30 Novembre, 2015

Legge 20 novembre 2015, n. 187, in G.U. n. 277 del 27.11.2015

Art. 1

  1. Il decreto-legge 30  settembre  2015,  n.  153,  recante  misure
urgenti per la finanza  pubblica,  e'  convertito  in  legge  con  le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(Si omette la pubblicazione delle modificazioni di cui all’allegato in quanto sono state evidenziate mediante il carattere corsivo nel testo coordinato sotto riportato. Il testo del D.L. 30 settembre 2015, n. 153, è stato pubblicato nel fascicolo n. 19/2015, 1383).

Testo del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, coordinato con la legge di conversione 20 novembre 2015, n. 187, recante: «Misure urgenti per la finanza pubblica.».

(Testo coordinato a cura del Min. grazia e giustizia in G.U. n. 277 del 27.11.2015)

Art. 1

Copertura  effetti  finanziari  negativi  mediante   utilizzo   delle
  maggiori entrate di cui all'articolo 1 della legge n. 186 del 2014.

  1. All'articolo  1,  comma  632,  terzo  periodo,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo le parole: «misure di deroga,» e'  inserito  il  seguente
periodo: «alla copertura dei relativi effetti finanziari negativi  si
provvede,  per  l'anno  2015,  con  le  maggiori   entrate   di   cui
all'articolo 1 della  legge  15  dicembre  2014,  n.  186,  attestate
dall'Agenzia  delle  entrate  nel  medesimo  anno  sulla  base  delle
richieste di accesso alla procedura di collaborazione  volontaria  di
cui alla medesima legge 15 dicembre 2014,  n.  186,  acquisite  dalla
medesima Agenzia, che, pertanto, sono iscritte in bilancio;»;
    b) conseguentemente,  dopo  le  parole:  «con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli» sono soppresse le
parole: «, da adottare entro il 30 settembre 2015,»;
    c) conseguentemente  nell'ultimo  periodo,  penultima  parte,  la
data: «2015» e' sostituita dalla data: «2016» e la cifra: «1.716»  e'
sostituita dalla cifra: «728».
Art. 2

        Disposizioni in materia di collaborazione volontaria

  1. Al  decreto-legge  28  giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 5-quater:
      1) il terzo periodo del comma 2 e' sostituito dal seguente: «La
richiesta  di   accesso   alla   collaborazione   volontaria   rimane
irrevocabile e non puo' essere presentata piu' di  una  volta,  anche
indirettamente o per interposta persona.»;
      2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  «5. La procedura di collaborazione volontaria puo' essere  attivata
fino al 30 novembre 2015. L'integrazione dell'istanza, i documenti  e
le informazioni di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  possono  essere
presentati entro il 30 dicembre 2015. In deroga all'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, la competenza alla gestione delle istanze
presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015 e
all'emissione dei relativi atti, compresi quelli di accertamento e di
contestazione delle violazioni, per tutte le annualita' oggetto della
procedura di collaborazione volontaria, e' attribuita
all'articolazione dell'Agenzia delle entrate individuata con  

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provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro la data di entrata in vigore della presente disposizione. Per gli atti di cui al periodo precedente, impugnabili ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si applicano le disposizioni in materia di competenza per territorio di cui all'articolo 4, comma 1, e in materia di legittimazione processuale dinanzi alle commissioni tributarie di cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 546 del 1992, e successive modificazioni, previste per le articolazioni dell'Agenzia delle entrate ivi indicate. Al fine di assicurare la trattazione unitaria delle istanze e la data certa per la conclusione dell'intero procedimento i termini di decadenza per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualita' e le violazioni oggetto della procedura stessa, sono fissati, anche in deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016.»; b) all'articolo 5-quinquies: 1) nel comma 1, dopo la lettera b), e' inserita la seguente: «b-bis) si applicano le disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 58, comma 6, del medesimo decreto;»; 2) al comma 3 le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2015» e dopo le parole: «entro la quale puo' essere attivata la procedura di collaborazione volontaria» sono aggiunte le seguenti: «, o sino alla data del 30 dicembre 2015 in presenza di integrazione dell'istanza o di presentazione dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a)». 2. Ai soli fini della collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186: a) le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1-bis a 1-quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2016; b) l'ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidita' Svizzera (LPP), in qualunque forma erogate, ivi comprese le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento, sono assoggettate, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento; b-bis) l'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dall'articolo 38, comma 13, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i soggetti residenti in Italia che prestano la propria attivita' lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi, si applica, con riferimento al conto corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attivita' lavorative ivi svolte, anche al coniuge e ai familiari di primo grado eventualmente cointestatari o beneficiari di procure e deleghe sul conto stesso. Art. 3 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

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