29 Dicembre, 2018

Provv. dir. Agenzia entrate 28 dicembre 2018, n. 527125

1. Ambito di applicazione
1.1 Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alle fatture
elettroniche, emesse nei confronti di persone fisiche residenti in Italia che non
operano nell’ambito di attività d’impresa, arte e professione, riferite a
prestazioni di servizi di pubblica utilità disciplinate dal decreto ministeriale 24
ottobre 2000, n. 366 e al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370.
1.2 Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alle prestazioni di
servizi, di cui al punto 1.1, regolate da contratti stipulati anteriormente al 1°
gennaio 2005, nei quali non sia stato riportato il codice fiscale del
committente e per i quali non sia stato possibile identificare il predetto codice
fiscale.

2. Adempimenti preliminari
2.1 Con riferimento ai contratti di cui al punto 1.2, i soggetti passivi IVA tenuti ad
emettere le fatture elettroniche di cui al punto 1.1 comunicano all’Agenzia
delle entrate l’elenco contenente per ciascun contratto:
– il proprio numero di partita IVA;
– un codice identificativo univoco del rapporto contrattuale con il
“committente” di cui non dispongono del codice fiscale.
Il codice identificativo univoco non può contenere un numero di caratteri
superiore a 28.
2.2 La comunicazione di cui al punto 2.1, firmata digitalmente, è effettuata
mediante messaggio di posta elettronica certificata a cui sono allegati:
– una dichiarazione, redatta in conformità al facsimile allegato al presente
provvedimento (Allegato 1);
– un file, predisposto secondo le modalità previste dall’Allegato 2 al
presente provvedimento, contenente i singoli identificativi univoci di cui al
punto 2.1.
2.3 Le comunicazioni di cui al punto 2.1 sono trasmesse, a partire dal 3 gennaio
2019, all’indirizzo [email protected] almeno 20 giorni
prima della data di trasmissione delle fatture elettroniche di cui al punto 1.1 al
Sistema di Interscambio.
2.4 In fase di prima applicazione, per le comunicazioni di cui al punto 2.1
trasmesse entro il 31 gennaio 2019, i soggetti passivi IVA inviano tramite il
Sistema di Interscambio le fatture elettroniche di cui al punto 1.1 a partire dal
20 febbraio 2019. Per i soggetti passivi IVA che effettuano la liquidazione
periodica dell’imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile, le fatture
elettroniche di cui al punto 1.1 emesse nel mese di gennaio 2019 sono
trasmesse, fermi restando gli obblighi di liquidazione nei termini ordinari, al
Sistema di Interscambio entro il 28 febbraio 2019.

3. Modalità di predisposizione delle fatture elettroniche
3.1 Le fatture elettroniche di cui al punto 1.1 sono predisposte secondo le regole
tecniche previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
del 30 aprile 2018 e successive modifiche, nonché secondo quanto indicato
nell’Allegato 2, e contengono, quale identificativo del committente, il codice
univoco preventivamente comunicato dal prestatore secondo le regole definite
al punto 2.2.

4. Controlli
4.1 L’Agenzia delle entrate effettua controlli, anche a campione, per verificare il
rispetto delle prescrizioni previste dal presente provvedimento e dalle
disposizioni normative di riferimento.

5. Trattamento dei dati
5.1 I dati trasmessi con comunicazioni di cui al punto 2.1 sono raccolti in una
banca dati dedicata e sono trattati dall’Agenzia delle entrate al solo fine di
consentire ai soggetti passivi IVA la trasmissione delle fatture elettroniche di
cui al punto 1.1 al Sistema di Interscambio in conformità̀ alle regole tecniche
previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30
aprile 2018 e successive modificazioni, nel rispetto delle garanzie previste dal
Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Tali dati
sono conservati dall’Agenzia delle entrate fino a quando il soggetto passivo
IVA che li ha comunicati modifica i contratti riferiti ai singoli indentificativi
unici, riportando negli stessi il codice fiscale del committente e comunicando
l’avvenuto aggiornamento all’Agenzia delle entrate mediante una
dichiarazione da effettuare secondo le modalità previste dall’Allegato 1 al
presente provvedimento.

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