27 Novembre, 2015

Provv. dir. Agenzia entrate 27 novembre 2015, n. 153427

1. Individuazione dell’articolazione dell’Agenzia delle entrate competente alla gestione delle istanze di collaborazione volontaria e all’emissione dei relativi atti del procedimento di accertamento

1.1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legge 30 settembre 2015, n. 153, come modificato dalla legge di conversione 20 novembre 2015, n. 187, è attribuita al Centro operativo di Pescara la competenza alla gestione delle istanze presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015 e all’emissione dei relativi atti, compresi quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni, con riferimento a tutte le annualità oggetto delle richieste di accesso alla procedura di collaborazione volontaria.

1.2. I contribuenti possono presentare apposita richiesta di instaurare le fasi istruttorie del procedimento, compreso l’eventuale contraddittorio, presso il Centro operativo di Pescara ovvero presso una Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate o la Direzione Provinciale di Trento, indicando la propria disponibilità a comparire personalmente o a mezzo di rappresentanti, nominati ai sensi e con le modalità previste dall’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 600.

1.3. La richiesta di cui al punto 1.2 può essere inviata mediante posta elettronica certificata alla casella del Centro operativo di Pescara [email protected] anche unitamente alla relazione di accompagnamento alla richiesta di accesso alla procedura e alla documentazione. La richiesta di cui al punto 1.2 può essere comunque trasmessa mediante posta elettronica certificata alla casella del Centro operativo di Pescara fino a 10 giorni prima della data fissata nell’invito al contraddittorio con le modalità previste dall’allegato 3 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 30 gennaio 2015. La richiesta di cui al punto 1.2 e la procura di cui all’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono essere esibite, in originale, su richiesta dell’ufficio.

1.4. Il Centro operativo di Pescara, le Direzioni Regionali e la Direzione Provinciale di Trento adottano idonee misure organizzative per garantire un elevato livello di riservatezza nella gestione delle informazioni e della privacy dei contribuenti durante lo svolgimento delle attività istruttorie che possono essere effettuate anche in collegamento telematico con il Centro operativo di Pescara.

1.5. Per i contribuenti con domicilio fiscale nella circoscrizione di competenza della Direzione Provinciale di Bolzano, è attribuita alla Direzione stessa la gestione delle istanze e l’emissione degli atti relativi alle annualità oggetto delle richieste di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, anche se presentate per la prima volta a decorrere dal 10 novembre 2015, ai sensi degli articoli 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

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1.6. L’opzione del contribuente di assoggettare, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera b), del decreto legge n. 153 del 2015, l’ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità Svizzera (LPP), incluse le prestazioni corrisposte dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento in qualunque forma erogate, ad un’aliquota unica del 5% ai fini delle imposte dirette, è inviata, mediante posta elettronica certificata, anche unitamente al corredo informativo e documentale dell’istanza, con le modalità previste dall’allegato 3 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 30 gennaio 2015, alla casella individuata al punto 7 del medesimo Provvedimento e, per le istanze presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015, alla casella del Centro operativo di Pescara [email protected].