Legge 10 novembre 2014, n. 162, in suppl. ord. n. 84 alla G.U. n. 261 del 10.11.2014
Art. 1
1. Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure
urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la
definizione dell’arretrato in materia di processo civile, e’
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette la pubblicazione delle modificazioni di cui all’allegato in quanto sono state evidenziate mediante il carattere corsivo nel testo coordinato sotto riportato. Il testo del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, è stato pubblicato nel fascicolo n. 18/2014, 1315).
Testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, coordinato con la legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162, recante: «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile.».
(Testo coordinato a cura del Min. grazia e giustizia in suppl. ord. n. 84 alla G.U. n. 261 del 10.11.2014)
(Omissis).
CAPO IV
ALTRE MISURE PER LA FUNZIONALITA’ DEL PROCESSO CIVILE DI COGNIZIONE
Art. 13
Modifiche al regime della compensazione delle spese
1. All’articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo
comma e’ sostituito dal seguente:
“Se vi e’ soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novita’
della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto
alle questioni dirimenti, il giudice puo’ compensare le spese tra le
parti, parzialmente o per intero”.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti
introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(Omissis).
Art. 15
(Soppresso)
Art. 16
Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie
dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato
Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie
dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato
1. All’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole «dal
6 agosto al 31 agosto di ciascun anno» sono sostituite dalle
seguenti: «dal 1° al 31 agosto di ciascun anno».
2. Alla legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo l’articolo 8, e’ aggiunto
il seguente: «Art. 8-bis (Ferie dei magistrati e degli avvocati e
procuratori dello Stato). – Fermo quanto disposto dall’articolo 1
della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e militari, nonche’ gli avvocati e
procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta
giorni.».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a
decorrere dall’anno 2015.
4. Gli organi di autogoverno delle magistrature e l’organo
dell’avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare misure
organizzative conseguenti all’applicazione delle disposizioni dei
commi 1 e 2.
CAPO V
ALTRE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL CREDITO NONCHE’ PER LA
SEMPLIFICAZIONE E L’ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA
E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
(Omissis).
Art. 19
Misure per l’efficienza e la semplificazione del processo esecutivo
(Omissis).
2. Alle disposizioni per l’attuazione al codice di procedura
civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono
apportate le seguenti modificazioni:
- dopo l’articolo 155 sono inseriti i seguenti:
(Omissis).
Art. 155-sexies. – (Ulteriori casi di applicazione delle
disposizioni per la ricerca con modalita’ telematiche dei beni da
pignorare). – Le disposizioni in materia di ricerca con modalita’
telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l’esecuzione
del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell’attivo e del
passivo nell’ambito di procedure concorsuali di procedimenti in
materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni
altrui;
(Omissis).
5. All’articolo 7, nono comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e’ inserito, in fine, il
seguente periodo:
«Le informazioni comunicate sono altresi’ utilizzabili
dall’autorita’ giudiziaria ai fini della ricostruzione dell’attivo e
del passivo nell’ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in
materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni
altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l’autorita’ giudiziaria
si avvale per l’accesso dell’ufficiale giudiziario secondo le
disposizioni relative alla ricerca con modalita’ telematiche dei beni
da pignorare.».
6. L’articolo 155-quinquies delle disposizioni per l’attuazione
del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre
1941, n. 1368, introdotto dal comma 2, lettera a), del presente
articolo, si applica anche ai procedimenti di cui al comma 5.
(Omissis).
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
(Omissis).
Art. 23
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
(Omesso l’allegato).
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