11 Novembre, 2014

Legge 10 novembre 2014, n. 162, in suppl. ord. n. 84 alla G.U.  n. 261 del 10.11.2014

 

Art. 1

 

   1. Il decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  132,  recante  misure

urgenti di  degiurisdizionalizzazione  ed  altri  interventi  per  la

definizione  dell’arretrato  in  materia  di  processo   civile,   e’

convertito in legge con le modificazioni riportate in  allegato  alla

presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

(Si omette la pubblicazione delle modificazioni di cui all’allegato in quanto sono state evidenziate mediante il carattere corsivo nel testo coordinato sotto riportato. Il testo del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, è stato pubblicato nel fascicolo n. 18/2014, 1315).

 

Testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, coordinato con la legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162, recante: «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile.». 

(Testo coordinato a cura del Min. grazia e giustizia in suppl. ord. n. 84 alla G.U. n. 261 del 10.11.2014)

(Omissis).

 

CAPO IV

ALTRE MISURE PER LA FUNZIONALITA’ DEL PROCESSO CIVILE DI COGNIZIONE

 

Art. 13

Modifiche al regime della compensazione delle spese

 

  1. All’articolo 92 del codice di procedura  civile,  il  secondo

comma e’ sostituito dal seguente:

  “Se vi e’ soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novita’

della questione trattata o mutamento  della  giurisprudenza  rispetto

alle questioni dirimenti, il giudice puo’ compensare le spese tra  le

parti, parzialmente o per intero”. 

  2. La disposizione di cui al comma 1  si  applica  ai  procedimenti

introdotti a decorrere dal trentesimo giorno  successivo  all’entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

(Omissis).

 

Art. 15

 (Soppresso)

 

Art. 16

Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione  delle  ferie

dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato

 

  Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie

dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato

  1. All’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole «dal

6 agosto  al  31  agosto  di  ciascun  anno»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «dal 1° al 31 agosto di ciascun anno».

  2. Alla legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo l’articolo 8, e’  aggiunto

il seguente: «Art. 8-bis (Ferie dei magistrati  e  degli  avvocati  e

procuratori dello Stato). – Fermo  quanto  disposto  dall’articolo  1

della  legge  23  dicembre  1977,  n.  937,  i  magistrati  ordinari,

amministrativi,  contabili  e  militari,  nonche’  gli   avvocati   e

procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie  di  trenta

giorni.».

  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  acquistano  efficacia  a

decorrere dall’anno 2015.

  4.  Gli  organi  di  autogoverno  delle  magistrature  e   l’organo

dell’avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare  misure

organizzative conseguenti  all’applicazione  delle  disposizioni  dei

commi 1 e 2.

 

CAPO V

ALTRE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL CREDITO NONCHE’ PER LA

SEMPLIFICAZIONE E L’ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA

E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

 

(Omissis).

 

Art. 19

Misure per l’efficienza e la semplificazione del processo esecutivo

(Omissis).

2. Alle  disposizioni  per  l’attuazione  al  codice  di  procedura

civile, di cui al regio decreto  18  dicembre  1941,  n.  1368,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

  1. dopo l’articolo 155 sono inseriti i seguenti:

    (Omissis).

    Art.  155-sexies.  –  (Ulteriori  casi  di  applicazione  delle

    disposizioni per la ricerca con modalita’  telematiche  dei  beni  da

    pignorare). – Le disposizioni in materia  di  ricerca  con  modalita’

    telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l’esecuzione

    del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell’attivo  e  del

    passivo nell’ambito  di  procedure  concorsuali  di  procedimenti  in

    materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione  di  patrimoni

    altrui;

    (Omissis).

    5. All’articolo 7, nono comma, del  decreto  del  Presidente  della

    Repubblica 29 settembre 1973,  n.  605,  e’  inserito,  in  fine,  il

    seguente periodo:

    «Le   informazioni   comunicate    sono    altresi’    utilizzabili

    dall’autorita’ giudiziaria ai fini della ricostruzione dell’attivo  e

    del passivo nell’ambito di procedure concorsuali, di procedimenti  in

    materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione  di  patrimoni

    altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l’autorita’ giudiziaria

    si  avvale  per  l’accesso  dell’ufficiale  giudiziario  secondo   le

    disposizioni relative alla ricerca con modalita’ telematiche dei beni

    da pignorare.».

    6. L’articolo 155-quinquies delle disposizioni per  l’attuazione

    del codice di procedura civile, di cui al regio decreto  18  dicembre

    1941, n. 1368, introdotto dal  comma  2,  lettera  a),  del  presente

    articolo, si applica anche ai procedimenti di cui al comma 5.

    (Omissis).

     

    CAPO VII

    DISPOSIZIONI FINALI

    (Omissis).

     

    Art. 23

    Entrata in vigore

     

    1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

    quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

    Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione

    in legge.

     

    (Omesso l’allegato).

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