  decreto

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

4. Il comune predispone e  invia  ai  contribuenti  il  modello  di

pagamento dell’ultima rata del tributo sulla base delle  disposizioni

regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.

 

Art. 6.

 

Misure di sostegno all’accesso all’abitazione e

al settore immobiliare

 

 

(Omissis).

 

Art. 7.

 

Ulteriore anticipo di liquidita’ ai comuni

 

 

(Omissis).

 

 

Art. 8.

 

Diferimento del termine per la deliberazione

del bilancio di previsione ed altre disposizioni

in materia di adempimenti degli enti locali

 

(Omissis).

 

2. Per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto  dall’articolo  13,

comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,

con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   le

deliberazioni di approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni,

nonche’ i regolamenti  dell’imposta  municipale  propria,  acquistano

efficacia  a  decorrere  dalla  data  di   pubblicazione   nel   sito

istituzionale di ciascun comune.

3. Il termine per la redazione e la sottoscrizione della  relazione

di inizio mandato degli enti locali, il  cui  mandato  consiliare  ha

avuto inizio in data successiva al 31 maggio 2013, e’ differito al 30

novembre 2013, in deroga al termine di  cui  all’articolo  4-bis  del

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

 

(Omissis).

 

Art. 9.

 

Integrazioni e modifiche del decreto legislativo

23 giugno 2011, n. 118

 

 

(Omissis).

 

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
E DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

                           

(Omissis).

 

TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COPERTURA FINANZIARIA
E DI ENTRATA IN VIGORE

                              Art. 12.

 

Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi

 

1. In deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27  luglio  2000,

n. 212, all’articolo 15, comma 1, lettera f), del testo  unico  delle

imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole “lire  due  milioni  e

500 mila” sono sostituite dalle seguenti “euro  630  per  il  periodo

d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonche’ a euro 230

a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014”.

2. Nel limite di euro 630 per il periodo d’imposta  in  corso  alla

data del 31 dicembre 2013,  nonche’  di  euro  230  a  decorrere  dal

periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, sono compresi i premi

versati per i contratti di assicurazione  sulla  vita  e  contro  gli

infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d’imposta 2000.

 

Art. 13.

 

Disposizioni in materia di pagamenti

dei debiti degli enti locali

 

(Omissis).

 

 

Art. 14.

 

Definizione agevolata in appello dei giudizi

di responsabilita’ amministrativo-contabile

 

(Omissis).

 

Art. 15.

 

Disposizioni finali di copertura

 

1. Al fine di reperire le  risorse  per  assicurare  la  liquidita’

necessaria all’attuazione degli interventi di cui all’articolo 13 del

presente decreto e’ autorizzata l’emissione di titoli di Stato per un

importo fino a 8.000 milioni di euro per l’anno  2013.  Tale  importo

concorre alla rideterminazione  in  aumento  del  limite  massimo  di

emissione di titoli di Stato stabilito dalla  legge  di  approvazione

del bilancio e del livello massimo del ricorso al  mercato  stabilito

dalla legge di stabilita’.

2. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate  dal

predetto articolo 13 del presente decreto e nelle more dell’emissione

dei titoli di cui al comma  1,  il  Ministro  dell’economia  e  delle

finanze  e’  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le

occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, puo’ disporre il

ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui  regolarizzazione,  con

l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di  spesa,

e’ effettuata entro la conclusione dell’esercizio in cui  e’  erogata

l’anticipazione.

3.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  decreto  ad   esclusione

dell’articolo 9, comma 6, pari a 2.934,4 milioni di euro  per  l’anno

2013, a 553,3 milioni di euro per l’anno 2014,  a  617,1  milioni  di

euro per l’anno 2015 e a 486,1 milioni di euro a decorrere dal  2016,

ivi compreso  l’onere  derivante  dall’attuazione  del  comma  1,  in

termini di maggiori  interessi  del  debito  pubblico,  si  provvede,

rispettivamente:

a) quanto a 300 milioni di euro per l’anno 2013, mediante riduzione

delle disponibilita’ di  competenza  e  di  cassa,  delle  spese  per

consumi intermedi e investimenti fissi lordi, secondo quanto indicato

nell’allegato 2  al  presente  decreto.  Per  effettive,  motivate  e

documentate esigenze, su proposta delle  Amministrazioni  interessate

possono  essere  disposte  variazioni  compensative,  nell’ambito  di

ciascuna  categoria  di  spesa,  tra  i  capitoli   interessati   con

invarianza degli effetti  sull’indebitamento  netto  delle  pubbliche

amministrazioni;

b) quanto a 675,8 milioni di euro per l’anno 2013, mediante riduzione

delle autorizzazioni di spesa elencate nell’allegato 3 al presente

decreto, per gli importi in esso indicati;

c) quanto a 250 milioni euro per l’anno 2013, mediante riduzione  del

fondo di cui all’ultimo periodo dell’art. 1, comma 68, della legge

24 dicembre 2007 n. 247;

d) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e  2015,

mediante corrispondente  riduzione  dell’autorizzazione  di  spesa

prevista per l’anno 2014 dall’articolo 1, comma 184,  della  legge

24 dicembre 2012, n. 228, e  per  100  milioni  di  euro  mediante

corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista per

l’anno 2015 dall’articolo 7-ter, comma 2, del decreto –  legge  26

aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge  24

giugno 2013, n. 71;

e) quanto a 600 milioni di euro per l’anno  2013,  mediante  utilizzo

delle maggiori entrate derivanti  dall’applicazione  dell’articolo

14;

f) quanto a 925 milioni di euro per l’anno  2013,  mediante  utilizzo

delle maggiori entrate per imposta sul valore  aggiunto  derivanti

dalle disposizioni recate dall’articolo 13;

g) quanto a 300 milioni di  euro,  per  l’anno  2013,  mediante  il

versamento all’entrata del bilancio dello Stato pari a 300 milioni di

euro, a valere sulle disponibilita’ dei  conti  bancari  di  gestione

riferiti alle  diverse  componenti  tariffari  intestati  alla  cassa

conguaglio settore elettrico. L’Autorita’ per l’energia  elettrica  e

il gas, con apposita delibera, provvede ad imputare la suddetta somma

a riduzione delle  disponibilita’  dei  predetti  conti,  assicurando

l’assenza di incrementi tariffari;

h) per la restante parte  mediante  utilizzo  di  quota  parte  delle

maggiori entrate derivanti dall’articolo 12, pari a 458,5  milioni

di euro per l’anno 2014, a 661 milioni di euro per l’anno 2015 e a

490 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

4.  Il  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze   effettua   il

monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e) ed f).  Qualora  da

tale  monitoraggio  emerga  un  andamento   che   non   consenta   il

raggiungimento degli  obiettivi  di  maggior  gettito  indicati  alle

medesime lettere, il Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  con

proprio  decreto,  da  emanare  entro  il  mese  di  novembre   2013,

stabilisce l’aumento della misura degli acconti ai fini  dell’IRES  e

dell’IRAP, e  l’aumento  delle  accise  di  cui  alla  Direttiva  del

Consiglio 2008/118/CE  del  16  dicembre  2008,  in  misura  tale  da

assicurare il conseguimento dei  predetti  obiettivi  anche  ai  fini

della eventuale compensazione delle minori entrate che  si  dovessero

generare nel 2014 per effetto dell’aumento degli acconti  per  l’anno

2013.

5. L’allegato 1 all’articolo 1, comma 1, della  legge  24  dicembre

2012, n. 228, e’ sostituito dall’Allegato 4 al presente decreto.

6. Il Ministro dell’economia e  delle  finanze  e’  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 16.

 

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e

sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Omessi gli allegati).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *