13 Marzo, 2014

Legge 11 marzo 2014, n. 23, in G.U. n. 59 del 12.3.2014

Art. 1

 Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale e procedura

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  decreti  legislativi
recanti la revisione del sistema fiscale. I decreti legislativi  sono
adottati, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di
quelli di cui agli articoli 3 e 53 della  Costituzione,  nonche'  del
diritto dell'Unione europea, e di quelli dello  statuto  dei  diritti
del contribuente di cui alla  legge  27  luglio  2000,  n.  212,  con
particolare riferimento al rispetto del vincolo  di  irretroattivita'
delle norme tributarie di sfavore, in coerenza con  quanto  stabilito
dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo  fiscale,
secondo gli specifici principi e  criteri  direttivi  indicati  negli
articoli da 2 a 16 della presente legge, nonche' secondo  i  seguenti
principi e criteri direttivi generali:
    a)  tendenziale  uniformita'  della  disciplina  riguardante   le
obbligazioni tributarie, con particolare riferimento ai profili della
solidarieta', della sostituzione e della responsabilita';
    b) coordinamento e semplificazione delle  discipline  concernenti
gli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti,  al  fine  di
agevolare la comunicazione con l'amministrazione  finanziaria  in  un
quadro di reciproca  e  leale  collaborazione,  anche  attraverso  la
previsione di forme  di  contraddittorio  propedeutiche  all'adozione
degli atti di accertamento dei tributi;
    c) coerenza e  tendenziale  uniformita'  dei  poteri  in  materia
tributaria e delle  forme  e  modalita'  del  loro  esercizio,  anche
attraverso la definizione di una disciplina unitaria della struttura,
efficacia ed invalidita' degli atti dell'amministrazione  finanziaria
e dei contribuenti, escludendo comunque la possibilita' di  sanatoria
per la carenza di motivazione e di integrazione o di  modifica  della
stessa nel corso del giudizio;
    d)   tendenziale   generalizzazione    del    meccanismo    della
compensazione tra  crediti  d'imposta  spettanti  al  contribuente  e
debiti tributari a suo carico.
  2. I decreti legislativi tengono altresi'  conto  dell'esigenza  di
assicurare la responsabilizzazione dei diversi  livelli  di  governo,
integrando o modificando la disciplina dei tributi in  modo  che  sia
definito e chiaramente individuabile, per ciascun tributo, il livello
di governo che beneficia delle relative entrate,  con  una  relazione
fra tributo e livello  di  governo  determinata,  ove  possibile,  in
funzione  dell'attinenza  del  presupposto  d'imposta  e,   comunque,
garantendo l'esigenza di salvaguardare i principi di  coesione  e  di
solidarieta' nazionale.
  3. Almeno uno degli schemi dei decreti legislativi di cui al  comma
1 dovra' essere deliberato  in  via  preliminare  dal  Consiglio  dei
ministri entro quattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge.
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Governo riferisce ogni quattro mesi alle Commissioni  parlamentari
competenti per materia in ordine all'attuazione della delega. In sede
di prima applicazione il Governo riferisce alle Commissioni entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.  Entro  lo
stesso termine, il Governo, effettuando un apposito  monitoraggio  in
ordine allo stato di attuazione dell'incorporazione dell'Agenzia  del
territorio nell'Agenzia delle entrate e dell'Amministrazione autonoma
dei  monopoli  di   Stato   nell'Agenzia   delle   dogane,   disposta
dall'articolo 23-quater del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e
successive modificazioni,  riferisce  alle  Commissioni  parlamentari
competenti per materia anche  in  relazione  ad  eventuali  modifiche
normative.
  5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1,  corredati
di  relazione  tecnica,  sono   trasmessi   alle   Camere   ai   fini
dell'espressione dei pareri da parte delle  Commissioni  parlamentari
competenti per materia e per i  profili  finanziari,  che  sono  resi
entro trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione.  Le  Commissioni
possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera  di  prorogare
di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora cio'
si renda necessario per la complessita' della materia o per il numero
dei decreti legislativi. Qualora la proroga sia concessa,  i  termini
per l'emanazione dei decreti  legislativi  sono  prorogati  di  venti
giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione  del  parere  o
quello eventualmente  prorogato,  il  decreto  puo'  essere  comunque
adottato.
  6.  Le  relazioni  tecniche  allegate  agli   schemi   di   decreto
legislativo adottati ai sensi della delega di cui alla presente legge
indicano, per ogni ipotesi di intervento, l'impatto sul gettito,  gli
effetti distributivi sui contribuenti, le implicazioni in termini  di
finanza locale e gli  aspetti  amministrativi  e  gestionali  per  il
contribuente e per l'amministrazione.
  7.  Il  Governo,  qualora  non  intenda   conformarsi   ai   pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  sue
osservazioni, con eventuali modificazioni,  corredate  dei  necessari
elementi  integrativi  di  informazione  e  motivazione.   I   pareri
definitivi delle Commissioni competenti  per  materia  sono  espressi
entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.
Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
  8.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  uno  o  piu'   decreti
legislativi contenenti  disposizioni  correttive  e  integrative  dei
decreti legislativi di cui alla presente legge, entro  diciotto  mesi
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi, nel
rispetto dei principi e criteri  direttivi  previsti  dalla  presente
legge e con le modalita' di cui al presente articolo.
  9. Nei decreti legislativi di cui al comma 1, il  Governo  provvede
all'introduzione  delle  nuove   norme   mediante   la   modifica   o
l'integrazione dei testi unici e  delle  disposizioni  organiche  che
regolano le relative materie, provvedendo ad  abrogare  espressamente
le norme incompatibili.
  10. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di cui  al
comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla
presente legge e secondo la procedura di cui  al  presente  articolo,
uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti  le  norme  eventualmente
occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale tra  i  decreti
legislativi emanati ai sensi della presente legge e  le  altre  leggi
dello Stato e per l'abrogazione delle norme incompatibili.
  11. Le disposizioni della  presente  legge  e  quelle  dei  decreti
legislativi emanati in  attuazione  della  stessa  si  applicano  nei
confronti delle regioni a statuto speciale e delle province  autonome
di Trento e di  Bolzano,  nel  rispetto  dei  loro  statuti  e  delle
relative norme di attuazione, e secondo quanto previsto dall'articolo
27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.
                               Art. 2

                Revisione del catasto dei fabbricati

  1. Il Governo e' delegato ad attuare, con i decreti legislativi  di
cui all'articolo  1,  una  revisione  della  disciplina  relativa  al
sistema estimativo del catasto dei fabbricati in tutto il  territorio
nazionale, attribuendo a  ciascuna  unita'  immobiliare  il  relativo
valore patrimoniale e la rendita, applicando, in particolare, per  le
unita' immobiliari  urbane  censite  nel  catasto  dei  fabbricati  i
seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  assicurare,  ai  sensi   della   legislazione   vigente,   il
coinvolgimento dei comuni ovvero delle unioni o delle associazioni di
comuni, per lo svolgimento di funzioni associate, nel cui  territorio
sono  collocati  gli  immobili,  anche  al  fine  di  assoggettare  a
tassazione  gli  immobili  ancora   non   censiti,   assicurando   il
coordinamento con il processo di attivazione delle funzioni catastali
decentrate, ai sensi della legislazione vigente in  materia,  nonche'
con quanto disposto  dall'articolo  66,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto  legislativo  31   marzo   1998,   n.   112,   e   successive
modificazioni, e dall'articolo 14, comma  27,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
    b) prevedere strumenti, da porre  a  disposizione  dei  comuni  e
dell'Agenzia delle entrate, atti  a  facilitare  l'individuazione  e,
eventualmente, il corretto classamento degli immobili non  censiti  o
che non  rispettano  la  reale  consistenza  di  fatto,  la  relativa
destinazione d'uso ovvero  la  categoria  catastale  attribuita,  dei
terreni edificabili accatastati come agricoli, nonche' degli immobili
abusivi, individuando a tal  fine  specifici  incentivi  e  forme  di
trasparenza e valorizzazione delle attivita' di  accertamento  svolte
dai comuni in quest'ambito, nonche'  definendo  moduli  organizzativi
che facilitino la condivisione dei  dati  e  dei  documenti,  in  via
telematica, tra l'Agenzia delle entrate e  i  competenti  uffici  dei
comuni e la loro coerenza ai fini  dell'accatastamento  delle  unita'
immobiliari;
    c) incentivare ulteriori sistemi di  restituzione  grafica  delle
mappe   catastali   basati   sulla   sovrapposizione   del    rilievo
areofotogrammetrico  all'elaborato  catastale  e  renderne  possibile
l'accesso al pubblico;
    d) definire gli ambiti territoriali del  mercato  immobiliare  di
riferimento;
    e) valorizzare e  stabilizzare  le  esperienze  di  decentramento
catastale  comunale  gia'  avviate  in  via  sperimentale,  affinche'
possano costituire modelli gestionali flessibili  e  adattabili  alle
specificita' dei diversi territori, nonche' semplificare le procedure
di esercizio delle funzioni catastali  decentrate,  ivi  comprese  le
procedure di regolarizzazione degli immobili di proprieta'  pubblica,
e le procedure di incasso e riversamento dei diritti  e  dei  tributi
speciali catastali;
    f)  operare  con  riferimento  ai  rispettivi   valori   normali,
approssimati dai valori  medi  ordinari,  espressi  dal  mercato  nel
triennio  antecedente  l'anno  di  entrata  in  vigore  del   decreto
legislativo;
    g)  rideterminare  le  definizioni   delle   destinazioni   d'uso
catastali, distinguendole in  ordinarie  e  speciali,  tenendo  conto
delle mutate condizioni economiche  e  sociali  e  delle  conseguenti
diverse utilizzazioni degli immobili;
    h) determinare il valore patrimoniale medio ordinario  secondo  i
seguenti parametri:
      1)  per  le  unita'  immobiliari   a   destinazione   catastale
ordinaria, mediante un processo estimativo che:
        1.1) utilizza il metro quadrato come unita'  di  consistenza,
specificando  i  criteri  di  calcolo  della  superficie  dell'unita'
immobiliare;
        1.2) utilizza  funzioni  statistiche  atte  ad  esprimere  la
relazione  tra  il  valore  di  mercato,  la  localizzazione   e   le
caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale
e per ciascun ambito territoriale anche  all'interno  di  uno  stesso
comune;
        1.3) qualora i valori non possano  essere  determinati  sulla
base delle funzioni statistiche di cui al presente numero, applica la
metodologia di cui al numero 2);
      2) per le unita' immobiliari a destinazione catastale speciale,
mediante un processo estimativo che:
        2.1) opera sulla base di procedimenti di  stima  diretta  con
l'applicazione di metodi standardizzati e di parametri di consistenza
specifici per ciascuna destinazione catastale speciale;
        2.2) qualora non sia possibile fare  riferimento  diretto  ai
valori di mercato, utilizza il criterio del costo, per gli immobili a
carattere prevalentemente strumentale, o il criterio reddituale,  per
gli immobili  per  i  quali  la  redditivita'  costituisce  l'aspetto
prevalente;
    i)  determinare  la  rendita  media  ordinaria  per   le   unita'
immobiliari mediante un processo estimativo che, con riferimento alle
medesime unita' di consistenza previste  per  la  determinazione  del
valore patrimoniale medio ordinario di cui alla lettera h):
      1) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione
tra  i  redditi  da  locazione   medi,   la   localizzazione   e   le
caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale
e  per  ciascun  ambito   territoriale,   qualora   sussistano   dati
consolidati nel mercato delle locazioni;
      2) qualora non vi sia un consolidato mercato  delle  locazioni,
applica  ai  valori  patrimoniali  specifici  saggi  di  redditivita'
desumibili dal mercato, nel triennio antecedente l'anno di entrata in
vigore del decreto legislativo;
    l) prevedere  meccanismi  di  adeguamento  periodico  dei  valori
patrimoniali e delle rendite  delle  unita'  immobiliari  urbane,  in
relazione  alla  modificazione  delle  condizioni  del   mercato   di
riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato;
    m) prevedere, per le unita' immobiliari riconosciute di interesse
storico o artistico, come individuate ai sensi dell'articolo  10  del
codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  e  successive  modificazioni,
adeguate riduzioni del valore patrimoniale  medio  ordinario  di  cui
alla lettera h) e della rendita media ordinaria di cui  alla  lettera
i) del presente comma, che  tengano  conto  dei  particolari  e  piu'
gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonche'  del  complesso
dei  vincoli  legislativi  alla  destinazione,   all'utilizzo,   alla
circolazione giuridica e al restauro.
  2. Le funzioni statistiche di cui al comma 1,  lettera  h),  numero
1.2), e lettera i), numero 1), tengono conto della complessita' delle
variabili determinanti i fenomeni analizzati, utilizzando metodologie
statistiche riconosciute a livello scientifico.
  3. Il Governo e' delegato, altresi',  ad  emanare,  con  i  decreti
legislativi di cui al comma 1, norme dirette a:
    a) ridefinire le competenze e il funzionamento delle  commissioni
censuarie provinciali e della commissione censuaria  centrale,  anche
includendovi la validazione delle  funzioni  statistiche  di  cui  al
comma 1 e introducendo procedure deflative del  contenzioso,  nonche'
modificare la  loro  composizione,  anche  in  funzione  delle  nuove
competenze  attribuite,  assicurando   la   presenza   in   esse   di
rappresentanti dell'Agenzia delle entrate,  di  rappresentanti  degli
enti locali, i cui criteri di nomina sono  fissati  d'intesa  con  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  di  professionisti,  di
tecnici e di docenti qualificati in materia di economia e  di  estimo
urbano e rurale, di esperti di  statistica  e  di  econometria  anche
indicati dalle associazioni di categoria del settore immobiliare,  di
magistrati appartenenti rispettivamente alla giurisdizione  ordinaria
e a quella amministrativa,  nonche',  per  le  commissioni  censuarie
provinciali di Trento e di Bolzano, di rappresentanti delle  province
autonome di Trento e di Bolzano;
    b) assicurare la cooperazione tra l'Agenzia  delle  entrate  e  i
comuni, con particolare riferimento  alla  raccolta  e  allo  scambio
delle   informazioni   necessarie   all'elaborazione    dei    valori
patrimoniali  e  delle   rendite,   introducendo   piani   operativi,
concordati tra comuni o gruppi di comuni e l'Agenzia,  che  prevedano
anche modalita' e  tempi  certi  di  attuazione  dei  piani  medesimi
nonche' al fine di  potenziare  e  semplificare  la  possibilita'  di
accesso da parte dei comuni, dei professionisti e  dei  cittadini  ai
dati  catastali   e   della   pubblicita'   immobiliare,   attraverso
l'integrazione dei dati immobiliari e l'interoperabilita' dei sistemi
informativi  pubblici  locali,  regionali  e  centrali   in   materia
catastale e territoriale; in assenza dei piani di cui  alla  presente
lettera l'Agenzia delle entrate provvedera'  a  determinare,  in  via
provvisoria,  valori  e  rendite  che  esplicheranno  efficacia  sino
all'attribuzione definitiva, da parte della stessa Agenzia, con oneri
da definire e suddividere adeguatamente;
    c) prevedere per  l'Agenzia  delle  entrate  la  possibilita'  di
impiegare, mediante apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello  Stato,  ai  fini  delle  rilevazioni,  tecnici
indicati  dagli  ordini  e  dai  collegi  professionali,  nonche'  di
utilizzare i dati e le informazioni sugli immobili posseduti, forniti
direttamente dai contribuenti;
    d) garantire, a livello nazionale  da  parte  dell'Agenzia  delle
entrate,  l'uniformita'  e  la  qualita'  dei  processi  e  il   loro
coordinamento e monitoraggio, nonche' la coerenza dei  valori  e  dei
redditi  rispetto  ai  dati  di   mercato   nei   rispettivi   ambiti
territoriali;
    e) definire soluzioni  sostenibili  in  materia  di  ripartizione
delle  dotazioni  di  risorse  umane,  materiali  e  finanziarie  dei
soggetti che  esercitano  le  funzioni  catastali,  in  coerenza  con
l'attuazione del nuovo catasto;
    f) utilizzare, in deroga alle disposizioni dell'articolo 74 della
legge 21 novembre 2000, n. 342, nel quadro della cooperazione  tra  i
comuni   e   l'Agenzia   delle   entrate,   adeguati   strumenti   di
comunicazione, anche  collettiva,  compresi  quelli  telematici,  per
portare a conoscenza degli intestatari catastali le nuove rendite, in
aggiunta alla notifica mediante affissione all'albo pretorio;
    g) prevedere, al fine di garantire  la  massima  trasparenza  del
processo di revisione del sistema estimativo, la pubblicazione  delle
funzioni statistiche di cui al comma 1, lettera h), numero 1.2), e di
cui al comma  1,  lettera  i),  numero  1),  e  delle  relative  note
metodologiche ed esplicative;
    h) procedere alla ricognizione, al riordino,  alla  variazione  e
all'abrogazione delle norme vigenti che regolano il sistema catastale
dei fabbricati, nonche'  alla  revisione  delle  sanzioni  tributarie
previste per la violazione di norme catastali;
    i)  individuare,  a  conclusione  del  complessivo  processo   di
revisione catastale, il periodo d'imposta dal quale sono applicati le
nuove rendite e i nuovi valori patrimoniali;
    l) garantire l'invarianza del gettito delle  singole  imposte  il
cui presupposto e la cui base imponibile sono influenzati dalle stime
di  valori  patrimoniali  e   rendite,   a   tal   fine   prevedendo,
contestualmente  all'efficacia  impositiva  dei  nuovi   valori,   la
modifica  delle  relative  aliquote   impositive,   delle   eventuali
deduzioni,  detrazioni  o  franchigie,  finalizzate  ad  evitare   un
aggravio del carico fiscale, con particolare riferimento alle imposte
sui trasferimenti e all'imposta municipale propria (IMU),  prevedendo
anche la tutela dell'unico immobile non di lusso e tenendo conto, nel
caso   delle   detrazioni   relative   all'IMU,   delle    condizioni
socio-economiche e dell'ampiezza  e  della  composizione  del  nucleo
familiare,  come  rappresentate  nell'indicatore   della   situazione
economica equivalente (ISEE), anche  alla  luce  dell'evoluzione  cui
sara'  soggetto  il  sistema  tributario  locale  fino   alla   piena
attuazione della revisione prevista dal presente articolo;
    m)  prevedere  un  meccanismo  di  monitoraggio,  attraverso  una
relazione del Governo da  trasmettere  alle  Camere  entro  sei  mesi
dall'attribuzione dei  nuovi  valori  catastali,  nonche'  attraverso
successive relazioni, in merito agli effetti,  articolati  a  livello
comunale, del processo di revisione di cui al presente  articolo,  al
fine  di  verificare  l'invarianza  del  gettito  e   la   necessaria
gradualita', anche mediante successivi interventi correttivi;
    n)  prevedere,  in  aggiunta  alle  necessarie  forme  di  tutela
giurisdizionale,  particolari  e   appropriate   misure   di   tutela
anticipata del contribuente in relazione all'attribuzione delle nuove
rendite,  anche  nella  forma  dell'autotutela  amministrativa,   con
obbligo di risposta entro sessanta giorni dalla  presentazione  della
relativa istanza;
    o) prevedere, contestualmente all'efficacia dei nuovi  valori  ai
fini impositivi, l'aggiornamento delle modalita' di distribuzione dei
trasferimenti perequativi attraverso i  fondi  di  riequilibrio  e  i
fondi perequativi della finanza comunale;
    p)  prevedere  un  regime  fiscale  agevolato  che  incentivi  la
realizzazione di opere di adeguamento degli immobili  alla  normativa
in  materia  di  sicurezza  e  di   riqualificazione   energetica   e
architettonica;
    q) per le unita' immobiliari colpite da eventi sismici o da altri
eventi calamitosi, prevedere riduzioni del carico fiscale che tengano
conto  delle   condizioni   di   inagibilita'   o   inutilizzabilita'
determinate da tali eventi;
    r) prevedere che le funzioni amministrative di cui al comma 1 del
presente articolo e al presente comma siano esercitate dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi  e  per  gli  effetti  del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, e dalla regione  autonoma
e dagli enti locali della Valle d'Aosta, ai sensi e per  gli  effetti
del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 142;
    s) riformare, d'intesa con  la  regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia, la disciplina della notificazione degli atti tavolari.
  4. Dall'attuazione dei commi 1 e 3 del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica.  A
tal fine, per le attivita' previste dai medesimi commi 1 e  3  devono
prioritariamente essere utilizzate le strutture e le professionalita'
esistenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.
                               Art. 3

             Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale

  1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti  legislativi
di cui all'articolo 1 e con particolare  osservanza  dei  principi  e
criteri generali di delega indicati nelle lettere a),  b)  e  c)  del
comma 1 del medesimo articolo 1, in funzione del raggiungimento degli
obiettivi  di  semplificazione  e  riduzione  degli  adempimenti,  di
certezza  del  diritto  nonche'  di  uniformita'  e  chiarezza  nella
definizione delle situazioni giuridiche soggettive attive  e  passive
dei contribuenti e delle funzioni e dei procedimenti  amministrativi,
norme dirette a:
    a) attuare una complessiva razionalizzazione e  sistematizzazione
della disciplina dell'attuazione e  dell'accertamento  relativa  alla
generalita' dei tributi;
    b) definire una metodologia di rilevazione dell'evasione fiscale,
riferita a tutti i principali tributi, basata  sul  confronto  tra  i
dati della contabilita' nazionale e  quelli  acquisiti  dall'anagrafe
tributaria, utilizzando, a tal fine, criteri  trasparenti  e  stabili
nel   tempo,   dei   quali   deve   essere   garantita    un'adeguata
pubblicizzazione;
    c) prevedere che i risultati della rilevazione siano calcolati  e
pubblicati con cadenza annuale;
    d) istituire presso il Ministero dell'economia  e  delle  finanze
una commissione, senza diritto a compensi, emolumenti,  indennita'  o
rimborsi di spese, composta da un numero massimo di quindici  esperti
indicati dal Ministero dell'economia e delle  finanze,  dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), dalla Banca d'Italia e  dalle  altre
amministrazioni  interessate;  la  commissione,  che  si  avvale  del
contributo   delle   associazioni   di   categoria,   degli    ordini
professionali, delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative  a
livello nazionale, delle associazioni  familiari  e  delle  autonomie
locali, redige un rapporto  annuale  sull'economia  non  osservata  e
sull'evasione fiscale e contributiva, al fine di:
      1)  diffondere  le  misurazioni  sull'economia  non  osservata,
assicurando la massima disaggregazione possibile dei dati  a  livello
territoriale, settoriale e dimensionale;
      2) valutare l'ampiezza e la diffusione dell'evasione fiscale  e
contributiva, effettuando una stima  ufficiale  dell'ammontare  delle
risorse  sottratte  al  bilancio  pubblico  dall'evasione  fiscale  e
contributiva e assicurando la massima disaggregazione  possibile  dei
dati a livello territoriale, settoriale e dimensionale;
      3) illustrare le strategie e gli interventi definiti e  attuati
dall'amministrazione   pubblica   per   contrastare    il    fenomeno
dell'evasione fiscale e contributiva;
      4) evidenziare i risultati ottenuti dall'attivita' di contrasto
dell'evasione fiscale e contributiva;
      5) individuare le linee di intervento e di  prevenzione  contro
la diffusione del  fenomeno  dell'evasione  fiscale  e  contributiva,
nonche'  quelle  volte  a  stimolare  l'adempimento  spontaneo  degli
obblighi fiscali;
    e) definire le linee di intervento per  favorire  l'emersione  di
base imponibile, anche attraverso l'emanazione  di  disposizioni  per
l'attuazione di  misure  finalizzate  al  contrasto  d'interessi  fra
contribuenti,  selettivo  e  con  particolare  riguardo   alle   aree
maggiormente esposte al  mancato  rispetto  dell'obbligo  tributario,
definendo attraverso i decreti legislativi  le  piu'  opportune  fasi
applicative e le eventuali misure di copertura finanziaria nelle fasi
di attuazione;
    f) prevedere che il Governo  rediga  annualmente,  anche  con  il
contributo delle regioni in relazione ai  loro  tributi  e  a  quelli
degli enti locali del proprio territorio, un rapporto  sui  risultati
conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale  e
contributiva, da presentare alle Camere contestualmente alla Nota  di
aggiornamento del Documento di economia e finanza,  distinguendo  tra
imposte accertate e riscosse nonche'  tra  le  diverse  tipologie  di
avvio delle procedure di accertamento, in particolare evidenziando  i
risultati del recupero di somme dichiarate  e  non  versate  e  della
correzione  di   errori   nella   liquidazione   sulla   base   delle
dichiarazioni;  prevedere  che  il  Governo  indichi,  altresi',   le
strategie per il contrasto dell'evasione fiscale  e  contributiva,  e
che  esso  aggiorni  e  confronti  i  risultati  con  gli  obiettivi,
evidenziando,  ove  possibile,  il  recupero  di  gettito  fiscale  e
contributivo attribuibile alla maggiore  propensione  all'adempimento
da parte dei contribuenti.
                               Art. 4

Monitoraggio e riordino delle disposizioni  in  materia  di  erosione
                               fiscale

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera
f), il Governo e' altresi' delegato  ad  introdurre,  con  i  decreti
legislativi di cui all'articolo 1, norme che prevedano, coordinandola
con le procedure di bilancio di cui alla legge 31 dicembre  2009,  n.
196, la redazione, da parte del  Governo  medesimo,  di  un  rapporto
annuale, allegato al  disegno  di  legge  di  bilancio,  sulle  spese
fiscali, intendendosi per spesa fiscale qualunque forma di esenzione,
esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di
favore, sulla base di metodi e di  criteri  stabili  nel  tempo,  che
consentano  anche  un  confronto  con  i  programmi  di  spesa  e  la
realizzazione  di  valutazioni  sull'efficacia  di   singole   misure
agevolative, eventualmente prevedendo l'istituzione, con decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di una  commissione  composta
da un numero massimo  di  quindici  esperti  indicati  dal  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e   dalle   altre   amministrazioni
interessate, senza  diritto  a  compensi,  emolumenti,  indennita'  o
rimborsi di spese, la quale potra'  avvalersi  del  contributo  delle
associazioni  di  categoria,  degli   ordini   professionali,   delle
organizzazioni sindacali piu' rappresentative  a  livello  nazionale,
delle associazioni familiari e delle autonomie locali.
  2. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti  legislativi
di cui all'articolo 1, norme dirette a ridurre, eliminare o riformare
le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate  o
superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche  ovvero
che costituiscono una duplicazione, ferma restando la priorita' della
tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo,  dei  redditi  di
imprese minori e dei  redditi  di  pensione,  della  famiglia,  della
salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate,  del
patrimonio artistico e culturale, della  ricerca  e  dell'istruzione,
nonche' dell'ambiente  e  dell'innovazione  tecnologica.  Il  Governo
assicura, con gli  stessi  decreti  legislativi,  in  funzione  delle
maggiori entrate ovvero  delle  minori  spese  realizzate  anche  con
l'attuazione del comma 1 del presente articolo e del presente  comma,
la  razionalizzazione  e  la  stabilizzazione   dell'istituto   della
destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito  delle  persone
fisiche in base alle scelte espresse  dai  contribuenti.  Il  Governo
assicura, con gli stessi decreti legislativi di cui  all'articolo  1,
la razionalizzazione e la riforma  dell'istituto  della  destinazione
dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  3. Le  maggiori  entrate  rivenienti  dal  contrasto  dell'evasione
fiscale,   al   netto   di   quelle   necessarie   al    mantenimento
dell'equilibrio di bilancio e alla  riduzione  del  rapporto  tra  il
debito e il prodotto interno lordo, e dalla  progressiva  limitazione
dell'erosione fiscale  devono  essere  attribuite  esclusivamente  al
Fondo per la riduzione strutturale della pressione  fiscale,  di  cui
all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
e successive modificazioni.  Al  Fondo  sono  interamente  attribuiti
anche i risparmi di spesa derivanti  da  riduzione  di  contributi  o
incentivi alle imprese, che devono essere  destinati  alla  riduzione
dell'imposizione fiscale gravante sulle imprese. Per le finalita'  di
cui al primo e al secondo periodo del presente comma, il  Governo  e'
delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo
1, norme dirette a coordinare le norme  adottate  in  attuazione  dei
criteri di delega di cui all'articolo 3, comma 1, e di cui al comma 2
del presente articolo e le vigenti procedure di  bilancio,  definendo
in particolare le regole di alimentazione del predetto Fondo  per  la
riduzione strutturale  della  pressione  fiscale,  le  cui  dotazioni
possono essere destinate soltanto ai fini  indicati  dalla  normativa
istitutiva del Fondo medesimo.
                               Art. 5

        Disciplina dell'abuso del diritto ed elusione fiscale

  1. Il Governo e' delegato ad attuare, con i decreti legislativi  di
cui  all'articolo  1,  la  revisione   delle   vigenti   disposizioni
antielusive al fine di unificarle al principio generale  del  divieto
dell'abuso del diritto,  in  applicazione  dei  seguenti  principi  e
criteri  direttivi,  coordinandoli   con   quelli   contenuti   nella
raccomandazione  della  Commissione  europea   sulla   pianificazione
fiscale aggressiva n. 2012/772/UE del 6 dicembre 2012:
    a) definire la condotta abusiva come uso  distorto  di  strumenti
giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta,  ancorche'  tale
condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione;
    b) garantire la liberta' di scelta del contribuente  tra  diverse
operazioni comportanti anche un diverso carico fiscale e, a tal fine:
      1) considerare lo scopo di ottenere indebiti  vantaggi  fiscali
come causa prevalente dell'operazione abusiva;
      2) escludere la configurabilita' di  una  condotta  abusiva  se
l'operazione o la serie di  operazioni  e'  giustificata  da  ragioni
extrafiscali  non  marginali;  stabilire  che  costituiscono  ragioni
extrafiscali anche  quelle  che  non  producono  necessariamente  una
redditivita' immediata dell'operazione, ma rispondono ad esigenze  di
natura organizzativa e determinano  un  miglioramento  strutturale  e
funzionale dell'azienda del contribuente;
    c) prevedere l'inopponibilita' degli strumenti giuridici  di  cui
alla lettera a)  all'amministrazione  finanziaria  e  il  conseguente
potere della stessa di disconoscere il relativo risparmio di imposta;
    d)  disciplinare  il  regime  della  prova   ponendo   a   carico
dell'amministrazione finanziaria l'onere  di  dimostrare  il  disegno
abusivo e le eventuali modalita' di manipolazione  e  di  alterazione
funzionale degli strumenti  giuridici  utilizzati,  nonche'  la  loro
mancata conformita' a una  normale  logica  di  mercato,  prevedendo,
invece, che gravi sul contribuente l'onere di allegare l'esistenza di
valide   ragioni   extrafiscali   alternative   o   concorrenti   che
giustifichino il ricorso a tali strumenti;
    e) prevedere una formale e puntuale individuazione della condotta
abusiva  nella  motivazione  dell'accertamento  fiscale,  a  pena  di
nullita' dell'accertamento stesso;
    f) prevedere specifiche regole procedimentali che garantiscano un
efficace  contraddittorio   con   l'amministrazione   finanziaria   e
salvaguardino il diritto di difesa in ogni fase del  procedimento  di
accertamento tributario.
                               Art. 6

Gestione  del  rischio  fiscale,  governance  aziendale,  tutoraggio,
  rateizzazione dei debiti tributari  e  revisione  della  disciplina
  degli interpelli

  1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti  legislativi
di cui all'articolo 1, norme che prevedano forme di  comunicazione  e
di cooperazione rafforzata, anche in termini preventivi rispetto alle
scadenze fiscali, tra le  imprese  e  l'amministrazione  finanziaria,
nonche', per i soggetti di  maggiori  dimensioni,  la  previsione  di
sistemi aziendali strutturati di gestione e di controllo del  rischio
fiscale, con una chiara attribuzione di  responsabilita'  nel  quadro
del complessivo sistema dei controlli interni, prevedendo a tali fini
l'organizzazione   di   adeguate    strutture    dell'amministrazione
finanziaria dedicate  alle  predette  attivita'  di  comunicazione  e
cooperazione, facendo ricorso alle strutture e alle  professionalita'
gia' esistenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.
  2. Il Governo e' altresi' delegato a  prevedere,  nell'introduzione
delle norme di cui al  comma  1,  incentivi  sotto  forma  di  minori
adempimenti  per  i  contribuenti  e  di  riduzioni  delle  eventuali
sanzioni, anche in relazione alla disciplina da introdurre  ai  sensi
dell'articolo 8 e ai criteri di limitazione  e  di  esclusione  della
responsabilita' previsti dal decreto legislativo 8  giugno  2001,  n.
231, nonche' forme specifiche di interpello preventivo con  procedura
abbreviata.
  3. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti  legislativi
di cui all'articolo 1, disposizioni per revisionare e per ampliare il
sistema di tutoraggio al fine di garantire una migliore assistenza ai
contribuenti, in particolare a quelli di minori dimensioni e operanti
come persone fisiche, per l'assolvimento degli  adempimenti,  per  la
predisposizione delle dichiarazioni e per il calcolo  delle  imposte,
prevedendo a tal fine anche la possibilita' di invio ai  contribuenti
e di restituzione da parte di questi ultimi di modelli  precompilati,
nonche' al fine di assisterli nel processo  di  consolidamento  della
capacita' fiscale correlato  alla  crescita  e  alle  caratteristiche
strutturali delle imprese.
  4. Nell'introduzione delle norme di  cui  al  comma  3  il  Governo
prevede l'istituzione di forme premiali, consistenti in una riduzione
degli adempimenti, in  favore  dei  contribuenti  che  aderiscano  ai
sistemi di tutoraggio.
  5. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti  legislativi
di cui  all'articolo  1,  disposizioni  volte  ad  ampliare  l'ambito
applicativo dell'istituto della rateizzazione dei  debiti  tributari,
in coerenza con la  finalita'  della  lotta  all'evasione  fiscale  e
contributiva e con quella di garantire la  certezza,  l'efficienza  e
l'efficacia dell'attivita' di riscossione, in particolare:
    a) semplificando gli adempimenti amministrativi e patrimoniali  a
carico  dei  contribuenti  che  intendono  avvalersi   del   predetto
istituto;
    b) consentendo al contribuente,  anche  ove  la  riscossione  del
debito  sia  concentrata  nell'atto  di  accertamento,  di   attivare
meccanismi automatici previsti dalla legge per la  concessione  della
dilazione del pagamento prima dell'affidamento in  carico  all'agente
della riscossione, ove ricorrano specifiche evidenze  che  dimostrino
una temporanea situazione di  obiettiva  difficolta',  eliminando  le
differenze tra la rateizzazione conseguente all'utilizzo di  istituti
deflativi del contenzioso, ivi inclusa la conciliazione giudiziale, e
la  rateizzazione   delle   somme   richieste   in   conseguenza   di
comunicazioni di irregolarita'  inviate  ai  contribuenti  a  seguito
della liquidazione delle dichiarazioni o dei controlli formali;
    c)   procedendo   ad    una    complessiva    armonizzazione    e
omogeneizzazione delle norme in materia di rateizzazione  dei  debiti
tributari, a tal fine anche riducendo il divario, comunque  a  favore
del contribuente, tra il numero delle  rate  concesse  a  seguito  di
riscossione sui carichi di ruolo e numero  delle  rate  previste  nel
caso di altre forme di rateizzazione;
    d) procedendo ad una revisione della disciplina sanzionatoria,  a
tal fine prevedendo che ritardi di breve durata nel pagamento di  una
rata, ovvero errori di limitata entita' nel  versamento  delle  rate,
non   comportino   l'automatica   decadenza   dal   beneficio   della
rateizzazione;
    e) monitorando, ai fini di una sua  migliore  armonizzazione,  il
regime di accesso alla rateizzazione dei  debiti  fiscali,  anche  in
relazione  ai  risultati   conseguiti   in   termini   di   effettiva
riscossione, con procedure che garantiscano la massima trasparenza  e
oggettivita'.
  6. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti  legislativi
di cui all'articolo 1, disposizioni per la revisione  generale  della
disciplina degli interpelli, allo scopo di  garantirne  una  maggiore
omogeneita', anche ai fini della  tutela  giurisdizionale  e  di  una
maggiore tempestivita' nella redazione dei pareri, procedendo in tale
contesto all'eliminazione delle forme di interpello obbligatorio  nei
casi in cui non producano benefici ma solo aggravi per i contribuenti
e per l'amministrazione.
                               Art. 7

                           Semplificazione

  1. Il Governo e' delegato a provvedere, con i  decreti  legislativi
di cui all'articolo 1:
    a) alla revisione  sistematica  dei  regimi  fiscali  e  al  loro
riordino, al fine di eliminare complessita' superflue;
    b) alla revisione degli adempimenti, con particolare  riferimento
a quelli superflui o  che  diano  luogo,  in  tutto  o  in  parte,  a
duplicazioni anche in riferimento alla  struttura  delle  addizionali
regionali e  comunali,  ovvero  a  quelli  che  risultino  di  scarsa
utilita' per l'amministrazione finanziaria ai fini dell'attivita'  di
controllo e di accertamento o comunque non conformi al  principio  di
proporzionalita';
    c) alla revisione, a fini di semplificazione, delle funzioni  dei
sostituti d'imposta e di  dichiarazione,  dei  centri  di  assistenza
fiscale, i  quali  devono  fornire  adeguate  garanzie  di  idoneita'
tecnico-organizzativa,   e   degli    intermediari    fiscali,    con
potenziamento dell'utilizzo dei  sistemi  informatici,  avendo  anche
riguardo ai termini  dei  versamenti  delle  addizionali  comunali  e
regionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
                               Art. 8

                 Revisione del sistema sanzionatorio

  1. Il Governo e' delegato a procedere, con i decreti legislativi di
cui all'articolo 1, alla revisione del sistema  sanzionatorio  penale
tributario secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalita'
rispetto alla gravita' dei comportamenti, prevedendo: la  punibilita'
con la pena detentiva compresa fra un minimo di sei mesi e un massimo
di sei anni, dando  rilievo,  tenuto  conto  di  adeguate  soglie  di
punibilita',  alla  configurazione  del  reato  per  i  comportamenti
fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione  e  all'utilizzo
di documentazione falsa, per i  quali  non  possono  comunque  essere
ridotte le pene minime previste dalla legislazione vigente alla  data
di entrata in vigore  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
l'individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e  quelle
di evasione  fiscale  e  delle  relative  conseguenze  sanzionatorie;
l'efficacia  attenuante  o  esimente  dell'adesione  alle  forme   di
comunicazione e di cooperazione rafforzata  di  cui  all'articolo  6,
comma 1; la revisione del regime della dichiarazione infedele  e  del
sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare, nel
rispetto del principio di proporzionalita', le sanzioni all'effettiva
gravita' dei comportamenti; la possibilita' di  ridurre  le  sanzioni
per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni  amministrative
anziche'  penali,  tenuto  anche  conto   di   adeguate   soglie   di
punibilita';  l'estensione  della   possibilita',   per   l'autorita'
giudiziaria, di affidare in custodia giudiziale  i  beni  sequestrati
nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari  agli
organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta  al
fine di utilizzarli direttamente per le proprie esigenze operative.
  2. Il Governo e'  delegato  altresi'  a  definire,  con  i  decreti
legislativi di cui  all'articolo  1,  la  portata  applicativa  della
disciplina del raddoppio dei termini, prevedendo che  tale  raddoppio
si verifichi soltanto in presenza di effettivo invio della  denuncia,
ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, effettuato
entro un termine correlato allo  scadere  del  termine  ordinario  di
decadenza, fatti comunque salvi gli effetti degli atti  di  controllo
gia'  notificati  alla  data  di  entrata  in  vigore   dei   decreti
legislativi.
                               Art. 9

       Rafforzamento dell'attivita' conoscitiva e di controllo

  1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti  legislativi
di cui all'articolo 1, norme  per  il  rafforzamento  dei  controlli,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
    a) rafforzare i controlli mirati  da  parte  dell'amministrazione
finanziaria, utilizzando in modo appropriato e completo gli  elementi
contenuti nelle banche di dati e prevedendo, ove possibile,  sinergie
con altre autorita' pubbliche nazionali, europee e internazionali, al
fine di migliorare l'efficacia delle metodologie  di  controllo,  con
particolare rafforzamento del contrasto delle frodi carosello,  degli
abusi nelle attivita' di incasso  e  trasferimento  di  fondi  (money
transfer) e di trasferimento di immobili, dei fenomeni di alterazione
delle basi imponibili attraverso un uso distorto del transfer pricing
e di delocalizzazione fittizia di impresa, nonche' delle  fattispecie
di elusione fiscale;
    b)  prevedere  l'obbligo  di  garantire  l'assoluta  riservatezza
nell'attivita'  conoscitiva  e  di  controllo  fino   alla   completa
definizione dell'accertamento; prevedere l'effettiva osservanza,  nel
corso dell'attivita' di controllo, del principio di ridurre al minimo
gli ostacoli al  normale  svolgimento  dell'attivita'  economica  del
contribuente, garantendo in ogni caso il rispetto  del  principio  di
proporzionalita';  rafforzare  il  contraddittorio  nella   fase   di
indagine e la subordinazione dei successivi atti di accertamento e di
liquidazione all'esaurimento del contraddittorio procedimentale;
    c) potenziare e razionalizzare i sistemi  di  tracciabilita'  dei
pagamenti, prevedendo espressamente i metodi di pagamento  sottoposti
a tracciabilita' e promuovendo adeguate forme  di  coordinamento  con
gli Stati esteri, in particolare con  gli  Stati  membri  dell'Unione
europea, nonche' favorendo una corrispondente riduzione dei  relativi
oneri bancari;
    d)  incentivare,  mediante  una   riduzione   degli   adempimenti
amministrativi e contabili  a  carico  dei  contribuenti,  l'utilizzo
della fatturazione  elettronica  e  la  trasmissione  telematica  dei
corrispettivi, nonche' di adeguati meccanismi  di  riscontro  tra  la
documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA)  e  le
transazioni   effettuate,   potenziando   i   relativi   sistemi   di
tracciabilita' dei pagamenti;
    e) verificare la possibilita' di  introdurre  meccanismi  atti  a
contrastare l'evasione dell'IVA dovuta sui beni e servizi  intermedi,
facendo  in  particolare  ricorso   al   meccanismo   dell'inversione
contabile (reverse charge), nonche' di introdurre il meccanismo della
deduzione base da base per alcuni settori;
    f) rafforzare la tracciabilita' dei mezzi  di  pagamento  per  il
riconoscimento, ai fini fiscali, di costi, oneri e spese sostenuti, e
prevedere disincentivi all'utilizzo del contante,  nonche'  incentivi
all'utilizzo della moneta elettronica;
    g) prevedere specifici strumenti di controllo relativamente  alle
cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici;
    h) procedere alla revisione della disciplina  dell'organizzazione
delle agenzie fiscali, in funzione  delle  esigenze  di  contenimento
della spesa pubblica e di potenziamento  dell'efficienza  dell'azione
amministrativa, nonche' ai fini di una  piu'  razionale  ripartizione
delle funzioni tra le diverse agenzie;
    i) prevedere l'introduzione,  in  linea  con  le  raccomandazioni
degli organismi internazionali e con le eventuali decisioni  in  sede
europea, tenendo anche  conto  delle  esperienze  internazionali,  di
sistemi di tassazione delle attivita'  transnazionali,  ivi  comprese
quelle connesse  alla  raccolta  pubblicitaria,  basati  su  adeguati
meccanismi  di  stima  delle  quote  di  attivita'  imputabili   alla
competenza fiscale nazionale;
    l)    rafforzare     il     controllo     e     gli     indirizzi
strategico-programmatici del Ministero dell'economia e delle  finanze
sulla societa' Equitalia.
                               Art. 10

Revisione del contenzioso tributario e della riscossione  degli  enti
                               locali

  1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti  legislativi
di cui all'articolo  1,  norme  per  il  rafforzamento  della  tutela
giurisdizionale   del   contribuente,   assicurando   la    terzieta'
dell'organo giudicante, nonche' per  l'accrescimento  dell'efficienza
nell'esercizio dei poteri di riscossione  delle  entrate,  secondo  i
seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  rafforzamento   e   razionalizzazione   dell'istituto   della
conciliazione nel processo tributario, anche a fini di deflazione del
contenzioso e di coordinamento con la disciplina del  contraddittorio
fra il contribuente e l'amministrazione nelle fasi amministrative  di
accertamento del tributo, con particolare  riguardo  ai  contribuenti
nei  confronti  dei  quali  sono  configurate  violazioni  di  minore
entita';
    b) incremento della funzionalita' della giurisdizione tributaria,
in particolare attraverso interventi riguardanti:
      1)  la  distribuzione   territoriale   dei   componenti   delle
commissioni tributarie;
      2) l'eventuale composizione monocratica dell'organo  giudicante
in  relazione  a  controversie  di  modica  entita'  e  comunque  non
attinenti a  fattispecie  connotate  da  particolari  complessita'  o
rilevanza economico-sociale, con conseguente regolazione,  secondo  i
criteri propri del processo civile, delle ipotesi di inosservanza dei
criteri di attribuzione  delle  controversie  alla  cognizione  degli
organi giudicanti monocratici o collegiali, con  connessa  disciplina
dei requisiti di professionalita'  necessari  per  l'esercizio  della
giurisdizione in forma monocratica;
      3) la  revisione  delle  soglie  in  relazione  alle  quali  il
contribuente puo' stare in giudizio anche personalmente e l'eventuale
ampliamento dei soggetti abilitati  a  rappresentare  i  contribuenti
dinanzi alle commissioni tributarie;
      4)  il  massimo  ampliamento  dell'utilizzazione  della   posta
elettronica certificata per le comunicazioni e le notificazioni;
      5) l'attribuzione e la durata, anche temporanea e  rinnovabile,
degli incarichi direttivi;
      6)  i  criteri  di  determinazione  del  trattamento  economico
spettante ai componenti delle commissioni tributarie;
      7) la  semplificazione  e  razionalizzazione  della  disciplina
relativa al meccanismo di elezione del Consiglio di presidenza  della
giustizia tributaria, in  particolare  attraverso  la  concentrazione
delle  relative  competenze  e  funzioni  direttamente  in  capo   al
Consiglio  medesimo  e   la   previsione   di   forme   e   modalita'
procedimentali  idonee  ad   assicurare   l'ordinato   e   tempestivo
svolgimento delle elezioni;
      8) il  rafforzamento  della  qualificazione  professionale  dei
componenti delle  commissioni  tributarie,  al  fine  di  assicurarne
l'adeguata preparazione specialistica;
      9) l'uniformazione e generalizzazione degli strumenti di tutela
cautelare nel processo tributario;
      10) la previsione dell'immediata esecutorieta', estesa a  tutte
le parti in causa, delle sentenze delle commissioni tributarie;
      11)   l'individuazione   di   criteri   di    maggior    rigore
nell'applicazione del principio della soccombenza ai fini del  carico
delle spese del giudizio,  con  conseguente  limitazione  del  potere
discrezionale del giudice di disporre la compensazione delle spese in
casi diversi dalla soccombenza reciproca;
      12) il rafforzamento del contenuto informativo della  relazione
ministeriale sull'attivita' delle commissioni tributarie;
    c) riordino della  disciplina  della  riscossione  delle  entrate
degli enti locali, nel rispetto della loro autonomia, al fine di:
      1) assicurare certezza, efficienza ed efficacia  nell'esercizio
dei  poteri  di  riscossione,  rivedendo  la  normativa   vigente   e
coordinandola  in  un  testo  unico  di  riferimento  che  recepisca,
attraverso  la  revisione  della   disciplina   dell'ingiunzione   di
pagamento prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14  aprile
1910, n. 639, le procedure e gli istituti previsti  per  la  gestione
dei ruoli di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  602,  adattandoli   alle   peculiarita'   della
riscossione locale;
      2) prevedere gli  adattamenti  e  le  innovazioni  normative  e
procedurali  piu'  idonei  ad  assicurare  la  semplificazione  delle
procedure  di  recupero  dei  crediti  di  modesta  entita',  nonche'
dispositivi,  adottabili  facoltativamente  dagli  enti  locali,   di
definizione agevolata  dei  crediti  gia'  avviati  alla  riscossione
coattiva, con particolare  riguardo  ai  crediti  di  minore  entita'
unitaria;
      3) assicurare competitivita', certezza e trasparenza  nei  casi
di esternalizzazione delle funzioni in materia di accertamento  e  di
riscossione, nonche' adeguati strumenti di garanzia dell'effettivita'
e della tempestivita' dell'acquisizione diretta da parte  degli  enti
locali delle entrate riscosse, attraverso la revisione dei  requisiti
per  l'iscrizione  all'albo  di  cui  all'articolo  53  del   decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  e  successive  modificazioni,
l'emanazione di linee guida per la redazione di capitolati di gara  e
per la formulazione dei  contratti  di  affidamento  o  di  servizio,
l'introduzione di adeguati strumenti di controllo,  anche  ispettivo,
la  pubblicizzazione,  anche  on-line,  dei  contratti  stipulati   e
l'allineamento  degli  oneri  e  dei  costi  in  una  misura  massima
stabilita con riferimento all'articolo 17 del decreto legislativo  13
aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, o con riferimento ad
altro congruo parametro;
      4) prevedere l'affidamento dei predetti  servizi  nel  rispetto
della normativa europea, nonche' l'adeguata valorizzazione e messa  a
disposizione  delle  autonomie  locali  delle  competenze   tecniche,
organizzative e specialistiche  in  materia  di  entrate  degli  enti
locali  accumulate  presso  le  societa'  iscritte  all'albo  di  cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  e
successive  modificazioni,  nonche'  presso  le  aziende  del  gruppo
Equitalia, anche attraverso un  riassetto  organizzativo  del  gruppo
stesso che tenda ad una razionale riallocazione delle risorse umane a
disposizione;
      5) definire, anche con il coinvolgimento  dei  comuni  e  delle
regioni, un quadro di  iniziative  volto  a  rafforzare,  in  termini
organizzativi, all'interno degli  enti  locali,  le  strutture  e  le
competenze  specialistiche   utili   ad   accrescere   le   capacita'
complessive di gestione dei propri tributi, nonche' di accertamento e
recupero delle somme evase; individuare, nel rispetto dei vincoli  di
finanza pubblica, idonee iniziative per rafforzare all'interno  degli
enti locali le strutture e le  competenze  specialistiche  necessarie
per la gestione diretta della riscossione, ovvero  per  il  controllo
delle strutture esterne affidatarie, anche definendo le modalita' e i
tempi per la gestione  associata  di  tali  funzioni;  riordinare  la
disciplina delle aziende pubbliche locali preposte alla riscossione e
alla gestione delle entrate in regime di affidamento diretto;
      6) assoggettare le attivita' di riscossione coattiva  a  regole
pubblicistiche,  a  garanzia   dei   contribuenti,   prevedendo,   in
particolare, che gli enti locali possano riscuotere i  tributi  e  le
altre entrate con lo strumento del  ruolo  in  forma  diretta  o  con
societa'  interamente  partecipate   ovvero   avvalendosi,   in   via
transitoria e nelle more della riorganizzazione  interna  degli  enti
stessi, delle societa' del gruppo  Equitalia,  subordinatamente  alla
trasmissione    a    queste    ultime    di    informazioni    idonee
all'identificazione della natura e delle ragioni del credito, con  la
relativa documentazione;
      7) prevedere un codice deontologico dei soggetti affidatari dei
servizi di  riscossione  e  degli  ufficiali  della  riscossione,  da
adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
      8)  prevedere  specifiche  cause  di  incompatibilita'  per   i
rappresentanti legali, amministratori o componenti  degli  organi  di
controllo interni dei soggetti affidatari dei servizi;
    d) rafforzamento, costante aggiornamento, piena informatizzazione
e  condivisione  tra  gli  uffici  competenti   dei   meccanismi   di
monitoraggio e analisi statistica circa l'andamento, in  pendenza  di
giudizio, e circa gli esiti del contenzioso tributario,  al  fine  di
assicurare la tempestivita', l'omogeneita' e l'efficacia delle scelte
dell'amministrazione  finanziaria  in  merito  alla  gestione   delle
controversie,  nonche'  al  fine  di  verificare  la  necessita'   di
eventuali     revisioni     degli     orientamenti     interpretativi
dell'amministrazione stessa, ovvero di interventi di  modifica  della
normativa tributaria vigente;
    e) contemperamento delle esigenze di efficacia della  riscossione
con  i  diritti  del  contribuente,  in  particolare  per  i  profili
attinenti   alla    tutela    dell'abitazione,    allo    svolgimento
dell'attivita' professionale e imprenditoriale, alla salvaguardia del
contribuente  in  situazioni  di  grave  difficolta'  economica,  con
particolare riferimento alla disciplina della pignorabilita' dei beni
e della rateizzazione del debito.
                               Art. 11

Revisione  dell'imposizione  sui  redditi  di  impresa  e  di  lavoro
  autonomo e sui redditi soggetti a tassazione  separata;  previsione
  di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni

  1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti  legislativi
di cui all'articolo 1, norme per  la  ridefinizione  dell'imposizione
sui redditi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  assimilazione  al  regime  dell'imposta  sul  reddito   delle
societa' (IRES) dell'imposizione sui  redditi  di  impresa,  compresi
quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi  dell'imposta
sul  reddito  delle  persone  fisiche  (IRPEF),   assoggettandoli   a
un'imposta sul reddito imprenditoriale,  con  aliquota  proporzionale
allineata a quella dell'IRES, e prevedendo che siano deducibili dalla
base  imponibile  della   predetta   imposta   le   somme   prelevate
dall'imprenditore e dai soci e che le predette somme concorrano  alla
formazione del reddito  complessivo  imponibile  ai  fini  dell'IRPEF
dell'imprenditore e dei soci;
    b) istituzione di  regimi  semplificati  per  i  contribuenti  di
minori dimensioni, nonche', per i contribuenti di dimensioni  minime,
di regimi che prevedano il pagamento forfetario di  un'unica  imposta
in sostituzione di quelle dovute, purche' con invarianza dell'importo
complessivo dovuto, prevedendo eventuali differenziazioni in funzione
del settore economico e del tipo di attivita' svolta,  con  eventuale
premialita' per le nuove  attivita'  produttive,  comprese  eventuali
agevolazioni in favore dei soggetti che sostengono costi od oneri per
il ricorso  a  mezzi  di  pagamento  tracciabili,  coordinandoli  con
analoghi regimi vigenti e con i  regimi  della  premialita'  e  della
trasparenza previsti dall'articolo 10 del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni; coordinamento e adeguamento
della disciplina dei minimi contributivi con i regimi fiscali di  cui
alla presente lettera;
    c) previsione di possibili forme di opzionalita';
    d)  semplificazione  delle   modalita'   di   imposizione   delle
indennita' e somme,  comunque  denominate,  percepite  in  dipendenza
della cessazione del rapporto  di  lavoro,  nonche'  di  altre  somme
soggette a tassazione separata.
  2. Nell'ambito dell'esercizio della delega di cui al  comma  1,  il
Governo chiarisce la definizione di  autonoma  organizzazione,  anche
mediante la definizione di criteri  oggettivi,  adeguandola  ai  piu'
consolidati principi desumibili  dalla  fonte  giurisprudenziale,  ai
fini della non assoggettabilita' dei professionisti, degli artisti  e
dei  piccoli  imprenditori  all'imposta  regionale  sulle   attivita'
produttive (IRAP).
                               Art. 12

Razionalizzazione della determinazione del reddito di impresa e della
                          produzione netta

  1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti  legislativi
di  cui  all'articolo  1,  norme  per  ridurre  le  incertezze  nella
determinazione del reddito e della produzione netta  e  per  favorire
l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti  in  Italia,
in applicazione delle raccomandazioni degli organismi  internazionali
e  dell'Unione  europea,  secondo  i  seguenti  principi  e   criteri
direttivi:
    a) introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina di
redazione del bilancio, in particolare per determinare il momento del
realizzo delle perdite su crediti, ed estensione del  regime  fiscale
previsto  per  le  procedure  concorsuali  anche  ai  nuovi  istituti
introdotti dalla riforma del diritto fallimentare e  dalla  normativa
sul sovraindebitamento,  nonche'  alle  procedure  similari  previste
negli ordinamenti di altri Stati;
    b)  revisione  della   disciplina   impositiva   riguardante   le
operazioni    transfrontaliere,    con    particolare     riferimento
all'individuazione della residenza fiscale, al regime di  imputazione
per  trasparenza  delle  societa'  controllate  estere  e  di  quelle
collegate, al regime di rimpatrio  dei  dividendi  provenienti  dagli
Stati con regime fiscale privilegiato, al regime di deducibilita' dei
costi di transazione  commerciale  dei  soggetti  insediati  in  tali
Stati, al regime di applicazione delle ritenute transfrontaliere,  al
regime dei lavoratori all'estero e dei  lavoratori  transfrontalieri,
al regime di tassazione delle stabili organizzazioni all'estero e  di
quelle di soggetti non residenti  insediate  in  Italia,  nonche'  al
regime di rilevanza delle perdite di societa'  del  gruppo  residenti
all'estero;
    c) revisione dei  regimi  di  deducibilita'  degli  ammortamenti,
delle spese  generali,  degli  interessi  passivi  e  di  particolari
categorie di costi, salvaguardando  e  specificando  il  concetto  di
inerenza e limitando le differenziazioni tra settori economici;
    d) revisione, razionalizzazione e coordinamento della  disciplina
delle societa' di comodo e del regime dei beni assegnati ai soci o ai
loro familiari, nonche' delle norme che regolano il  trattamento  dei
cespiti  in  occasione   dei   trasferimenti   di   proprieta',   con
l'obiettivo, da un lato, di  evitare  vantaggi  fiscali  dall'uso  di
schermi societari per utilizzo  personale  di  beni  aziendali  o  di
societa' di comodo e, dall'altro, di dare  continuita'  all'attivita'
produttiva in caso  di  trasferimento  della  proprieta',  anche  tra
familiari;
    e) armonizzazione del regime di tassazione  degli  incrementi  di
valore emergenti in sede di trasferimento d'azienda a titolo oneroso,
allineandolo, ove possibile, a quello previsto per i conferimenti.
                               Art. 13

Razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte
                              indirette

  1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti  legislativi
di cui all'articolo 1,  norme  per  il  recepimento  della  direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al  sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto, secondo i seguenti  principi  e
criteri direttivi:
    a) razionalizzazione, ai fini della semplificazione, dei  sistemi
speciali in funzione della particolarita' dei settori interessati;
    b) attuazione del regime del  gruppo  ai  fini  dell'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto  (IVA),  previsto  dall'articolo  11
della direttiva 2006/112/CE.
  2. Il Governo e' delegato, altresi', ad introdurre, con  i  decreti
legislativi di cui all'articolo  1,  norme  per  la  revisione  delle
imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al testo  unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,  di  cui  al
decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  delle  imposte  di
registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle altre  imposte  di
trascrizione  e  di  trasferimento,  nonche'  delle   imposte   sulle
concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
    a) semplificazione degli adempimenti  e  razionalizzazione  delle
aliquote;
    b) accorpamento o soppressione di fattispecie particolari;
    c) coordinamento con le  disposizioni  attuative  della  legge  5
maggio 2009, n. 42.
                               Art. 14

                           Giochi pubblici

  1. Il Governo e' delegato ad attuare, con i decreti legislativi  di
cui all'articolo 1, il riordino delle disposizioni vigenti in materia
di giochi pubblici, riordinando tutte le norme in vigore in un codice
delle  disposizioni   sui   giochi,   fermo   restando   il   modello
organizzativo fondato sul regime  concessorio  e  autorizzatorio,  in
quanto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine  e  della
sicurezza pubblici, per il contemperamento degli  interessi  erariali
con quelli  locali  e  con  quelli  generali  in  materia  di  salute
pubblica,  per  la  prevenzione  del  riciclaggio  dei  proventi   di
attivita' criminose, nonche' per garantire il regolare  afflusso  del
prelievo tributario gravante sui giochi.
  2. Il riordino di cui al comma 1 e'  effettuato  nel  rispetto  dei
seguenti principi e criteri direttivi:
    a) raccolta sistematica e organica delle disposizioni vigenti  in
funzione della loro portata generale  ovvero  della  loro  disciplina
settoriale, anche di singoli  giochi,  e  loro  adeguamento  ai  piu'
recenti principi, anche  di  fonte  giurisprudenziale,  stabiliti  al
livello dell'Unione europea,  nonche'  all'esigenza  di  prevenire  i
fenomeni di ludopatia ovvero di gioco d'azzardo patologico e di gioco
minorile, con abrogazione espressa delle  disposizioni  incompatibili
ovvero non piu' attuali, fatte  salve,  comunque,  le  previsioni  in
materia di cui agli articoli 5 e 7  del  decreto-legge  13  settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2012, n. 189;
    b) riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge
ordinaria, nel rispetto dell'articolo 23  della  Costituzione,  delle
materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti  passivi  e
la misura dell'imposta;
    c) disciplina specifica dei  singoli  giochi,  definizione  delle
condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche,  anche
d'infrastruttura, con provvedimenti direttoriali generali;
    d) riordino delle disposizioni vigenti in materia  di  disciplina
del prelievo erariale sui singoli giochi, al fine  di  assicurare  il
riequilibrio   del   relativo    prelievo    fiscale,    distinguendo
espressamente quello di natura tributaria in funzione  delle  diverse
tipologie di gioco pubblico, e al fine di armonizzare le  percentuali
di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e  agli
esercenti e le percentuali  destinate  a  vincita  (payout),  nonche'
riordino delle disposizioni vigenti in materia  di  disciplina  degli
obblighi di rendicontazione;
    e) introdurre e garantire l'applicazione di regole trasparenti  e
uniformi  nell'intero  territorio  nazionale  in  materia  di  titoli
abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni  e
di controlli,  garantendo  forme  vincolanti  di  partecipazione  dei
comuni competenti per territorio al procedimento di autorizzazione  e
di pianificazione, che tenga conto di parametri di distanza da luoghi
sensibili   validi   per   l'intero   territorio   nazionale,   della
dislocazione locale di sale da gioco e di punti di vendita in cui  si
esercita come attivita' principale l'offerta di scommesse  su  eventi
sportivi e non sportivi, nonche' in materia  di  installazione  degli
apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110,  comma
6, lettere  a)  e  b),  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, di cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e
successive modificazioni,  comunque  con  riserva  allo  Stato  della
definizione  delle  regole  necessarie  per  esigenze  di  ordine   e
sicurezza pubblica,  assicurando  la  salvaguardia  delle  discipline
regolatorie nel frattempo emanate  a  livello  locale  che  risultino
coerenti con i principi delle  norme  di  attuazione  della  presente
lettera;
    f) introduzione, anche graduale,  del  titolo  abilitativo  unico
all'esercizio di offerta  di  gioco  e  statuizione  del  divieto  di
rilascio di  tale  titolo  abilitativo,  e,  correlativamente,  della
nullita' assoluta di  tali  titoli,  qualora  rilasciati,  in  ambiti
territoriali diversi da quelli pianificati, ai  sensi  della  lettera
e), per la dislocazione locale di sale da gioco e di punti di vendita
di  gioco,  nonche'  per  l'installazione  degli  apparecchi  di  cui
all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b),  del  testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,
n. 773, e successive modificazioni;
    g) revisione degli aggi e compensi spettanti ai  concessionari  e
agli altri operatori secondo un criterio di progressivita' legata  ai
volumi di raccolta delle giocate;
    h) anche al fine  di  contrastare  piu'  efficacemente  il  gioco
illegale  e   le   infiltrazioni   delle   organizzazioni   criminali
nell'esercizio dei giochi pubblici, riordino  e  rafforzamento  della
disciplina in materia di trasparenza e di requisiti soggettivi  e  di
onorabilita'  dei  soggetti  che,  direttamente   o   indirettamente,
controllino o partecipino al capitale delle  societa'  concessionarie
dei giochi pubblici, nonche' degli  esponenti  aziendali,  prevedendo
altresi' specifiche cause di decadenza dalle concessioni o  cause  di
esclusione dalle gare per il rilascio delle  concessioni,  anche  per
societa' fiduciarie, fondi di investimento  e  trust  che  detengano,
anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al  patrimonio  di
societa' concessionarie di giochi pubblici e che risultino  non  aver
rispettato  l'obbligo  di   dichiarare   l'identita'   del   soggetto
indirettamente partecipante;
    i) estensione della disciplina in materia  di  trasparenza  e  di
requisiti soggettivi e di onorabilita' di cui alla lettera h) a tutti
i  soggetti,  costituiti  in  qualsiasi  forma  organizzativa,  anche
societaria, che partecipano alle filiere dell'offerta attivate  dalle
societa'  concessionarie  dei  giochi   pubblici,   integrando,   ove
necessario, le discipline settoriali esistenti;
    l) introduzione di un regime generale di  gestione  dei  casi  di
crisi  irreversibile  del  rapporto  concessorio,   specialmente   in
conseguenza di provvedimenti di revoca o di  decadenza,  in  modo  da
assicurare,  senza  pregiudizio  per  gli  interessi  di  tutela  dei
giocatori e di salvaguardia delle entrate  erariali,  la  continuita'
dell'erogazione dei servizi di gioco;
    m)  verifica,  con  riferimento  alle  concessioni  sui   giochi,
dell'efficacia della normativa vigente in  materia  di  conflitti  di
interessi;
    n) riordino e integrazione delle disposizioni vigenti relative ai
controlli e all'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, al fine
di rafforzare  l'efficacia  preventiva  e  repressiva  nei  confronti
dell'evasione e delle  altre  violazioni  in  materia,  ivi  comprese
quelle concernenti il rapporto concessorio;
    o) riordino e integrazione  del  vigente  sistema  sanzionatorio,
penale e amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia dissuasiva
e l'effettivita', prevedendo sanzioni  aggravate  per  le  violazioni
concernenti il gioco on-line;
    p) revisione, secondo criteri di maggiore rigore, specificita'  e
trasparenza,  tenuto  conto  dell'eventuale   normativa   dell'Unione
europea di settore, della disciplina  in  materia  di  qualificazione
degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento
e   divertimento,   nonche'   della   disciplina    riguardante    le
responsabilita' di tali organismi e quelle dei  concessionari  per  i
casi  di  certificazioni  non  veritiere,  ovvero  di   utilizzo   di
apparecchi non  conformi  ai  modelli  certificati;  revisione  della
disciplina degli obblighi, delle responsabilita' e delle garanzie, in
particolare patrimoniali, proprie dei produttori  o  distributori  di
programmi informatici per la gestione  delle  attivita'  di  gioco  e
della relativa raccolta;
    q) razionalizzazione territoriale  della  rete  di  raccolta  del
gioco, anche in  funzione  della  pianificazione  della  dislocazione
locale di cui alla lettera e) del presente comma, a partire da quello
praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110,  comma  6,
lettere a) e b), del testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,
di cui al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e  successive
modificazioni, comunque improntata  al  criterio  della  riduzione  e
della progressiva concentrazione della raccolta di gioco in  ambienti
sicuri e controllati, con relativa responsabilita' del concessionario
ovvero del titolare dell'esercizio;  individuazione  dei  criteri  di
riordino e sviluppo della dislocazione  territoriale  della  rete  di
raccolta del gioco, anche sulla base  di  una  revisione  del  limite
massimo degli apparecchi da gioco presenti in ogni  esercizio,  della
previsione di una superficie minima per gli esercizi che li  ospitano
e  della  separazione  graduale  degli  spazi   nei   quali   vengono
installati; revisione della  disciplina  delle  licenze  di  pubblica
sicurezza, di cui al predetto testo unico, idonea a garantire, previa
definizione delle situazioni controverse, controlli piu' efficaci  ed
efficienti  in  ordine  all'effettiva  titolarita'  di  provvedimenti
unitari che abilitano in  via  esclusiva  alla  raccolta  lecita  del
gioco;
    r) nel rispetto dei limiti di  compatibilita'  con  l'ordinamento
dell'Unione europea, allineamento, anche  tendenziale,  della  durata
delle diverse concessioni di gestione e raccolta  del  gioco,  previo
versamento da parte del concessionario, per la durata  della  proroga
finalizzata ad assicurare l'allineamento, di una somma commisurata  a
quella originariamente dovuta per il conseguimento della concessione;
    s) coordinamento delle disposizioni  in  materia  di  giochi  con
quelle di portata generale  in  materia  di  emersione  di  attivita'
economiche e finanziarie detenute  in  Stati  aventi  regimi  fiscali
privilegiati;
    t) deflazione, anche agevolata e accelerata, del  contenzioso  in
materia di giochi pubblici o con lo stesso comunque connesso, al fine
di favorire il tempestivo conseguimento degli obiettivi di  cui  alle
lettere q) e r);
    u) attuazione di un piano  straordinario  di  controlli  volto  a
contrastare la pratica del gioco, in qualunque sua forma, svolto  con
modalita' non conformi all'assetto regolatorio stabilito dallo  Stato
per la pratica del gioco lecito;
    v) definizione di un concorso statale, a  partire  dall'esercizio
finanziario in corso alla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo recante la disciplina di cui  alla  presente  lettera,  a
valere su quota parte delle risorse  erariali  derivanti  dai  giochi
pubblici, mediante istituzione di un apposito fondo, la cui dotazione
e' stabilita annualmente con  la  legge  di  stabilita',  finalizzato
prioritariamente al contrasto del gioco d'azzardo  patologico,  anche
in concorso con la finanza regionale e locale, finanziato  attraverso
modifiche mirate alla disciplina fiscale dei giochi  pubblici  idonee
ad incrementare le risorse erariali;
    z) rafforzamento del monitoraggio, controllo e verifica circa  il
rispetto e l'efficacia  delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di
divieto  di  pubblicita'  per  i  giochi  con  vincita   in   denaro,
soprattutto per quelli on-line, anche ai fini della  revisione  della
disciplina in materia, con particolare riguardo  all'obiettivo  della
tutela dei minori;
    aa) introduzione del divieto di  pubblicita'  nelle  trasmissioni
radiofoniche e televisive nel rispetto dei principi sanciti  in  sede
europea relativi alla tutela dei minori per i giochi con  vincita  in
denaro che inducono comportamenti compulsivi;
    bb) previsione  di  una  limitazione  massima  della  pubblicita'
riguardante il gioco on-line, in particolare di quella realizzata  da
soggetti che non conseguono concessione statale di gioco;
    cc) introduzione di un meccanismo di  autoesclusione  dal  gioco,
anche basato su un registro nazionale al quale possono  iscriversi  i
soggetti che chiedono  di  essere  esclusi  dalla  partecipazione  in
qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro;
    dd) introduzione di modalita'  di  pubblico  riconoscimento  agli
esercizi commerciali che si impegnano, per un determinato  numero  di
anni, a rimuovere o a non installare apparecchiature per  giochi  con
vincita in denaro;
    ee) previsione di maggiori forme  di  controllo,  anche  per  via
telematica, nel rispetto del  diritto  alla  riservatezza  e  tenendo
conto di adeguate soglie, sul rapporto  tra  giocate,  identita'  del
giocatore e vincite;
    ff) anche a fini di rilancio, in particolare, del settore ippico:
      1) promozione  dell'istituzione  della  Lega  ippica  italiana,
associazione  senza  fine  di  lucro,  soggetta  alla  vigilanza  del
Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  cui  si
iscrivono gli allevatori, i proprietari di cavalli e le  societa'  di
gestione  degli  ippodromi  che   soddisfano   i   requisiti   minimi
prestabiliti; previsione che la disciplina degli  organi  di  governo
della Lega ippica  italiana  sia  improntata  a  criteri  di  equa  e
ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci e  che  la
struttura organizzativa fondamentale preveda  organismi  tecnici  nei
quali  sia  assicurata  la  partecipazione  degli   allenatori,   dei
guidatori, dei fantini, dei gentlemen e degli  altri  soggetti  della
filiera ippica; il concorso statale finalizzato all'istituzione e  al
funzionamento della Lega ippica italiana e' definito in modo tale  da
assicurare  la   neutralita'   finanziaria   del   medesimo   decreto
legislativo attuativo, a valere su  quota  parte  delle  risorse  del
fondo di cui al numero 2);
      2) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo  sviluppo
e la promozione del settore ippico, alimentato mediante quote versate
dagli iscritti alla Lega ippica italiana nonche' mediante quote della
raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da  scommesse
su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici  raccolti  all'interno
degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi  sugli
eventi ippici, nonche' da eventuali contributi erariali  straordinari
decrescenti fino all'anno 2017;
      3)  attribuzione  al   Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali di funzioni  di  regolazione  e  controllo  di
secondo  livello  delle  corse  ippiche,  nonche'  alla  Lega  ippica
italiana, anche in collaborazione con l'amministrazione  finanziaria,
di funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi  ippici,  di
controllo  di  primo  livello  sulla  regolarita'  delle  corse,   di
ripartizione e di rendicontazione del fondo  per  lo  sviluppo  e  la
promozione del settore ippico;
      4) nell'ambito del riordino della  disciplina  sulle  scommesse
ippiche, previsione della percentuale della raccolta totale, compresa
tra il 74 e il 76 per cento, da destinare al pagamento delle vincite;
    gg) previsione di una relazione alle Camere sul settore del gioco
pubblico, presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze entro
il 31 dicembre di ogni anno, contenente  i  dati  sullo  stato  delle
concessioni, sui volumi della raccolta, sui risultati economici della
gestione e sui progressi in materia  di  tutela  dei  consumatori  di
giochi e della legalita'.
  3. I decreti legislativi di attuazione del comma  2,  lettera  ff),
sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali. Sui relativi schemi, nel rispetto della procedura  di  cui
all'articolo 1, e' acquisito il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari.
                               Art. 15

                 Fiscalita' energetica e ambientale

  1. In  considerazione  delle  politiche  e  delle  misure  adottate
dall'Unione europea per  lo  sviluppo  sostenibile  e  per  la  green
economy,  il  Governo  e'  delegato  ad  introdurre,  con  i  decreti
legislativi di cui all'articolo 1,  nuove  forme  di  fiscalita',  in
raccordo con la tassazione gia' vigente a livello regionale e  locale
e nel rispetto del principio della neutralita' fiscale, finalizzate a
orientare il mercato verso modi di consumo e produzione  sostenibili,
e a rivedere la disciplina delle accise  sui  prodotti  energetici  e
sull'energia elettrica, anche in funzione del contenuto di carbonio e
delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo, in conformita'  con  i
principi che verranno adottati con l'approvazione della  proposta  di
modifica della direttiva 2003/96/CE di  cui  alla  comunicazione  COM
(2011) 169 della Commissione, del 13  aprile  2011,  prevedendo,  nel
perseguimento della finalita' del doppio dividendo,  che  il  maggior
gettito  sia  destinato   prioritariamente   alla   riduzione   della
tassazione sui redditi, in  particolare  sul  lavoro  generato  dalla
green economy, alla diffusione e innovazione delle tecnologie  e  dei
prodotti a basso contenuto di carbonio e al finanziamento di  modelli
di produzione e  consumo  sostenibili,  nonche'  alla  revisione  del
finanziamento  dei  sussidi  alla  produzione  di  energia  da  fonti
rinnovabili. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute
nei decreti legislativi adottati in attuazione del presente  articolo
e' coordinata con la data di recepimento della disciplina armonizzata
stabilita dalla citata  proposta  di  direttiva  negli  Stati  membri
dell'Unione europea.
                               Art. 16

                      Disposizioni finanziarie

  1. Dall'attuazione della delega di cui all'articolo  1  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,  ne'
un  aumento  della  pressione  fiscale  complessiva  a   carico   dei
contribuenti. In attuazione di  quanto  stabilito  dall'articolo  17,
comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  in  considerazione
della complessita' della materia trattata dai decreti legislativi  di
cui  all'articolo  1  e   dell'impossibilita'   di   procedere   alla
determinazione  degli  eventuali  effetti  finanziari,  la   relativa
quantificazione e' effettuata al momento  dell'adozione  dei  singoli
decreti  legislativi.  Qualora  eventuali  nuovi  o  maggiori   oneri
derivanti  da  un  decreto  legislativo  non  trovino   compensazione
nell'ambito  del  medesimo  decreto,  il  decreto  e'  emanato   solo
successivamente alla data di entrata in vigore  di  un  provvedimento
legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie.
  2. La revisione del sistema fiscale  di  cui  alla  presente  legge
persegue l'obiettivo della riduzione della pressione  tributaria  sui
contribuenti, anche attraverso la crescita  economica,  nel  rispetto
del  principio  di   equita',   compatibilmente   con   il   rispetto
dell'articolo  81  della  Costituzione  nonche'  degli  obiettivi  di
equilibrio di bilancio e di  riduzione  del  rapporto  tra  debito  e
prodotto interno lordo stabiliti a livello europeo.

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