31 Marzo, 2014

Legge 28 marzo 2014, n. 50, in G.U. n. 74 del 29.3.2014

Art. 1

  1. Il decreto-legge 28 gennaio  2014,  n. 4,  recante  disposizioni
urgenti in materia  di  emersione  e  rientro  di  capitali  detenuti
all'estero, nonche' altre disposizioni urgenti in materia  tributaria
e contributiva  e  di  rinvio  di  termini  relativi  ad  adempimenti
tributari e contributivi, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
  2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono  fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla  base
dell'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

(Si omette la pubblicazione delle modificazioni di cui all’allegato in quanto sono state evidenziate mediante il carattere corsivo nel testo coordinato sotto riportato. Il testo del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, è stato pubblicato nel fascicolo n. 3/2014, 193).

Testo del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2014, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.».

(Testo coordinato a cura del Min. grazia e giustizia in G.U. n. 74 del 29.3.2014)

 

 

Art. 1

Misure urgenti per l'emersione e  il  rientro  di  capitali  detenuti
  all'estero, nonche' per il potenziamento della  lotta  all'evasione
  fiscale

  (Soppresso). 

Art. 2

          Disposizioni in materia tributaria e contributiva

  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) i commi 575 e 576 sono soppressi;
(Omissis).
 4. Per gli effetti dell'articolo 21 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, le disposizioni dell'articolo 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, richiamate dal predetto articolo 21, si interpretano nel senso che per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione.
4-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresi' per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 10.000 euro».

Art. 3 

Disposizioni  urgenti  in  materia   di   adempimenti   tributari   e
  contributivi conseguenti all'evento alluvionale del 17  e 19 
  gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal sisma del 20  e  29
  maggio 2012 e agli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al
 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto,   ed  altre
  disposizioni urgenti in materia di protezione civile

  1. Nelle more della procedura volta alla dichiarazione dello  stato
di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24  febbraio  1992,
n. 225, in considerazione del fatto che i  territori  dei  Comuni  di
Bastiglia,  Bomporto,  San  Prospero,  Camposanto,   Finale   Emilia,
Medolla, San Felice  sul  Panaro  sono  stati  colpiti  dagli  eventi
alluvionali del 17  e 19  gennaio 2014, nonche' del fatto  che  i
medesimi territori sono stati colpiti dal sisma del 20  e  29  maggio
2012, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
   1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche ai territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis al presente
decreto che sono stati colpiti, nel periodo tra il 30 gennaio e il 18
febbraio 2014, da eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere
alluvionale, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di
emergenza nei rispettivi territori entro quindici giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Nei confronti delle persone  fisiche,  nonche'  per  i  soggetti
diversi  dalle  persone  fisiche,  anche  in  qualita'  di  sostituti
d'imposta, che alla data del  17  gennaio  2014,   ovvero del 30
gennaio 2014 per i comuni di cui all'allegato 1-bis,   avevano  la
residenza ovvero la sede operativa nei territori indicati ai commi
1 e 1-bis, per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il
31 ottobre 2014,  sono sospesi i termini  dei  versamenti  e  degli
adempimenti  tributari,  inclusi  quelli  derivanti  da  cartelle  di
pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche'  dagli  atti
previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio  2014  ed  il   31
ottobre 2014. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia'  versato.
Non si applicano sanzioni e interessi per i tributi, il  cui  termine
di pagamento e' scaduto alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto-legge, se versati  entro  il   31 ottobre 2014.   Nei
confronti dei medesimi  soggetti  di  cui  al  presente  comma,  sono
altresi' sospesi fino al 31 ottobre 2014: 
    a) i termini relativi  agli  adempimenti  ed  ai  versamenti  dei
contributi  previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per
l'assicurazione obbligatoria;
    b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la
riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo  29
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' i  termini
di prescrizione  e  decadenza  relativi  all'attivita'  degli  uffici
finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;
    c) i termini relativi agli adempimenti verso  le  amministrazioni
pubbliche effettuati o a  carico  di  professionisti,  consulenti,  e
centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori
coinvolti dagli eventi alluvionali, anche  per  conto  di  aziende  e
clienti non operanti nel territorio, nonche' di societa' di servizi e
di  persone  in  cui  i  soci   residenti   nei   territori   colpiti
dall'alluvione rappresentino almeno il  50  per  cento  del  capitale
sociale.
   2-bis. I soggetti che abbiano residenza o sede legale o
operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-bis e che siano
titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici
distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di
attivita' di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi
edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito
resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, hanno il diritto di chiedere
alle banche o agli intermediari finanziari la sospensione, fino al 31
dicembre 2014, delle rate dei mutui in essere, optando tra la
sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari
finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto
nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della
possibilita' di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e
tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non
inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di
sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non
fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti,
sono sospese fino al 31 dicembre 2014, senza oneri aggiuntivi per il
mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data. 
  3. Le disposizioni di  cui  al  comma  2,  primo  periodo,  non  si
applicano alle ritenute dovute sul reddito di lavoro dipendente.  Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite
le modalita' di effettuazione  degli  adempimenti  e  dei  versamenti
sospesi ai sensi del comma 2.
  4. Per le frazioni della citta' di Modena: San Matteo, Albareto,
 La Rocca e Navicello,  nonche' per i territori dei comuni di
cui all'allegato 1-bis al presente decreto, a condizione che sia
stato dichiarato lo stato di emergenza nel termine di cui al comma
1-bis del presente articolo,  l'applicazione delle disposizioni del
presente articolo e' subordinata alla richiesta del contribuente  che
dichiari l'inagibilita', anche temporanea,    della  casa  di
abitazione, dello studio professionale, dell'azienda o dei terreni
agricoli.  L'autorita'  comunale, verificato il nesso di
causalita' tra l'evento e la dichiarazione del contribuente, 
trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle  entrate
territorialmente competente nei successivi 20 giorni.
4-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 1, 1-bis, 2,
3 e 4. Nel caso di scostamenti rispetto alla spesa a tal fine
autorizzata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, alinea, i Commissari
delegati allo stato di emergenza provvedono al versamento all'entrata
del bilancio dello Stato delle somme necessarie alla compensazione
dei relativi maggiori oneri risultanti dall'attivita' di monitoraggio
mediante l'utilizzo delle risorse disponibili nelle contabilita'
speciali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 2, comma 6, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni,
ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi
programmati. 

(Omissis).

Art. 4 

                        Copertura finanziaria

(Omissis).

 Art. 5 

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

(Omessi gli allegati).