29 Dicembre, 2018

Decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 141, in G.U. n. 300 del 28.12.2018

Art. 1

Modificazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 6 sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis (Definizione di buono-corrispettivo). – 1. Ai fini del
presente decreto, per buono-corrispettivo si intende uno strumento
che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o
parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una
prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella
relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le
identita’ dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le
condizioni generali di utilizzo ad esso relative.
Art. 6-ter (Buono-corrispettivo monouso). – 1. Un
buono-corrispettivo di cui all’articolo 6-bis si considera monouso se
al momento della sua emissione e’ nota la disciplina applicabile ai
fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla
prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo da’ diritto.
2. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo monouso precedente
alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il
buono-corrispettivo da’ diritto costituisce effettuazione di detta
cessione o prestazione.
3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il
buono-corrispettivo monouso da’ diritto, se effettuata da un soggetto
diverso da quello che ha emesso detto buono-corrispettivo, e’
rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e si considera
resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo.
Art. 6-quater (Buono-corrispettivo multiuso). – 1. Un
buono-corrispettivo di cui all’articolo 6-bis si considera multiuso
se al momento della sua emissione non e’ nota la disciplina
applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione
dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo
da’ diritto.
2. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente
alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale
corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi
a cui il buono-corrispettivo da’ diritto non costituisce
effettuazione di detta cessione o prestazione.
3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il
buono-corrispettivo multiuso da’ diritto si considera effettuata al
verificarsi degli eventi di cui all’articolo 6 assumendo come
pagamento l’accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo o
parziale corrispettivo di detti beni o servizi.
4. Per i trasferimenti di un buono-corrispettivo multiuso diversi
da quelli che intercorrono tra il soggetto che effettua le operazioni
soggette ad imposta ai sensi del comma 3 e i soggetti nei cui
confronti tali operazioni sono effettuate, i servizi di distribuzione
e simili sono autonomamente rilevanti ai fini dell’imposta.»;
b) all’articolo 13, dopo il comma 5, e’ aggiunto il seguente:
«5-bis. La base imponibile della operazione soggetta ad imposta ai
sensi del comma 3 dell’articolo 6-quater e’ costituita dal
corrispettivo dovuto per il buono-corrispettivo o, in assenza di
informazioni su detto corrispettivo, dal valore monetario del
buono-corrispettivo multiuso al netto dell’imposta sul valore
aggiunto relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati. Se il
buono-corrispettivo multiuso e’ usato solo parzialmente, la base
imponibile e’ pari alla corrispondente parte di corrispettivo o di
valore monetario del buono-corrispettivo. La base imponibile,
comprensiva dell’imposta, dei servizi di distribuzione e simili di
cui al comma 4 dell’articolo 6-quater, qualora non sia stabilito uno
specifico corrispettivo, e’ costituito dalla differenza tra il valore
monetario del buono-corrispettivo e l’importo dovuto per il
trasferimento del buono-corrispettivo medesimo.».

Art. 2

Misure transitorie

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano ai
buoni-corrispettivo emessi successivamente al 31 dicembre 2018.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione
dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

Decorrenza

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

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