31 Marzo, 2014
Legge 28 marzo 2014, n. 50, in G.U. n. 74 del 29.3.2014
Art. 1 1. Il decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonche' altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette la pubblicazione delle modificazioni di cui all’allegato in quanto sono state evidenziate mediante il carattere corsivo nel testo coordinato sotto riportato. Il testo del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, è stato pubblicato nel fascicolo n. 3/2014, 193).
Testo del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2014, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.».
(Testo coordinato a cura del Min. grazia e giustizia in G.U. n. 74 del 29.3.2014)
Art. 1 Misure urgenti per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale (Soppresso). Art. 2 Disposizioni in materia tributaria e contributiva 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 575 e 576 sono soppressi; (Omissis). 4. Per gli effetti dell'articolo 21 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, le disposizioni dell'articolo 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, richiamate dal predetto articolo 21, si interpretano nel senso che per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione. 4-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresi' per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 10.000 euro». Art. 3 Disposizioni urgenti in materia di adempimenti tributari e contributivi conseguenti all'evento alluvionale del 17 e 19 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e agli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto, ed altre disposizioni urgenti in materia di protezione civile 1. Nelle more della procedura volta alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione del fatto che i territori dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro sono stati colpiti dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014, nonche' del fatto che i medesimi territori sono stati colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. 1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis al presente decreto che sono stati colpiti, nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, da eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. Nei confronti delle persone fisiche, nonche' per i soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualita' di sostituti d'imposta, che alla data del 17 gennaio 2014, ovvero del 30 gennaio 2014 per i comuni di cui all'allegato 1-bis, avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori indicati ai commi 1 e 1-bis, per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche' dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. Non si applicano sanzioni e interessi per i tributi, il cui termine di pagamento e' scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, se versati entro il 31 ottobre 2014. Nei confronti dei medesimi soggetti di cui al presente comma, sono altresi' sospesi fino al 31 ottobre 2014: a) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria; b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione; c) i termini relativi agli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonche' di societa' di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dall'alluvione rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale. 2-bis. I soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-bis e che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, hanno il diritto di chiedere alle banche o agli intermediari finanziari la sospensione, fino al 31 dicembre 2014, delle rate dei mutui in essere, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilita' di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2014, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data. 3. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, non si applicano alle ritenute dovute sul reddito di lavoro dipendente. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi ai sensi del comma 2. 4. Per le frazioni della citta' di Modena: San Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello, nonche' per i territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis al presente decreto, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nel termine di cui al comma 1-bis del presente articolo, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e' subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilita', anche temporanea, della casa di abitazione, dello studio professionale, dell'azienda o dei terreni agricoli. L'autorita' comunale, verificato il nesso di causalita' tra l'evento e la dichiarazione del contribuente, trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni. 4-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4. Nel caso di scostamenti rispetto alla spesa a tal fine autorizzata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, alinea, i Commissari delegati allo stato di emergenza provvedono al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme necessarie alla compensazione dei relativi maggiori oneri risultanti dall'attivita' di monitoraggio mediante l'utilizzo delle risorse disponibili nelle contabilita' speciali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati. (Omissis). Art. 4 Copertura finanziaria (Omissis). Art. 5 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. (Omessi gli allegati).