18 Aprile, 2016

Decreto min. 24 febbraio 2016, in G.U. n. 87 del 14.4.2016

Art. 1

                      Oggetto del provvedimento

  1. Con il presente decreto sono individuate  le  modalita'  con  le
quali  si  eseguono  le  procedure  di   riversamento,   rimborso   e
regolazioni sulla spesa del bilancio statale di cui  all'articolo  1,
commi da 722 a 727 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  relative  a
tutti i tributi locali, dando prioritariamente  attuazione  a  quelle
concernenti l'imposta municipale propria di cui all'articolo  13  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito  dalla  legge  22
dicembre 2011, n. 214, la maggiorazione standard del tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi di  cui  all'articolo  14,  comma  13,  del
decreto legge n.  201  del  2011,  l'imposta  municipale  immobiliare
istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano con  legge  provinciale
23 aprile 2014, n. 3 e l'imposta immobiliare semplice istituita dalla
Provincia autonoma di Trento con la  legge  provinciale  30  dicembre
2014, n. 14.
                               Art. 2

                Versamento a ente locale incompetente

  1. Per i versamenti effettuati, a decorrere dal 1° gennaio 2012,  a
un ente locale diverso da quello  destinatario  del  tributo,  l'ente
locale che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito
di comunicazione del contribuente, procede al  riversamento  all'ente
locale  competente  delle   somme   indebitamente   percepite   entro
centottanta giorni dal momento in cui ne e' venuto a conoscenza.
  2. Nella comunicazione di cui al comma 1,  il  contribuente  indica
gli estremi del  versamento,  l'importo  versato,  i  dati  catastali
dell'immobile  cui  si  riferisce  il   versamento,   l'ente   locale
destinatario delle somme e l'ente locale che ha ricevuto erroneamente
il versamento.
                               Art. 3

Presentazione  dell'istanza   di   rimborso   e   comunicazioni   dei
                            contribuenti

  1. Per i versamenti effettuati, a decorrere dal 1° gennaio 2012, in
misura  superiore  all'importo  dovuto,  il   contribuente   presenta
apposita istanza di rimborso all'ente locale.
  2. L'istanza di rimborso deve  essere  presentata  all'ente  locale
anche nel caso in cui il contribuente abbia versato  allo  Stato  una
somma di spettanza dell'ente locale  e  abbia  regolarizzato  la  sua
posizione nei confronti  dello  stesso  ente  locale  con  successivo
versamento.
  3. Nel caso in cui sia stata  versata  all'ente  locale  una  somma
spettante allo Stato ovvero allo Stato una somma  spettante  all'ente
locale, il contribuente, se non vi sono somme da restituire, presenta
al comune una semplice comunicazione.
                               Art. 4

                    Istruttoria dell'ente locale

  1. L'ente locale procede  all'istruttoria  delle  istanze  e  delle
comunicazioni di cui  all'articolo  3,  al  fine  di  verificarne  la
fondatezza, entro centottanta giorni dal  ricevimento  delle  stesse,
dandone contestuale comunicazione al contribuente.
  2. Nel caso  di  esito  positivo  dell'istruttoria,  l'ente  locale
comunica al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  mediante  le
modalita'  di  cui  all'articolo  7,  l'importo  totale,   la   quota
rimborsata o  da  rimborsare  a  proprio  carico  nei  confronti  del
contribuente e dell'erario,  e  la  quota  a  carico  dell'erario  da
rimborsare al contribuente e  all'ente  locale,  nel  rispetto  delle
disposizioni di cui all'articolo 1.
  3.  L'ente  locale  puo'  comunque  attivare  l'istruttoria   e   i
conseguenti  provvedimenti,  sulla   base   delle   evidenze   emerse
nell'ambito  delle  attivita'  di  controllo  del  tributo,   dandone
comunicazione ai sensi del comma 2.
                               Art. 5

Procedura  di  rimborso  e  di   restituzione   nei   confronti   dei
                            contribuenti

  1. Nel caso in cui le  somme  da  rimborsare  al  contribuente  per
effetto di versamenti superiori al dovuto,  di  cui  all'articolo  3,
comma  1,  riguardino  la  quota  di  spettanza   dell'ente   locale,
quest'ultimo provvede direttamente alla loro restituzione,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 164 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Se le somme da  rimborsare  riguardano  la  quota  dello  Stato,
quest'ultimo effettua la restituzione, ai sensi  dell'art.  68  delle
istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di  cui  al  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007,  a  valere
sul capitolo "3866 restituzione e rimborsi" per la parte  capitale  e
sul  capitolo  "3830  interessi  passivi  su  somme  in  deposito   o
indebitamente  riscosse  ed  interessi  di  mora  sulle  restituzioni
all'esportazione"  per  la  parte  interessi.  Gli   interessi   sono
calcolati applicando il tasso d'interesse legale.
  3.  L'ente  locale  puo'  comunque   procedere   al   rimborso   al
contribuente delle somme erroneamente  versate  allo  Stato,  dandone
comunicazione ai sensi dell'articolo 4.
  4. L'ente locale che  nelle  more  dell'approvazione  del  presente
provvedimento abbia gia' provveduto a liquidare le somme erroneamente
versate dal contribuente allo Stato ne  da'  comunicazione  ai  sensi
dell'articolo 4.
                               Art. 6

                   Regolazioni Stato - enti locali

  1.  Gli   enti   locali   interessati   comunicano   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  gli  esiti  della   procedura   del
riversamento di cui all'articolo 2 nonche'  dell'istruttoria  di  cui
all'articolo 4, mediante le modalita' di cui all'articolo 7.
  2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui al comma precedente
sono  trasmessi  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  al
Ministero dell'interno, il quale effettua, relativamente  alle  somme
versate all'erario ma spettanti all'ente locale, ove dovute, ovvero a
quelle di cui all'articolo 5, comma 3, le conseguenti  regolazioni  a
valere  sullo  stanziamento  di  apposito  capitolo  anche  di  nuova
istituzione del proprio stato di previsione.
  3. Nel caso di somme erroneamente versate  all'ente  locale  ma  di
competenza dell'erario, l'ente locale  provvede  al  riversamento  di
dette somme nei confronti dell'erario.
  4. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  il  Ministero
dell'interno provvedono,  esclusivamente  per  le  somme  riguardanti
l'imposta municipale propria e il tributo per i servizi  indivisibili
per gli anni 2013 e seguenti, d'intesa con  l'Associazione  nazionale
dei comuni italiani (ANCI), alle eventuali  regolazioni,  nell'ambito
del Fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma  380,
lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 per i  comuni  delle
regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della  Regione
Sardegna e in sede di attuazione del comma 17  dell'articolo  13  del
decreto-legge  n.  201  del  2011,  per  i   comuni   delle   Regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano.
  5. Ai fini delle regolazioni di cui al comma 4,  vengono  prese  in
considerazione  le  comunicazioni  pervenute  entro  il   31   luglio
dell'anno  precedente  a  quello  di   riferimento   del   Fondo   di
solidarieta' comunale.
                               Art. 7

                        Trasmissione dei dati

  1. I comuni trasmettono, entro sessanta giorni dall'emanazione  del
provvedimento  di  rimborso  o  dalla  data   di   comunicazione   al
contribuente dell'esito dell'istruttoria relativa alle  comunicazioni
di cui al comma 1 dell'articolo 4, i  dati  necessari  all'attuazione
delle disposizioni di cui agli articoli precedenti mediante  il  loro
inserimento  nell'apposita  sezione  del  Portale   del   federalismo
fiscale, secondo un'applicazione  che  verra'  resa  disponibile  sul
Portale stesso.
  2. In sede di prima applicazione della procedura  disciplinata  nel
presente decreto, gli  enti  locali  inviano  i  dati  relativi  alle
istruttorie gia' concluse entro sessanta giorni dalla data in cui  e'
resa disponibile la relativa applicazione sul Portale del federalismo
fiscale.
  3. Non sono ritenuti validi i  dati  inviati  o  gia'  inviati  con
modalita' diverse da quelle previste nel presente decreto.
                               Art. 8

                         Disposizioni finali

  1.  Il  presente  decreto  sostituisce  il  decreto  del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'interno 21 settembre 2015, che e' conseguentemente annullato.

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