8 Marzo, 2014

 Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, in G.U. n. 54 del 6.3.2014

 

Art. 1

Disposizioni in materia di TARI e TASI

 

1. All’articolo 1, della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147  sono

apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 677 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo “Per lo

stesso anno 2014, nella determinazione delle  aliquote  TASI  possono

essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel  secondo  periodo,

per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille  a

condizione  che  siano  finanziate,  relativamente  alle   abitazioni

principali e alle  unita’  immobiliari  ad  esse  equiparate  di  cui

all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,

detrazioni d’imposta o altre misure, tali  da  generare  effetti  sul

carico  di  imposta  TASI  equivalenti  a  quelli  determinatisi  con

riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di  immobili,

anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo  13  del  citato

decreto-legge n. 201, del 2011;

b) il comma 688 e’ sostituito dal seguente: “688.  Il  versamento

della TASI e’ effettuato,  in  deroga  all’articolo  52  del  decreto

legislativo  n.  446  del  1997,  secondo  le  disposizioni  di   cui

all’articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,

nonche’, tramite apposito bollettino di  conto  corrente  postale  al

quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo  17,  in

quanto compatibili. Il versamento  della  TARI  e  della  tariffa  di

natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, e’ effettuato secondo

le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241

del 1997 ovvero tramite le altre modalita’ di pagamento  offerte  dai

servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del

Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le  modalita’

per la  rendicontazione  e  trasmissione  dei  dati  di  riscossione,

distintamente per  ogni  contribuente,  da  parte  dei  soggetti  che

provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema  informativo  del

Ministero dell’economia e delle  finanze.  Il  comune  stabilisce  le

scadenze di pagamento della TARI e della TASI,  prevedendo  di  norma

almeno due rate a scadenza semestrale e in modo  anche  differenziato

con riferimento alla TARI e alla TASI. E’ consentito il pagamento  in

unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.”;

c) il comma 691  e’  sostituito  dal  seguente:  “691.  I  comuni

possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del

1997,  affidare,  fino  alla  scadenza  del  relativo  contratto,  la

gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche  nel

caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti

ai quali, alla  data  del  31  dicembre  2013,  risulta  affidato  il

servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione  del

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;

d) il comma 731 e’ sostituito  dal  seguente:  “731.  Per  l’anno

2014, e’ attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni  di  euro.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,  di  concerto

con il Ministro dell’interno, e’ stabilita, secondo  una  metodologia

adottata sentita la Conferenza Stato citta’ ed autonomie  locali,  la

quota del contributo di cui al periodo  precedente  di  spettanza  di

ciascun comune, tenendo  conto  dei  gettiti  standard  ed  effettivi

dell’IMU e della TASI.”.

2. All’onere di cui al comma 1, lettera d) si  provvede,  quanto  a

118,156 milioni  di  euro  mediante  corrispondente  riduzione  della

dotazione del Fondo di cui all’articolo  7-quinquies,  comma  1,  del

decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e quanto a  6,844  milioni  di  euro

mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi

strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,  comma  5,

del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Sono esenti dal tributo per i servizi  indivisibili  (TASI)  gli

immobili posseduti dallo Stato, nonche’ gli immobili  posseduti,  nel

proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni,  dalle

comunita’ montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi,

dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente

ai  compiti  istituzionali.  Si  applicano,  inoltre,  le   esenzioni

previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed  i)

del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   504;   ai   fini

dell’applicazione della lettera i) resta ferma  l’applicazione  delle

disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto legge 24  gennaio

2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,

n. 27 e successive modificazioni.

4. Le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell’articolo 1  della

legge 27 dicembre 2013, n.  147,  si  applicano  a  tutti  i  tributi

locali. Con decreto del Ministero dell’economia e delle  finanze,  di

concerto con il Ministero dell’interno, sentita la  Conferenza  Stato

citta’ ed autonomie locali, sono stabilite le  modalita’  applicative

delle predette disposizioni.

Art. 2

Ulteriori modificazioni

alla legge 27 dicembre 2013, n. 147

 

1. All’articolo 1  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147  sono

appartate le seguenti modificazioni:

a) il comma 33 e’ abrogato;

b) (Omissis).

c) al comma 620 le  parole  “Entro  il  28  febbraio  2014”  sono

sostituite dalle seguenti “entro il 31 marzo 2014”;

d) al comma 623 le  parole  “Entro  il  28  febbraio  2014”  sono

sostituite dalle seguenti “entro il 31 marzo 2014” e  le  parole  “15

marzo 2014” sono sostituite dalle seguenti “15 aprile 2014”;

e) al comma 649 l’ultimo periodo e’ soppresso;

f) il comma 669 e’ sostituito dal seguente “669.  Il  presupposto

impositivo della TASI e’ il possesso o  la  detenzione,  a  qualsiasi

titolo, di fabbricati, ivi compresa  l’abitazione  principale,  e  di

aree edificabili, come  definiti  ai  sensi  dell’imposta  municipale

propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.”;

g) il comma 670 e’ abrogato.

h) al comma 679 la lettera f) e’ soppressa.

 

(Omissis).

 

Art. 6

Contabilizzazione IMU

 

1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di

cui all’articolo 1, comma 380-ter, lettera a) della legge 24 dicembre

2012, n. 228, i Comuni iscrivono  la  quota  dell’imposta  municipale

propria al netto dell’importo versato all’entrata del bilancio  dello

Stato. Per uniformarsi a tale principio, i comuni possono  effettuare

eventuali rettifiche contabili  per  l’esercizio  2013,  in  sede  di

approvazione del rendiconto  di  cui  all’articolo  227  del  decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 7

Verifica gettito IMU anno 2013

 

1. Alla legge 27 dicembre 2013, n.  147  dopo  il  comma  729  sono

inseriti i seguenti:

“729-bis. Al fine di assicurare la piu’ precisa ripartizione  del

fondo di solidarieta’ comunale, ferme restando le dotazioni del fondo

previste a legislazione vigente, entro  il  mese  di  marzo  2014  il

Ministero dell’economia e delle finanze provvede, sulla base  di  una

metodologia adottata sentita la Conferenza Stato citta’ ed  autonomie

locali, alla verifica del  gettito  dell’imposta  municipale  propria

dell’anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione  degli

incassi relativi ai fabbricati di categoria D.

729-ter. Con decreto di natura non  regolamentare  del  Ministero

dell’interno, di concerto con  il  Ministero  dell’economia  e  delle

finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa  intesa  presso  la

Conferenza Stato-citta’  e  autonomie  locali,  sono  determinate  le

variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarieta’ comunale  per

l’anno 2013, derivanti dalla verifica di cui al comma 729-bis.

729-quater.   In   conseguenza    delle    variazioni    relative

all’annualita’ 2013, di cui al  comma  729-ter,  per  i  soli  comuni

interessati , il termine  previsto  dall’articolo  227,  del  decreto

legislativo n. 267 del 2000 e’ differito al 30 giugno 2014. Nel  caso

in cui, all’esito delle verifiche di cui al comma 729-bis, il  Comune

sia tenuto a versare  ulteriori  importi  al  fondo  di  solidarieta’

comunale, in assenza di impegni  di  spesa  gia’  contabilizzati  dal

comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale

apposito impegno di spesa sull’annualita’ 2014.”.

 

(Omissis).

 

Art. 21

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e

sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.