24 Gennaio, 2014

Decreto min. 14 gennaio 2014, in G.U. n.18 del 23.1.2014

Art. 1

                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:
    a)  «crediti  certificati»,  i  crediti  non  prescritti,  certi,
liquidi ed esigibili, maturati al  31  dicembre  2012  nei  confronti
dello Stato, degli enti pubblici nazionali,  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e degli enti
del Servizio sanitario nazionale, per somministrazioni,  forniture  e
appalti e prestazioni professionali, certificati da tali soggetti  ai
sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29  novembre  2008,
n. 185, oppure ai sensi dell'art. 9, comma 3-ter, lettera b),  ultimo
periodo, del medesimo decreto;
    b) «certificazione», la certificazione dei crediti rilasciata  ai
sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29  novembre  2008,
n. 185, oppure ai sensi dell'art. 9, comma 3-ter, lettera b),  ultimo
periodo, del medesimo decreto e dell'art. 12, comma 11-quinquies, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
    c) «piattaforma elettronica di  certificazione»,  la  piattaforma
elettronica  per  la   gestione   telematica   del   rilascio   delle
certificazioni,  predisposta  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della  Ragioneria  Generale  dello  Stato,  ai
sensi del Decreto Ministeriale del 22 maggio 2012 recante  «Modalita'
di certificazione del credito, anche in forma  telematica,  di  somme
dovute per somministrazione,  forniture  e  appalti  da  parte  delle
amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici  nazionali»  e  del
Decreto  Ministeriale  del  25  giugno  2012  recante  «Modalita'  di
certificazione del credito,  anche  in  forma  telematica,  di  somme
dovute per somministrazione,  forniture  e  appalti  da  parte  delle
regioni degli  enti  locali  e  degli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale»;
    d)  «pubblica  amministrazione»,  lo   Stato,   l'ente   pubblico
nazionale, la regione,  l'ente  locale  ovvero  l'ente  del  Servizio
sanitario nazionale che ha rilasciato la certificazione del credito;
    e) «data prevista per il pagamento del credito  certificato»,  la
data  di  pagamento  indicata  nella   certificazione   del   credito
rilasciata dalla pubblica amministrazione;
    f) «debiti da accertamento tributario», le somme dovute a seguito
di accertamento con  adesione  ai  sensi  dell'art.  8,  del  decreto
legislativo  19  giugno  1997,  n.  218;  di  definizione,  ai  sensi
dell'art. 5, comma 1-bis, dell'art. 5-bis, dell'art. 11, comma 1-bis,
e di  acquiescenza  ai  sensi  dell'art.  15,  dello  stesso  decreto
legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai  sensi  degli
articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  472,
di conciliazione  giudiziale  ai  sensi  dell'art.  48,  del  decreto
legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  di  mediazione  ai  sensi
dell'art. 17-bis, dello stesso decreto;
    g) «modello F24 telematico», il sistema mediante  il  quale  sono
eseguiti  i  versamenti  unitari  di  cui  all'art.  17  del  decreto
legislativo  9  luglio  1997,  n.   241,   trasmesso   esclusivamente
attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia  delle  entrate,
ai sensi del capo IV del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998;
    h) «struttura di gestione»,  la  struttura  di  gestione  di  cui
all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
    i) «c.s. n. 1778», la contabilita' speciale  n.  1778,  intestata
«Agenzia delle entrate - fondi  di  bilancio»,  presso  la  tesoreria
dello Stato:
    j) «compensazione», la compensazione di crediti  certificati  con
debiti da accertamento tributario, ai  sensi  dell'art.  28-quinquies
del decreto del Presidente della Repubblica, 29  settembre  1973,  n.
602.
                               Art. 2

Pagamento   dei   debiti   da   accertamento   tributario    mediante
               compensazione con i crediti certificati

  1.  I  soggetti  titolari  di  crediti  certificati  richiedono  di
utilizzare  detti  crediti  per  effettuare  il  pagamento   mediante
compensazione  dei  propri  debiti  da  accertamento  tributario.  La
compensazione  avviene  esclusivamente  attraverso  il  modello   F24
telematico.
  2. I debiti da accertamento tributario sono individuati  attraverso
gli appositi codici riportati nella tabella di cui all'allegato 1  al
presente decreto, pubblicata anche  sul  sito  internet  dell'Agenzia
delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. Tali  codici  devono  essere
indicati nel modello F24 telematico  in  corrispondenza  delle  somme
relative ai debiti da accertamento tributario, esposte nella  colonna
«importi  a   debito   versati»   del   modello   stesso.   Eventuali
aggiornamenti della tabella sono pubblicati esclusivamente sul citato
sito internet dell'Agenzia delle entrate.
  3.  I  crediti  certificati  utilizzati   in   compensazione   sono
individuati dai codici istituiti con risoluzione  dell'Agenzia  delle
entrate.  Tali  codici  devono  essere  indicati  nel   modello   F24
telematico, in  corrispondenza  dell'importo  dei  predetti  crediti,
esposti nella colonna «importi  a  credito  compensati»  del  modello
stesso. In apposito campo del modello F24 telematico,  sono  altresi'
riportati gli estremi identificativi della certificazione, attribuiti
dalla piattaforma elettronica di certificazione.
  4. Nel caso in cui l'importo dei debiti da accertamento  tributario
risulti superiore all'ammontare dei crediti certificati  indicati  in
compensazione nel modello F24 telematico, la differenza  puo'  essere
versata  attraverso  lo  stesso  modello,  oppure  con  una  distinta
operazione. L'eventuale saldo positivo del  modello  F24  telematico,
risultante  dalla  differenza   tra   l'ammontare   dei   debiti   da
accertamento tributario e l'importo dei  crediti,  anche  diversi  da
quelli certificati, utilizzati in compensazione nello stesso  modello
ai fini del pagamento, e'  corrisposto  mediante  addebito  su  conto
corrente bancario o postale.
                               Art. 3

Condizioni  per  il  perfezionamento  dei  pagamenti  dei  debiti  da
                       accertamento tributario

  1. I pagamenti di cui all'art. 2 sono considerati perfezionati  ove
risultino rispettate tutte le seguenti condizioni:
    a)  i  crediti  utilizzati   in   compensazione,   risultino   da
certificazione rilasciata attraverso la  piattaforma  elettronica  di
certificazione  e  non  siano  stati  gia'  pagati   dalla   pubblica
amministrazione ovvero impiegati per le  altre  finalita'  consentite
dalla normativa vigente. I crediti sono  individuati  attraverso  gli
estremi  identificativi  della  relativa  certificazione,  attribuiti
dalla piattaforma elettronica di certificazione;
    b) la certificazione rechi  la  data  di  pagamento  del  credito
certificato;
    c) il soggetto titolare dei  debiti  da  accertamento  tributario
coincida con  il  soggetto  titolare  dei  crediti  risultante  dalle
relative certificazioni. Detto soggetto e' individuato esclusivamente
attraverso il rispettivo codice fiscale. In caso di variazione  della
titolarita'   del   credito,   il   soggetto   interessato   fornisce
tempestivamente  alla  pubblica  amministrazione  la   documentazione
necessaria per aggiornare i dati presenti  sulla  certificazione  del
credito,  attraverso  l'apposita  funzione  resa  disponibile   dalla
piattaforma elettronica di certificazione;
    d) nel modello F24 telematico utilizzato per la compensazione non
siano presenti pagamenti diversi da quelli  identificati  dai  codici
riportati nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto;
    e)  l'utilizzo  in  compensazione  di  eventuali  altri  crediti,
diversi da quelli certificati, nello stesso  modello  F24  telematico
presentato per il pagamento dei debiti  da  accertamento  tributario,
risulti conforme alle  disposizioni  vigenti  in  tema  di  controllo
preventivo delle compensazioni effettuate tramite modello F24.
    f) l'addebito  dell'eventuale  saldo  positivo  del  modello  F24
telematico, di cui all'art. 2, comma 4, sia andato a buon fine.
  2. Nel caso in cui una delle condizioni  di  cui  al  comma  1  non
risulti rispettata, tutti i pagamenti contenuti nello stesso  modello
F24  telematico  sono  considerati  come  non  avvenuti.  Il  mancato
rispetto di tali condizioni e' reso noto dall'Agenzia  delle  entrate
al soggetto che ha  trasmesso  il  modello  F24  telematico,  tramite
apposita  ricevuta  consultabile  attraverso  il  sito  dei   servizi
telematici della medesima Agenzia.
                               Art. 4

Modalita' di verifica  del  rispetto  delle  condizioni  relative  ai
           crediti certificati utilizzati in compensazione

  1. Ai fini della verifica del  rispetto  delle  condizioni  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettere a),  b),  c),  l'Agenzia  delle  entrate
trasmette   tempestivamente   alla   piattaforma    elettronica    di
certificazione, in modalita'  telematica,  le  seguenti  informazioni
contenute nei modelli F24 telematici ricevuti:
    a)  il  codice  fiscale  del  soggetto  titolare  del  debito  da
accertamento tributario;
    b) gli importi dei crediti utilizzati in compensazione,  con  gli
estremi identificativi delle relative certificazioni;
    c) la data di presentazione del modello F24 telematico.
  2.  La   piattaforma   elettronica   di   certificazione   comunica
all'Agenzia delle  entrate,  in  modalita'  telematica,  l'esito  dei
controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle condizioni  di
cui all' art. 3, comma 1, lettere a), b), c), specificando:
    a) in caso di esito positivo, la data prevista per  il  pagamento
del credito certificato utilizzato in compensazione,  indicata  nella
relativa certificazione;
    b) in caso di esito negativo, i motivi che hanno determinato tale
esito, al fine di consentire all'Agenzia delle entrate  di  informare
il soggetto che ha trasmesso il modello F24  telematico,  tramite  la
ricevuta di cui all'art. 3, comma 2.
  3.  In  caso  di  esito  positivo  dei  controlli,  la  piattaforma
elettronica di certificazione, prima di effettuare  la  comunicazione
telematica di cui al comma 2, registra nei propri archivi  l'avvenuto
utilizzo dei crediti compensati, per l'importo  esposto  nei  modelli
F24 telematici.
  4.  Il  mancato  addebito  del  saldo  positivo  del  modello   F24
telematico, di cui all'art. 2, comma 4, nonche' gli annullamenti  dei
modelli F24  telematici  effettuati  dall'Agenzia  delle  entrate  su
richiesta  dei  contribuenti,  sono  tempestivamente  comunicati,  in
modalita'  telematica  dalla  medesima   Agenzia   alla   piattaforma
elettronica  di  certificazione,  ai  fini  dell'annullamento   delle
registrazioni di cui al comma 3.
  5. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, le  pubbliche
amministrazioni che hanno  rilasciato  le  certificazioni  comunicano
tempestivamente,   attraverso   la   piattaforma    elettronica    di
certificazione, i pagamenti dei crediti certificati effettuati.
  6. Le modalita' telematiche di scambio delle informazioni di cui al
presente articolo, tra  l'Agenzia  delle  entrate  e  la  piattaforma
elettronica di  certificazione,  sono  definite  nell'allegato  2  al
presente decreto.  Eventuali  modifiche  al  predetto  allegato  sono
concordate tra l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero  dell'Economia
e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,
attraverso apposite lettere d'intesa.
                               Art. 5

Certificazioni utilizzabili in compensazione rilasciate al  di  fuori
                    della piattaforma elettronica

  1. Al fine dell'utilizzo in compensazione dei  crediti  certificati
ai sensi dell'art. 9, comma  3-bis,  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, in modalita' ordinaria, oppure dei crediti certificati ai
sensi dell'art. 9, comma  3-ter,  lettera  b),  ultimo  periodo,  del
medesimo  decreto,  le  certificazioni  del  credito  devono   essere
convertite  in  formato  telematico,  su   istanza   del   creditore,
attraverso l'apposita funzione  resa  disponibile  dalla  piattaforma
elettronica.
                               Art. 6

Ripartizione degli importi dei pagamenti dei debiti  da  accertamento
                             tributario

  1. Con riferimento  ai  pagamenti  perfezionati,  la  struttura  di
gestione ripartisce, tra i vari  enti  impositori,  gli  importi  dei
debiti da accertamento tributario definiti, attingendo, per le  somme
corrispondenti ai crediti certificati  utilizzati  in  compensazione,
alle disponibilita' finanziarie presenti nella c.s. n. 1778, che sono
reintegrate attraverso i versamenti ed i recuperi effettuati ai sensi
dei successivi articoli 7 e 8.
                               Art. 7

Versamento da  parte  delle  Pubbliche  Amministrazioni  delle  somme
        corrispondenti ai crediti utilizzati in compensazione

  1. Entro 60  giorni  dalla  data  prevista  per  il  pagamento  del
credito, indicata nella certificazione, le pubbliche amministrazioni,
diverse dallo Stato, versano nella c.s. 1778  l'importo  del  credito
utilizzato in compensazione.
  2. Il versamento di cui al comma  1  e'  effettuato  attraverso  il
sistema dei  versamenti  unitari  di  cui  all'art.  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione
di  eventuali  crediti,  oppure  attraverso  il  modello  «F24   enti
pubblici», di cui al provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate del  28  giugno  2013.  Con  risoluzione  dell'Agenzia  delle
entrate, sono istituiti i codici per effettuare  tali  versamenti  ed
impartite le necessarie istruzioni.
  3. Nel caso in cui la pubblica amministrazione non possa utilizzare
gli strumenti indicati al  comma  2,  i  versamenti  sono  effettuati
direttamente sulla c.s. n. 1778, distintamente per  ciascun  credito,
con la causale «versamento per crediti  utilizzati  in  compensazione
tramite F24», seguita dagli estremi  identificativi  del  credito  al
quale  si  riferisce  il  versamento.  Con  riferimento  ai   crediti
utilizzati in compensazione, certificati dallo Stato, sulla base  dei
dati comunicati dalla struttura  di  gestione,  i  singoli  Ministeri
provvedono ai necessari trasferimenti in favore della c.s. n. 1778.
                               Art. 8

  Recupero delle somme non versate dalle pubbliche amministrazioni

  1. Nel caso in cui  le  pubbliche  amministrazioni,  diverse  dallo
Stato, non effettuino i versamenti di cui all'art. 7, la struttura di
gestione trattiene l'importo del credito certificato,  utilizzato  in
compensazione, dalle  entrate  spettanti  a  tali  enti  a  qualsiasi
titolo, a seguito della ripartizione delle somme  riscosse  ai  sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  oppure
tramite il modello «F24 enti pubblici», di cui al  provvedimento  del
Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  del  28  giugno  2013.   Con
riferimento a ciascuna Regione la struttura di gestione  comunica  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato le compensazioni  effettuate  per  il
recupero delle somme non versate.
  2. Scaduto il termine di cui all'art. 7, comma 1, la  struttura  di
gestione comunica, entro la fine del mese successivo,  le  somme  non
recuperabili ai sensi del comma 1 al Ministero dell'Economia e  delle
Finanze - Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato  e,
limitatamente agli enti di competenza, al Ministero dell'Interno,  ai
fini della riduzione delle somme a qualsiasi titolo dovute agli  enti
interessati. Il Dipartimento della Ragioneria  Generale  dello  Stato
provvede ad interessare i Ministeri dai quali gli  enti  inadempienti
ricevono i trasferimenti, ai fini della riduzione delle somme ad essi
dovute. Per le Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  Bolzano
provvede il Dipartimento della  Ragioneria  Generale  dello  Stato  a
valere sulle risorse a qualsiasi titolo dovute alle stesse.
  3. Le  eventuali  somme  non  recuperate  sono  iscritte  a  ruolo,
affinche' il recupero venga effettuato dagli agenti della riscossione
competenti per territorio,  in  ragione  della  sede  della  pubblica
amministrazione inadempiente.
  4. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo sono  versate
sulla c.s. n. 1778 ed imputate dalla struttura di gestione ai crediti
certificati utilizzati in compensazione, a partire da  quello  avente
scadenza piu' remota.
                               Art. 9

Compensazioni effettuate in misura eccedente  rispetto  all'ammontare
                dei debiti da accertamento tributario

  1. Nel caso in cui l'ammontare dei crediti certificati,  utilizzato
in  compensazione,  risulti  superiore  all'importo  dei  debiti   da
accertamento  tributario  effettivamente  dovuto,  la  differenza  e'
comunicata   telematicamente   dall'Agenzia   delle   entrate    alla
piattaforma elettronica di certificazione, ai fini dell'annullamento,
per l'importo corrispondente a tale differenza,  delle  registrazioni
di cui al precedente art. 4, comma 3, esclusivamente con  riferimento
alle certificazioni per le quali non risultano effettuati  versamenti
o recuperi di cui ai precedenti articoli 7 e 8. Ove  l'eccedenza  sia
imputabile  all'utilizzo  in  compensazione  di  crediti  oggetto  di
diverse certificazioni, l'eccedenza  stessa  e'  imputata  a  partire
dalla certificazione con data di pagamento piu' remota.
                               Art. 10

                             Decorrenza

  1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore  lo
stesso  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.