18 Giugno, 2019

Legge 14 giugno 2019, n. 55, in G.U. n. 140 del 17.6.2019

Art. 1

1. Il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, e’ convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
dell’articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(Si omette la pubblicazione delle modificazioni di cui all’allegato in quanto sono state evidenziate mediante il carattere corsivo nel testo coordinato sotto riportato. Il testo del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, è stato pubblicato nel fascicolo n. 9/2019, 687).

Testo del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.».
(Testo coordinato a cura del Min. grazia e giustizia in G.U. n. 140 del 17.6.2019)
(Omissis).

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI SISMICI DELLA REGIONE MOLISE E
DELL’AREA ETNEA
(Omissis).
Art. 20

Sospensione dei termini

1. I redditi dei fabbricati ubicati nei comuni di cui all’allegato
1, purche’ relativi ad immobili distrutti o fatti oggetto di
ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro il 30 giugno
2019, in quanto inagibili totalmente o parzialmente a causa degli
eventi di cui al presente Capo, non concorrono alla formazione del
reddito imponibile ne’ ai fini del calcolo dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle societa’ ne’
del calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), fino alla definitiva ricostruzione e agibilita’ dei
fabbricati medesimi e non oltre l’anno di imposta 2020. I fabbricati
di cui al primo periodo sono, altresi’, esenti dall’applicazione
dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi
indivisibili di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata in scadenza
successivamente al 31 dicembre 2018 fino alla definitiva
ricostruzione o agibilita’ dei fabbricati stessi e comunque non oltre
l’anno di imposta 2020. Ai fini del presente comma, il contribuente
puo’ dichiarare, entro il 31 dicembre 2019, la distruzione o
l’inagibilita’ totale o parziale del fabbricato al comune, che nei
successivi venti giorni trasmette copia dell’atto di verificazione
all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.
Con decreto del Ministro dell’interno adottato di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, sono
stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le
modalita’ per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito
connesso all’esenzione di cui al secondo periodo.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, pari ad euro
1,85 milioni per l’anno 2019, euro 2,178 milioni per l’anno 2020 ed
euro 0,19 milioni per l’anno 2021 si provvede ai sensi dell’articolo
29.
3. Con riferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua e
del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a
mezzo di reti canalizzate, nonche’ per i settori delle assicurazioni
e della telefonia, le competenti autorita’ di regolazione, con propri
provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, possono
prevedere, per i comuni di cui all’allegato 1, esenzioni dal
pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e
telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli
eventuali consumi, per il periodo intercorrente tra l’ordinanza di
inagibilita’ o l’ordinanza sindacale di sgombero e la revoca delle
medesime, individuando anche le modalita’ per la copertura delle
esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo
ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
4. Al fine di assicurare ai comuni di cui all’allegato 1 la
continuita’ nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i Commissari
sono autorizzati a concedere, con propri provvedimenti, a valere
sulle risorse delle contabilita’ speciali di cui all’articolo 8, un
contributo per ciascuna contabilita’ fino ad un massimo
complessivamente di 500.000 euro con riferimento all’anno 2019, da
erogare nel 2020, e fino ad un massimo complessivamente di 500.000 di
euro per l’anno 2020, per sopperire ai maggiori costi affrontati o
alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui
all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di
TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.

(Omissis).

Capo III

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI SISMICI DELL’ABRUZZO NELL’ANNO
2009, DEL NORD E DEL CENTRO ITALIA NEGLI ANNI 2012, 2016 E 2017 E NEI
COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME E LACCO AMENO DELL’ISOLA DI ISCHIA NEL
2017
(Omissis).

Art. 22 bis

Estensione dei benefici della zona franca urbana
ai professionisti

1. All’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «Le imprese» sono inserite le
seguenti: «e i professionisti»;
b) al comma 3, dopo le parole: «alle imprese» sono inserite le
seguenti: «e ai professionisti»;
c) al comma 4 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i
professionisti le esenzioni sono concesse per il 2019 e il 2020.»;
d) al comma 5, dopo le parole: «alle imprese» sono inserite le
seguenti: «e ai professionisti»;
e) al comma 6, le parole: «dalle imprese beneficiarie» sono
sostituite dalle seguenti: «dalle imprese e dai professionisti
beneficiari».

(Omissis).
Art. 25

Compensazione ai comuni delle minori entrate
a seguito di esenzione di imposte comunali

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 997, le parole da «L’imposta» fino a «dovuta» sono
sostituite dalle seguenti: «L’imposta comunale sulla pubblicita’ e il
canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari,
riferiti alle insegne di esercizio di attivita’ commerciali e di
produzione di beni o servizi, nonche’ la tassa per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche e il canone per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° (gradi) gennaio
2019 fino al 31 dicembre 2020,»;
b) al comma 998, le parole «regolamento del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell’interno, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie
locali», le parole: «d’intesa con la Conferenza Stato-citta’ e
autonomie locali,» sono soppresse e le parole «definite le modalita’
di attuazione del comma 997» sono sostituite dalle parole «stabiliti
i criteri e definite le modalita’ per il rimborso ai comuni
interessati del minor gettito derivante dall’applicazione del comma
997».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020, in termini di solo saldo netto da
finanziare, si provvede ai sensi dell’articolo 29.

(Omissis).

Art. 26 bis

Misure per la ricostruzione dei territori colpiti
dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

1. All’articolo 39, comma 1, alinea, del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130, le parole: «a tal fine attivati e» sono sostituite
dalle seguenti: «a tal fine attivati o».
2. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai
sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.
122, e dell’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria
prevista dal secondo periodo del comma 3 dell’articolo 8 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e’ prorogata a decorrere dal 1°
gennaio 2019, fino alla definitiva ricostruzione e agibilita’ dei
fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

(Omissis).

Art. 30

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.

(Omessi gli allegati).

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