24 Gennaio, 2014
Decreto min. 14 gennaio 2014, in G.U. n.18 del 23.1.2014
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:
a) «crediti certificati», i crediti non prescritti, certi,
liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti
dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni e delle
province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e degli enti
del Servizio sanitario nazionale, per somministrazioni, forniture e
appalti e prestazioni professionali, certificati da tali soggetti ai
sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, oppure ai sensi dell'art. 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo
periodo, del medesimo decreto;
b) «certificazione», la certificazione dei crediti rilasciata ai
sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, oppure ai sensi dell'art. 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo
periodo, del medesimo decreto e dell'art. 12, comma 11-quinquies, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
c) «piattaforma elettronica di certificazione», la piattaforma
elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai
sensi del Decreto Ministeriale del 22 maggio 2012 recante «Modalita'
di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme
dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle
amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e del
Decreto Ministeriale del 25 giugno 2012 recante «Modalita' di
certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme
dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle
regioni degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario
nazionale»;
d) «pubblica amministrazione», lo Stato, l'ente pubblico
nazionale, la regione, l'ente locale ovvero l'ente del Servizio
sanitario nazionale che ha rilasciato la certificazione del credito;
e) «data prevista per il pagamento del credito certificato», la
data di pagamento indicata nella certificazione del credito
rilasciata dalla pubblica amministrazione;
f) «debiti da accertamento tributario», le somme dovute a seguito
di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 8, del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218; di definizione, ai sensi
dell'art. 5, comma 1-bis, dell'art. 5-bis, dell'art. 11, comma 1-bis,
e di acquiescenza ai sensi dell'art. 15, dello stesso decreto
legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli
articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
di conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di mediazione ai sensi
dell'art. 17-bis, dello stesso decreto;
g) «modello F24 telematico», il sistema mediante il quale sono
eseguiti i versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trasmesso esclusivamente
attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate,
ai sensi del capo IV del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998;
h) «struttura di gestione», la struttura di gestione di cui
all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
i) «c.s. n. 1778», la contabilita' speciale n. 1778, intestata
«Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», presso la tesoreria
dello Stato:
j) «compensazione», la compensazione di crediti certificati con
debiti da accertamento tributario, ai sensi dell'art. 28-quinquies
del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n.
602.
Art. 2
Pagamento dei debiti da accertamento tributario mediante
compensazione con i crediti certificati
1. I soggetti titolari di crediti certificati richiedono di
utilizzare detti crediti per effettuare il pagamento mediante
compensazione dei propri debiti da accertamento tributario. La
compensazione avviene esclusivamente attraverso il modello F24
telematico.
2. I debiti da accertamento tributario sono individuati attraverso
gli appositi codici riportati nella tabella di cui all'allegato 1 al
presente decreto, pubblicata anche sul sito internet dell'Agenzia
delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. Tali codici devono essere
indicati nel modello F24 telematico in corrispondenza delle somme
relative ai debiti da accertamento tributario, esposte nella colonna
«importi a debito versati» del modello stesso. Eventuali
aggiornamenti della tabella sono pubblicati esclusivamente sul citato
sito internet dell'Agenzia delle entrate.
3. I crediti certificati utilizzati in compensazione sono
individuati dai codici istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle
entrate. Tali codici devono essere indicati nel modello F24
telematico, in corrispondenza dell'importo dei predetti crediti,
esposti nella colonna «importi a credito compensati» del modello
stesso. In apposito campo del modello F24 telematico, sono altresi'
riportati gli estremi identificativi della certificazione, attribuiti
dalla piattaforma elettronica di certificazione.
4. Nel caso in cui l'importo dei debiti da accertamento tributario
risulti superiore all'ammontare dei crediti certificati indicati in
compensazione nel modello F24 telematico, la differenza puo' essere
versata attraverso lo stesso modello, oppure con una distinta
operazione. L'eventuale saldo positivo del modello F24 telematico,
risultante dalla differenza tra l'ammontare dei debiti da
accertamento tributario e l'importo dei crediti, anche diversi da
quelli certificati, utilizzati in compensazione nello stesso modello
ai fini del pagamento, e' corrisposto mediante addebito su conto
corrente bancario o postale.
Art. 3
Condizioni per il perfezionamento dei pagamenti dei debiti da
accertamento tributario
1. I pagamenti di cui all'art. 2 sono considerati perfezionati ove
risultino rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) i crediti utilizzati in compensazione, risultino da
certificazione rilasciata attraverso la piattaforma elettronica di
certificazione e non siano stati gia' pagati dalla pubblica
amministrazione ovvero impiegati per le altre finalita' consentite
dalla normativa vigente. I crediti sono individuati attraverso gli
estremi identificativi della relativa certificazione, attribuiti
dalla piattaforma elettronica di certificazione;
b) la certificazione rechi la data di pagamento del credito
certificato;
c) il soggetto titolare dei debiti da accertamento tributario
coincida con il soggetto titolare dei crediti risultante dalle
relative certificazioni. Detto soggetto e' individuato esclusivamente
attraverso il rispettivo codice fiscale. In caso di variazione della
titolarita' del credito, il soggetto interessato fornisce
tempestivamente alla pubblica amministrazione la documentazione
necessaria per aggiornare i dati presenti sulla certificazione del
credito, attraverso l'apposita funzione resa disponibile dalla
piattaforma elettronica di certificazione;
d) nel modello F24 telematico utilizzato per la compensazione non
siano presenti pagamenti diversi da quelli identificati dai codici
riportati nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto;
e) l'utilizzo in compensazione di eventuali altri crediti,
diversi da quelli certificati, nello stesso modello F24 telematico
presentato per il pagamento dei debiti da accertamento tributario,
risulti conforme alle disposizioni vigenti in tema di controllo
preventivo delle compensazioni effettuate tramite modello F24.
f) l'addebito dell'eventuale saldo positivo del modello F24
telematico, di cui all'art. 2, comma 4, sia andato a buon fine.
2. Nel caso in cui una delle condizioni di cui al comma 1 non
risulti rispettata, tutti i pagamenti contenuti nello stesso modello
F24 telematico sono considerati come non avvenuti. Il mancato
rispetto di tali condizioni e' reso noto dall'Agenzia delle entrate
al soggetto che ha trasmesso il modello F24 telematico, tramite
apposita ricevuta consultabile attraverso il sito dei servizi
telematici della medesima Agenzia.
Art. 4
Modalita' di verifica del rispetto delle condizioni relative ai
crediti certificati utilizzati in compensazione
1. Ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di cui
all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), l'Agenzia delle entrate
trasmette tempestivamente alla piattaforma elettronica di
certificazione, in modalita' telematica, le seguenti informazioni
contenute nei modelli F24 telematici ricevuti:
a) il codice fiscale del soggetto titolare del debito da
accertamento tributario;
b) gli importi dei crediti utilizzati in compensazione, con gli
estremi identificativi delle relative certificazioni;
c) la data di presentazione del modello F24 telematico.
2. La piattaforma elettronica di certificazione comunica
all'Agenzia delle entrate, in modalita' telematica, l'esito dei
controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle condizioni di
cui all' art. 3, comma 1, lettere a), b), c), specificando:
a) in caso di esito positivo, la data prevista per il pagamento
del credito certificato utilizzato in compensazione, indicata nella
relativa certificazione;
b) in caso di esito negativo, i motivi che hanno determinato tale
esito, al fine di consentire all'Agenzia delle entrate di informare
il soggetto che ha trasmesso il modello F24 telematico, tramite la
ricevuta di cui all'art. 3, comma 2.
3. In caso di esito positivo dei controlli, la piattaforma
elettronica di certificazione, prima di effettuare la comunicazione
telematica di cui al comma 2, registra nei propri archivi l'avvenuto
utilizzo dei crediti compensati, per l'importo esposto nei modelli
F24 telematici.
4. Il mancato addebito del saldo positivo del modello F24
telematico, di cui all'art. 2, comma 4, nonche' gli annullamenti dei
modelli F24 telematici effettuati dall'Agenzia delle entrate su
richiesta dei contribuenti, sono tempestivamente comunicati, in
modalita' telematica dalla medesima Agenzia alla piattaforma
elettronica di certificazione, ai fini dell'annullamento delle
registrazioni di cui al comma 3.
5. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, le pubbliche
amministrazioni che hanno rilasciato le certificazioni comunicano
tempestivamente, attraverso la piattaforma elettronica di
certificazione, i pagamenti dei crediti certificati effettuati.
6. Le modalita' telematiche di scambio delle informazioni di cui al
presente articolo, tra l'Agenzia delle entrate e la piattaforma
elettronica di certificazione, sono definite nell'allegato 2 al
presente decreto. Eventuali modifiche al predetto allegato sono
concordate tra l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell'Economia
e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,
attraverso apposite lettere d'intesa.
Art. 5
Certificazioni utilizzabili in compensazione rilasciate al di fuori
della piattaforma elettronica
1. Al fine dell'utilizzo in compensazione dei crediti certificati
ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, in modalita' ordinaria, oppure dei crediti certificati ai
sensi dell'art. 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del
medesimo decreto, le certificazioni del credito devono essere
convertite in formato telematico, su istanza del creditore,
attraverso l'apposita funzione resa disponibile dalla piattaforma
elettronica.
Art. 6
Ripartizione degli importi dei pagamenti dei debiti da accertamento
tributario
1. Con riferimento ai pagamenti perfezionati, la struttura di
gestione ripartisce, tra i vari enti impositori, gli importi dei
debiti da accertamento tributario definiti, attingendo, per le somme
corrispondenti ai crediti certificati utilizzati in compensazione,
alle disponibilita' finanziarie presenti nella c.s. n. 1778, che sono
reintegrate attraverso i versamenti ed i recuperi effettuati ai sensi
dei successivi articoli 7 e 8.
Art. 7
Versamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni delle somme
corrispondenti ai crediti utilizzati in compensazione
1. Entro 60 giorni dalla data prevista per il pagamento del
credito, indicata nella certificazione, le pubbliche amministrazioni,
diverse dallo Stato, versano nella c.s. 1778 l'importo del credito
utilizzato in compensazione.
2. Il versamento di cui al comma 1 e' effettuato attraverso il
sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione
di eventuali crediti, oppure attraverso il modello «F24 enti
pubblici», di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate del 28 giugno 2013. Con risoluzione dell'Agenzia delle
entrate, sono istituiti i codici per effettuare tali versamenti ed
impartite le necessarie istruzioni.
3. Nel caso in cui la pubblica amministrazione non possa utilizzare
gli strumenti indicati al comma 2, i versamenti sono effettuati
direttamente sulla c.s. n. 1778, distintamente per ciascun credito,
con la causale «versamento per crediti utilizzati in compensazione
tramite F24», seguita dagli estremi identificativi del credito al
quale si riferisce il versamento. Con riferimento ai crediti
utilizzati in compensazione, certificati dallo Stato, sulla base dei
dati comunicati dalla struttura di gestione, i singoli Ministeri
provvedono ai necessari trasferimenti in favore della c.s. n. 1778.
Art. 8
Recupero delle somme non versate dalle pubbliche amministrazioni
1. Nel caso in cui le pubbliche amministrazioni, diverse dallo
Stato, non effettuino i versamenti di cui all'art. 7, la struttura di
gestione trattiene l'importo del credito certificato, utilizzato in
compensazione, dalle entrate spettanti a tali enti a qualsiasi
titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure
tramite il modello «F24 enti pubblici», di cui al provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013. Con
riferimento a ciascuna Regione la struttura di gestione comunica al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato le compensazioni effettuate per il
recupero delle somme non versate.
2. Scaduto il termine di cui all'art. 7, comma 1, la struttura di
gestione comunica, entro la fine del mese successivo, le somme non
recuperabili ai sensi del comma 1 al Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e,
limitatamente agli enti di competenza, al Ministero dell'Interno, ai
fini della riduzione delle somme a qualsiasi titolo dovute agli enti
interessati. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
provvede ad interessare i Ministeri dai quali gli enti inadempienti
ricevono i trasferimenti, ai fini della riduzione delle somme ad essi
dovute. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
provvede il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato a
valere sulle risorse a qualsiasi titolo dovute alle stesse.
3. Le eventuali somme non recuperate sono iscritte a ruolo,
affinche' il recupero venga effettuato dagli agenti della riscossione
competenti per territorio, in ragione della sede della pubblica
amministrazione inadempiente.
4. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo sono versate
sulla c.s. n. 1778 ed imputate dalla struttura di gestione ai crediti
certificati utilizzati in compensazione, a partire da quello avente
scadenza piu' remota.
Art. 9
Compensazioni effettuate in misura eccedente rispetto all'ammontare
dei debiti da accertamento tributario
1. Nel caso in cui l'ammontare dei crediti certificati, utilizzato
in compensazione, risulti superiore all'importo dei debiti da
accertamento tributario effettivamente dovuto, la differenza e'
comunicata telematicamente dall'Agenzia delle entrate alla
piattaforma elettronica di certificazione, ai fini dell'annullamento,
per l'importo corrispondente a tale differenza, delle registrazioni
di cui al precedente art. 4, comma 3, esclusivamente con riferimento
alle certificazioni per le quali non risultano effettuati versamenti
o recuperi di cui ai precedenti articoli 7 e 8. Ove l'eccedenza sia
imputabile all'utilizzo in compensazione di crediti oggetto di
diverse certificazioni, l'eccedenza stessa e' imputata a partire
dalla certificazione con data di pagamento piu' remota.
Art. 10
Decorrenza
1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore lo
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.