18 Aprile, 2016

Legge 8 aprile 2016, n. 49, in G.U. n. 87 del 14.4.2016

Art. 1

  1. Il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti
concernenti la  riforma  delle  banche  di  credito  cooperativo,  la
garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime  fiscale
relativo alle  procedure  di  crisi  e  la  gestione  collettiva  del
risparmio, e' convertito in legge con le modificazioni  riportate  in
allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(Si omette la pubblicazione delle modificazioni di cui all’allegato in quanto sono state evidenziate mediante il carattere corsivo nel testo coordinato sotto riportato. Il testo del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, è stato pubblicato nel fascicolo n. 4/2016, 284).

 

 

Testo del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, coordinato con la legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49, recante: «Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.».

(Testo coordinato a cura del Min. grazia e giustizia in G.U. n. 87 del 14.4.2016)

(Omissis).

Capo III
Disposizioni fiscali relative alle procedure di crisi

Art. 14

       Irrilevanza fiscale dei contributi percepiti a titolo 
 di liberalita' da soggetti sottoposti a procedure di crisi 

  1. All'articolo 88 del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  «3-bis. Non  costituiscono  sopravvenienze  attive,   in quanto
esclusi,  i  contributi  percepiti  a  titolo  di  liberalita'  dai
soggetti sottoposti alle procedure  concorsuali  previste  dal  Regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999,
n. 270, dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18  febbraio  2004,  n.  39,  ovvero  alle
procedure di crisi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo  16
novembre 2015, n.  180  nonche'  alla  procedura  di  amministrazione
straordinaria di cui  agli articoli 70 e seguenti    del  decreto
legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  ad  esclusione  di  quelli
provenienti da societa' controllate dall'impresa o controllate  dalla
stessa  societa'  che  controlla  l'impresa.  Le   disposizioni   del
precedente periodo si applicano anche  ai  contributi  percepiti  nei
ventiquattro   mesi   successivi   alla   chiusura   delle   predette
procedure.».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  ai  contributi
percepiti a partire dal periodo di imposta  in  corso  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge.  Limitatamente  ai
contributi percepiti nel periodo d'imposta  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, l'esclusione di cui al  comma
3-bis dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917,  introdotto dal  comma  1,  e'  riconosciuta  mediante  una
deduzione  dal  reddito  ripartita  in  cinque  quote   costanti   da
effettuare nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi
d'imposta   successivi,   sempre   che   tali   proventi   concorrano
integralmente a formare il reddito nell'esercizio in cui  sono  stati
incassati.
  3. La determinazione dell'acconto dovuto per  i  periodi  d'imposta
per i quali e' operata la deduzione di cui al comma 2  e'  effettuata
considerando, quale imposta del periodo  precedente,  quella  che  si
sarebbe  determinata  in  assenza  delle  disposizioni  del  presente
articolo.
  4. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo  valutati  in  18,2
milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2018  al  2022  e  in  2
milioni  di  euro  a  decorrere  dal  2023,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione della dotazione  del  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 15

Regime fiscale della cessione di diritti, attivita' e  passivita'  di
  un ente sottoposto a risoluzione a un ente-ponte

  1. La cessione di  diritti,  attivita'  e  passivita'  di  un  ente
sottoposto a risoluzione a un  ente-ponte,  di  cui  all'articolo
43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.
180, non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze  ai  fini
dell'imposta sul reddito  delle  societa'  e  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive.  I  beni  ricevuti  dall'ente-ponte  sono
valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali  riconosciuti
in capo all'ente cedente.
  2. Dalla data in cui ha effetto la cessione  l'ente-ponte  subentra
nella posizione dell'ente  sottoposto  a  risoluzione  in  ordine  ai
diritti, attivita' o  passivita'  oggetto  di  cessione,  incluse  la
deduzione  o  la  tassazione  dei  componenti  di  reddito  dell'ente
sottoposto a risoluzione gia' imputati a conto economico e non ancora
dedotti o tassati dallo stesso alla  data  della  cessione,  e  nelle
deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell'avviamento e di
altre  attivita'  immateriali  esercitate  dall'ente   sottoposto   a
risoluzione. Le perdite  di  cui  all'articolo  84  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917  dell'ente
sottoposto a risoluzione sono  portate  in  diminuzione  del  reddito
dell'ente-ponte.
Art. 16

Modifica  alla  disciplina  fiscale  dei  trasferimenti   immobiliari
                 nell'ambito di vendite giudiziarie

  1. Gli atti  e  i  provvedimenti  recanti  il  trasferimento  della
proprieta' o di diritti reali su beni immobili emessi,  a favore di
soggetti che svolgono attivita' d'impresa,  nell'ambito  di  una
procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui  al  libro
III, titolo II, capo IV, del codice di procedura  civile,  ovvero  di
una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267,  sono  assoggettati  alle  imposte  di  registro,
ipotecaria e catastale nella misura fissa  di  200  euro  ciascuna  a
condizione che l'acquirente dichiari che  intende  trasferirli  entro
due anni.
  2. Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento  entro  il
biennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale  sono  dovute
nella misura ordinaria e si applica una sanzione  amministrativa  del
30 per cento oltre agli interessi di mora  di  cui  all'articolo  55,
comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta  di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131. Dalla scadenza del biennio decorre il  termine  per  il
recupero  delle  imposte  ordinarie  da  parte   dell'amministrazione
finanziaria.
   2-bis. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1 emessi a
favore di soggetti che non svolgono attivita' d'impresa sono
assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella
misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente
ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) all'articolo 1 della
tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente  

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della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquiennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota. 3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2016. 4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 220 milioni di euro per l'anno 2016. 5. All'articolo 1, comma 958, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, le parole: «2.100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.320 milioni di euro».

Capo IV
Disposizioni in materia di gestione e di tutela del risparmio

(Omissis).

Art. 18

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

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