22 Dicembre, 2017

Provv. dir. Agenzia entrate 21 dicembre 2017, n. 299737

1. Comunicazione ai contribuenti per promuovere l’assolvimento degli obblighi tributari in relazione alle attività dagli stessi detenute all’estero nel 2016
1.1 Al fine di stimolare il corretto assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale in relazione alle attività detenute all’estero, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990, convertito dalla legge n. 227 del 1990 e successive modificazioni, nonché di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili derivanti dagli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività estere, l’Agenzia delle entrate invia una comunicazione a specifici contribuenti per i quali sono emerse possibili anomalie dichiarative per l’anno d’imposta 2016, a seguito dell’analisi dei dati ricevuti da parte delle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni secondo il Common Reporting Standard (CRS).
1.2 La comunicazione di cui al punto 1.1 contiene le seguenti informazioni:
a) codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
c) codice atto;
d) modalità per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;
e) modalità per richiedere informazioni o per eventuali precisazioni utili a chiarire l’anomalia segnalata, rivolgendosi alla Direzione Provinciale competente.

2. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare l’errore o l’omissione e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse
2.1 I contribuenti che hanno ricevuto la comunicazione di cui al punto 1.1 possono regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa, secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

3. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza
3.1 I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

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