30 Ottobre, 2013

Legge 28 ottobre 2013, n. 124, in suppl. ord. n. 73 alla G.U. n. 254 del 29.10.2013

Art. 1

1. Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni
urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita’ immobiliare, di
sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche’ di
cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, e’
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette la pubblicazione delle modificazioni di cui all’allegato in quanto sono state evidenziate mediante il carattere corsivo nel testo coordinato sotto riportato. Il testo del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, è stato pubblicato nel fascicolo n. 17/2013, 1241).

Testo del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, recante: “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita’ immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche’ di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”.
(Testo coordinato a cura del Min. grazia e giustizia in suppl. ord. n. 73 alla G.U. n. 254 del 29.10.2013)
Titolo I

Disposizioni in materia di IMU, di altra fiscalita’ immobiliare, di
sostegno alle politiche abitative e di finanza locale
Art. 1

Abolizione della prima rata dell’IMU 2013 per gli immobili oggetto
della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54

1. Per l’anno 2013 non e’ dovuta la prima rata dell’imposta
municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all’articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.
Art. 2

Altre disposizioni in materia di IMU

1. Per l’anno 2013 non e’ dovuta la seconda rata dell’imposta
municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il medesimo anno
l’imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno.
2. All’articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 9-bis e’ sostituito dal seguente: «9-bis. A decorrere
dal 1º gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni
caso locati.»;
b) al comma 10, sesto periodo, le parole «alle unita’ immobiliari
di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504» sono sostituite dalle seguenti: «agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari
(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque
denominati, aventi le stesse finalita’ degli IACP, istituiti in
attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».
3. Alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «sanitarie,»,
sono inserite le seguenti: «di ricerca scientifica,». La disposizione
di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta
2014.
4. Ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU, le
unita’ immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta’ indivisa, adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all’abitazione
principale. Per l’anno 2013, la disposizione di cui al primo
periodo si applica a decorrere dal 1° luglio. A decorrere dal 1°
gennaio 2014 sono equiparati all’abitazione principale i fabbricati
di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.
5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della
residenza anagrafica ai fini dell’applicazione della disciplina in
materia di IMU concernente l’abitazione principale e le relative
pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unita’ immobiliare, purche’ il
fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9,
che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di
polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di
polizia ad ordinamento civile, nonche’ dal personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per
l’anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a
decorrere dal 1° luglio.
5-bis. Ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al presente
articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il
termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di
variazione relative all’imposta municipale propria, apposita
dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la
presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il
possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli
immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le
modifiche eventualmente necessarie per l’applicazione del presente
comma.
5-ter. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212, l’articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di
variazione catastale presentate ai sensi dell’articolo 7, comma
2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l’inserimento
dell’annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti
per il riconoscimento del requisito di ruralita’ di cui all’articolo
9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive
modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di
presentazione della domanda.
Art. 2-bis

Applicazione dell’IMU alle unita’ immobiliari concesse in comodato a
parenti

1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina
dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l’anno 2013,
limitatamente alla seconda rata dell’imposta municipale propria di
cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e successive modificazioni, i comuni possono equiparare
all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione della suddetta
imposta, le unita’ immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in
comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta
entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In
caso di piu’ unita’ immobiliari concesse in comodato dal medesimo
soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui al primo periodo
puo’ essere applicata ad una sola unita’ immobiliare. Ciascun comune
definisce i criteri e le modalita’ per l’applicazione
dell’agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al
quale subordinare la fruizione del beneficio.
2. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano il ristoro dell’ulteriore minor gettito
dell’imposta municipale propria derivante dall’applicazione del comma
1, e’ attribuito ai comuni medesimi un contributo, nella misura
massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l’anno 2013, secondo
le modalita’ stabilite con decreto del Ministro dell’interno, da
adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
Art. 3

Rimborso ai comuni del minor gettito IMU

1. Al fine di assicurare ai comuni delle Regioni a statuto
ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il
ristoro del minor gettito dell’imposta municipale propria di cui al
comma 1 dell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
derivante dalle disposizioni recate dagli articoli 1 e 2 del
presente decreto, e’ attribuito ai medesimi comuni un contributo di
2.327.340.486,20 euro per l’anno 2013 e di 75.706.718,47 euro a
decorrere dall’anno 2014.
2. Il contributo di cui al comma 1 e’ ripartito tra i comuni
interessati, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con
il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare, sentita la
Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in proporzione
alle stime di gettito da imposta municipale allo scopo comunicate dal
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle
finanze.
2-bis. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli
Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e
di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di
finanza locale, la compensazione del minor gettito dell’imposta
municipale propria derivante dalle disposizioni degli articoli 1 e 2
del presente decreto avviene attraverso un minor accantonamento a
valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi
dell’articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214.
Art. 4

Riduzione dell’aliquota della cedolare secca per contratti a canone
concordato

1. All’articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, le parole «e’ ridotta al 19 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «e’ ridotta al 15 per cento».
2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013.
Art. 5

Disposizioni in materia di TARES

1. Per l’anno 2013 il comune con regolamento di cui all’articolo 52
del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il
termine fissato dall’articolo 8 per l’approvazione del bilancio di
previsione, puo’ stabilire di applicare la componente del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei
seguenti criteri e nel rispetto del principio «chi inquina paga»,
sancito dall’articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai
rifiuti:
a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantita’ e
qualita’ medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita’ di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attivita’
svolte nonche’ al costo del servizio sui rifiuti comprensivo delle
operazioni di riciclo, ove possibile;
b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o
sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per
unita’ di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno
successivo, per uno o piu’ coefficienti di produttivita’ quantitativa
e qualitativa di rifiuti;
c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresi’, dei
criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da
quelle previste dai commi da 15 a 18 dell’articolo 14 del
decreto-legge n. 201 del 2011, che tengano conto altresi’ della
capacita’ contributiva della famiglia, anche attraverso
l’applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), nonche’ introduzione di esenzioni per i quantitativi di
rifiuti avviati all’autocompostaggio, come definito dall’articolo
183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni.
2. Il comma 19 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e’ sostituito dal seguente:
«19. Il consiglio comunale puo’ deliberare ulteriori agevolazioni
rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La
relativa copertura puo’ essere disposta attraverso la ripartizione
dell’onere sull’intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso
apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite
del 7 per cento del costo complessivo del servizio.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi
ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i
produttori dei medesimi.
4. Il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di
pagamento dell’ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni
regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.
4-bis. Nel caso in cui il versamento relativo all’anno 2013
risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste in tale
ipotesi, qualora il comune non abbia provveduto all’invio ai
contribuenti dei modelli di pagamento precompilati in base
all’applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui
al presente articolo.
4-ter. Al comma 23 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, le parole: «dall’autorita’ competente» sono sostituite
dalle seguenti: «dal medesimo consiglio comunale o da altra autorita’
competente a norma delle leggi vigenti in materia».
4-quater. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 14, comma 46,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3
del presente articolo, per l’anno 2013 il comune, con provvedimento
da adottare entro il termine fissato dall’articolo 8 del presente
decreto per l’approvazione del bilancio di previsione, puo’
determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei
criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di
prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque
salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 214 del 2011, nonche’ la predisposizione e l’invio ai
contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il
comune continui ad applicare, per l’anno 2013, la tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell’anno
2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non
coperti dal gettito del tributo e’ assicurata attraverso il ricorso a
risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalita’
generale del comune stesso.
Art. 6

Misure di sostegno all’accesso all’abitazione e al settore
immobiliare
(Omissis).
Art. 7

Ulteriore anticipo di liquidita’ ai comuni
(Omissis).
Art. 8

Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione ed altre disposizioni in materia di adempimenti degli
enti locali

(Omissis).
2. Per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13,
comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni,
nonche’ i regolamenti dell’imposta municipale propria, acquistano
efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito
istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9
dicembre 2013 e deve recare l’indicazione della data di
pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine,
si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.
3. Il termine per la redazione e la sottoscrizione della relazione
di inizio mandato degli enti locali, il cui mandato consiliare ha
avuto inizio in data successiva al 31 maggio 2013, e’ differito al 30
novembre 2013, in deroga al termine di cui all’articolo 4-bis del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
Art. 9

Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118
(Omissis).

Titolo II

Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni e di
trattamenti pensionistici

(Omissis).

Titolo III

Disposizioni in materia di copertura finanziaria e di entrata in
vigore
Art. 12

Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi

1. In deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, all’articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «lire due milioni e
500 mila» sono sostituite dalle seguenti «euro 630 per il periodo
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonche’ a euro
530 a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e,
a decorrere dallo stesso periodo d’imposta, a euro 1.291,14,
limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio
di morte o di invalidita’ permanente».
2. Nel limite di euro 630 per il periodo d’imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2013, nonche’ di euro 530 a decorrere dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, sono compresi i premi
versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli
infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d’imposta 2000.
2-bis. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del
31 dicembre 2014, il contributo previsto nell’articolo 334 del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e’ indeducibile ai fini delle imposte sui
redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive. A
decorrere dal medesimo periodo d’imposta cessa l’applicazione delle
disposizioni del comma 76 dell’articolo 4 della legge 28 giugno 2012,
n. 92.

Art. 13

Disposizioni in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali
(Omissis).
Art. 14

Definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilita’
amministrativo-contabile
(Omissis).

Art. 15

Disposizioni finali di copertura

1. Al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidita’
necessaria all’attuazione degli interventi di cui all’articolo 13 del
presente decreto e’ autorizzata l’emissione di titoli di Stato per un
importo fino a 8.000 milioni di euro per l’anno 2013. Tale importo
concorre alla rideterminazione in aumento del limite massimo di
emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione
del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito
dalla legge di stabilita’.
2. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal
predetto articolo 13 del presente decreto e nelle more dell’emissione
dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle
finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, puo’ disporre il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con
l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa,
e’ effettuata entro la conclusione dell’esercizio in cui e’ erogata
l’anticipazione.
3. Agli oneri derivanti dal presente decreto ad esclusione
dell’articolo 9, comma 6, pari a 2.952,9 milioni di euro per
l’anno 2013, a 555,3 milioni di euro per l’anno 2014, a 617,1
milioni di euro per l’anno 2015 e a 486,1 milioni di euro a decorrere
dal 2016, ivi compreso l’onere derivante dall’attuazione del comma 1,
in termini di maggiori interessi del debito pubblico, si provvede,
rispettivamente:
a) quanto a 300 milioni di euro per l’anno 2013, mediante
riduzione delle disponibilita’ di competenza e di cassa, delle spese
per consumi intermedi e investimenti fissi lordi, secondo quanto
indicato nell’allegato 2 al presente decreto. Per effettive, motivate
e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate
possono essere disposte variazioni compensative, nell’ambito di
ciascuna categoria di spesa, tra i capitoli interessati con
invarianza degli effetti sull’indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni;
b) quanto a 675,8 milioni di euro per l’anno 2013, mediante
riduzione delle autorizzazioni di spesa elencate nell’allegato 3 al
presente decreto, per gli importi in esso indicati;
c) quanto a 186 milioni di euro per l’anno 2013, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 68,
secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e, quanto a 64
milioni di euro per l’anno 2013, mediante utilizzo delle
disponibilita’ gia’ trasferite all’INPS, nel medesimo anno, in via di
anticipazione, a valere sul predetto Fondo;
c-bis) quanto a 18,5 milioni di euro per l’anno 2013, mediante
corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie
disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza
e di cassa, nell’ambito delle spese rimodulabili di parte corrente
delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all’articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad
esclusione degli stanziamenti iscritti nelle missioni «Ricerca e
innovazione», «Istruzione sco-lastica» e «Istruzione universitaria»;
d) quanto a 100 milioni di euro per l’anno 2014, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista
dall’articolo 1, comma 184, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e,
quanto a 100 milioni di euro per l’anno 2015, mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo
7-ter, comma 2, del decreto- legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;
e) quanto a 600 milioni di euro per l’anno 2013, mediante
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione
dell’articolo 14;
f) quanto a 925 milioni di euro per l’anno 2013, mediante
utilizzo delle maggiori entrate per imposta sul valore aggiunto
derivanti dalle disposizioni recate dall’articolo 13;
g) quanto a 300 milioni di euro, per l’anno 2013, mediante il
versamento all’entrata del bilancio dello Stato pari a 300 milioni di
euro, a valere sulle disponibilita’ dei conti bancari di gestione
riferiti alle diverse componenti tariffarie intestati alla Cassa
conguaglio per il settore elettrico. L’Autorita’ per l’energia
elettrica e il gas, con apposita delibera, provvede ad imputare la
suddetta somma a riduzione delle disponibilita’ dei predetti conti,
assicurando l’assenza di incrementi tariffari;
h) per la restante parte mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall’articolo 12, pari a 458,5 milioni di
euro per l’anno 2014, a 661 milioni di euro per l’anno 2015 e a 490
milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.
4. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il
monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e) e f) del comma 3. Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta
il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati alle
medesime lettere, il Ministro dell’economia e delle finanze, con
proprio decreto, da emanare entro il mese di novembre 2013,
stabilisce l’aumento della misura degli acconti ai fini dell’IRES e
dell’IRAP, e l’aumento delle accise di cui alla Direttiva del
Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da
assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini
della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero
generare nel 2014 per effetto dell’aumento degli acconti per l’anno
2013.
5. L’allegato 1 annesso alla legge 24 dicembre 2012, n. 228,
e’ sostituito dall’Allegato 4 al presente decreto.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
(Omessi gli allegati).