11 Novembre, 2014

Legge 30 ottobre 2014, n. 161, in suppl. ord. n. 83 alla G.U. n. 261 del 10.11.2014

(Omissis).

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

 

Art. 7

Modifiche al regime fiscale  applicabile  ai  contribuenti  che,  pur

essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro  dell’Unione

europea o dello Spazio economico europeo, producono o  ricavano  la

maggior parte del loro reddito in Italia (cosiddetti «non residenti

Schumacker»). Procedura di infrazione n. 2013/2027

 

  1. All’articolo 24 del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.

917, e successive modificazioni, dopo  il  comma  3  e’  aggiunto  il

seguente:

    «3-bis. In deroga alle disposizioni contenute nel  comma  1,  nei

confronti  dei  soggetti  residenti  in  uno   degli   Stati   membri

dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo  Spazio

economico europeo che assicuri un adeguato scambio  di  informazioni,

l’imposta  dovuta  e’  determinata  sulla  base  delle   disposizioni

contenute negli articoli da 1 a  23,  a  condizione  che  il  reddito

prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato  italiano  sia  pari

almeno al 75 per cento  del  reddito  dallo  stesso  complessivamente

prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali  analoghe

nello Stato di residenza. Con decreto di natura non regolamentare del

Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le  disposizioni

di attuazione del presente comma».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a  decorrere  dal

periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014.

  3. La lettera b) del  comma  99  dell’articolo  1  della  legge  24

dicembre 2007, n. 244, e’ sostituita dalla seguente:

    «b) i soggetti non residenti, ad eccezione dei soggetti residenti

in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente

all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri  un  adeguato

scambio di informazioni, i cui redditi siano prodotti nel  territorio

dello Stato italiano in misura  pari  almeno  al  75  per  cento  del

reddito complessivamente prodotto».

 

Art. 8

Disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni.  Esenzione  in

favore degli enti senza scopo di lucro, delle  fondazioni  e  delle

associazioni costituite all’estero, nonche’ in  materia  di  titoli

del debito pubblico. Procedure di  infrazione  n.  2012/2156  e  n.

2012/2157)

 

  1. Al testo unico delle disposizioni  concernenti  l’imposta  sulle

successioni e donazioni, di cui al  decreto  legislativo  31  ottobre

1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) all’articolo 3, il comma 4 e’ sostituito dal seguente:

    «4. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  per  gli

enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti negli  Stati

appartenenti all’Unione europea e negli  Stati  aderenti  all’Accordo

sullo Spazio economico europeo nonche’, a condizione di reciprocita’,

per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni  istituiti  in

tutti gli altri Stati»;

  b)  all’articolo  12,  comma  1,   sono   apportate   le   seguenti

modificazioni:

    1) alla lettera h) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,

ivi compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli

Stati  appartenenti  all’Unione  europea  e  dagli   Stati   aderenti

all’Accordo sullo Spazio economico europeo»;

    2) alla lettera i), dopo la parola: «equiparati» sono inserite le

seguenti: «, ivi compresi i titoli di Stato e  gli  altri  titoli  ad

essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all’Unione europea  e

dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo».

 

Art. 9

Modifiche alla disciplina dell’imposta  sul  valore  delle  attivita’

finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel

territorio dello Stato. Caso EU Pilot 5095/13/TAX U

 

  1. All’articolo 19 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,

e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 18, le parole: «delle attivita’ finanziarie detenute»

sono sostituite dalle seguenti: «dei prodotti finanziari,  dei  conti

correnti e dei libretti di risparmio detenuti»;

    b) al comma 20, le parole:  «delle  attivita’  finanziarie»  sono

sostituite dalle seguenti: «dei prodotti  finanziari»  e  le  parole:

«detenute le attivita’ finanziarie» sono sostituite  dalle  seguenti:

«detenuti i prodotti finanziari»;

    c) al comma 21, le parole: «detenute  le  attivita’  finanziarie»

sono sostituite dalle seguenti: «detenuti i  prodotti  finanziari,  i

conti correnti e i libretti di risparmio».

  2. Le disposizioni del  comma  1  hanno  effetto  a  decorrere  dal

periodo d’imposta relativo all’anno 2014.

 

Art. 10

Riscossione  coattiva  dei  debiti  aventi  ad  oggetto  entrate  che

costituiscono risorse proprie ai sensi della decisione 2007/436/CE,

Euratom del Consiglio

 

  1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 544, della legge 24

dicembre  2012,  n.  228,  non  si   applicano   alle   entrate   che

costituiscono  risorse  proprie  iscritte  nel  bilancio  dell’Unione

europea ai sensi dell’articolo 2,  paragrafo  1,  lettera  a),  della

decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007,  ne’

all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

  2. All’articolo 68 del decreto legislativo  31  dicembre  1992,  n.

546, dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:

    «3-bis. Il pagamento, in  pendenza  di  processo,  delle  risorse

proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera  a),

della decisione 2007/436/CE, Euratom  del  Consiglio,  del  7  giugno

2007, e dell’imposta sul valore  aggiunto  riscossa  all’importazione

resta disciplinato dal regolamento (CEE) n.  2913/92  del  Consiglio,

del 12 ottobre 1992, come riformato dal regolamento (UE) n.  952/2013

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013,  e  dalle

altre disposizioni dell’Unione europea in materia».

  3. All’articolo 1 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

  a) dopo il comma 529 e’ inserito il seguente:

    «529-bis. I commi 527, 528 e 529  non  si  applicano  ai  crediti

iscritti a ruolo costituiti da risorse proprie  tradizionali  di  cui

all’articolo 2,  paragrafo  1,  lettere  a)  e  b),  della  decisione

94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato

dalla decisione 2007/436/CE, Euratom  del  Consiglio,  del  7  giugno

2007, e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione»;

  b) al comma 533, dopo la lettera a) e’ inserita la seguente:

    «a-bis) i criteri e le linee guida di cui  alla  lettera  a)  non

possono escludere o limitare le attivita’ di riscossione dei  crediti

afferenti alle risorse proprie tradizionali di  cui  all’articolo  2,

paragrafo 1, lettera a), della  decisione  2007/436/CE,  Euratom  del

Consiglio, del 7 giugno  2007,  e  all’imposta  sul  valore  aggiunto

riscossa all’importazione».

 

Art. 11

Disposizioni  attuative  del  regolamento  (UE)   n.   648/2012   del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012,  concernente

gli strumenti derivati OTC, le contro parti centrali e i  repertori

di dati sulle negoziazioni

 

(Omissis).

 

 

Art. 12

Recepimento della direttiva  2013/61/UE  in  relazione  alle  regioni

ultraperiferiche francesi, in particolare Mayotte

 

  1. All’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto del  Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,

il numero 3) e’ sostituito dal seguente:

    «3) per la Repubblica  francese,  i  territori  francesi  di  cui

all’articolo 349 e all’articolo 355, paragrafo 1,  del  Trattato  sul

funzionamento dell’Unione europea;».

 

(Omissis).

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