20 Novembre, 2018

Legge 16 novembre 2018, n. 130, in suppl. ord. n. 55 alla G.U. n. 269 del 19.11.2018

Art. 1

1. Il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni
urgenti per la citta’ di Genova, la sicurezza della rete nazionale
delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e
2017, il lavoro e le altre emergenze, e’ convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(Si omette la pubblicazione delle modificazioni di cui all’allegato in quanto sono state evidenziate mediante il carattere corsivo nel testo coordinato sotto riportato. Il testo del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, è stato pubblicato nel fascicolo n. 19/2018, 1377).

Testo del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, coordinato con la legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130, recante: «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.».
(Testo coordinato a cura del Min. grazia e giustizia in supll. ord. n. 55 alla G.U. n. 269 del 19.11.2018)

CAPO I
INTERVENTI URGENTI PER IL SOSTEGNO E LA RIPRESA ECONOMICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA

Art. 1

Commissario straordinario per la ricostruzione

1. In conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera
dell’autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi,
avvenuto il 14 agosto 2018, di seguito «evento», al fine di
garantire, in via d’urgenza, le attivita’ per la demolizione, la
rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei
materiali di risulta, nonche’ per la progettazione, l’affidamento e
la ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso
sistema viario, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e sentito il Presidente della Regione
Liguria, e’ nominato un Commissario straordinario per la
ricostruzione, di seguito nel presente capo: «Commissario
straordinario». La durata dell’incarico del Commissario straordinario
e’ di dodici mesi e puo’ essere prorogata o rinnovata per non oltre
un triennio dalla prima nomina.

(Omissis).

Art. 3

Misure in materia fiscale

1. I redditi dei fabbricati, oggetto di ordinanze sindacali di
sgombero adottate a seguito dell’evento, a decorrere dall’anno
d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul
reddito delle societa’ fino al 31 dicembre 2020. I fabbricati di cui
al primo periodo sono, altresi’, esenti dall’applicazione
dell’imposta municipale propria, di cui all’art. 13 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di
cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a
decorrere dalla prima rata in scadenza successiva all’evento e fino
al 31 dicembre 2020. Con decreto del Ministro dell’interno e del
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31
dicembre 2018, sono stabiliti i criteri e le modalita’ per il
rimborso al Comune di Genova del minor gettito connesso all’esenzione
di cui al precedente periodo.
2. Per i soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di
godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unita’ locali
in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti
all’evento, verificati con perizia asseverata, i contributi, gli
indennizzi e i risarcimenti connessi al crollo, di qualsiasi natura e
indipendentemente dalle modalita’ di fruizione e contabilizzazione,
non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle
imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’
produttive per le persone fisiche e giuridiche. Per i soggetti che
svolgono attivita’ economica, le agevolazioni di cui al presente
comma sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», del
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel
settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della
Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
3. Le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di
godimento sugli immobili di cui ai commi 1 e 2 ovvero negli stessi
residenti o domiciliate e le persone fisiche o giuridiche che hanno
sede legale o operativa negli stessi immobili, sono esentate dal
pagamento dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro per le
istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica
amministrazione fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza dell’evento.
4. Fatto salvo l’adempimento degli obblighi dichiarativi di legge,
non sono soggetti, a far data dal 14 agosto 2018, all’imposta di
successione, ne’ alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, ne’
all’imposta di bollo, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a
seguito dell’evento.
5. I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la
riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29
e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche’ per le
attivita’ esecutive da parte degli agenti della riscossione e i
termini di prescrizione e decadenza relativi all’attivita’ degli enti
creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, destinate ai
soggetti residenti o che hanno sede o unita’ locali negli immobili di
cui ai commi 1 e 2, sono sospesi dal 14 agosto 2018 fino al 31
dicembre 2019.
5-bis. Le autorita’ di regolazione di cui all’art. 48, comma 2, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti
adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, possono prevedere
esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas,
acqua e telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema
che degli eventuali consumi, per il periodo intercorrente tra
l’ordinanza di inagibilita’ o l’ordinanza sindacale di sgombero e la
revoca delle medesime, individuando anche le modalita’ per la
copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti
tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo
perequativo.
6. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi
dell’art. 45.

(Omissis).
Art. 8

Istituzione della zona franca urbana per il sostegno
alle imprese colpite dall’evento

1. Nel territorio della Citta’ metropolitana di Genova e’ istituita
una zona franca urbana il cui ambito territoriale e’ definito con
provvedimento del Commissario delegato, sentiti la Regione Liguria e
il Comune di Genova, secondo quanto previsto all’art. 1, comma 340,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa
all’interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito a
causa dell’evento una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per
cento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto
al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017,
possono richiedere, ai fini della prosecuzione delle proprie
attivita’ nel Comune di Genova, le seguenti agevolazioni, in
alternativa ai benefici di cui agli articoli 3 e 4:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante
dall’attivita’ d’impresa svolta nella zona franca di cui al comma 1
fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell’importo di
euro 100.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento
dell’attivita’ svolta dall’impresa nella zona franca;
b) esenzione dall’imposta regionale sulle attivita’ produttive
del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento
dell’attivita’ svolta dall’impresa nella zona franca di cui al comma
1, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta,
riferito al valore della produzione netta;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili
siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai
soggetti di cui al presente articolo per l’esercizio dell’attivita’
economica;
d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione
obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle
retribuzioni da lavoro dipendente. L’esonero di cui alla presente
lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di
reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attivita’ all’interno della
zona franca.
3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
4. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresi’, alle imprese
che avviano la propria attivita’ all’interno della zona franca entro
il 31 dicembre 2018.
5. Agli oneri di cui ai commi 2 e 4, fino a un massimo di 10
milioni di euro per l’anno 2018, si provvede ai sensi dell’art. 45.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai
sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE)
n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell’acquacoltura.
7. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell’11 luglio 2013, recante le
condizioni, i limiti, le modalita’ e i termini di decorrenza e durata
delle agevolazioni concesse ai sensi dell’art. 37 del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221.

(Omissis).

CAPO II

SICUREZZA DELLA RETE NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Art. 12

Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
e delle infrastrutture stradali e autostradali

1. E’ istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture
stradali e autostradali (ANSFISA), di seguito Agenzia, con sede in
Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
possibilita’ di articolazioni territoriali, di cui una, con
competenze riferite in particolare ai settori delle infrastrutture
stradali e autostradali, avente sede a Genova. L’Agenzia ha il
compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e
delle infrastrutture stradali e autostradali. Per quanto non
disciplinato dal presente articolo si applicano gli articoli 8 e 9
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 19, quarto periodo,
l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) di cui
all’art. 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e’
soppressa e l’esercizio delle relative funzioni e’ attribuito
all’Agenzia, che succede a titolo universale in tutti i rapporti
attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le risorse umane,
strumentali e finanziarie. L’Agenzia e’ dotata di personalita’
giuridica e ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale,
organizzativa, contabile e finanziaria. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ha poteri di indirizzo e vigilanza,
che esercita secondo le modalita’ previste nel presente decreto.
3. Con riferimento al settore ferroviario, l’Agenzia svolge i
compiti e le funzioni per essa previsti dal decreto legislativo 10
agosto 2007, n. 162 ed ha competenza per l’intero sistema ferroviario
nazionale, secondo quanto previsto agli articoli 2 e 3, comma 1,
lettera a), del citato decreto legislativo, e fatto salvo quanto
previsto all’art. 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 162
del 2007. Per le infrastrutture transfrontaliere specializzate i
compiti di Autorita’ preposta alla sicurezza di cui al Capo IV della
direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, sono affidati, a seguito di apposite convenzioni
internazionali, all’Agenzia, all’Autorita’ per la sicurezza
ferroviaria del Paese limitrofo o ad apposito organismo binazionale.
L’Agenzia svolge anche i compiti di regolamentazione tecnica di cui
all’art. 6 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.
4. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e
autostradali, oltre all’esercizio delle funzioni gia’ disciplinate
dal decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 e fermi restando i
compiti e le responsabilita’ dei soggetti gestori, l’Agenzia, anche
avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di
sicurezza delle infrastrutture:
a) esercita l’attivita’ ispettiva finalizzata alla verifica della
corretta organizzazione dei processi di manutenzione da parte dei
gestori, nonche’ l’attivita’ ispettiva e di verifica a campione sulle
infrastrutture, obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie
misure di controllo del rischio in quanto responsabili dell’utilizzo
sicuro delle infrastrutture;
b) promuove l’adozione da parte dei gestori delle reti stradali
ed autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le
attivita’ di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati
da organismi di parte terza riconosciuti dall’Agenzia;
c) sovraintende alle ispezioni di sicurezza previste dall’art. 6
del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 sulle infrastrutture
stradali e autostradali, anche compiendo verifiche sulle attivita’ di
controllo gia’ svolte dai gestori, eventualmente effettuando
ulteriori verifiche in sito;
d) propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
l’adozione del piano nazionale per l’adeguamento e lo sviluppo delle
infrastrutture stradali e autostradali nazionali ai fini del
miglioramento degli standard di sicurezza, da sviluppare anche
attraverso il monitoraggio sullo stato di conservazione e sulle
necessita’ di manutenzione delle infrastrutture stesse. Il Piano e’
aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella redazione ed
approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione
previsti dalla legislazione vigente;
e) svolge attivita’ di studio, ricerca e sperimentazione in
materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.
4-bis. Fermi restando i compiti del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco disciplinati dall’art. 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, sono trasferiti all’Agenzia le
funzioni ispettive e i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e
12 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, al fine di
garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade
appartenenti alla rete stradale transeuropea. Le funzioni ispettive e
i poteri di cui al periodo precedente sono esercitati dall’Agenzia
anche per garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade
non appartenenti alla rete stradale transeuropea. Con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell’interno e con il Ministero dell’economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti
i requisiti minimi di sicurezza delle gallerie situate sulle strade
non appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli obblighi dei
soggetti gestori e le relative sanzioni in caso di inosservanza delle
disposizioni impartite dall’Agenzia, nonche’ i profili tariffari a
carico dei gestori stessi, determinati sulla base del costo effettivo
del servizio.
4-ter. All’art. 4, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2006,
n. 264, le parole: «ed effettua le ispezioni, le valutazioni e le
verifiche funzionali di cui all’art. 11» sono soppresse.
4-quater. Sono trasferite all’Agenzia le funzioni ispettive e di
vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di massa esercitate dagli
uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’art. 9, commi 5 e
6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4
agosto 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2014. A tal fine l’Agenzia, con
proprio decreto, disciplina i requisiti per il rilascio
dell’autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto
costituito dall’infrastruttura e dal materiale rotabile, con i
contenuti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10
agosto 2007, n. 162, in quanto applicabili. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono disciplinate le modalita’ per l’autorizzazione
all’apertura dell’esercizio dei sistemi di trasporto rapido di massa
di nuova realizzazione, tenendo conto delle funzioni attribuite
all’Agenzia ai sensi del presente comma.
4-quinquies. All’art. 15 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo
il comma 6 e’ aggiunto il seguente:
«6-bis. A decorrere dal 1° giugno 2019, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti riferisce annualmente alle competenti
Commissioni parlamentari sull’attuazione, da parte dei concessionari
autostradali, degli interventi di verifica e di messa in sicurezza
delle infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali».
5. Ferme restando le sanzioni gia’ previste dalla legge, da atti
amministrativi e da clausole convenzionali, l’inosservanza da parte
dei gestori delle prescrizioni adottate dall’Agenzia, nell’esercizio
delle attivita’ di cui al comma 4, lettere a) e c), e’ punita con le
sanzioni amministrative pecuniarie, anche progressive, accertate e
irrogate dall’Agenzia secondo le disposizioni di cui al Capo I,
Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli enti
territoriali la misura della sanzione e’ compresa tra euro 5.000 e
euro 200.000 ed e’ determinata anche in funzione del numero di
abitanti. Nei confronti dei soggetti aventi natura imprenditoriale
l’Agenzia dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato
nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla contestazione della
violazione. In caso di reiterazione delle violazioni, l’Agenzia puo’
applicare un’ulteriore sanzione di importo fino al doppio della
sanzione gia’ applicata entro gli stessi limiti previsti per la
prima. Qualora il comportamento sanzionabile possa arrecare
pregiudizio alla sicurezza dell’infrastruttura o della circolazione
stradale o autostradale, l’Agenzia puo’ imporre al gestore l’adozione
di misure cautelative, limitative o interdittive, della circolazione
dei veicoli sino alla cessazione delle condizioni che hanno
comportato l’applicazione della misura stessa e, in caso di
inottemperanza, puo’ irrogare una sanzione, rispettivamente per gli
enti territoriali e i soggetti aventi natura imprenditoriale, non
superiore a euro 100.000 ovvero al tre per cento del fatturato sopra
indicato.
6. Sono organi dell’Agenzia:
a) il direttore dell’agenzia, scelto in base a criteri di alta
professionalita’, di capacita’ manageriale e di qualificata
esperienza nell’esercizio di funzioni attinenti al settore operativo
dell’agenzia;
b) il comitato direttivo, composto da quattro membri e dal
direttore dell’agenzia, che lo presiede;
c) il collegio dei revisori dei conti.
7. Il direttore e’ nominato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ferma
restando l’applicazione dell’art. 19, comma 8, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L’incarico ha la durata massima di
tre anni, e’ rinnovabile per una sola volta ed e’ incompatibile con
altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attivita’
professionale privata anche occasionale. Il comitato direttivo e’
nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. Meta’ dei componenti sono scelti tra i dipendenti di
pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati
di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali
opera l’agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti
dell’agenzia e non percepiscono alcun compenso aggiuntivo per lo
svolgimento dell’incarico nel comitato direttivo. Il collegio dei
revisori dei conti e’ composto dal presidente, da due membri
effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori legali,
nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. I revisori durano in carica tre anni e possono essere
confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti
esercita le funzioni di cui all’art. 2403 del codice civile, in
quanto applicabile. I componenti del comitato direttivo non possono
svolgere attivita’ professionale, ne’ essere amministratori o
dipendenti di societa’ o imprese, nei settori di intervento
dell’Agenzia. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono
stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia delle finanze
secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi
pubblici e sono posti a carico del bilancio dell’Agenzia.
8. Lo statuto dell’Agenzia e’ deliberato dal comitato direttivo ed
e’ approvato con le modalita’ di cui al comma 10. Lo Statuto
disciplina le competenze degli organi di direzione dell’Agenzia e
reca principi generali in ordine alla sua organizzazione ed al suo
funzionamento.
9. Il regolamento di amministrazione dell’Agenzia e’ deliberato, su
proposta del direttore, dal comitato direttivo ed e’ sottoposto al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che lo approva, di
concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e
dell’economia e delle finanze, ai sensi del comma 10. In particolare
esso:
a) disciplina l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia,
attraverso la previsione di due distinte articolazioni competenti ad
esercitare rispettivamente le funzioni gia’ svolte dall’ANSF in
materia di sicurezza ferroviaria e le nuove competenze in materia di
sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, cui sono
preposte due posizioni di ufficio di livello dirigenziale generale;
b) fissa le dotazioni organiche complessive del personale di
ruolo dipendente dall’Agenzia nel limite massimo di 434 unita’, di
cui 35 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello
dirigenziale generale;
c) determina le procedure per l’accesso alla dirigenza, nel
rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10. Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e
ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell’Agenzia sono
approvate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e
dell’economia e delle finanze. L’approvazione puo’ essere negata per
ragioni di legittimita’ o di merito. Per l’approvazione dei bilanci e
dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
novembre 1998, n. 439. Gli altri atti di gestione dell’Agenzia non
sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.
11. I dipendenti dell’ANSF a tempo indeterminato sono inquadrati
nel ruolo dell’Agenzia e mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento e in
applicazione di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di
lavoro di cui al comma 16. Per i restanti contratti di lavoro
l’Agenzia subentra nella titolarita’ dei rispettivi rapporti, ivi
comprese le collaborazioni in corso che restano in vigore sino a
naturale scadenza.
12. In ragione dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 4, in
aggiunta all’intera dotazione organica del personale dell’ANSF, e’
assegnato all’Agenzia un contingente di personale di 122 unita’,
destinato all’esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali e di 8 posizioni di uffici di
livello dirigenziale non generale.
13. Nell’organico dell’Agenzia sono presenti due posizioni di
uffici di livello dirigenziale generale.
14. In fase di prima attuazione e per garantire l’immediata
operativita’ dell’ANSFISA, per lo svolgimento delle nuove competenze
in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali,
sino all’approvazione del regolamento di amministrazione di cui al
comma 9, l’Agenzia provvede al reclutamento del personale di ruolo di
cui al comma 12, nella misura massima di 61 unita’, mediante apposita
selezione nell’ambito del personale dipendente da pubbliche
amministrazioni, con esclusione del personale docente educativo ed
amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, in
possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita’ ed
esperienza richiesti per l’espletamento delle singole funzioni, e
tale da garantire la massima neutralita’ e imparzialita’. Per tale
fase il personale selezionato dall’Agenzia e’ comandato dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e da altre pubbliche
amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di
provenienza, per poi essere immesso nel ruolo dell’Agenzia con la
qualifica assunta in sede di selezione e con il riconoscimento del
trattamento economico equivalente a quello ricoperto nel precedente
rapporto di lavoro e, se piu’ favorevole, il mantenimento del
trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e
continuative, mediante assegno ad personam riassorbibile e non
rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi
titolo conseguiti. L’inquadramento nei ruoli dell’Agenzia del
personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la
riduzione, in misura corrispondente, della dotazione organica
dell’amministrazione di provenienza con contestuale trasferimento
delle relative risorse finanziarie.
15. L’Agenzia e’ autorizzata all’assunzione a tempo indeterminato
di 141 unita’ di personale e 15 dirigenti nel corso dell’anno 2019 e
di 70 unita’ di personale e 10 dirigenti nel corso dell’anno 2020 da
inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento di cui al
comma 9.
16. Al personale e alla dirigenza dell’Agenzia si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto
funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell’ENAC.
17. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attivita’
di cui al presente articolo, all’Agenzia e’ garantito l’accesso a
tutti i dati riguardanti le opere pubbliche della banca dati di cui
all’art. 13, nonche’ ai dati ricavati dal sistema di monitoraggio
dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e
autostradali di cui all’art. 14.
18. Agli oneri del presente articolo, pari a complessivi 14.100.000
euro per l’anno 2019, e 22.300.000 euro a decorrere dall’anno 2020 si
provvede ai sensi dell’art. 45.
19. In sede di prima applicazione, entro 90 giorni dalla data di
cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di cui ai commi 8 e 9 sono
adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e
con il Ministro per la pubblica amministrazione. Fino all’adozione
dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti gia’
emanati per l’ANSF. Gli organi dell’ANSF rimangono in carica fino
alla nomina degli organi dell’Agenzia. Nelle more della piena
operativita’ dell’Agenzia, la cui data e’ determinata con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni e le
competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove
gia’ esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e
dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.
20. La denominazione «Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie» e’ sostituita, ovunque ricorre, dalla denominazione
«Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali» (ANSFISA).
21. L’Agenzia si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato
ai sensi dell’art. 1 del testo unico di cui al regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611.
22. Tutti gli atti connessi con l’istituzione dell’Agenzia sono
esenti da imposte e tasse.
23. L’art. 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 e’
abrogato.

(Omissis).

CAPO III

INTERVENTI NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME, FORIO,
LACCO AMENO DELL’ISOLA DI ISCHIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI
VERIFICATISI IL GIORNO 21 AGOSTO 2017

Art. 17

Ambito di applicazione e Commissario straordinario

1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a disciplinare gli
interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla
popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di
Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia
interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto
2017.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri e’ nominato un Commissario
straordinario il cui compenso e’ determinato con lo stesso decreto,
in misura non superiore ai limiti di cui all’art. 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse
disponibili sulla contabilita’ speciale di cui all’art. 19. Con il
medesimo decreto e’ fissata la durata dell’incarico del Commissario
straordinario, fino ad un massimo di 12 mesi con possibilita’ di
rinnovo. La gestione straordinaria, finalizzata all’attuazione delle
misure oggetto del presente decreto cessa entro la data del 31
dicembre 2021. Alla data di adozione del decreto di cui al presente
comma cessano gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica
del 9 agosto 2018, di cui al comunicato della Presidenza del
Consiglio dei ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del
7 settembre 2018.
3. Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria
e omogenea nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso
specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana,
finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e
idrogeologico e alla tutela paesaggistica, e a tal fine programma
l’uso delle risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per
la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonche’ per la
determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di
indicatori del danno, della vulnerabilita’ e di costi parametrici.

(Omissis).

Art. 21

Criteri e modalita’ generali per la concessione
dei contributi per la ricostruzione privata

1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili
privati, situati nei territori dei comuni di cui all’art. 17,
distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi nel rispetto
dei limiti, dei parametri e delle soglie stabiliti con atti adottati
ai sensi dell’art. 18, comma 2, possono essere previsti nel limite
delle risorse disponibili sulla contabilita’ speciale di cui all’art.
19:
a) per gli immobili distrutti, un contributo fino al 100 per
cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici
esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e
delle parti comuni dell’intero edificio per la ricostruzione da
realizzare nell’ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle
vigenti norme tecniche che prevedono l’adeguamento sismico e nel
limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai
fini dell’adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico,
nonche’ dell’eliminazione delle barriere architettoniche;
b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e
vulnerabilita’ inferiori alla soglia appositamente stabilita, un
contributo fino al 100 per cento del costo della riparazione con
rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle
strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le
rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero
edificio;
c) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di
danneggiamento e vulnerabilita’ superiori alla soglia appositamente
stabilita, un contributo fino al 100 per cento del costo degli
interventi sulle strutture, con miglioramento sismico o demolizione e
ricostruzione, compresi l’adeguamento igienico-sanitario, energetico
ed antincendio, nonche’ l’eliminazione delle barriere
architettoniche, e per il ripristino degli elementi architettonici
esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti
comuni dell’intero edificio.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, a
domanda del soggetto interessato, a favore:
a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di
diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle
unita’ immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate
con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che alla
data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all’art. 17,
risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell’art. 13,
comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214;
b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di
diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle
unita’ immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate
con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 5 maggio 2011, che, alla data del 21 agosto 2017 con
riferimento ai Comuni di cui all’art. 17, risultavano concesse in
locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci
di cooperative a proprieta’ indivisa, e adibite a residenza
anagrafica del conduttore, del comodatario o dell’assegnatario;
c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di
diritti reali di godimento o dei familiari che si sostituiscano ai
proprietari delle unita’ immobiliari danneggiate o distrutte dal
sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da
quelle di cui alle lettere a) e b);
d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei titolari di
diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, e per
essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture
e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma
e classificati con esito B, C o E, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, nei quali,
alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui
all’art. 17, era presente un’unita’ immobiliare di cui alle lettere
a), b) e c);
e) dei titolari di attivita’ produttive, ovvero di chi per legge
o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla
data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione
o ricostruzione delle unita’ immobiliari, degli impianti e beni
mobili strumentali all’attivita’ danneggiati dal sisma, e che alla
data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all’art. 17,
risultavano adibite all’esercizio dell’attivita’ produttiva o ad essa
strumentali.
2-bis. Nessun contributo puo’ essere concesso per gli immobili
danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito
dal giudice penale.
3. Per i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del
comma 2, la percentuale riconoscibile e’ pari al 100 per cento del
contributo determinato secondo le modalita’ stabilite con
provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 18, comma 2.
4. Il contributo concesso e’ al netto dell’indennizzo assicurativo
o di altri contributi pubblici percepiti dall’interessato per le
medesime finalita’ di quelli di cui al presente Capo.
5. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese
relative alle prestazioni tecniche e amministrative, nei limiti di
quanto determinato all’art. 30, comma 3.
6. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo,
dovuti per l’occupazione di suolo pubblico determinata dagli
interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico
relativo alla richiesta di contributo.
7. Le domande di concessione dei contributi contengono la
dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
in ordine al possesso dei requisiti necessari per la concessione dei
contributi di cui al comma 1 e all’eventuale spettanza di ulteriori
contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei
medesimi danni.
8. Il proprietario che aliena il suo diritto sull’immobile a
privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto
grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai
sensi dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del
21 agosto 2017, e prima del completamento degli interventi di
riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di
contributi, ovvero entro due anni dal completamento di detti
interventi, e’ dichiarato decaduto dalle provvidenze ed e’ tenuto al
rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da
versare all’entrata del bilancio dello Stato, secondo modalita’ e
termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 18,
comma 2.
9. La concessione del contributo e’ trascritta nei registri
immobiliari, su richiesta del Commissario straordinario, in esenzione
da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione,
senza alcun’altra formalita’.
10. Le disposizioni del comma 8 non si applicano:
a) in caso di vendita effettuata nei confronti del promissario
acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto
grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai
sensi dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso di
un titolo giuridico avente data certa anteriore agli eventi sismici
del 21 agosto 2017 con riferimento agli immobili situati nei Comuni
di cui all’art. 17;
b) laddove il trasferimento della proprieta’ si verifichi
all’esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell’ambito
delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero
dal Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
11. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del
codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico
immobile composto da piu’ unita’ immobiliari possono essere disposti
dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la
meta’ del valore dell’edificio. In deroga all’art. 1136, quarto
comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere
approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli
intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
12. Ferma restando l’esigenza di assicurare il controllo,
l’economicita’ e la trasparenza nell’utilizzo delle risorse
pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di
contributi per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni e
servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, non
sono ricompresi tra quelli previsti dall’art. 1, comma 2, del codice
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
13. La selezione dell’impresa esecutrice da parte del beneficiario
dei contributi e’ compiuta mediante procedura concorrenziale intesa
all’affidamento dei lavori alla migliore offerta. Alla selezione
possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella
Anagrafe di cui all’art. 29, in numero non inferiore a tre. Gli esiti
della procedura concorrenziale, completi della documentazione
stabilita con atti adottati ai sensi dell’art. 18, comma 2, sono
prodotti dall’interessato in ogni caso prima dell’emissione del
provvedimento di concessione del contributo.

(Omissis).

Art. 24

Procedura per la concessione
e l’erogazione dei contributi

1. Fuori dai casi disciplinati dall’art. 23, comma 4, l’istanza di
concessione dei contributi e’ presentata dai soggetti legittimati di
cui all’art. 21, comma 2, ai Comuni di cui all’art. 17 unitamente
alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla
tipologia dell’intervento progettato. Alla domanda sono
obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per
il rilascio del titolo edilizio:
a) relazione tecnica asseverata a firma di professionista
abilitato e in possesso dei requisiti di cui all’art. 30, attestante
la riconducibilita’ causale diretta dei danni esistenti agli eventi
sismici di cui all’art. 17, a cui si allega l’eventuale scheda AeDES,
se disponibile, o l’ordinanza di sgombero;
b) progetto degli interventi proposti, con l’indicazione delle
attivita’ di demolizione, ricostruzione e riparazione necessarie
nonche’ degli interventi di miglioramento sismico previsti, riferiti
all’immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico
estimativo da cui risulti l’entita’ del contributo richiesto;
b-bis) indicazione dell’impresa affidataria dei lavori, con
allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione
del rispetto della normativa vigente in materia di antimafia.
2. All’esito dell’istruttoria relativa agli interventi richiesti a
norma della vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo
edilizio.
3. I Comuni di cui all’art. 17, verificata la spettanza del
contributo e il relativo importo, dopo aver acquisito e verificato la
documentazione relativa all’individuazione dell’impresa esecutrice
dei lavori di cui all’art. 21, comma 13, trasmettono al Commissario
straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo,
comprensivo delle spese tecniche.
4. Il Commissario straordinario o suo delegato definisce il
procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura
accertata e ritenuta congrua. I contributi sono erogati, a valere
sulle risorse di cui all’art. 19, sulla base di stati di avanzamento
lavori relativi all’esecuzione dei lavori, alle prestazioni di
servizi e alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione degli
interventi ammessi a contributo.
5. La struttura commissariale procede con cadenza mensile,
avvalendosi del Provveditorato alle opere pubbliche della Campania,
Molise, Puglia e Basilicata a verifiche a campione sugli interventi
per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei
contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei
beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi
complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga
che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari
presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a
quelli per i quali e’ stato concesso il contributo, il Commissario
straordinario dispone l’annullamento o la revoca, anche parziale, del
decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la
restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.
6. Con atti adottati ai sensi dell’art. 18, comma 2, sono definiti
modalita’ e termini per la presentazione delle domande di concessione
dei contributi e per l’istruttoria delle relative pratiche, anche
prevedendo la dematerializzazione con l’utilizzo di piattaforme
informatiche.
7. All’attuazione del presente articolo le Amministrazioni
interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.

(Omissis).

Art. 32

Proroghe e sospensioni dei termini

1. All’art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.
172, al primo periodo dopo le parole «dell’imposta sul reddito delle
societa’» sono aggiunte le seguenti: «nonche’ ai fini del calcolo
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)» e le
parole «fino all’anno di imposta 2018» sono sostituite dalle
seguenti: «fino all’anno di imposta 2019», al secondo periodo le
parole «fino all’anno di imposta 2018» sono sostituite dalle
seguenti: «fino all’anno di imposta 2020».
1-bis. Le autorita’ di regolazione di cui all’art. 48, comma 2, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti
adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, possono prevedere
esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas,
acqua e telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema
che degli eventuali consumi, per il periodo intercorrente tra
l’ordinanza di inagibilita’ o l’ordinanza sindacale di sgombero e la
revoca delle medesime, individuando anche le modalita’ per la
copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti
tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo
perequativo.
(Omissis).

Art. 33

Sospensione del pagamento del canone RAI

1. Nei territori dei comuni di cui all’art. 17, il pagamento del
canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio
decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4
giugno 1938, n. 880, e’ sospeso fino al 31 dicembre 2020. Il
versamento delle somme oggetto di sospensione, ai sensi del primo
periodo, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in
unica rata o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro
rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
L’insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o piu’ rate ovvero
dell’unica rata, comporta l’iscrizione a ruolo degli importi scaduti
e non versati nonche’ delle relative sanzioni e interessi e la
cartella e’ notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
terzo anno successivo a quello di scadenza dell’unica rata o del
periodo di rateazione. L’iscrizione a ruolo non e’ eseguita se il
contribuente si avvale del ravvedimento di cui all’art. 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 100 mila euro per l’anno 2018 e 900 mila
euro annui nel biennio 2019-2020, si provvede ai sensi dell’art. 45.

(Omissis).

Art. 35

Sospensione dei termini per la notifica
delle cartelle di pagamento

1. Nei Comuni di cui all’art. 17, i termini per la notifica delle
cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti
dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, nonche’ le attivita’ esecutive da parte degli agenti
della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi
all’attivita’ degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti
locali, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto fino al 31 dicembre 2020 e riprendono a decorrere dal 1°
gennaio 2021. Alla compensazione degli effetti in termini di
fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a
300 mila euro per l’anno 2018, 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2019 e 2020, si provvede ai sensi dell’art. 45.

(Omissis).

CAPO IV

MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI
ANNI 2009, 2012, 2016 E 2017
(Omissis).

Art. 39

Impignorabilita’ delle risorse assegnate
per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici

1. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 545 del codice di
procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o
pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtu’ di
qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a
carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, purche’
depositate su singoli conti correnti bancari a tal fine attivati e
intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del
Governo per la relativa ricostruzione, e destinate a interventi di
ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale,
edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori
interessati dagli eventi sismici:
a) della regione Abruzzo dell’aprile 2009, individuati
nell’articolo unico del decreto del Commissario delegato 16 aprile
2009, n. 3;
b) delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’art. 1 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;
c) delle regioni dell’Italia centrale, di cui all’allegato 1 al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa
autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne
verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalita’
indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la
disposizione di cui all’art. 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi
azione esecutiva o cautelare volta all’esecuzione forzata
eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano
obblighi di accantonamento, ne’ sospendono l’accreditamento di somme
a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti
beneficiari.
4. Gli effetti delle disposizioni dei precedenti commi cessano:
a) il 31 dicembre 2019, con riferimento agli eventi sismici di
cui alla lettera a) del comma 1;
b) il 31 dicembre 2020, con riferimento agli eventi sismici di
cui alle lettere b) e c) del comma 1.
5. Gli importi che residuano alla scadenza dei termini di cui al
comma 4 sono versati direttamente ai beneficiari secondo le regole
della gestione del Commissario delegato o straordinario.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
agli atti notificati fino al giorno antecedente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.

CAPO V

ULTERIORI INTERVENTI EMERGENZIALI
(Omissis).

Art. 46

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.

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